Articolo 82 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 81Articolo 83
Versione
4 aprile 1941
Art. 82.

Agli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia mantenuti dai Comuni od eretti in ente morale, delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui al successivo articolo 87) dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara, di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli gia' soggetti all'ex impero austro-ungarico, che abbiano cessato o che cesseranno dall'insegnamento dal 1° luglio 1924-II in poi, alle loro vedove od ai loro orfani, gli assegni di riposo vengono liquidati colle norme che si applicano per gli altri insegnanti iscritti al Monte-pensioni, in quanto non sia diversamente disposto col presente Ordinamento.
Entrata in vigore il 4 aprile 1941