Accoglimento
Sentenza breve 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 29/04/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03636/2025REG.PROV.COLL.
N. 01323/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Istituto nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 20086/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellata l’avv. Sebastiano Caruso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con sentenza n. 20086/2024 il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito all’impugnazione da parte dell’odierna appellante della graduatoria definitiva per operatori sociali esperti cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale.
Il TAR ha ritenuto che “ ancorché qualificato come avviso di selezione pubblica (…..) il bando indica espressamente l’oggetto della selezione quale “incarico professionale”, sicché non è possibile configurare alcuna instaurazione di un rapporto di impiego pubblico per i vincitori della selezione in questione, con conseguente esclusione di qualsiasi possibile richiamo all’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. (…) quella in esame non ha ad oggetto una procedura di assunzione di pubblici dipendenti finalizzata al loro inserimento in organico o alla loro progressione da un’area professionale ad un’altra nell’ambito del preesistente rapporto di lavoro pubblico, ma ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad operatori ed esperti esterni all’amministrazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizion e”.
2. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’I.N.P.S.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, e della superfluità di ogni ulteriore istruzione.
Non osta, evidentemente, a tale soluzione in rito l’assenza alla predetta camera di consiglio della parte appellante, posto che, come la Sezione ha già avuto modo di chiarire nella sentenza n. 4017/2015, “ La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, ha infatti già precisato questo Consiglio, non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. St., sez. III, 20.12.2011, n. 6759) ”.
4. Nel merito, l’appellante ha dedotto “Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo – violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165”.
Il mezzo è fondato.
La disposizione che regola il riparto della giurisdizione è l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.
Come ricordato, in sede di interpretazione di tale disposizione, da questa Sezione con la sentenza n. 1066/2021, “ spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione.
Rientrano nella giurisdizione amministrativa:
- gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001);
- gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 (atti che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinazione delle dotazioni organiche complessive);
- gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi (Consiglio di Stato sez. VI, 17/12/2015, n.5710).
La stessa Corte regolatrice ha chiarito che spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie direttamente concernenti gli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 poiché la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è correlata esclusivamente e direttamente all'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione (Cass. Civ. SS.UU. 9 febbraio 2009, n. 3052 e 6 novembre 2006, n. 23605)”.
5. Nel caso di specie, è vero che la procedura in esame è finalizzata non alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico, ma al conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali.
È tuttavia altrettanto evidente che gli atti prodromici alla stipula di tali contratti, e segnatamente la formazione della graduatoria condizionante l’individuazione dei contraenti, sono adottati nell’esercizio di un potere discrezionale che fronteggia l’interesse legittimo degli interessati.
Tale elemento risulta sufficiente e determinante ai fini dell’individuazione della regola di riparto, indipendentemente dalla forma del sottostante rapporto cui la procedura selettiva è preordinata, risultando assorbente il ridetto profilo afferente la qualificazione del potere esercitato dall’amministrazione.
6. L’accoglimento del motivo appena esaminato preclude l’esame del mezzo successivo, relativo al merito della pretesa.
L’accoglimento della censura sulla statuizione di difetto giurisdizione comporta infatti, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, c.p.a., l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al primo giudice, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nelle forme e nei termini di legge.
Considerata la particolarità della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO