TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 623
TAR
Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana; eccesso di potere per difetto di presupposto; sviamento di potere; ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 cit. per assenza di colpa e di nesso di causalità; eccesso di potere per contraddittorietà

    Il Collegio rileva che il provvedimento è plurimotivato, giustificato sia dalla necessità di bonifica che dalla situazione di degrado urbano. Anche se gli artt. 69 e 70 non fossero applicabili per il degrado, l'ordine di rimozione si giustifica ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 267/2000, come atto dirigenziale di gestione della concessione. L'esercizio di tale potere non è incompatibile con il titolo edilizio, poiché non preclude la reinstallazione post-bonifica.

  • Rigettato
    Violazione di legge; nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. 241/1990 in subordine illegittimità per mancata osservanza delle pronunce giustiziali e giudiziali; eccesso di potere per difetto di presupposto; istruttoria

    Le decisioni citate riguardavano il provvedimento di revoca definitiva delle concessioni e la decadenza dell'autorizzazione edilizia, censurando la mancata sospensione provvisoria. Il provvedimento impugnato non presenta tali criticità, non esclude il riposizionamento post-bonifica ed è stato adottato a rapporto concessorio sospeso. Inoltre, la rimozione dei serbatoi sottostanti l'autolavaggio era necessaria dal 2003.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 7 L. procedimento amministrativo; sviamento di potere

    Il provvedimento impugnato si inserisce in una vicenda procedimentale in cui il ricorrente aveva già interloquito sulla necessità di rimozione dell'impianto per la bonifica. Il provvedimento fa riferimento alla recente chiusura del contenzioso, non potendo quindi considerarsi decontestualizzato o lesivo delle garanzie procedimentali. La mancata contestazione iniziale delle criticità di sicurezza urbana non impedisce al Comune di proseguire il procedimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 623
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 623
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo