Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2025, proposto da
BI BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, ND Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italiana Petroli s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi e Alessio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Venezia notificato in data 6 febbraio 2025, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la diffida a rimuovere e spostare in altro luogo la struttura del lavaggio automatico di sua proprietà entro il termine di sessanta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della società Italiana Petroli s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. ND OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente BI BE ha impugnato il provvedimento del Comune di Venezia notificatogli in data 6 febbraio 2025 con cui è stata disposta nei suoi confronti la diffida a rimuovere e spostare in altro luogo la struttura del lavaggio automatico di sua proprietà, installata nel sito di Marghera, via Fratelli Bandiera n. 92/a, oggetto di concessioni plateatico oggi provvisoriamente revocate.
Il provvedimento impugnato reca l’avvertimento che, in caso di mancata rimozione e spostamento della struttura entro il termine di sessanta giorni, l’Amministrazione comunale procederà secondo le disposizioni degli articoli 69 e 70 del Regolamento di polizia e sicurezza urbana (di seguito «Regolamento» ), con la possibilità di considerare tali manufatti come rifiuti, provvedendo allo smaltimento degli stessi, con recupero, anche giudiziale, delle spese che saranno state eventualmente sostenute in via sostitutiva a tale titolo.
2. Occorre premettere che il sito in questione si compone di due aree pubbliche comunali, tra loro adiacenti, collocate in prossimità di un distributore di carburante della società Totalerg S.p.a., già Erg Petroli S.p.a., ora Italiana Petroli S.p.a..
Il ricorrente ha avuto in concessione tali aree e le ha destinate a impianto di autolavaggio.
L’anzidetta società, a seguito della chiusura dell’impianto di distribuzione, ha avviato l’iter per le operazioni di bonifica dei suoli, ottenendo l’approvazione del relativo progetto e il rilascio del provvedimento unico prot. n. 392645 del 22 settembre 2008, per il cui tramite sono stati autorizzati i lavori di smantellamento dell’impianto di distribuzione.
3. In considerazione della circostanza che i serbatoi per il carburante risultavano posizionati nell’area sottostante l’autolavaggio del ricorrente, al fine di consentire la bonifica in questione, il Comune di Venezia ha adottato, dapprima, il provvedimento prot. n. 348260 del 22 agosto 2007 di revoca temporanea delle concessioni – che non è stato impugnato dal sig. BE – e, successivamente, il provvedimento n. prot. 129124 del 24 marzo 2010, che ha disposto la revoca definitiva delle menzionate concessioni per occupazione permanente di spazi e aree pubbliche n. 37/T/2000 del 24 gennaio 2000 e n. 310 del 15 giugno 2000.
4. A seguito di tale provvedimento di revoca delle concessioni è, altresì, stato adottato l’atto in data 2 gennaio 2013 di decadenza dell’autorizzazione edilizia che legittimava l’impianto di autolavaggio, poiché, per effetto della revoca definitiva del titolo di occupazione dell’area, era venuto meno il requisito della «titolarità reale o equivalente» dell’area, che costituiva il presupposto necessario per l’autorizzazione edilizia medesima.
5. Tuttavia, il sopra richiamato provvedimento n. prot. 129124 del 24 marzo 2010, di revoca definitiva delle concessioni per occupazione permanente di spazi e aree pubbliche è stato annullato a seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal signor BE e accolto con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 2014.
6. Successivamente, prendendo atto dell’intervenuto accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento n. prot. 129124 del 24 marzo 2010, il Comune, in data 3 febbraio 2016, ha annullato in autotutela anche il provvedimento del 2 gennaio 2013, «al fine di consentire alla ditta di reinstallare, a lavori di bonifica eseguiti, l’impianto di autolavaggio insistente sulle aree date in concessione» .
7. Conseguentemente il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 591 del 2021, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento del 2 gennaio 2013, formulata con il ricorso nel frattempo proposto dal BE, proprio in considerazione del ritiro in autotutela del predetto provvedimento.
Il T.A.R. ha poi respinto la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
8. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6752 del 2024, ha respinto l’appello proposto dal BE avverso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 591 del 2021.
Per quanto qui di interesse, in tale sentenza il Consiglio di Stato ha rilevato che: A) «il signor BE ha rifiutato la consegna dell’area, come si desume dalla corrispondenza intercorsa con la Totalerg S.p.a., depositata da quest’ultima sub doc. 7 del giudizio di primo grado, da cui risulta, per contro, l’effettiva manifestazione di disponibilità da parte della medesima Totalerg S.p.a. a trovare una soluzione che consentisse l’esecuzione delle operazioni di bonifica» ; B) «con il provvedimento del Comune medesimo n. 2003/153882 del 14 aprile 2003, era già stata disposta la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti con conseguente ordine di rimessione in pristino dell’intera area. Tale provvedimento – che non venne impugnato – comportava già di per sé l’obbligo di rimozione integrale degli impianti a servizio del distributore, compresi quelli collocati sotto all’autolavaggio, sicché, a prescindere dall’effettiva conoscenza o meno, da parte del BE, dell’esatta collocazione dei serbatoi, questo provvedimento costituisce un ulteriore antecedente causale della sospensione dell’attività, che precede, sul piano cronologico, sia gli atti di revoca delle concessioni sia “l’operato amministrativo” del Comune lamentato dall’appellante» ; C) «risulta che la Totalerg S.p.a. abbia reiteratamente manifestato una concreta disponibilità a trovare una soluzione per l’esecuzione delle predette operazioni, laddove il BE non ha provato di aver prestato la solerte collaborazione che avrebbe potuto determinare un celere completamento della bonifica, non avendo assunto adeguate iniziative dirette ad attivarsi per consentire lo svolgimento delle operazioni o per smantellare il proprio impianto, né risulta che abbia mai sollecitato l’esecuzione degli interventi» .
9. La Regione Veneto, con decreto 21 maggio 2024 n. 45, ha volturato i provvedimenti autorizzativi del progetto di bonifica alla società Italiana Petroli s.p.a., che allo scopo ha incaricato la società ST, dichiaratasi pronta ad eseguire gli interventi purché l’area sia libera e sgombera da infrastrutture e manufatti.
10. In tale contesto, il Comune di Venezia ha adottato il qui impugnato provvedimento recante l’ordine di rimozione della struttura dell’autolavaggio nel termine di sessanta giorni evidenziando in motivazione che: A) le aree su cui insiste tale impianto necessitano di bonifica, ragion per cui all’esito della conferenza di servizi del 14 giugno 2007 è stato disposto di revocare temporaneamente le concessioni intestate al ricorrente per consentire lo svolgimento delle operazioni di bonifica; B) il Comune, con provvedimento in data 22 agosto 2007 aveva disposto di revocare temporaneamente tali concessioni; C) tale provvedimento di revoca è ancora efficace; D) l’impresa ST si è resa disponibile a intervenire in tempi brevi manifestando al contempo la necessità di liberare l’area da infrastrutture e manufatti; E) la struttura dell’autolavaggio, inutilizzata da anni, non è ancora stata spostata, nonostante le ripetute richieste rivolte al ricorrente da parte sia del Comune, sia della Italiana Petroli; F) a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6752 del 2024, che ha definito il contenzioso allora pendente tra le parti, è urgente provvedere non solo alla bonifica, ma anche alla pulizia e alla sistemazione del terreno; G) infatti, questo risulta in stato di abbandono e di sporcizia ed è divenuto luogo di spaccio di sostanze stupefacente e di malaffare; H) appare urgente, sia per ragioni sanitarie sia per ragioni di sicurezza urbana, provvedere con tempestività al trasferimento in altro luogo della struttura dell’autolavaggio, affinché la società ST possa procedere alle operazioni di bonifica.
Il dispositivo del provvedimento reca l’avvertimento secondo cui «in caso di mancata rimozione e spostamento della struttura entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione comunale procederà secondo le disposizioni degli articoli 69 e 70 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, con la possibilità di considerare tali manufatti come rifiuti, provvedendone allo smaltimento, con il recupero, anche giudiziale, delle spese sostenute in via sostitutiva a tale titolo.»
11. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 7 aprile 2025 e depositato in data 5 maggio 2025, cui accede un’istanza cautelare, deducendo:
«A) Violazione e falsa applicazione degli articoli 69 e 70 del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana (approvato con delibera consiliare 33/2019 e modificato con deliberazione consiliare n. 6/2024); eccesso di potere per difetto di presupposto; sviamento di potere; ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 cit. per assenza di colpa e di nesso di causalità; eccesso di potere per contraddittorietà.»
Il ricorrente deduce che: A) l’impianto di autolavaggio è legittimato da un titolo edilizio; B) gli artt. 69 e 70 del Regolamento di polizia e sicurezza urbana non consentono al Comune di rimuovere strutture assentite da un titolo edilizio; C) nella parte motiva dell’ordinanza viene dato atto della necessità di procedere alla pulizia e alla sistemazione del terreno, senza fare alcun riferimento all’impianto di autolavaggio, che non copre l’intera area data in concessione, ragion per cui la parte dispositiva, imponendo la rimozione dell’impianto, si pone in contraddizione con la suddetta parte motiva; D) il Comune ha impiegato gli artt. 69 e 70 del Regolamento per raggiungere un fine che non attiene alla tutela della polizia e della sicurezza urbana ma alla bonifica del terreno inquinato, ragion per cui verrebbe in rilievo uno sviamento di potere; E) dal punto di vista dell’elemento soggettivo delle condotte considerate dagli artt. 69 e 70 del Regolamento, il ricorrente non ha colpa per la situazione di degrado del sito; F) difetta anche il nesso di causalità tra la presenza dell’impianto di autolavaggio e la frequentazione dell’area da parte di persone che lì praticano lo spaccio di sostanze stupefacenti; G) non è dimostrato che l’impianto di autolavaggio sia da qualificarsi come rifiuto, atteso che il provvedimento non contiene la valutazione circa le intenzioni del ricorrente di disfarsi dell’autolavaggio o circa il volontario abbandono dello stesso; H) la sospensione del rapporto concessorio disposta in data 22 agosto 2007 ha fatto venire meno il rapporto tra il ricorrente e l’area in questione, ragion per cui difetta il presupposto per gravare il ricorrente della messa in sicurezza o del recupero igienico sanitario dell’area;
«B) Violazione di legge; nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. 241/1990 in subordine illegittimità per mancata osservanza delle pronunce giustiziali e giudiziali; eccesso di potere per difetto di presupposto; istruttoria.»
Il ricorrente deduce che: A) per conformarsi al decreto in data 26 settembre 2014 con cui, a seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, è stato annullato il provvedimento comunale in data 24 marzo 2010 di revoca definitiva delle concessioni intestate allo stesso ricorrente, il Comune avrebbe dovuto adottare provvedimenti di revoca provvisoria di tali concessioni e prevedere che, al termine delle operazioni di bonifica, l’autolavaggio dovesse comunque permanere su tali aree; B) così dispone anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 6752 del 2024, secondo cui i provvedimenti di revoca provvisori adottati tempo addietro dal Comune avevano perso il loro effetto; C) il qui gravato ordine di rimozione viola quanto statuito da tali prescrizioni (quella giustiziale e quella giurisdizionale) perché è stato adottato a concessioni vigenti e non sospese;
«C) Violazione e falsa applicazione art. 7 L. procedimento amministrativo; sviamento di potere» , perché il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
12. Si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso il Comune di Venezia e la società Italiana Petroli, la quale ultima ne ha anche eccepito l’inammissibilità sostenendo che: A) il Comune ha revocato le concessioni intestate al ricorrente; B) di conseguenza, egli non ha titolo per occupare le aree in questione; C) essendo venuto meno il titolo di occupazione del suolo pubblico che legittima l’installazione dell’impianto di autolavaggio, il ricorrente non ha titolo per opporsi al qui gravato ordine di rimozione.
13. All’esito di alcuni rinvii disposti per favorire una possibile definizione in via amministrativa della vertenza che tuttavia non si è concretizzata, con ordinanza n. 471/2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025, il Tribunale ha definito la fase cautelare del giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare al fine di mantenere la res litigiosa adhuc integra sino alla definizione della controversia nel merito e ha fissato l’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
14. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata.
Osserva al riguardo il Collegio che: A) tale eccezione si fonda sul ritenuto presupposto secondo cui sarebbero venute meno le concessioni di occupazione del suolo pubblico intestate al ricorrente in relazione alle aree in questione; B) tale assunto non è condivisibile, atteso che il rapporto concessorio è da intendersi solo sospeso e non definitivamente cessato, come riconosciuto dal Comune di Venezia nel precedente provvedimento di data 3 febbraio 2016 prot. 55856 recante, tra i capi di cui si compone la parte motiva, l’affermazione circa «la reviviscenza, a seguito dell’annullamento della revoca definitiva, del provvedimento di revoca provvisoria delle concessioni di occupazione di suolo pubblico a suo tempo rilasciate alla ditta» ; C) il periodo di sospensione della concessione, allo stato e salve eventuali future determinazioni dell’Amministrazione, è destinato a cessare una volta eseguite le operazioni di bonifica; D) la mera sospensione del rapporto concessorio non è sufficiente a radicare l’obbligo del ricorrente di rimuovere l’impianto di autolavaggio; E) piuttosto, fonte dell’obbligo di rimozione del manufatto è il qui gravato ordine imposto dal Comune, suscettibile di limitare l’interesse del ricorrente ad autodeterminarsi.
2. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
3. Non può essere positivamente apprezzato il primo motivo con il quale viene dedotta, sotto più profili, la violazione degli artt. 69 e 70 del Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana.
Osserva al riguardo il Collegio che: A) il provvedimento è plurimotivato atteso che l’ordine di rimuovere il manufatto si giustifica per due distinte ragioni: (i) la necessità di procedere alla bonifica e (ii) la situazione di degrado sotto il profilo della sicurezza urbana; B) il Comune ha fatto riferimento agli artt. 69 e 70 del Regolamento in relazione alla sola situazione di degrado; C) quand’anche non sussistessero i presupposti per applicare tali norme del Regolamento, l’ordine di rimozione si giustifica comunque ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. f), del decreto legislativo n. 267 del 2000, quale atto rientrante nella competenza dirigenziale di gestione della concessione dell’area pubblica dove il manufatto insiste, al fine di procedere alle operazioni di bonifica; D) l’esercizio di tale potere dirigenziale non è incompatibile con il titolo edilizio che legittima l’installazione dell’impianto di autolavaggio perché non preclude la reinstallazione dello stesso una volta terminata la bonifica, come peraltro espressamente indicato nel precedente provvedimento di data 3 febbraio 2016 prot. 55856, con cui era stato annullato in autotutela il provvedimento di data 2 gennaio 2013 di decadenza dell’autorizzazione edilizia «al fine di consentire alla ditta di reinstallare, a lavori di bonifica eseguiti, l’impianto di autolavaggio insistente sulle aree date in concessione» .
4. Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso a mezzo del quale il ricorrente deduce che il Comune, prima di ordinare la rimozione dell’impianto di autolavaggio, avrebbe dovuto adottare provvedimenti di revoca provvisoria della concessione, come indicato nel decreto in data 26 settembre 2014 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6752 del 2024.
Osserva al riguardo il Collegio che: A) la vicenda amministrativa definita in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato investiva il provvedimento in data 24 marzo 2010 di revoca definitiva delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, mentre quella definita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6752 del 2024 riguardava il provvedimento in data 2 gennaio 2013 di decadenza dell’autorizzazione edilizia; B) ciascuna di tali decisioni – cioè sia quella assunta in sede giustiziale, sia quella assunta in sede giurisdizionale - censuravano la scelta del Comune di non sospendere il rapporto concessorio solo provvisoriamente, così non consentendo al sig. BE di ricollocare il manufatto al termine delle operazioni di bonifica; C) il provvedimento in data 11 febbraio 2025 qui gravato non presenta tali criticità, perché non esclude la possibilità di riposizionare il manufatto una volta eseguita la bonifica; D) peraltro, il Comune di Venezia lo ha adottato a rapporto concessorio sospeso, ragion per cui non sta pretendendo alcun canone (che, di converso, il ricorrente non sta corrispondendo); E) nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 6752 del 2024 è stato dato atto che la rimozione dei serbatoi sottostanti l’impianto di autolavaggio doveva avvenire già dall’anno 2003, da che ne derivava quale logica conseguenza la necessità, sin da allora, di rimuovere impianto autolavaggio.
5. Non è fondato nemmeno il terzo motivo di ricorso, a mezzo del quale il ricorrente deduce il vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Avuto riguardo al concreto svolgersi della vicenda procedimentale, osserva il Collegio che: A) il provvedimento impugnato si innesta nella vicenda procedimentale nell’ambito della quale il ricorrente aveva già ampiamente avuto modo di interloquire rispetto alla necessità di rimuovere l’impianto di autolavaggio per permettere lo svolgimento delle operazioni di bonifica; B) il provvedimento impugnato è stato adottato facendo espressamente riferimento alla recente chiusura del contenzioso definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6752 del 2024, ragion per cui non può ritenersi che il Comune lo abbia adottato in modo del tutto decontestualizzato rispetto alla suddetta vicenda procedimentale, né che abbia così sorpreso e privato delle fondamentali garanzie procedimentali il ricorrente.
In ragione del fatto che si tratta di provvedimento plurimotivato, non giova al ricorrente dedurre che il Comune, prima di adottarlo, non aveva contestato la sussistenza di criticità dal punto di vista della sicurezza urbana.
Tale circostanza assume rilevanza limitatamente all’eventuale prosieguo dell’attività amministrativa, nel senso di precludere al Comune di proseguire il procedimento qui in esame applicando l’art. 70, comma 2, del Regolamento in caso di mancata rimozione dell’impianto di autolavaggio.
Resta comunque salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione.
6. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso non può essere accolto.
In applicazione della regola della soccombenza, il ricorrente è tenuto a rifondere il Comune di Venezia delle spese di lite che, compensate per la metà in ragione della particolarità della fattispecie, si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite vanno invece interamente compensate nei confronti della società Italiana Petroli, atteso che il contenzioso trae origine dalla necessità di rimuovere manufatti di sua proprietà per esigenze di tutela ambientale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) respinge il ricorso;
b) condanna il sig. BI BE al rimborso, in favore del Comune di Venezia delle spese di lite in ragione della metà, che liquida, in euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, restando compensata, tra queste stesse parti, la restante metà delle spese di lite;
c)compensa le spese di lite tra il sig. BI BE e la società Italiana Petroli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
ND OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND OR | Ida AI |
IL SEGRETARIO