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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/08/2025, n. 6537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6537 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 48138/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48138/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. PAGNOTTA NICOLA e
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. LONGO MARTA ( ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._3 atti,
(C.F./P.I. ), in qualità di erede di Controparte_1 C.F._4
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. PAGNOTTA Persona_1 CodiceFiscale_2 NICOLA e dall'avv. LONGO MARTA ( ed elettivamente domiciliato giusta C.F._3 procura in atti, PARTI ATTRICI contro
- GIA' C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. MOIRAGHI MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, (C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._5 CECCANTI EMANUELA e dall'avv. VERDE GUIDO ( ) ed elettivamente C.F._6 domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis, condannare i convenuti, signora
e (già , in persona del suo legale CP_4 Controparte_2 Controparte_3 pagina 1 di 18 rappresentante pro tempore, in solido tra loro alla liquidazione, iure hereditatis, in favore della signora , del danno diretto (alias riflesso) subito dalla signora sia Parte_1 Persona_1 sulla base della sommatoria dei punti previsti dal sistema di calcolo tabellare del Tribunale di Roma adottato nel 2019 (Tabella di liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesioni) sia sulla base del danno biologico permanente accertato dalla dott.ssa e quantificato dalla stessa in Per_2 17% di I.P. (Cfr. Doc. 05) ovvero: − madre della vittima (20 p.b.); 71 anni l'età Persona_1 della signora al momento del sinistro occorso al figlio (2 p.b.); 34 anni l'età del figlio Per_1 [...]
al momento del sinistro (7 p.b.), la signora solo genitore convivente con il Persona_3 Per_1 danneggiato (coefficiente 1,0) = 29 p.b. moltiplicati per € 6.000,00 (€ 3.000,00 per il danno relativo all'aspetto interiore + € 3.000,00 euro da riconoscersi al genitore titolare dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del figlio danneggiato) = € 174.000,00; − Danno biologico permanente quantificato in 17% di I.P. = € 43.617,00 sulla base del sistema di calcolo tabellare del Tribunale di Milano;
e, pertanto, € 217.617,00 da liquidarsi iure hereditatis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (27/01/2018) fino al giorno dell'emananda sentenza, ovvero di quella somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Voglia, ancora, l'On.le Tribunale adito, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, previa declaratoria di nullità assoluta ed insanabile di ogni attività processuale fin qui compiuta e di ogni altra futura eventualmente eseguita da , respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate Persona_3 nei confronti di (già ) In via subordinata: Liquidare negli stretti Controparte_2 Controparte_3 limiti di Giustizia il danno ove eventualmente accertato al termine dell'istruttoria. E ciò nei limiti del massimale di polizza e al netto dei risarcimenti già corrisposti dalla Compagnia attingendo al detto massimale. In ogni caso: Con vittoria di costi di lite da liquidarsi ex DM 55/14 ovvero in via subordinata con compensazione degli stessi nei termini indicati in narrativa In via istruttoria: A. Senza con ciò volere in alcun modo invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale di sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sinistro che ha Parte_1 coinvolto si è verificato in data 27 gennaio 2018. 2) Vero che in data 31 gennaio 2018 Persona_3
è stato dimesso volontariamente dall'ospedale presso cui era stato ricoverato. 3) Vero Persona_3 che il periodo di inabilità temporanea patito da ha avuto una durata di 120 giorni al Persona_3 75% come da perizia medico legale che si rammostra 4) Vero che con decorrenza dal Persona_3
15 maggio 2019 è stato recluso nel carcere di SU. 5) Vero che è deceduta in Persona_1 data 16 dicembre 2019. B. Ci si oppone all'ammissione della prova per testi per i seguenti motivi: i. Teste Dott.ssa Cap. 1: in quanto generico e valutativo. Cap. 2: in quanto generico. Cap. 3: Per_2 in quanto generico ed irrilevante. Cap. 4: in quanto generico e valutativo. Cap. 5: in quanto valutativo. Cap. 6: in quanto valutativo Cap. 7: in quanto generico e valutativo Cap. 8: in quanto generico e valutativo Capp. 9-10: in quanto valutativi. ii. Teste Affaitati: Cap. 1: in quanto generico ed irrilevante Cap. 2: in quanto generico e valutativo Cap. 3: in quanto valutativo Cap. 4: in quanto valutativo Cap. 5: in quanto valutativo. iii. Teste Cap. 1: in quanto generico ed irrilevante. 2-3: in Tes_1 Pt_2 quanto da provarsi per tabulas. Cap. 4: in quanto generico”
pagina 2 di 18 per : come da nota scritta del 15.4.2025, che ha richiamato i precedenti scritti CP_4 difensi e pertanto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione: - in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento, nei confronti della SI.ra , della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 CP_4 D.L. 132/2014, come convertito in L. 162/2014; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'incapacità processuale del SI. in ragione del suo stato di interdizione legale;
- in via Persona_3 preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in giudizio dei SI.ri per il Per_3 risarcimento del danno riflesso della SI.ra loro defunta madre;
- ancora in via Parte_3 preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito nei confronti della SI.ra
, ai sensi dell'art. 2947 c.c.; - in via principale, respingere la domanda in quanto CP_4 infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danni a quello inferiore ritenuto di giustizia, tenuto conto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. dell'efficacia causale, nella determinazione del danno che dovesse essere riconosciuto, delle cause antecedenti al sinistro del 27.1.2018 nonché della necessità di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie;
- sempre in via subordinata ed in riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la (ora tenuta a garantire la Controparte_3 Controparte_2 SI.ra contro gli effetti dell'accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, CP_4 condannare la medesima Compagnia assicurativa al pagamento delle somme che dovessero essere liquidate in favore dei SI.ri . - in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente Per_3 giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di Controparte_1 Parte_1 eredi di , hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Persona_1 CP_4
e in qualità rispettivamente di conducente-proprietario e impresa assicuratrice per la Controparte_3
r.c.a. del veicolo Volkswagen Lupo, targato CC439DS, per ottenere il risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali patiti da a causa del sinistro stradale in cui è rimasto Persona_1 coinvolto il figlio in data 27.1.2018 a Roma. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa gli attori hanno allegato:
pagina 3 di 18 - che il giorno 27.1.2018 , mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Controparte_1
Yamaha XP500, tg. DC21799, veniva violentemente urtato dalla vettura Volkswagen Lupo, sopra identificata, condotta da;
CP_4
- che, a causa del violento scontro e delle conseguenti lesioni riportate, è stato Controparte_1 trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, ove gli sono stati diagnosticati “politrauma stradale. Focolai emorragici cerebrali. Frattura composta C6 e C7.
Soffusione emorragica tessuto adiposo mesenteriale. Frattura clavicola sinistra”;
- che, a causa dei postumi riportati nel sinistro e soprattutto delle gravi limitazioni dell'arto sinistro,
ha avuto bisogno di costante aiuto per mangiare, lavarsi, vestirsi, iniziando Controparte_1 inoltre a manifestare un disturbo depressivo;
- che, al fine di cristallizzare i postumi permanenti patiti da , è stato instaurato Controparte_1 un procedimento di istruzione preventiva innanzi al Tribunale di Roma (iscritto sub r.g. n. 63719/2019), all'esito della quale il ctu nominato ha stimato postumi permanenti nella misura del 67%; CP_
- che, proprio a causa del grave sinistro occorso a , la madre , con lui convivente, Persona_1 ha subito “uno sconvolgimento totale della sua vita personale e familiare, contrassegnata da angoscia, patema d'animo, paura, grave pregiudizio delle sue relazione di vita esterne”;
- che si è sottoposta a visita psichiatrica presso la dottoressa la Persona_1 Persona_4 quale ha constatato la sussistenza di “un disturbo da stress post traumatico di tipo cronico” causato dallo “stress acuto occorso”, stimando postumi permanenti nella misura del 17%;
- che si è sottoposta ad un ulteriore accertamento psicologico presso la dottoressa Persona_1
la quale ha confermato la diagnosi di disturbo da stress post traumatico cronico Persona_5 moderato con postumi residui del 17%;
- che, in data 15.3.2019 e in data 7.10.2019, ha pertanto formulato nei confronti di Persona_1
e di una richiesta di risarcimento dei danni, senza ottenere alcun Controparte_3 CP_4 riscontro;
- che, dopo il decesso di , avvenuto in data 16.12.2019, i figli e Persona_1 P_ [...]
, in qualità di unici eredi, hanno reiterato per quattro volte (in data 7.12.2020, 10.6.2021, Parte_1
1.9.2022 e da ultimo il 13.9.2022) a la medesima richiesta di risarcimento dei danni;
Controparte_3
pagina 4 di 18 - che i figli hanno diritto al risarcimento del danno patito dalla madre per l'incidente occorso al figlio e, in particolare, per i danni psichici riportati e per la compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad una composizione bonaria della controversia,
[...]
e sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto Controparte_1 Parte_1 atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio (già Controparte_2
, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
La compagnia assicuratrice ha innanzitutto contestato la responsabilità esclusiva di CP_4 nella causazione del sinistro, puntualizzando che il riconoscimento di euro 950.740,00 da parte dell'assicurazione a non costituisce un riconoscimento di una piena Controparte_1 responsabilità della convenuta.
Con riferimento al danno dinamico relazionale patito da , ha, Persona_1 Controparte_2 peraltro, eccepito che:
- sono state prodotte mere consulenze di parte, prive di valore probatorio, e in ogni caso esse sono state predisposte solo quindici mesi dopo il sinistro, a fronte di un diagnosticato disturbo da stress post traumatico cronico, caratterizzato, al contrario, da uno sviluppo “lento e progressivo”; CP_
- dal 15 maggio 2019 è detenuto presso il carcere di SU a seguito Controparte_1 della condanna “nell'ambito del processo più noto come clan Fasciani”, sì che è ragionevole presumere che l'eventuale condizione di stress sofferto da fosse più Persona_1 probabilmente riconducibile alle vicende giudiziarie del figlio.
L'assicurazione ha contestato anche il danno da compromissione del rapporto parentale atteso che la documentazione versata in atti dagli attori non “fornisce elementi utili a dimostrare l'effettivo rapporto tra madre e figli” (cfr. per tutte comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , CP_4 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita obbligatorio nei suoi confronti. Sempre in via preliminare, la convenuta ha pagina 5 di 18 eccepito “l'incapacità processuale” di , tenuto conto che a fronte della riportata Controparte_1 condanna penale riportata in via definita, egli risulta interdetto legalmente.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito CP_4 fatto valere dagli attori nei suoi confronti, non avendo ricevuto alcuna diffida, interruttiva del relativo termine, sino alla notifica della citazione in giudizio in data 5.12.2022; la convenuta ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione ad agire delle parti attrici, atteso che la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla madre non può essere trasmessa agli eredi.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate, tenuto conto di un CP_4 concorso di colpa di nella determinazione del sinistro, contestando altresì il Controparte_1 valore probatorio delle consulenze mediche di parte allegate alla citazione ed eccependo in ogni caso la carenza del nesso causale tra il danno psichico lamentato da e il sinistro occorso al Persona_1 figlio. In via riconvenzionale, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la convenuta ha chiesto di dichiarare tenuta a tenerla indenne e manlevarla da ogni Controparte_2 somma che sarà chiamata a versare agli attori in ragione del presente giudizio (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha assegnato alla parte attrice termine per notificare l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita (obbligatoria ex art. 3 legge n. 162/2014) nei confronti di entrambe le parti convenute, litisconsorti necessari, invitando parte attrice a fornire chiarimenti in merito allo stato di detenzione di . All'udienza del 3.10.2023, parte attrice ha Controparte_1 dichiarato di rinunciare agli atti limitatamente alla posizione di;
la rinuncia è Persona_3 stata accettata da in data 14.1.2024, ma non da Con ordinanza del CP_4 Controparte_2
23.1.2024 la scrivente ha rinviato ogni decisione in merito alla richiesta di rinuncia formulata da parte attrice in sede decisoria unitamente alla validità della procura alle liti rilasciata da P_
, allo stato detenuto, e ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art.
[...]
183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e il Giudice ha fissato l'udienza del 16.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 17.4.2025 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come pagina 6 di 18 sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Le domande proposte da sono infondate e vanno respinte per le ragioni di seguito Parte_1 esposte, mentre quelle formulate da debbono essere dichiarate inammissibili. Controparte_1
Con particolare riferimento alla posizione di risulta per tabulas, all'esito della Controparte_1 compiuta interlocuzione tra le parti, non solo a fronte dell'eccezione di incapacità formulata nell'interesse della convenuta ma anche dei chiarimenti richiesti dal Giudice CP_4 all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 4.4.2023 e in data 16.1.2024, che egli è stato condannato in via definitiva per la commissione del reato di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 alla pena di anni 13 di reclusione (cfr. Cass. n. 10255/2020) e che per detta causa egli è stato, è e sarà detenuto nel periodo compreso tra il 15.5.2019 al 25.4.2029.
Ai sensi dell'art. 32 c.p. egli risulta pertanto interdetto legale, vale a dire incapace di agire per tutta la durata della pena.
La misura avente carattere sanzionatorio priva il soggetto (che rimane capace di intendere e di volere, in capo al quale permane ad esempio il potere di redigere testamento) della gestione concreta del proprio patrimonio. Pertanto, in caso di interdizione legale:
▪ ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione deve essere compiuto dal tutore;
▪ l'incapacità dell'interdetto è assoluta, sicché il tutore non integra bensì sostituisce totalmente la sua volontà;
▪ ogni atto compiuto dall'interdetto personalmente è invalido e, ad avviso della dottrina, in caso di interdizione legale è da ritenersi nullo.
Pertanto, nel periodo compreso tra il 15.5.2019 al 25.4.2029 è stato, è e sarà Controparte_1 completamente privo di conferire alcun potere di rappresentanza nel presente giudizio all'avv. Nicola
Pagnotta ed all'avv. Marta Longo, sì che la procura allegata alla citazione da lui rilasciata in data
5.7.2021 deve ritenersi affetta da nullità.
A fronte dell'eccezione di incapacità formulata dalla convenuta , come già anticipato, la CP_4 questione è stata sottoposta alla parte attrice (cfr. verbale dell'udienza del 4.4.2023: “il giudice invita il procuratore di parte attrice a fornire chiarimenti in ordine allo stato di detenzione di P_
pagina 7 di 18 , il titolo della detenzione, nonché se si tratti di esecuzione di une pena Controparte_1 definitiva. Fa presente che ove fosse confermata l'eccezione avversaria circa lo stato di detenzione dell'attore a SU dal 2019 sussisterebbero profili di invalidità della procura rilasciata dall'attore
a Roma del 2021”), che ha chiesto differimenti dell'udienza per la produzione della sentenza penale e per valutare soluzioni conciliative. All'esito della produzione della sentenza penale già richiamata nel corso delle memorie istruttorie l'assicurazione convenuta ha chiesto dichiararsi la nullità di tutti gli atti compiuti nell'interesse . Controparte_1
In tale contesto mai la parte attrice ha dato atto dell'intervenuta nomina di un tutore di P_
, né ha prodotto una procura rilasciata da un tutore nominato ai difensori, così sanando il
[...] radicale difetto di rappresentanza oggetto di piena interlocuzione nel corso del processo.
Deve ritenersi pertanto che la procura prodotta, affetta da radicale ed insanabile invalidità in ragione della menzionata incapacità di agire di per il suo stato di interdizione legale, Controparte_1 comporti un radicale ed insanabile difetto di rappresentanza, sì che le domande formulate nell'interesse di debbono essere dichiarare inammissibili. Controparte_1
Del resto la stessa Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020).
In specie la questione deriva da un'eccezione di parte, avendo la convenuta formulato CP_4 sin dalla comparsa di risposta l'eccezione di incapacità di , evidentemente Controparte_1 prodromica alla declaratoria di invalidità della procura alle liti allegata alla citazione.
La declaratoria di nullità e la conseguente inammissibilità della domanda assorbe ogni aspetto inerente la dichiarazione, operata dall'avv. Panetta, di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. nel corso dell'udienza del 3.10.2023, atteso che egli non poteva ritenersi procuratore speciale di , Controparte_1 come richiesto dalla norma appena evocata.
Le domande formulate da devono per le menzionate ragioni essere dichiarate Controparte_1 inammissibili.
pagina 8 di 18 Quanto alle ulteriori eccezioni formulate dalla parte convenuta inerenti pertanto le CP_4 pretese fatte valere da , si osserva quanto segue. Parte_1 ha eccepito che, nonostante il sinistro sia avvenuto in data 27.1.2018, il termine di CP_4 prescrizione dell'esercizio del diritto non è mai stato interrotto nei suoi confronti, avendo ella ricevuto direttamente la notifica della citazione nel presente giudizio in data 5.12.2022, sì che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., il credito risarcitorio nei suoi confronti sarebbe prescritto. Tale eccezione dev'essere, tuttavia, disattesa, dovendo rispondere in solido sia il proprietario dell'autovettura sia la compagnia assicurativa. Ebbene, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, l'art. 1310 c.c., proprio con riferimento alla prescrizione, prevede che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido .. hanno effetto riguardo agli altri debitori” (principio ribadito, ex multis anche da Cass. civ. n. 2268/2006 secondo cui: “In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, nel caso di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi ed i rispettivi assicuratori nasce direttamente dalla regola generale di cui al primo comma dell'art. 2055 cod. civ., secondo cui "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno". Di conseguenza, l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei responsabili solidali ha efficacia anche nei confronti degli altri”). Ne deriva che il diritto credito risarcitorio nei confronti di non può ritenersi prescritto e l'eccezione non può che essere respinta. CP_4
La convenuta ha eccepito anche la carenza di legittimazione attiva degli attori atteso che il danno riflesso da loro richiesto non è trasmissibile agli eredi;
ebbene, a tal proposito si osserva che il risarcimento del danno spettante alla vittima secondaria (appunto ), seppur da lei non Persona_1 richiesto giudizialmente è comunque stato richiesto in via stragiudiziale (cfr. doc. 7) ed è in ogni caso entrato nel patrimonio della de cuius, essendo come tale trasmissibile agli eredi (cfr. ex multis Cass. civ. ord. n. 17785/2024 e sent. n. 14665/2017).
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della controversia, ogni contestazione inerente alla dinamica del sinistro, si reputa assorbita dall'infondatezza delle domande attoree, in particolare per difetto di nesso di causa del danno dinamico relazionale, patito da , con le lesioni Persona_1 riportate dal figlio a causa del sinistro stradale del 27.1.2018 e per mancata prova della lesione del rapporto parentale madre-figlio a causa del sinistro.
pagina 9 di 18 ha, infatti, chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno patito dalla madre, sia per Parte_1
i postumi di natura psichica riportati a causa del sinistro stradale occorso a , sia Controparte_1 per la compromissione del rapporto parentale che ne è conseguita.
Quanto alla prima posta di danno la parte attrice ha posto a fondamento della pretese due consulenze mediche di parte (cfr. doc. 5 e 6); sul punto si aderisce all'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui la “perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (cfr. Cass. civ. n.
2980/2023 e ex multis Cass. civ. n. 33503/2018, Cass. civ. n. 9551/2009).
Tanto premesso si osserva che nella prima consulenza del 25.2.2019 la psichiatra dott.ssa Per_4 ha constatato la rapida insorgenza di una sindrome ansiosa-depressiva dopo l'evento
[...] traumatico occorso al figlio , concludendo che , “in assenza di P_ Persona_1 condizioni mediche o psicopatologiche preesistenti”, fosse “affetta da disturbo da stress post traumatico di tipo cronico”. Tuttavia, nella predetta relazione, la dott.ssa non approfondito Per_2
l'aspetto del nesso di causa tra i disturbi di natura psichica lamentati da e il sinistro Persona_1
CP_ in cui è rimasto coinvolto il figlio , limitandosi a specificare che, in assenza di psicopatologie pregresse, il disagio psichico da lei patito non possa che essere ricondotto all'incidente in cui è rimasto coinvolto il figlio (cfr. doc. 5 e doc. 10- medesima perizia sottoscritta). Tale valutazione è stata confermata da un successivo accertamento integrativo psicodiagnostico effettuato, in data 14.3.2019, dalla terapeuta dott.ssa la quale ha riscontrato la presenza di sintomi quali “ansia, Persona_5 nervosismo, irritabilità, pensieri ricorrenti riferiti al futuro del figlio, immagini intrusive, evitamento, difficoltà di concentrazione, astenia, disturbi somatici e notevole flessione dell'umore associato a disturbi del sonno e disturbi dell'appetito”, confermando la diagnosi di disturbo post traumatico da stress e riconducendo tale disturbo al sinistro occorso al figlio (cfr. doc. 6 e doc. 11 sottoscritto: “tale disturbo presenta caratteristiche fenomenologiche, di decorso e psicopatologiche indicative di una relazione di causalità tra il vulnus all'integrità psicofisica patito a seguito del sinistro occorso al figlio in data 27 gennaio 2018 e le relative conseguenze”). Entrambe le consulenti di parte hanno stimato che in capo a postumi permanenti di natura psichica nella misura del 17%. Persona_1
pagina 10 di 18 Si osserva, tuttavia, che entrambe le relazioni di parte non hanno valutato in maniera approfondita la sussistenza del nesso di causa tra il danno psichico lamentato da e il sinistro occorso Persona_1 al figlio.
Come noto, infatti, affinché sorga la responsabilità civile, occorre, da un lato, un evento lesivo eziologicamente riferibile all'azione od omissione giuridicamente rilevante (cd. danno evento) e, dall'altro lato, un insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.) e il secondo dalla causalità c.d. giuridica (art. 1223 c.c.): il primo nesso funge da criterio oggettivo per imputare la responsabilità di un evento al soggetto agente (con condotta attiva od omissiva), mentre il secondo nesso consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. La causalità, anche in materia civile, è regolata dagli artt.
40 e 41 c.p.
In ambito penale secondo la Corte di cassazione la causalità tra condotta ed evento va dichiarata sussistente in tutti i casi in cui, senza la condotta, l'evento non si sarebbe verificato, e dunque secondo la tradizionale teoria della condicio sine qua non (Cass. pen., sez. un., 10.7.2002 n. 30328, imp.
Franzese); tuttavia, per stabilire questo rapporto di condizionamento, il nesso di causa non può ritenersi esistente solo perché la statistica indica un certo effetto come “probabile” conseguenza di una condotta, ma può dichiararsi solo quando la condotta alternativa corretta, che il responsabile avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto, avrebbe evitato il danno con “alta credibilità razionale”.
Al contrario, secondo indirizzo consolidato della Suprema Corte, in materia di causalità civile va adottato il criterio della condicio sine qua non, ma con un duplice temperamento: il primo, fornito dalla teoria della c.d. regolarità o adeguatezza causale, secondo cui la responsabilità è esclusa per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili al momento della condotta;
il secondo, dato dalla teoria della c.d. causalità efficiente, per cui la nuova serie causale è tale da sterilizzare il principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., se la condotta sopravvenuta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, così da potersi ascrivere l'evento soltanto a quest'ultimo fattore.
Il giudice deve quindi verificare quali fattori abbiano contribuito a determinare l'evento con una valutazione di idoneità in astratto ex ante secondo, peraltro, il criterio probatorio della preponderanza dell'evidenza, vale a dire del “più probabile che non” (Cass. Sezioni Unite del 2008, sentenza n. 576).
pagina 11 di 18 Sulla base di tali principi, nel caso di specie, al fine di stabilire la sussistenza del nesso di causa, è doveroso quindi verificare la presenza di altri fattori idonei a porsi in rapporto di causalità con le conseguenze dannose riportate;
è dunque necessario non solo valutare la sussistenza di patologie precedenti o sopravvenute al fatto lesivo in esame che possano, da sole, giustificare i sintomi clinici analizzati, ma anche di ulteriori eventi che possano aver determinato o contribuito a determinare il danno.
Ebbene, facendo riferimento alla documentazione anamnestica analizzata dai consulenti di parte, si evince innanzitutto che ha subito “una pregressa patologia oncologica (tumori del Persona_1 collo dell'utero e del polmone)” e che è stata sottoposta ad un intervento di “colostomia” (cfr. doc. 5 e doc. 6: “nel 2015 e 2016 ha subito due interventi per l'asportazione di un tumore al collo dell'utero.
Ha subito una colostomia e attualmente porta il sacchetto. Si è sottoposta a cicli di chemio e radio”).
Inoltre, con specifico riferimento ai legami familiari, in nessuna delle due consulenze (che danno conto del sinistro occorso al figlio in data 27.1.2018) viene fatto cenno alcuno alle lunghe ed articolate vicende giudiziarie in cui il figlio è rimasto coinvolto. Infatti, risulta per tabulas che:
- nel 2015 è stato condannato in primo grado a 13 anni di reclusione per Controparte_1 associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'inchiesta sulla cd. Mafia di Ostia, tale sentenza è stata confermata in appello ed è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del 29.11.2019 (cfr. doc. 13, 14 e 15 parte convenuta;
CP_4
- a seguito delle predette pronunce, dal 15.5.2019 si trova in stato di Controparte_1 detenzione presso il carcere di SU (cfr. doc. 2 CTU dott.ssa Controparte_2
: “l'inizio delle OO.PP. si è svolto in data 14/07/2020 alle ore 09:30, presso la Casa Per_6
Circondariale di SU, dove il paziente è in regime di detenzione dal 15/05/2019, previa autorizzazione all'ingresso, concessa dalla Direzione Sanitaria”);
- egli ha riportato altra risalente condanna per il reato di cui all'art. 648 comma 2 c.p. in data
26.1.2018 (fatto del 21.6.2013) ed è stato sottoposto a custodia cautelare - per i fatti per cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e 74 comma 2 DPR 309/1990 - per il periodo di due anni, 10 mesi e 20 giorni tra il 26.7.2013 e il 21.6.2016 (v. provvedimento di esecuzione delle pene allegato alla nota di deposito del 19.1.2024).
pagina 12 di 18 Ebbene, in entrambe le consulenze di parte, non vi è traccia né di un'effettiva e specifica valutazione dell'incidenza delle pregresse patologie oncologiche e della colostomia sul disagio psichico patito dalla parte attrice, né delle gravi e sicuramente molto dolorose vicende giudiziarie che hanno interessato il figlio a partire dal 2013 quando è stata eseguita la misura cautelare personale a suo carico.
Le menzionate professioniste si sono, infatti, limitate a riportare quanto dichiarato da
[...]
, vale a dire che durante questi periodi di malattia ella non ha avuto nessun disturbo di natura Per_1 psichica (cfr. doc. 5 “sembra in passato aveva dimostrato grande determinazione e ottimismo nell'affrontare ogni circostanza problematica ( utilizza a mo' di comparazione l'esperienza vissuta con il tumore al collo dell'utero)”; doc. 6: “ “Io sono sempre stata fortissima… nonostante i problemi di salute prima dell'incidente ero una persona felice”), senza, tuttavia, operare alcuna valutazione in termini medico legali sull'incidenza di tali malattie e delle altre citate vicende sul danno psichico diagnosticato.
Tenuto conto del tipo di patologie e delle gravi vicende giudiziarie che hanno certamente stravolto la vita del figlio, oltre che quella della madre, è palese che detti accadimenti non solo possano aver causato grande sofferenza e disagio psichico, ma anche nel corso del tempo possano aver condotto o anche solo aggravato il diagnosticato disturbo da stress post traumatico.
L'assenza di riferimenti specifici nelle relazioni redatte da parte di entrambe le specialiste circa l'esclusione dell'incidenza causale tra le patologie pregresse e persistenti sofferte da Persona_1
e il dolore per le vicende giudiziarie occorse al figlio e il disturbo psichico riportato non consente di ritenere le consulenze di parte adeguate e sufficienti a ritenere provato il nesso di causa tra i disturbi psichici successivamente manifestati ed il sinistro per cui è causa.
Si reputa pertanto che le consulenti di parte non abbiano considerato e debitamente escluso la sussistenza di fattori causali alternativi idonei a causare o concorrere all'insorgenza dei disturbi psicologici lamentati dalla parte attrice. Le valutazioni in punto di nesso di causalità sono molto scarne e, considerato che non sono stati presi in considerazione eventi fondamentali della vita di
[...]
, non si reputa di poter affermare, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che i Per_1 disturbi psichici che hanno determinato postumi nella misura del 17% possano ritenersi in nesso di causa con il sinistro.
pagina 13 di 18 A fronte di tali relazioni non supportate da adeguata motivazione sotto il profilo del nesso di causa parte attrice si è offerta di provare per testimoni le condizioni di salute di , indicando, Persona_1 tuttavia, come testi le due dottoresse che hanno redatto le relazioni medico legali e formulando capitoli su circostanze documentali, già constatate dalle dottoresse e riportate nelle relazioni mediche depositate
(cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice). Le prove non sono state ammesse perché evidentemente non avrebbero potuto aggiungere alcunchè rispetto a quanto già dalle professioniste riportato nelle menzionate relazioni.
Inoltre la parte attrice non ha versato in atti alcuna ulteriore documentazione medica attestante lo stato di salute di , né prescrizioni di farmaci, né alcuna presa in carico da parte del SSN, sì Persona_1 che ogni consulenza tecnica d'ufficio, peraltro non richiesta dalla parte attrice, sarebbe stata non solo esplorativa, ma anche di difficile esecuzione a fronte della mancanza di documentazione sanitaria e tenuto conto dell'intervenuto decesso di , il cui esame sarebbe stato fondamentale per Persona_1 chiarire i numerosi dubbi e le lacune emerse dall'esame della documentazione prodotta.
La domanda di risarcimento iure hereditatis del danno dinamico relazionale patito da Persona_1
a causa delle macrolesioni riportate dal figlio a causa del sinistro per cui è causa deve essere respinta poiché infondata.
Del pari infondata si reputa la domanda di risarcimento dei danni per la compromissione del rapporto parentale tra e il figlio a causa del sinistro a quest'ultimo Persona_1 Controparte_1 occorso. Parte attrice ha, infatti, dedotto che la madre, convivente con , ha subito un P_ radicale sconvolgimento delle sue abitudini di vita in conseguenza del sinistro, senza allegare nessuna ulteriore circostanza specifica (cfr. atto di citazione).
Innanzitutto, si osserva che, ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Pertanto, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia pagina 14 di 18 effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita
o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del
11/11/2019).
Quanto alla macrolesione subita da , si osserva che nel corso del procedimento di P_ istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 63719/2019 promosso innanzi al Tribunale di Roma, la consulente d'ufficio dott.ssa ha stimato i postumi permanenti che Persona_7 [...]
ha riportato in seguito al sinistro avvenuto a Roma in data 27.1.2018 nella misura Controparte_1 del 67%, appurando essenzialmente una compromissione dell'arto superiore sinistro e conseguenze di natura psichica (cfr. doc. 2 parte convenuta “ esiti di grave danno neuroperiferico a CP_2 carico dell'arto superiore sx da lesione da strappamento del plesso brachiale”). Tuttavia, la dott.ssa ha verificato che , a seguito dell'evento lesivo, non ha perso la sua Per_6 Controparte_1
pagina 15 di 18 autonomia e la sua capacità lavorativa: la ctu ha, infatti, constatato che prima del sinistro P_
svolgeva l'attività di conducente di autonoleggio e che al momento della visita medico
[...] legale, essendo detenuto presso il carcere di SU, non era impiegato in nessuna attività lavorativa.
La dott.ssa ha precisato che “a causa della compromissione del movimento dell'arto Per_6 superiore sx, molteplici attività lavorative gli sono precluse, in particolare quelle in cui è necessario e prevalente l'uso dell'arto superiore sinistro, o l'uso di entrambi gli arti superiori contemporaneamente”, constatando comunque che, in relazione anche al suo titolo di studio (diploma di geometra), può comunque svolgere attività lavorative che non comportino Controparte_1 un uso continuativo degli arti superiori, come, ad esempio, il portinaio o il receptionist (cfr. doc. 2 convenuta “l'attività lavorativa del periziando sarà pertanto limitata al solo uso CP_2 dell'arto superiore destro (ad es. portineria, receptionist, etc”).
Dalla consulenza tecnica versata in atti si evince, quindi, che nonostante la macrolesione riportata,
[...]
risulta autonomo nello svolgimento di attività quotidiane e la sua capacità lavorativa Controparte_1 non è completamente elisa, essendogli in ogni caso possibile attendere a mansioni che non richiedano l'uso simultaneo di entrambe le braccia;
non risulta peraltro che i postumi riportati abbiano causato un degrado o una degenerazione cognitiva del danneggiato. Pertanto, avendo i postumi inciso prevalentemente sulla mobilità di un arto e non essendo egli stato privato completamente della sua autonomia nell'espletamento di mansioni della vita quotidiana, neppure sotto il profilo lavorativo, e considerato che, in disparte il disturbo psichico, egli non ha riportato una lesione a livello neuro cognitivo, si reputa che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da compromissione del rapporto parentale in assenza di indici da cui desumere che il legame madre-figlio sia stato sconvolto dalle conseguenze riportate all'esito del sinistro.
Infatti, aderendo all'orientamento dalla giurisprudenza sopra richiamata, il danno da compromissione del rapporto parentale non è in re ipsa, ma dev'essere allegato e provato ed esso non è finalizzato a risarcire il mero dispiacere per le condizioni fisiche riportate da un figlio all'esito di un sinistro o lo spavento per la verificazione dello stesso. Tali circostanze, notoriamente sussistenti, evidentemente possono essere valorizzate in sede di liquidazione, ma solo previa allegazione di specifiche circostanze, tali da far presumere uno sconvolgimento del rapporto a causa delle lesioni o della morte del congiunto.
pagina 16 di 18 Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto, né si è offerta di provare alcuna circostanza specifica da cui possa evincersi la compromissione del rapporto parentale, come, ad esempio, la necessità di di essere assistito, anche nelle più semplici attività quotidiane, Controparte_1 dalla madre. Se è vero in proposito che la parte attrice ha versato in atti la relazione di parte dello specialista neurologo, il quale ha constato che avesse necessità di “assistenza Controparte_1 per mangiare (necessita di aiuto per tagliare i cibi), lavare e vestire la parte superiore del corpo, svolgere alcune attività di igiene personale (per esempio fare la barba), a causa delle limitazioni dell'arto sinistro” (cfr. doc. 1 parte attrice), è altrettanto vero che tali allegazioni non hanno trovato conferma nella consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Roma, atteso che la dott.ssa Per_6 nell'elaborato peritale non indicato la necessità da parte di di assistenza per svolgere le P_ attività quotidiane, sì che tale circostanza non ha trovato riscontro probatorio.
Peraltro, la parte attrice non ha nemmeno dedotto capitoli di prova orale inerenti specifiche abitudini, passioni in comune abbandonate o accantonate a causa del sinistro, limitandosi a ribadire in via del tutto generica uno stravolgimento della vita della madre. Tenuto conto di quanto è emerso dalla consulente tecnica, nonché del tipo di postumi permanenti riportati da e Controparte_1 dell'assenza di allegazione di circostanze specifiche, non si reputa presuntivamente provata una compromissione del rapporto parentale, non potendo in tal senso supplire il mero fatto che madre e figlio fossero conviventi (cfr. doc. 4 parte attrice).
Del resto non può essere tralasciato che all'esito del sinistro occorso a in data 27.1.2018, P_ la madre è deceduta il 16.12.2019; pertanto non solo il periodo interessato dalla dedotta compromissione è stato non superiore a due anni, ma anche in specie addirittura inferiore poiché il
15.5.2019 è iniziato il periodo di detenzione di all'esito della condanna penale Controparte_1 riportata, sì che il periodo in cui la madre può aver fornito concreto supporto al figlio nell'attendere alle mansioni quotidiane non può essere stato superiore a qualche mese. Alla luce di tutto quanto esposto, le domande formulate da , in qualità di erede di , non possono che Parte_1 Persona_1 essere respinte.
La declaratoria di inammissibilità delle domande formulate da e l'infondatezza Controparte_1 di quelle proposte comportano l'assorbimento di ogni aspetto relativo alla domanda Parte_1
pagina 17 di 18 trasversale di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia CP_4 assicuratrice.
Quanto alle spese di lite in ragione del principio di soccombenza si reputa che le parti attrici debbano essere condannate ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute dai convenuti. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni trattate. Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale della domanda formulata dalla parte attrice (scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ridotti del 50%, considerato che l'attività istruttoria si è esaurita con il mero deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e quella decisoria con scritti conclusionali che hanno pressoché ricalcato i precedenti atti difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibili tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Controparte_1
2. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore della Controparte_1 Parte_1 parte convenuta le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro Controparte_2
9.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
4. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore della parte Parte_1 Parte_1 convenuta le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 518,00 per CP_4 le spese ed in euro 9.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte)
e C.P.A.
Milano, 14.8.2025 Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48138/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. PAGNOTTA NICOLA e
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. LONGO MARTA ( ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._3 atti,
(C.F./P.I. ), in qualità di erede di Controparte_1 C.F._4
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. PAGNOTTA Persona_1 CodiceFiscale_2 NICOLA e dall'avv. LONGO MARTA ( ed elettivamente domiciliato giusta C.F._3 procura in atti, PARTI ATTRICI contro
- GIA' C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. MOIRAGHI MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, (C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._5 CECCANTI EMANUELA e dall'avv. VERDE GUIDO ( ) ed elettivamente C.F._6 domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis, condannare i convenuti, signora
e (già , in persona del suo legale CP_4 Controparte_2 Controparte_3 pagina 1 di 18 rappresentante pro tempore, in solido tra loro alla liquidazione, iure hereditatis, in favore della signora , del danno diretto (alias riflesso) subito dalla signora sia Parte_1 Persona_1 sulla base della sommatoria dei punti previsti dal sistema di calcolo tabellare del Tribunale di Roma adottato nel 2019 (Tabella di liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesioni) sia sulla base del danno biologico permanente accertato dalla dott.ssa e quantificato dalla stessa in Per_2 17% di I.P. (Cfr. Doc. 05) ovvero: − madre della vittima (20 p.b.); 71 anni l'età Persona_1 della signora al momento del sinistro occorso al figlio (2 p.b.); 34 anni l'età del figlio Per_1 [...]
al momento del sinistro (7 p.b.), la signora solo genitore convivente con il Persona_3 Per_1 danneggiato (coefficiente 1,0) = 29 p.b. moltiplicati per € 6.000,00 (€ 3.000,00 per il danno relativo all'aspetto interiore + € 3.000,00 euro da riconoscersi al genitore titolare dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del figlio danneggiato) = € 174.000,00; − Danno biologico permanente quantificato in 17% di I.P. = € 43.617,00 sulla base del sistema di calcolo tabellare del Tribunale di Milano;
e, pertanto, € 217.617,00 da liquidarsi iure hereditatis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (27/01/2018) fino al giorno dell'emananda sentenza, ovvero di quella somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Voglia, ancora, l'On.le Tribunale adito, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, previa declaratoria di nullità assoluta ed insanabile di ogni attività processuale fin qui compiuta e di ogni altra futura eventualmente eseguita da , respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate Persona_3 nei confronti di (già ) In via subordinata: Liquidare negli stretti Controparte_2 Controparte_3 limiti di Giustizia il danno ove eventualmente accertato al termine dell'istruttoria. E ciò nei limiti del massimale di polizza e al netto dei risarcimenti già corrisposti dalla Compagnia attingendo al detto massimale. In ogni caso: Con vittoria di costi di lite da liquidarsi ex DM 55/14 ovvero in via subordinata con compensazione degli stessi nei termini indicati in narrativa In via istruttoria: A. Senza con ciò volere in alcun modo invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale di sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sinistro che ha Parte_1 coinvolto si è verificato in data 27 gennaio 2018. 2) Vero che in data 31 gennaio 2018 Persona_3
è stato dimesso volontariamente dall'ospedale presso cui era stato ricoverato. 3) Vero Persona_3 che il periodo di inabilità temporanea patito da ha avuto una durata di 120 giorni al Persona_3 75% come da perizia medico legale che si rammostra 4) Vero che con decorrenza dal Persona_3
15 maggio 2019 è stato recluso nel carcere di SU. 5) Vero che è deceduta in Persona_1 data 16 dicembre 2019. B. Ci si oppone all'ammissione della prova per testi per i seguenti motivi: i. Teste Dott.ssa Cap. 1: in quanto generico e valutativo. Cap. 2: in quanto generico. Cap. 3: Per_2 in quanto generico ed irrilevante. Cap. 4: in quanto generico e valutativo. Cap. 5: in quanto valutativo. Cap. 6: in quanto valutativo Cap. 7: in quanto generico e valutativo Cap. 8: in quanto generico e valutativo Capp. 9-10: in quanto valutativi. ii. Teste Affaitati: Cap. 1: in quanto generico ed irrilevante Cap. 2: in quanto generico e valutativo Cap. 3: in quanto valutativo Cap. 4: in quanto valutativo Cap. 5: in quanto valutativo. iii. Teste Cap. 1: in quanto generico ed irrilevante. 2-3: in Tes_1 Pt_2 quanto da provarsi per tabulas. Cap. 4: in quanto generico”
pagina 2 di 18 per : come da nota scritta del 15.4.2025, che ha richiamato i precedenti scritti CP_4 difensi e pertanto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione: - in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento, nei confronti della SI.ra , della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 CP_4 D.L. 132/2014, come convertito in L. 162/2014; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'incapacità processuale del SI. in ragione del suo stato di interdizione legale;
- in via Persona_3 preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in giudizio dei SI.ri per il Per_3 risarcimento del danno riflesso della SI.ra loro defunta madre;
- ancora in via Parte_3 preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito nei confronti della SI.ra
, ai sensi dell'art. 2947 c.c.; - in via principale, respingere la domanda in quanto CP_4 infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danni a quello inferiore ritenuto di giustizia, tenuto conto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. dell'efficacia causale, nella determinazione del danno che dovesse essere riconosciuto, delle cause antecedenti al sinistro del 27.1.2018 nonché della necessità di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie;
- sempre in via subordinata ed in riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la (ora tenuta a garantire la Controparte_3 Controparte_2 SI.ra contro gli effetti dell'accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, CP_4 condannare la medesima Compagnia assicurativa al pagamento delle somme che dovessero essere liquidate in favore dei SI.ri . - in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente Per_3 giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di Controparte_1 Parte_1 eredi di , hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Persona_1 CP_4
e in qualità rispettivamente di conducente-proprietario e impresa assicuratrice per la Controparte_3
r.c.a. del veicolo Volkswagen Lupo, targato CC439DS, per ottenere il risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali patiti da a causa del sinistro stradale in cui è rimasto Persona_1 coinvolto il figlio in data 27.1.2018 a Roma. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa gli attori hanno allegato:
pagina 3 di 18 - che il giorno 27.1.2018 , mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Controparte_1
Yamaha XP500, tg. DC21799, veniva violentemente urtato dalla vettura Volkswagen Lupo, sopra identificata, condotta da;
CP_4
- che, a causa del violento scontro e delle conseguenti lesioni riportate, è stato Controparte_1 trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, ove gli sono stati diagnosticati “politrauma stradale. Focolai emorragici cerebrali. Frattura composta C6 e C7.
Soffusione emorragica tessuto adiposo mesenteriale. Frattura clavicola sinistra”;
- che, a causa dei postumi riportati nel sinistro e soprattutto delle gravi limitazioni dell'arto sinistro,
ha avuto bisogno di costante aiuto per mangiare, lavarsi, vestirsi, iniziando Controparte_1 inoltre a manifestare un disturbo depressivo;
- che, al fine di cristallizzare i postumi permanenti patiti da , è stato instaurato Controparte_1 un procedimento di istruzione preventiva innanzi al Tribunale di Roma (iscritto sub r.g. n. 63719/2019), all'esito della quale il ctu nominato ha stimato postumi permanenti nella misura del 67%; CP_
- che, proprio a causa del grave sinistro occorso a , la madre , con lui convivente, Persona_1 ha subito “uno sconvolgimento totale della sua vita personale e familiare, contrassegnata da angoscia, patema d'animo, paura, grave pregiudizio delle sue relazione di vita esterne”;
- che si è sottoposta a visita psichiatrica presso la dottoressa la Persona_1 Persona_4 quale ha constatato la sussistenza di “un disturbo da stress post traumatico di tipo cronico” causato dallo “stress acuto occorso”, stimando postumi permanenti nella misura del 17%;
- che si è sottoposta ad un ulteriore accertamento psicologico presso la dottoressa Persona_1
la quale ha confermato la diagnosi di disturbo da stress post traumatico cronico Persona_5 moderato con postumi residui del 17%;
- che, in data 15.3.2019 e in data 7.10.2019, ha pertanto formulato nei confronti di Persona_1
e di una richiesta di risarcimento dei danni, senza ottenere alcun Controparte_3 CP_4 riscontro;
- che, dopo il decesso di , avvenuto in data 16.12.2019, i figli e Persona_1 P_ [...]
, in qualità di unici eredi, hanno reiterato per quattro volte (in data 7.12.2020, 10.6.2021, Parte_1
1.9.2022 e da ultimo il 13.9.2022) a la medesima richiesta di risarcimento dei danni;
Controparte_3
pagina 4 di 18 - che i figli hanno diritto al risarcimento del danno patito dalla madre per l'incidente occorso al figlio e, in particolare, per i danni psichici riportati e per la compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad una composizione bonaria della controversia,
[...]
e sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto Controparte_1 Parte_1 atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio (già Controparte_2
, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
La compagnia assicuratrice ha innanzitutto contestato la responsabilità esclusiva di CP_4 nella causazione del sinistro, puntualizzando che il riconoscimento di euro 950.740,00 da parte dell'assicurazione a non costituisce un riconoscimento di una piena Controparte_1 responsabilità della convenuta.
Con riferimento al danno dinamico relazionale patito da , ha, Persona_1 Controparte_2 peraltro, eccepito che:
- sono state prodotte mere consulenze di parte, prive di valore probatorio, e in ogni caso esse sono state predisposte solo quindici mesi dopo il sinistro, a fronte di un diagnosticato disturbo da stress post traumatico cronico, caratterizzato, al contrario, da uno sviluppo “lento e progressivo”; CP_
- dal 15 maggio 2019 è detenuto presso il carcere di SU a seguito Controparte_1 della condanna “nell'ambito del processo più noto come clan Fasciani”, sì che è ragionevole presumere che l'eventuale condizione di stress sofferto da fosse più Persona_1 probabilmente riconducibile alle vicende giudiziarie del figlio.
L'assicurazione ha contestato anche il danno da compromissione del rapporto parentale atteso che la documentazione versata in atti dagli attori non “fornisce elementi utili a dimostrare l'effettivo rapporto tra madre e figli” (cfr. per tutte comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , CP_4 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita obbligatorio nei suoi confronti. Sempre in via preliminare, la convenuta ha pagina 5 di 18 eccepito “l'incapacità processuale” di , tenuto conto che a fronte della riportata Controparte_1 condanna penale riportata in via definita, egli risulta interdetto legalmente.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito CP_4 fatto valere dagli attori nei suoi confronti, non avendo ricevuto alcuna diffida, interruttiva del relativo termine, sino alla notifica della citazione in giudizio in data 5.12.2022; la convenuta ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione ad agire delle parti attrici, atteso che la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla madre non può essere trasmessa agli eredi.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate, tenuto conto di un CP_4 concorso di colpa di nella determinazione del sinistro, contestando altresì il Controparte_1 valore probatorio delle consulenze mediche di parte allegate alla citazione ed eccependo in ogni caso la carenza del nesso causale tra il danno psichico lamentato da e il sinistro occorso al Persona_1 figlio. In via riconvenzionale, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la convenuta ha chiesto di dichiarare tenuta a tenerla indenne e manlevarla da ogni Controparte_2 somma che sarà chiamata a versare agli attori in ragione del presente giudizio (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha assegnato alla parte attrice termine per notificare l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita (obbligatoria ex art. 3 legge n. 162/2014) nei confronti di entrambe le parti convenute, litisconsorti necessari, invitando parte attrice a fornire chiarimenti in merito allo stato di detenzione di . All'udienza del 3.10.2023, parte attrice ha Controparte_1 dichiarato di rinunciare agli atti limitatamente alla posizione di;
la rinuncia è Persona_3 stata accettata da in data 14.1.2024, ma non da Con ordinanza del CP_4 Controparte_2
23.1.2024 la scrivente ha rinviato ogni decisione in merito alla richiesta di rinuncia formulata da parte attrice in sede decisoria unitamente alla validità della procura alle liti rilasciata da P_
, allo stato detenuto, e ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art.
[...]
183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e il Giudice ha fissato l'udienza del 16.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 17.4.2025 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come pagina 6 di 18 sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Le domande proposte da sono infondate e vanno respinte per le ragioni di seguito Parte_1 esposte, mentre quelle formulate da debbono essere dichiarate inammissibili. Controparte_1
Con particolare riferimento alla posizione di risulta per tabulas, all'esito della Controparte_1 compiuta interlocuzione tra le parti, non solo a fronte dell'eccezione di incapacità formulata nell'interesse della convenuta ma anche dei chiarimenti richiesti dal Giudice CP_4 all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 4.4.2023 e in data 16.1.2024, che egli è stato condannato in via definitiva per la commissione del reato di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 alla pena di anni 13 di reclusione (cfr. Cass. n. 10255/2020) e che per detta causa egli è stato, è e sarà detenuto nel periodo compreso tra il 15.5.2019 al 25.4.2029.
Ai sensi dell'art. 32 c.p. egli risulta pertanto interdetto legale, vale a dire incapace di agire per tutta la durata della pena.
La misura avente carattere sanzionatorio priva il soggetto (che rimane capace di intendere e di volere, in capo al quale permane ad esempio il potere di redigere testamento) della gestione concreta del proprio patrimonio. Pertanto, in caso di interdizione legale:
▪ ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione deve essere compiuto dal tutore;
▪ l'incapacità dell'interdetto è assoluta, sicché il tutore non integra bensì sostituisce totalmente la sua volontà;
▪ ogni atto compiuto dall'interdetto personalmente è invalido e, ad avviso della dottrina, in caso di interdizione legale è da ritenersi nullo.
Pertanto, nel periodo compreso tra il 15.5.2019 al 25.4.2029 è stato, è e sarà Controparte_1 completamente privo di conferire alcun potere di rappresentanza nel presente giudizio all'avv. Nicola
Pagnotta ed all'avv. Marta Longo, sì che la procura allegata alla citazione da lui rilasciata in data
5.7.2021 deve ritenersi affetta da nullità.
A fronte dell'eccezione di incapacità formulata dalla convenuta , come già anticipato, la CP_4 questione è stata sottoposta alla parte attrice (cfr. verbale dell'udienza del 4.4.2023: “il giudice invita il procuratore di parte attrice a fornire chiarimenti in ordine allo stato di detenzione di P_
pagina 7 di 18 , il titolo della detenzione, nonché se si tratti di esecuzione di une pena Controparte_1 definitiva. Fa presente che ove fosse confermata l'eccezione avversaria circa lo stato di detenzione dell'attore a SU dal 2019 sussisterebbero profili di invalidità della procura rilasciata dall'attore
a Roma del 2021”), che ha chiesto differimenti dell'udienza per la produzione della sentenza penale e per valutare soluzioni conciliative. All'esito della produzione della sentenza penale già richiamata nel corso delle memorie istruttorie l'assicurazione convenuta ha chiesto dichiararsi la nullità di tutti gli atti compiuti nell'interesse . Controparte_1
In tale contesto mai la parte attrice ha dato atto dell'intervenuta nomina di un tutore di P_
, né ha prodotto una procura rilasciata da un tutore nominato ai difensori, così sanando il
[...] radicale difetto di rappresentanza oggetto di piena interlocuzione nel corso del processo.
Deve ritenersi pertanto che la procura prodotta, affetta da radicale ed insanabile invalidità in ragione della menzionata incapacità di agire di per il suo stato di interdizione legale, Controparte_1 comporti un radicale ed insanabile difetto di rappresentanza, sì che le domande formulate nell'interesse di debbono essere dichiarare inammissibili. Controparte_1
Del resto la stessa Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020).
In specie la questione deriva da un'eccezione di parte, avendo la convenuta formulato CP_4 sin dalla comparsa di risposta l'eccezione di incapacità di , evidentemente Controparte_1 prodromica alla declaratoria di invalidità della procura alle liti allegata alla citazione.
La declaratoria di nullità e la conseguente inammissibilità della domanda assorbe ogni aspetto inerente la dichiarazione, operata dall'avv. Panetta, di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. nel corso dell'udienza del 3.10.2023, atteso che egli non poteva ritenersi procuratore speciale di , Controparte_1 come richiesto dalla norma appena evocata.
Le domande formulate da devono per le menzionate ragioni essere dichiarate Controparte_1 inammissibili.
pagina 8 di 18 Quanto alle ulteriori eccezioni formulate dalla parte convenuta inerenti pertanto le CP_4 pretese fatte valere da , si osserva quanto segue. Parte_1 ha eccepito che, nonostante il sinistro sia avvenuto in data 27.1.2018, il termine di CP_4 prescrizione dell'esercizio del diritto non è mai stato interrotto nei suoi confronti, avendo ella ricevuto direttamente la notifica della citazione nel presente giudizio in data 5.12.2022, sì che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., il credito risarcitorio nei suoi confronti sarebbe prescritto. Tale eccezione dev'essere, tuttavia, disattesa, dovendo rispondere in solido sia il proprietario dell'autovettura sia la compagnia assicurativa. Ebbene, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, l'art. 1310 c.c., proprio con riferimento alla prescrizione, prevede che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido .. hanno effetto riguardo agli altri debitori” (principio ribadito, ex multis anche da Cass. civ. n. 2268/2006 secondo cui: “In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, nel caso di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi ed i rispettivi assicuratori nasce direttamente dalla regola generale di cui al primo comma dell'art. 2055 cod. civ., secondo cui "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno". Di conseguenza, l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei responsabili solidali ha efficacia anche nei confronti degli altri”). Ne deriva che il diritto credito risarcitorio nei confronti di non può ritenersi prescritto e l'eccezione non può che essere respinta. CP_4
La convenuta ha eccepito anche la carenza di legittimazione attiva degli attori atteso che il danno riflesso da loro richiesto non è trasmissibile agli eredi;
ebbene, a tal proposito si osserva che il risarcimento del danno spettante alla vittima secondaria (appunto ), seppur da lei non Persona_1 richiesto giudizialmente è comunque stato richiesto in via stragiudiziale (cfr. doc. 7) ed è in ogni caso entrato nel patrimonio della de cuius, essendo come tale trasmissibile agli eredi (cfr. ex multis Cass. civ. ord. n. 17785/2024 e sent. n. 14665/2017).
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della controversia, ogni contestazione inerente alla dinamica del sinistro, si reputa assorbita dall'infondatezza delle domande attoree, in particolare per difetto di nesso di causa del danno dinamico relazionale, patito da , con le lesioni Persona_1 riportate dal figlio a causa del sinistro stradale del 27.1.2018 e per mancata prova della lesione del rapporto parentale madre-figlio a causa del sinistro.
pagina 9 di 18 ha, infatti, chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno patito dalla madre, sia per Parte_1
i postumi di natura psichica riportati a causa del sinistro stradale occorso a , sia Controparte_1 per la compromissione del rapporto parentale che ne è conseguita.
Quanto alla prima posta di danno la parte attrice ha posto a fondamento della pretese due consulenze mediche di parte (cfr. doc. 5 e 6); sul punto si aderisce all'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui la “perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (cfr. Cass. civ. n.
2980/2023 e ex multis Cass. civ. n. 33503/2018, Cass. civ. n. 9551/2009).
Tanto premesso si osserva che nella prima consulenza del 25.2.2019 la psichiatra dott.ssa Per_4 ha constatato la rapida insorgenza di una sindrome ansiosa-depressiva dopo l'evento
[...] traumatico occorso al figlio , concludendo che , “in assenza di P_ Persona_1 condizioni mediche o psicopatologiche preesistenti”, fosse “affetta da disturbo da stress post traumatico di tipo cronico”. Tuttavia, nella predetta relazione, la dott.ssa non approfondito Per_2
l'aspetto del nesso di causa tra i disturbi di natura psichica lamentati da e il sinistro Persona_1
CP_ in cui è rimasto coinvolto il figlio , limitandosi a specificare che, in assenza di psicopatologie pregresse, il disagio psichico da lei patito non possa che essere ricondotto all'incidente in cui è rimasto coinvolto il figlio (cfr. doc. 5 e doc. 10- medesima perizia sottoscritta). Tale valutazione è stata confermata da un successivo accertamento integrativo psicodiagnostico effettuato, in data 14.3.2019, dalla terapeuta dott.ssa la quale ha riscontrato la presenza di sintomi quali “ansia, Persona_5 nervosismo, irritabilità, pensieri ricorrenti riferiti al futuro del figlio, immagini intrusive, evitamento, difficoltà di concentrazione, astenia, disturbi somatici e notevole flessione dell'umore associato a disturbi del sonno e disturbi dell'appetito”, confermando la diagnosi di disturbo post traumatico da stress e riconducendo tale disturbo al sinistro occorso al figlio (cfr. doc. 6 e doc. 11 sottoscritto: “tale disturbo presenta caratteristiche fenomenologiche, di decorso e psicopatologiche indicative di una relazione di causalità tra il vulnus all'integrità psicofisica patito a seguito del sinistro occorso al figlio in data 27 gennaio 2018 e le relative conseguenze”). Entrambe le consulenti di parte hanno stimato che in capo a postumi permanenti di natura psichica nella misura del 17%. Persona_1
pagina 10 di 18 Si osserva, tuttavia, che entrambe le relazioni di parte non hanno valutato in maniera approfondita la sussistenza del nesso di causa tra il danno psichico lamentato da e il sinistro occorso Persona_1 al figlio.
Come noto, infatti, affinché sorga la responsabilità civile, occorre, da un lato, un evento lesivo eziologicamente riferibile all'azione od omissione giuridicamente rilevante (cd. danno evento) e, dall'altro lato, un insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.) e il secondo dalla causalità c.d. giuridica (art. 1223 c.c.): il primo nesso funge da criterio oggettivo per imputare la responsabilità di un evento al soggetto agente (con condotta attiva od omissiva), mentre il secondo nesso consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. La causalità, anche in materia civile, è regolata dagli artt.
40 e 41 c.p.
In ambito penale secondo la Corte di cassazione la causalità tra condotta ed evento va dichiarata sussistente in tutti i casi in cui, senza la condotta, l'evento non si sarebbe verificato, e dunque secondo la tradizionale teoria della condicio sine qua non (Cass. pen., sez. un., 10.7.2002 n. 30328, imp.
Franzese); tuttavia, per stabilire questo rapporto di condizionamento, il nesso di causa non può ritenersi esistente solo perché la statistica indica un certo effetto come “probabile” conseguenza di una condotta, ma può dichiararsi solo quando la condotta alternativa corretta, che il responsabile avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto, avrebbe evitato il danno con “alta credibilità razionale”.
Al contrario, secondo indirizzo consolidato della Suprema Corte, in materia di causalità civile va adottato il criterio della condicio sine qua non, ma con un duplice temperamento: il primo, fornito dalla teoria della c.d. regolarità o adeguatezza causale, secondo cui la responsabilità è esclusa per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili al momento della condotta;
il secondo, dato dalla teoria della c.d. causalità efficiente, per cui la nuova serie causale è tale da sterilizzare il principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., se la condotta sopravvenuta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, così da potersi ascrivere l'evento soltanto a quest'ultimo fattore.
Il giudice deve quindi verificare quali fattori abbiano contribuito a determinare l'evento con una valutazione di idoneità in astratto ex ante secondo, peraltro, il criterio probatorio della preponderanza dell'evidenza, vale a dire del “più probabile che non” (Cass. Sezioni Unite del 2008, sentenza n. 576).
pagina 11 di 18 Sulla base di tali principi, nel caso di specie, al fine di stabilire la sussistenza del nesso di causa, è doveroso quindi verificare la presenza di altri fattori idonei a porsi in rapporto di causalità con le conseguenze dannose riportate;
è dunque necessario non solo valutare la sussistenza di patologie precedenti o sopravvenute al fatto lesivo in esame che possano, da sole, giustificare i sintomi clinici analizzati, ma anche di ulteriori eventi che possano aver determinato o contribuito a determinare il danno.
Ebbene, facendo riferimento alla documentazione anamnestica analizzata dai consulenti di parte, si evince innanzitutto che ha subito “una pregressa patologia oncologica (tumori del Persona_1 collo dell'utero e del polmone)” e che è stata sottoposta ad un intervento di “colostomia” (cfr. doc. 5 e doc. 6: “nel 2015 e 2016 ha subito due interventi per l'asportazione di un tumore al collo dell'utero.
Ha subito una colostomia e attualmente porta il sacchetto. Si è sottoposta a cicli di chemio e radio”).
Inoltre, con specifico riferimento ai legami familiari, in nessuna delle due consulenze (che danno conto del sinistro occorso al figlio in data 27.1.2018) viene fatto cenno alcuno alle lunghe ed articolate vicende giudiziarie in cui il figlio è rimasto coinvolto. Infatti, risulta per tabulas che:
- nel 2015 è stato condannato in primo grado a 13 anni di reclusione per Controparte_1 associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'inchiesta sulla cd. Mafia di Ostia, tale sentenza è stata confermata in appello ed è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del 29.11.2019 (cfr. doc. 13, 14 e 15 parte convenuta;
CP_4
- a seguito delle predette pronunce, dal 15.5.2019 si trova in stato di Controparte_1 detenzione presso il carcere di SU (cfr. doc. 2 CTU dott.ssa Controparte_2
: “l'inizio delle OO.PP. si è svolto in data 14/07/2020 alle ore 09:30, presso la Casa Per_6
Circondariale di SU, dove il paziente è in regime di detenzione dal 15/05/2019, previa autorizzazione all'ingresso, concessa dalla Direzione Sanitaria”);
- egli ha riportato altra risalente condanna per il reato di cui all'art. 648 comma 2 c.p. in data
26.1.2018 (fatto del 21.6.2013) ed è stato sottoposto a custodia cautelare - per i fatti per cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e 74 comma 2 DPR 309/1990 - per il periodo di due anni, 10 mesi e 20 giorni tra il 26.7.2013 e il 21.6.2016 (v. provvedimento di esecuzione delle pene allegato alla nota di deposito del 19.1.2024).
pagina 12 di 18 Ebbene, in entrambe le consulenze di parte, non vi è traccia né di un'effettiva e specifica valutazione dell'incidenza delle pregresse patologie oncologiche e della colostomia sul disagio psichico patito dalla parte attrice, né delle gravi e sicuramente molto dolorose vicende giudiziarie che hanno interessato il figlio a partire dal 2013 quando è stata eseguita la misura cautelare personale a suo carico.
Le menzionate professioniste si sono, infatti, limitate a riportare quanto dichiarato da
[...]
, vale a dire che durante questi periodi di malattia ella non ha avuto nessun disturbo di natura Per_1 psichica (cfr. doc. 5 “sembra in passato aveva dimostrato grande determinazione e ottimismo nell'affrontare ogni circostanza problematica ( utilizza a mo' di comparazione l'esperienza vissuta con il tumore al collo dell'utero)”; doc. 6: “ “Io sono sempre stata fortissima… nonostante i problemi di salute prima dell'incidente ero una persona felice”), senza, tuttavia, operare alcuna valutazione in termini medico legali sull'incidenza di tali malattie e delle altre citate vicende sul danno psichico diagnosticato.
Tenuto conto del tipo di patologie e delle gravi vicende giudiziarie che hanno certamente stravolto la vita del figlio, oltre che quella della madre, è palese che detti accadimenti non solo possano aver causato grande sofferenza e disagio psichico, ma anche nel corso del tempo possano aver condotto o anche solo aggravato il diagnosticato disturbo da stress post traumatico.
L'assenza di riferimenti specifici nelle relazioni redatte da parte di entrambe le specialiste circa l'esclusione dell'incidenza causale tra le patologie pregresse e persistenti sofferte da Persona_1
e il dolore per le vicende giudiziarie occorse al figlio e il disturbo psichico riportato non consente di ritenere le consulenze di parte adeguate e sufficienti a ritenere provato il nesso di causa tra i disturbi psichici successivamente manifestati ed il sinistro per cui è causa.
Si reputa pertanto che le consulenti di parte non abbiano considerato e debitamente escluso la sussistenza di fattori causali alternativi idonei a causare o concorrere all'insorgenza dei disturbi psicologici lamentati dalla parte attrice. Le valutazioni in punto di nesso di causalità sono molto scarne e, considerato che non sono stati presi in considerazione eventi fondamentali della vita di
[...]
, non si reputa di poter affermare, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che i Per_1 disturbi psichici che hanno determinato postumi nella misura del 17% possano ritenersi in nesso di causa con il sinistro.
pagina 13 di 18 A fronte di tali relazioni non supportate da adeguata motivazione sotto il profilo del nesso di causa parte attrice si è offerta di provare per testimoni le condizioni di salute di , indicando, Persona_1 tuttavia, come testi le due dottoresse che hanno redatto le relazioni medico legali e formulando capitoli su circostanze documentali, già constatate dalle dottoresse e riportate nelle relazioni mediche depositate
(cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice). Le prove non sono state ammesse perché evidentemente non avrebbero potuto aggiungere alcunchè rispetto a quanto già dalle professioniste riportato nelle menzionate relazioni.
Inoltre la parte attrice non ha versato in atti alcuna ulteriore documentazione medica attestante lo stato di salute di , né prescrizioni di farmaci, né alcuna presa in carico da parte del SSN, sì Persona_1 che ogni consulenza tecnica d'ufficio, peraltro non richiesta dalla parte attrice, sarebbe stata non solo esplorativa, ma anche di difficile esecuzione a fronte della mancanza di documentazione sanitaria e tenuto conto dell'intervenuto decesso di , il cui esame sarebbe stato fondamentale per Persona_1 chiarire i numerosi dubbi e le lacune emerse dall'esame della documentazione prodotta.
La domanda di risarcimento iure hereditatis del danno dinamico relazionale patito da Persona_1
a causa delle macrolesioni riportate dal figlio a causa del sinistro per cui è causa deve essere respinta poiché infondata.
Del pari infondata si reputa la domanda di risarcimento dei danni per la compromissione del rapporto parentale tra e il figlio a causa del sinistro a quest'ultimo Persona_1 Controparte_1 occorso. Parte attrice ha, infatti, dedotto che la madre, convivente con , ha subito un P_ radicale sconvolgimento delle sue abitudini di vita in conseguenza del sinistro, senza allegare nessuna ulteriore circostanza specifica (cfr. atto di citazione).
Innanzitutto, si osserva che, ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Pertanto, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia pagina 14 di 18 effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita
o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del
11/11/2019).
Quanto alla macrolesione subita da , si osserva che nel corso del procedimento di P_ istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 63719/2019 promosso innanzi al Tribunale di Roma, la consulente d'ufficio dott.ssa ha stimato i postumi permanenti che Persona_7 [...]
ha riportato in seguito al sinistro avvenuto a Roma in data 27.1.2018 nella misura Controparte_1 del 67%, appurando essenzialmente una compromissione dell'arto superiore sinistro e conseguenze di natura psichica (cfr. doc. 2 parte convenuta “ esiti di grave danno neuroperiferico a CP_2 carico dell'arto superiore sx da lesione da strappamento del plesso brachiale”). Tuttavia, la dott.ssa ha verificato che , a seguito dell'evento lesivo, non ha perso la sua Per_6 Controparte_1
pagina 15 di 18 autonomia e la sua capacità lavorativa: la ctu ha, infatti, constatato che prima del sinistro P_
svolgeva l'attività di conducente di autonoleggio e che al momento della visita medico
[...] legale, essendo detenuto presso il carcere di SU, non era impiegato in nessuna attività lavorativa.
La dott.ssa ha precisato che “a causa della compromissione del movimento dell'arto Per_6 superiore sx, molteplici attività lavorative gli sono precluse, in particolare quelle in cui è necessario e prevalente l'uso dell'arto superiore sinistro, o l'uso di entrambi gli arti superiori contemporaneamente”, constatando comunque che, in relazione anche al suo titolo di studio (diploma di geometra), può comunque svolgere attività lavorative che non comportino Controparte_1 un uso continuativo degli arti superiori, come, ad esempio, il portinaio o il receptionist (cfr. doc. 2 convenuta “l'attività lavorativa del periziando sarà pertanto limitata al solo uso CP_2 dell'arto superiore destro (ad es. portineria, receptionist, etc”).
Dalla consulenza tecnica versata in atti si evince, quindi, che nonostante la macrolesione riportata,
[...]
risulta autonomo nello svolgimento di attività quotidiane e la sua capacità lavorativa Controparte_1 non è completamente elisa, essendogli in ogni caso possibile attendere a mansioni che non richiedano l'uso simultaneo di entrambe le braccia;
non risulta peraltro che i postumi riportati abbiano causato un degrado o una degenerazione cognitiva del danneggiato. Pertanto, avendo i postumi inciso prevalentemente sulla mobilità di un arto e non essendo egli stato privato completamente della sua autonomia nell'espletamento di mansioni della vita quotidiana, neppure sotto il profilo lavorativo, e considerato che, in disparte il disturbo psichico, egli non ha riportato una lesione a livello neuro cognitivo, si reputa che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da compromissione del rapporto parentale in assenza di indici da cui desumere che il legame madre-figlio sia stato sconvolto dalle conseguenze riportate all'esito del sinistro.
Infatti, aderendo all'orientamento dalla giurisprudenza sopra richiamata, il danno da compromissione del rapporto parentale non è in re ipsa, ma dev'essere allegato e provato ed esso non è finalizzato a risarcire il mero dispiacere per le condizioni fisiche riportate da un figlio all'esito di un sinistro o lo spavento per la verificazione dello stesso. Tali circostanze, notoriamente sussistenti, evidentemente possono essere valorizzate in sede di liquidazione, ma solo previa allegazione di specifiche circostanze, tali da far presumere uno sconvolgimento del rapporto a causa delle lesioni o della morte del congiunto.
pagina 16 di 18 Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto, né si è offerta di provare alcuna circostanza specifica da cui possa evincersi la compromissione del rapporto parentale, come, ad esempio, la necessità di di essere assistito, anche nelle più semplici attività quotidiane, Controparte_1 dalla madre. Se è vero in proposito che la parte attrice ha versato in atti la relazione di parte dello specialista neurologo, il quale ha constato che avesse necessità di “assistenza Controparte_1 per mangiare (necessita di aiuto per tagliare i cibi), lavare e vestire la parte superiore del corpo, svolgere alcune attività di igiene personale (per esempio fare la barba), a causa delle limitazioni dell'arto sinistro” (cfr. doc. 1 parte attrice), è altrettanto vero che tali allegazioni non hanno trovato conferma nella consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Roma, atteso che la dott.ssa Per_6 nell'elaborato peritale non indicato la necessità da parte di di assistenza per svolgere le P_ attività quotidiane, sì che tale circostanza non ha trovato riscontro probatorio.
Peraltro, la parte attrice non ha nemmeno dedotto capitoli di prova orale inerenti specifiche abitudini, passioni in comune abbandonate o accantonate a causa del sinistro, limitandosi a ribadire in via del tutto generica uno stravolgimento della vita della madre. Tenuto conto di quanto è emerso dalla consulente tecnica, nonché del tipo di postumi permanenti riportati da e Controparte_1 dell'assenza di allegazione di circostanze specifiche, non si reputa presuntivamente provata una compromissione del rapporto parentale, non potendo in tal senso supplire il mero fatto che madre e figlio fossero conviventi (cfr. doc. 4 parte attrice).
Del resto non può essere tralasciato che all'esito del sinistro occorso a in data 27.1.2018, P_ la madre è deceduta il 16.12.2019; pertanto non solo il periodo interessato dalla dedotta compromissione è stato non superiore a due anni, ma anche in specie addirittura inferiore poiché il
15.5.2019 è iniziato il periodo di detenzione di all'esito della condanna penale Controparte_1 riportata, sì che il periodo in cui la madre può aver fornito concreto supporto al figlio nell'attendere alle mansioni quotidiane non può essere stato superiore a qualche mese. Alla luce di tutto quanto esposto, le domande formulate da , in qualità di erede di , non possono che Parte_1 Persona_1 essere respinte.
La declaratoria di inammissibilità delle domande formulate da e l'infondatezza Controparte_1 di quelle proposte comportano l'assorbimento di ogni aspetto relativo alla domanda Parte_1
pagina 17 di 18 trasversale di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia CP_4 assicuratrice.
Quanto alle spese di lite in ragione del principio di soccombenza si reputa che le parti attrici debbano essere condannate ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute dai convenuti. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni trattate. Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale della domanda formulata dalla parte attrice (scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ridotti del 50%, considerato che l'attività istruttoria si è esaurita con il mero deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e quella decisoria con scritti conclusionali che hanno pressoché ricalcato i precedenti atti difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibili tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Controparte_1
2. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore della Controparte_1 Parte_1 parte convenuta le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro Controparte_2
9.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
4. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore della parte Parte_1 Parte_1 convenuta le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 518,00 per CP_4 le spese ed in euro 9.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte)
e C.P.A.
Milano, 14.8.2025 Il giudice
Lucia Francesca Iori
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