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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione :
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18127 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2022 tra
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. C.F._1
SC Falcione (c.f. ), con studio in Napoli, alla salita Arenella, n. 25; C.F._2
ATTRICE
e
(c.f. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
in Piazza Salimbeni, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 12 c.f. , con sede legale in Milano, in via Soperga, n. 9, in persona CP_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratrice legale, CP_3
(c.f. , con sede legale in Milano, in via Soperga, n. 9, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE nonché
c.f. , con sede legale in Milano, alla via V. Betteloni, n. 2, in Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale sua procuratrice speciale
(c.f. ), con sede legale in San Parte_2 P.IVA_5
Donato Milanese (MI), in via dell'Unione Europea, n. 6/A-6/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti presente in atti, dall'avv. Marco Pesenti (c.f. ) e dall'avv. SC IO (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Pietro Mascagni, n. 64; C.F._4
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, disposta in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dalla SI.ra , con particolare riferimento alle clausole contrattuali che Parte_1
riproducono le disposizioni censurate dalla BA d'Italia e dalla giurisprudenza in materia di normativa antitrust e tutela del consumatore. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla SI.ra in forza del contratto di fideiussione, per intervenuta decadenza del diritto Parte_1
del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ragione della nullità della clausola di deroga a tale disposizione e della mancata tempestiva proposizione delle azioni giudiziarie contro il debitore principale. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per vessatorietà, in quanto la SI.ra ha agito nella qualità di consumatore e la clausola Parte_1
pagina 2 di 12 determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Accertare
e dichiarare la responsabilità della BA convenuta per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di fideiussione, con conseguente inefficacia della garanzia prestata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 1956 c.c. Con vittoria Parte_1 di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” parte intervenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice visto il mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le domande formulate da parte attrice, per le ragioni meglio esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto respingerle. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
la banca e, nella qualità di cessionario del credito, la Controparte_1 CP_2
e, per essa, in qualità di procuratore legale, la chiedendo che venga accertata
[...] CP_3
e dichiarata la nullità, anche parziale (con conseguente declaratoria di decadenza dall'azione, per il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c.), della garanzia fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società fino alla concorrenza dell'importo di Lire CP_5
60.000.000, in data 17.01.2002 (poi, aumentata fino alla concorrenza dell'importo di Euro
72.000,00 in data 22.12.2003). Parte attrice ha evidenziato, altresì, la mancata diligenza della banca, rilevante ai sensi dell'art. 1956 c.c., per aver concesso credito al debitore nonostante le sue condizioni patrimoniali fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del garante.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha rilevato la riproduzione nel testo contrattuale de quo delle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d.
“sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso pagina 3 di 12 dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla BA d'Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”.
2. È intervenuta nel presente giudizio e, per essa, quale sua procuratrice speciale, Controparte_4
rappresentando che, con contratto di cessione di crediti Parte_2 pecuniari del 31.03.2022 (stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 1999), CP_2
e hanno ceduto a con efficacia
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4 giuridica a partire dal 13.04.2022, un portafoglio di crediti, fra cui quello vantato nei confronti dell'odierna attrice, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U .del 12.04.2022 n. 42.
L'intervenuta ha, in primo luogo, eccepito la improcedibilità della domanda formulata per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010; ha, altresì, contestato tutte le avverse argomentazioni, perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
3. Nessuno si è costituito per e e, Controparte_1 CP_2 CP_3 stante la regolarità della notifica effettuata nei loro confronti, ne va dichiarata la contumacia.
4. Alla prima udienza dell'11.05.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. VI, c.p.c.;
l'attrice, nella prima memoria, ha evidenziato la propria qualità di consumatrice, in quanto, nel prestare la fideiussione, ha agito nell'esercizio di un'attività estranea alla propria professione, non ricoprendo la carica di socio, né di amministratore, della Società Olimpia S.a.s. di Cerullo
Gennaro. Di conseguenza, ha domandato l'accertamento della vessatorietà e della conseguente nullità della clausola di deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 della fideiussione de qua.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2023, il G.I., con ordinanza del
25.01.2024, ritenute inammissibili e irrilevanti le richieste istruttorie formulate, ha rinviato all'udienza del 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, il G.I., con ordinanza del 05.02.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 12 5. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione proposta da parte intervenuta, che ha sostenuto l'improcedibilità della spiegata azione giudiziale stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
L'interveniente sostiene che l'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 faccia generico riferimento ai contratti bancari, sicché sembra che la norma trovi applicazione sia nell'ipotesi in cui sia il debitore a proporre opposizione, sia nel caso in cui il giudizio sia promosso dal fideiussore, soprattutto tenendo conto del fatto che la fideiussione – se è vero che non è un contratto bancario
– è una garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale, rispetto alla quale sarebbe sperequato applicare una diversa regola processuale, in omaggio al principio generale in base al quale ubi lex voluit dixit.
Sul punto, occorre premettere in diritto che, con il D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, è stato introdotto l'istituto della “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”:
l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto disciplina le materie per le quali il tentativo di mediazione
è obbligatorio, precisamente: “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
In tali casi, le parti hanno un vero e proprio onere di attivare, preventivamente alla proposizione della domanda giudiziale, un tentativo di risoluzione della propria vertenza innanzi ad un organismo accreditato, pena l'improcedibilità del giudizio nel frattempo attivato.
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione di improcedibilità sollevata per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.lgs. n. 28/2010 è priva di pregio e va respinta, atteso che oggetto della presente controversia è la violazione della normativa antitrust, che – secondo la ricostruzione di parte attrice – determinerebbe la nullità della fideiussione per cui è causa, giacché contenente clausole riproduttive del c.d. “schema ABI” che la BA d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ha dichiarato essere in contrasto con la normativa antitrust, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme.
Ritiene, dunque, il Collegio che proprio la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust, volto a verificare l'esistenza di un'intesa illecita “a monte” da cui pagina 5 di 12 discende la nullità dei contratti “a valle”, determina la competenza inderogabile delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 168/2003.
La circostanza contingente che, nello specifico caso, il contratto “a valle” possa essere un contratto bancario, finanziario o assicurativo, non vale a connotare la controversia come relativa ad un contratto bancario, finanziario o assicurativo: la natura e la tipologia del contratto “a valle” restano irrilevanti, ai fini dell'accertamento cui è chiamata la Sezione specializzata in materia di impresa, che ha ad oggetto l'esistenza di una intesa vietata da cui consegue, ove il contratto “a valle” recepisca in tutto o in parte i contenuti dell'intesa illecita accertata, la sua invalidità totale o parziale.
Peraltro, il contratto di fideiussione non rientra, comunque, nel novero dei contratti bancari, ma
è un contratto di garanzia che accede al rapporto sottostante intercorso con un istituto di credito.
Ne consegue che, per i fatti di causa, la fattispecie sub iudice rientra nella disciplina della tutela della libera concorrenza (antitrust), materia che radica la competenza di questa Sezione specializzata e che risulta, tuttavia, esclusa dalle ipotesi, legislativamente previste e tassative, in cui il tentativo di mediazione risulta obbligatorio, dovendosi, in conseguenza, rigettare l'eccezione sollevata da parte intervenuta sul punto.
5. Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'accertamento della nullità, anche parziale, della garanzia fideiussoria stipulata in data 17.01.2002 (poi innalzata in data 22.12.2003) in favore di per violazione dell'art. 2 della legge 287/90. Controparte_1
La domanda attorea relativa alla declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust è infondata. Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della succitata fideiussione omnibus, intendendo, in primo luogo, valersi del provvedimento n.
55 del 02.05.2005 della BA d'Italia quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale, alla quale avrebbe partecipato anche la banca predetta sin dall'epoca della sottoscrizione della fideiussione di cui è causa e ciò sul presupposto che detta fideiussione rechi quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
In via preliminare, occorre osservare che parte attrice non produce in giudizio il provvedimento amministrativo di BA d'Italia n. 55/2005, più volte citato in atti. L'omessa produzione da parte dell'attrice di provvedimenti ed atti amministrativi, sottratti al principio iura novit curia e non pagina 6 di 12 valutabili dal giudice, implica di per sé il rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 24198 del
08.08.2023; App. Napoli 13.1.2020; App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021; App.
Catania 9.3.2022; Trib. Milano 20.7.2023 n. 6281).
In ogni caso, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
La fideiussione omnibus di cui è causa è stata stipulata in un periodo di tempo anteriore rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 02.05.2005 (ottobre 2002 – maggio 2005). Non è sostenibile una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla BA d'Italia e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dall'attrice, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel
2003, occorrendo piuttosto che sia provata la sussistenza, anche prima dell'ottobre del 2002, di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta. Ebbene, tale onere di allegazione e prova non risulta assolto da parte attrice;
ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
6. La domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., va rigettata, in quanto non è stata fornita la prova dell'esistenza di circostanze atte a rendere manifesta l'insolvenza del debitore principale al momento della concessione del credito;
non sono sufficienti, a tal fine, le contestazioni generiche formulate da parte attrice, poiché, alla luce di un consolidato orientamento pagina 7 di 12 giurisprudenziale, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., specificamente la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, “successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” (cfr. C. Cass. n. 7813/2023).
7. Venendo all'esame della domanda di nullità parziale della clausola vessatoria proposta dall'attrice in capo alla quale si configurerebbe la qualità di Parte_1
consumatrice, ed avente ad oggetto la deroga al termine di decadenza stabilito dall'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 della fideiussione del 17.01.2002, l'azione è fondata e merita accoglimento.
Sul punto, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte intervenuta, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo abbandonato la teoria del c.d. “professionista di rimbalzo”, affermando che: «È esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o no) del fideiussore. Il criterio per
l'identificazione di un fideiussore quale consumatore richiede di valutare se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri, oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n. 742).
Nella specie, è irrilevante, ai fini dell'operatività della disciplina consumeristica, la circostanza che l'attrice abbia prestato la fideiussione a garanzia dell'adempimento di obbligazioni assunte da una società commerciale.
In particolare, «Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), Per_1
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve
pagina 8 di 12 costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).» (Cfr. Cassazione civile sez. un. - 27/02/2023, n. 5868).
Nel caso di specie, va riconosciuta, sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni prospettate dalle parti costituite, la qualità giuridica di consumatrice in capo all'attrice
[...]
, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico. Parte_1
8. Ciò posto, una volta individuata la disciplina da applicare, occorre analizzare la vessatorietà o meno della clausola di deroga al termine di decadenza stabilito dall'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 della fideiussione del 17.01.2002.
Sul punto, va evidenziato il recente mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica della deroga convenzionale della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.
In particolare, l'orientamento costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità affermava la liceità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, non urtando contro alcun principio di ordine pubblico e comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr., ex multis, Cass. 9245/2007, Cass. 21867/2013, Cass. 9379/2018,
Cass. 28943/2017).
L'orientamento tradizionale è mutato, anche a seguito dell'intervento di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, secondo cui la clausola di deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del «tempo in cui la BA può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita BA. Una siffatta clausola si appalesa
pagina 9 di 12 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante
l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,
8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass.,
28/6/2005, n. 13890)» (Cfr. Cassazione civile sez. III - 28/09/2023, n. 27558).
L'orientamento più recente della suprema Corte appare al Collegio quello più convincente.
Invero, la dispensa della BA dall'onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato, in precedenza, dall'art. 1469 bis c.c. e, oggi, dall'art. 33, c. 2, lett. t) del codice del consumo, non avendo più ragion d'essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13, (cfr. Corte di Giustizia UE
26.2.2015, c-143/13, Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33).
Oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l'aggravamento dell'eccezione di decadenza. Rilevò infatti BA d'Italia, al § 83 del provvedimento, che la clausola «ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante».
Pertanto, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005); ne discende che, risultando incontroverso pagina 10 di 12 in atti che il professionista non abbia fornito la prova, sullo stesso incombente ex art. 1469 ter
c.c. (conformemente a quanto previsto dall'art. 34 co. 5 del D.lgs. n. 206/2005), della specifica trattativa individuale con il consumatore, va dichiarata la nullità della clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione impugnata e, dunque, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione del 17.01.2002, con riferimento all'art. 6.
9. Ne consegue la liberazione di dal vincolo fideiussorio in esame. Parte_1
La parte intervenuta si è limitata ad allegare la comunicazione di revoca degli affidamenti accordati alla società di Cerullo Gennaro, con raccomandata del 10.01.2019, e la CP_5 successiva messa in mora, con raccomandata del 21.06.2019.
Va osservato che sul significato del termine “istanze” contenuto nell'art. 1957 c.c. l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato: la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore - a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo
- tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato;
l'invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da esecuzione non costituisce "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. (v. Cass. n. 6823/2001, Cass. n. 1724/2016).
10. La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti che, pertanto, vanno poste a carico della parte intervenuta, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.03.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_1 CP_2 CP_3
2) dichiara la nullità parziale della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.,
pagina 11 di 12 riportata sub art. 6 della fideiussione del 17.01.2002, e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta decadenza dell'obbligazione di garanzia prestata da Parte_1 con la fideiussione omnibus stipulata in data 17.01.2002;
[...]
3) rigetta le restanti domande proposte da;
Parte_1
4) condanna la (e, per essa, la rappresentata Parte_2 CP_4
al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese
[...] generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, in favore di
[...]
, con attribuzione al procuratore antistatario;
Parte_1
5) nulla per le spese per e Controparte_1 CP_2 CP_3
Così deciso in Napoli il 3.06.25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione :
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18127 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2022 tra
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. C.F._1
SC Falcione (c.f. ), con studio in Napoli, alla salita Arenella, n. 25; C.F._2
ATTRICE
e
(c.f. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
in Piazza Salimbeni, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 12 c.f. , con sede legale in Milano, in via Soperga, n. 9, in persona CP_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratrice legale, CP_3
(c.f. , con sede legale in Milano, in via Soperga, n. 9, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE nonché
c.f. , con sede legale in Milano, alla via V. Betteloni, n. 2, in Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale sua procuratrice speciale
(c.f. ), con sede legale in San Parte_2 P.IVA_5
Donato Milanese (MI), in via dell'Unione Europea, n. 6/A-6/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti presente in atti, dall'avv. Marco Pesenti (c.f. ) e dall'avv. SC IO (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Pietro Mascagni, n. 64; C.F._4
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, disposta in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dalla SI.ra , con particolare riferimento alle clausole contrattuali che Parte_1
riproducono le disposizioni censurate dalla BA d'Italia e dalla giurisprudenza in materia di normativa antitrust e tutela del consumatore. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla SI.ra in forza del contratto di fideiussione, per intervenuta decadenza del diritto Parte_1
del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ragione della nullità della clausola di deroga a tale disposizione e della mancata tempestiva proposizione delle azioni giudiziarie contro il debitore principale. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per vessatorietà, in quanto la SI.ra ha agito nella qualità di consumatore e la clausola Parte_1
pagina 2 di 12 determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Accertare
e dichiarare la responsabilità della BA convenuta per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di fideiussione, con conseguente inefficacia della garanzia prestata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 1956 c.c. Con vittoria Parte_1 di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” parte intervenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice visto il mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le domande formulate da parte attrice, per le ragioni meglio esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto respingerle. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
la banca e, nella qualità di cessionario del credito, la Controparte_1 CP_2
e, per essa, in qualità di procuratore legale, la chiedendo che venga accertata
[...] CP_3
e dichiarata la nullità, anche parziale (con conseguente declaratoria di decadenza dall'azione, per il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c.), della garanzia fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società fino alla concorrenza dell'importo di Lire CP_5
60.000.000, in data 17.01.2002 (poi, aumentata fino alla concorrenza dell'importo di Euro
72.000,00 in data 22.12.2003). Parte attrice ha evidenziato, altresì, la mancata diligenza della banca, rilevante ai sensi dell'art. 1956 c.c., per aver concesso credito al debitore nonostante le sue condizioni patrimoniali fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del garante.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha rilevato la riproduzione nel testo contrattuale de quo delle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d.
“sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso pagina 3 di 12 dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla BA d'Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”.
2. È intervenuta nel presente giudizio e, per essa, quale sua procuratrice speciale, Controparte_4
rappresentando che, con contratto di cessione di crediti Parte_2 pecuniari del 31.03.2022 (stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 1999), CP_2
e hanno ceduto a con efficacia
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4 giuridica a partire dal 13.04.2022, un portafoglio di crediti, fra cui quello vantato nei confronti dell'odierna attrice, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U .del 12.04.2022 n. 42.
L'intervenuta ha, in primo luogo, eccepito la improcedibilità della domanda formulata per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010; ha, altresì, contestato tutte le avverse argomentazioni, perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
3. Nessuno si è costituito per e e, Controparte_1 CP_2 CP_3 stante la regolarità della notifica effettuata nei loro confronti, ne va dichiarata la contumacia.
4. Alla prima udienza dell'11.05.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. VI, c.p.c.;
l'attrice, nella prima memoria, ha evidenziato la propria qualità di consumatrice, in quanto, nel prestare la fideiussione, ha agito nell'esercizio di un'attività estranea alla propria professione, non ricoprendo la carica di socio, né di amministratore, della Società Olimpia S.a.s. di Cerullo
Gennaro. Di conseguenza, ha domandato l'accertamento della vessatorietà e della conseguente nullità della clausola di deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 della fideiussione de qua.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2023, il G.I., con ordinanza del
25.01.2024, ritenute inammissibili e irrilevanti le richieste istruttorie formulate, ha rinviato all'udienza del 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, il G.I., con ordinanza del 05.02.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 12 5. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione proposta da parte intervenuta, che ha sostenuto l'improcedibilità della spiegata azione giudiziale stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
L'interveniente sostiene che l'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 faccia generico riferimento ai contratti bancari, sicché sembra che la norma trovi applicazione sia nell'ipotesi in cui sia il debitore a proporre opposizione, sia nel caso in cui il giudizio sia promosso dal fideiussore, soprattutto tenendo conto del fatto che la fideiussione – se è vero che non è un contratto bancario
– è una garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale, rispetto alla quale sarebbe sperequato applicare una diversa regola processuale, in omaggio al principio generale in base al quale ubi lex voluit dixit.
Sul punto, occorre premettere in diritto che, con il D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, è stato introdotto l'istituto della “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”:
l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto disciplina le materie per le quali il tentativo di mediazione
è obbligatorio, precisamente: “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
In tali casi, le parti hanno un vero e proprio onere di attivare, preventivamente alla proposizione della domanda giudiziale, un tentativo di risoluzione della propria vertenza innanzi ad un organismo accreditato, pena l'improcedibilità del giudizio nel frattempo attivato.
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione di improcedibilità sollevata per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.lgs. n. 28/2010 è priva di pregio e va respinta, atteso che oggetto della presente controversia è la violazione della normativa antitrust, che – secondo la ricostruzione di parte attrice – determinerebbe la nullità della fideiussione per cui è causa, giacché contenente clausole riproduttive del c.d. “schema ABI” che la BA d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ha dichiarato essere in contrasto con la normativa antitrust, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme.
Ritiene, dunque, il Collegio che proprio la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust, volto a verificare l'esistenza di un'intesa illecita “a monte” da cui pagina 5 di 12 discende la nullità dei contratti “a valle”, determina la competenza inderogabile delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 168/2003.
La circostanza contingente che, nello specifico caso, il contratto “a valle” possa essere un contratto bancario, finanziario o assicurativo, non vale a connotare la controversia come relativa ad un contratto bancario, finanziario o assicurativo: la natura e la tipologia del contratto “a valle” restano irrilevanti, ai fini dell'accertamento cui è chiamata la Sezione specializzata in materia di impresa, che ha ad oggetto l'esistenza di una intesa vietata da cui consegue, ove il contratto “a valle” recepisca in tutto o in parte i contenuti dell'intesa illecita accertata, la sua invalidità totale o parziale.
Peraltro, il contratto di fideiussione non rientra, comunque, nel novero dei contratti bancari, ma
è un contratto di garanzia che accede al rapporto sottostante intercorso con un istituto di credito.
Ne consegue che, per i fatti di causa, la fattispecie sub iudice rientra nella disciplina della tutela della libera concorrenza (antitrust), materia che radica la competenza di questa Sezione specializzata e che risulta, tuttavia, esclusa dalle ipotesi, legislativamente previste e tassative, in cui il tentativo di mediazione risulta obbligatorio, dovendosi, in conseguenza, rigettare l'eccezione sollevata da parte intervenuta sul punto.
5. Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'accertamento della nullità, anche parziale, della garanzia fideiussoria stipulata in data 17.01.2002 (poi innalzata in data 22.12.2003) in favore di per violazione dell'art. 2 della legge 287/90. Controparte_1
La domanda attorea relativa alla declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust è infondata. Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità della succitata fideiussione omnibus, intendendo, in primo luogo, valersi del provvedimento n.
55 del 02.05.2005 della BA d'Italia quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale, alla quale avrebbe partecipato anche la banca predetta sin dall'epoca della sottoscrizione della fideiussione di cui è causa e ciò sul presupposto che detta fideiussione rechi quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
In via preliminare, occorre osservare che parte attrice non produce in giudizio il provvedimento amministrativo di BA d'Italia n. 55/2005, più volte citato in atti. L'omessa produzione da parte dell'attrice di provvedimenti ed atti amministrativi, sottratti al principio iura novit curia e non pagina 6 di 12 valutabili dal giudice, implica di per sé il rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 24198 del
08.08.2023; App. Napoli 13.1.2020; App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021; App.
Catania 9.3.2022; Trib. Milano 20.7.2023 n. 6281).
In ogni caso, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
La fideiussione omnibus di cui è causa è stata stipulata in un periodo di tempo anteriore rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 02.05.2005 (ottobre 2002 – maggio 2005). Non è sostenibile una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla BA d'Italia e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dall'attrice, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel
2003, occorrendo piuttosto che sia provata la sussistenza, anche prima dell'ottobre del 2002, di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta. Ebbene, tale onere di allegazione e prova non risulta assolto da parte attrice;
ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
6. La domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., va rigettata, in quanto non è stata fornita la prova dell'esistenza di circostanze atte a rendere manifesta l'insolvenza del debitore principale al momento della concessione del credito;
non sono sufficienti, a tal fine, le contestazioni generiche formulate da parte attrice, poiché, alla luce di un consolidato orientamento pagina 7 di 12 giurisprudenziale, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., specificamente la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, “successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” (cfr. C. Cass. n. 7813/2023).
7. Venendo all'esame della domanda di nullità parziale della clausola vessatoria proposta dall'attrice in capo alla quale si configurerebbe la qualità di Parte_1
consumatrice, ed avente ad oggetto la deroga al termine di decadenza stabilito dall'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 della fideiussione del 17.01.2002, l'azione è fondata e merita accoglimento.
Sul punto, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte intervenuta, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo abbandonato la teoria del c.d. “professionista di rimbalzo”, affermando che: «È esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o no) del fideiussore. Il criterio per
l'identificazione di un fideiussore quale consumatore richiede di valutare se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri, oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n. 742).
Nella specie, è irrilevante, ai fini dell'operatività della disciplina consumeristica, la circostanza che l'attrice abbia prestato la fideiussione a garanzia dell'adempimento di obbligazioni assunte da una società commerciale.
In particolare, «Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), Per_1
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve
pagina 8 di 12 costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).» (Cfr. Cassazione civile sez. un. - 27/02/2023, n. 5868).
Nel caso di specie, va riconosciuta, sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni prospettate dalle parti costituite, la qualità giuridica di consumatrice in capo all'attrice
[...]
, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico. Parte_1
8. Ciò posto, una volta individuata la disciplina da applicare, occorre analizzare la vessatorietà o meno della clausola di deroga al termine di decadenza stabilito dall'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 della fideiussione del 17.01.2002.
Sul punto, va evidenziato il recente mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica della deroga convenzionale della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.
In particolare, l'orientamento costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità affermava la liceità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, non urtando contro alcun principio di ordine pubblico e comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr., ex multis, Cass. 9245/2007, Cass. 21867/2013, Cass. 9379/2018,
Cass. 28943/2017).
L'orientamento tradizionale è mutato, anche a seguito dell'intervento di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, secondo cui la clausola di deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del «tempo in cui la BA può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita BA. Una siffatta clausola si appalesa
pagina 9 di 12 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante
l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,
8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass.,
28/6/2005, n. 13890)» (Cfr. Cassazione civile sez. III - 28/09/2023, n. 27558).
L'orientamento più recente della suprema Corte appare al Collegio quello più convincente.
Invero, la dispensa della BA dall'onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato, in precedenza, dall'art. 1469 bis c.c. e, oggi, dall'art. 33, c. 2, lett. t) del codice del consumo, non avendo più ragion d'essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13, (cfr. Corte di Giustizia UE
26.2.2015, c-143/13, Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33).
Oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l'aggravamento dell'eccezione di decadenza. Rilevò infatti BA d'Italia, al § 83 del provvedimento, che la clausola «ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante».
Pertanto, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005); ne discende che, risultando incontroverso pagina 10 di 12 in atti che il professionista non abbia fornito la prova, sullo stesso incombente ex art. 1469 ter
c.c. (conformemente a quanto previsto dall'art. 34 co. 5 del D.lgs. n. 206/2005), della specifica trattativa individuale con il consumatore, va dichiarata la nullità della clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione impugnata e, dunque, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione del 17.01.2002, con riferimento all'art. 6.
9. Ne consegue la liberazione di dal vincolo fideiussorio in esame. Parte_1
La parte intervenuta si è limitata ad allegare la comunicazione di revoca degli affidamenti accordati alla società di Cerullo Gennaro, con raccomandata del 10.01.2019, e la CP_5 successiva messa in mora, con raccomandata del 21.06.2019.
Va osservato che sul significato del termine “istanze” contenuto nell'art. 1957 c.c. l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato: la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore - a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo
- tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato;
l'invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da esecuzione non costituisce "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. (v. Cass. n. 6823/2001, Cass. n. 1724/2016).
10. La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti che, pertanto, vanno poste a carico della parte intervenuta, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.03.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_1 CP_2 CP_3
2) dichiara la nullità parziale della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.,
pagina 11 di 12 riportata sub art. 6 della fideiussione del 17.01.2002, e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta decadenza dell'obbligazione di garanzia prestata da Parte_1 con la fideiussione omnibus stipulata in data 17.01.2002;
[...]
3) rigetta le restanti domande proposte da;
Parte_1
4) condanna la (e, per essa, la rappresentata Parte_2 CP_4
al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese
[...] generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, in favore di
[...]
, con attribuzione al procuratore antistatario;
Parte_1
5) nulla per le spese per e Controparte_1 CP_2 CP_3
Così deciso in Napoli il 3.06.25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
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