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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2503/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2503/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
(CF. ), rapp.ta e difesa come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Paolo D'Amato in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 21.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 1.4.2025 Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._1
1 Proc. R.G. n. 2503/2025
aver contratto matrimonio con [nata a [...] Controparte_1
(Cuba) in data 13/06/1981 (CF. )] in data 23/06/2000 a C.F._2
PL de la VO (Cuba) (atto trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Salerno, alla Parte II, Serie C) e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva di pronunciarsi la separazione dalla coniuge.
si costituiva con comparsa del 19.9.2025 aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione.
Alla udienza del 21.10.2025, sentite le parti comparse personalmente, il G.D. invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Non vanno adottate ulteriori statuizioni in ordine alle condizioni della separazione avendo le parti concordemente dichiarato alla udienza di essere economicamente autosufficienti.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
2 Proc. R.G. n. 2503/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_2
Lucania (SA) in data 17/03/1986, C.F. ] e C.F._3 Controparte_2
[nato a [...] in data [...], C.F. ; C.F._4
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
21.10.2025;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vallo della Lucania;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2503/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
(CF. ), rapp.ta e difesa come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Paolo D'Amato in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 21.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 1.4.2025 Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._1
1 Proc. R.G. n. 2503/2025
aver contratto matrimonio con [nata a [...] Controparte_1
(Cuba) in data 13/06/1981 (CF. )] in data 23/06/2000 a C.F._2
PL de la VO (Cuba) (atto trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Salerno, alla Parte II, Serie C) e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva di pronunciarsi la separazione dalla coniuge.
si costituiva con comparsa del 19.9.2025 aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione.
Alla udienza del 21.10.2025, sentite le parti comparse personalmente, il G.D. invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Non vanno adottate ulteriori statuizioni in ordine alle condizioni della separazione avendo le parti concordemente dichiarato alla udienza di essere economicamente autosufficienti.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
2 Proc. R.G. n. 2503/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_2
Lucania (SA) in data 17/03/1986, C.F. ] e C.F._3 Controparte_2
[nato a [...] in data [...], C.F. ; C.F._4
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
21.10.2025;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vallo della Lucania;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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