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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/11/2024, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 963/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato a Mandi Bahauddin, in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Rizzi del Foro di C.F._1
Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Trieste, emanato il 20 ottobre 2023 e notificato il 29 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di essere cittadino pakistano, fuggito nel 2016 per problemi religiosi, giunto in Italia nel 2017, chiedendo la protezione internazionale;
di aver rinvenuto un'autonoma soluzione abitativa, contribuendo al canone di locazione, nonché di aver frequentato un corso di lingua italiana e uno per addetti al settore alimentare NNCP nel 2018; di aver trovato lavoro come rider per e Uber nel 2020 e per GL nel 2021, per poi CP_3 iniziare a lavorare nel luglio 2022 come aiuto cuoco in un ristorante.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
All'udienza tenutasi il 30 ottobre 2024, preso atto della regolarità delle notifiche al , non costituito, ne è stata dichiarata la contumacia;
si è poi CP_1 svolto l'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana;
all'esito, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e
Pag. 2 di 6 internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
Pag. 3 di 6 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha depositato la seguente documentazione:
- comunicazione di ospitalità in favore del ricorrente da parte di connazionale dal 19 giugno 2023 al 10 marzo 2024;
- diploma di partecipazione ad un corso di italiano per stranieri nell'anno scolastico 2018/2019;
- attestato di frequenza con verifica di apprendimento ad un corso tenutosi tra il 10 maggio e il 19 novembre 2023 per addetti al settore alimentare;
- attestato di frequenza ad un corso di sicurezza stradale durante l'attività di consegna per il settore food delivery del 2 dicembre 2022;
Pag. 4 di 6 - accordo quadro relativo ad un rapporto di lavoro con del 5 CP_3 dicembre 2020;
- contratto di prestazione d'opera stipulato con GL fino al 31 dicembre
2022 con rinnovo annuale automatico del 6 ottobre 2022;
- tax summary relativo ad un rapporto di lavoro con Uber;
- contratto a tempo determinato dal 1° luglio al 31 dicembre 2022;
- contratto di apprendistato professionalizzante dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;
- CU 2023 relativa a redditi percepiti nel 2022, pari a € 5.255,72.
Il ricorrente, che si trova in Italia dal 2017, ha dimostrato di aver compiuto un fruttuoso percorso di integrazione, reperendo un'attività lavorativa regolare, mantenuta costantemente sostanzialmente senza soluzione di continuità dal 2022, seppur con contratti di prestazione d'opera e di lavoro a tempo determinato e continuando sino ad oggi da ultimo con contratto di apprendistato professionalizzante.
Egli ha inoltre, in udienza, dimostrato una discreta conoscenza della lingua italiana, rispondendo nel corso dell'interrogatorio libero in tale lingua.
Ha poi curato la sua formazione sia linguistica che professionale, frequentando corsi di apprendimento ed ha reperito un'autonoma soluzione abitativa.
Al di là dei motivi dell'espatrio e del rischio in caso di rimpatrio, egli risulta inserito nel tessuto sociale italiano, ove ha trascorso gli ultimi 7 anni.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 5 di 6 Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non era stata fornita all'Amministrazione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di , nato a [...], Parte_1 in Pakistan il 19/01/1993, C.F. , e conseguentemente C.F._1 dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti
Così deciso in Trieste, 8 novembre 2024.
Trieste, 08/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 963/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato a Mandi Bahauddin, in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Rizzi del Foro di C.F._1
Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Trieste, emanato il 20 ottobre 2023 e notificato il 29 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di essere cittadino pakistano, fuggito nel 2016 per problemi religiosi, giunto in Italia nel 2017, chiedendo la protezione internazionale;
di aver rinvenuto un'autonoma soluzione abitativa, contribuendo al canone di locazione, nonché di aver frequentato un corso di lingua italiana e uno per addetti al settore alimentare NNCP nel 2018; di aver trovato lavoro come rider per e Uber nel 2020 e per GL nel 2021, per poi CP_3 iniziare a lavorare nel luglio 2022 come aiuto cuoco in un ristorante.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
All'udienza tenutasi il 30 ottobre 2024, preso atto della regolarità delle notifiche al , non costituito, ne è stata dichiarata la contumacia;
si è poi CP_1 svolto l'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana;
all'esito, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e
Pag. 2 di 6 internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
Pag. 3 di 6 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha depositato la seguente documentazione:
- comunicazione di ospitalità in favore del ricorrente da parte di connazionale dal 19 giugno 2023 al 10 marzo 2024;
- diploma di partecipazione ad un corso di italiano per stranieri nell'anno scolastico 2018/2019;
- attestato di frequenza con verifica di apprendimento ad un corso tenutosi tra il 10 maggio e il 19 novembre 2023 per addetti al settore alimentare;
- attestato di frequenza ad un corso di sicurezza stradale durante l'attività di consegna per il settore food delivery del 2 dicembre 2022;
Pag. 4 di 6 - accordo quadro relativo ad un rapporto di lavoro con del 5 CP_3 dicembre 2020;
- contratto di prestazione d'opera stipulato con GL fino al 31 dicembre
2022 con rinnovo annuale automatico del 6 ottobre 2022;
- tax summary relativo ad un rapporto di lavoro con Uber;
- contratto a tempo determinato dal 1° luglio al 31 dicembre 2022;
- contratto di apprendistato professionalizzante dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;
- CU 2023 relativa a redditi percepiti nel 2022, pari a € 5.255,72.
Il ricorrente, che si trova in Italia dal 2017, ha dimostrato di aver compiuto un fruttuoso percorso di integrazione, reperendo un'attività lavorativa regolare, mantenuta costantemente sostanzialmente senza soluzione di continuità dal 2022, seppur con contratti di prestazione d'opera e di lavoro a tempo determinato e continuando sino ad oggi da ultimo con contratto di apprendistato professionalizzante.
Egli ha inoltre, in udienza, dimostrato una discreta conoscenza della lingua italiana, rispondendo nel corso dell'interrogatorio libero in tale lingua.
Ha poi curato la sua formazione sia linguistica che professionale, frequentando corsi di apprendimento ed ha reperito un'autonoma soluzione abitativa.
Al di là dei motivi dell'espatrio e del rischio in caso di rimpatrio, egli risulta inserito nel tessuto sociale italiano, ove ha trascorso gli ultimi 7 anni.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 5 di 6 Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non era stata fornita all'Amministrazione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di , nato a [...], Parte_1 in Pakistan il 19/01/1993, C.F. , e conseguentemente C.F._1 dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti
Così deciso in Trieste, 8 novembre 2024.
Trieste, 08/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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