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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12169/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e Irenze Giulia, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Monticone Elisa, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 21.03.2025 e il 22.03.2025
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 12/05/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.08.2013 e il 3.09.2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 05/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la dimora materna, assegnazione della casa coniugale alla resistente, un regime di visita padre-figlio secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio di E. 250 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico interamente alla controparte.
Con comparsa depositata il 20.02.2025, si costituiva in giudizio on Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo, a sua volta, disporsi l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, un regime di visita padre-figlio secondo il calendario indicato in comparsa ed un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre nella misura di 350 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a sé.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti raggiungevano un accordo.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza.
Nel termine ex art. 127 ter cpc le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità consacrato dall'art. 337 ter c.p.c. ed all'interesse delle parti e dei minori anche sotto il profilo economico, per quanto emerso in atti.
L'audizione dei minori si palesa manifestamente superflua, attesa l'assenza di contrasto fra le parti in ordine alle questioni che direttamente le riguardano.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità ad esso, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE che la casa coniugale, di proprietà della signora che ivi resterà a vivere CP_1 unitamente ai figli, sia alla stessa assegnata, unitamente a mobili ed arredi;
DISPONE l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_3 esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla loro cura, prevedendo che i minori mantengano collocazione principale e dimora prevalente presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 4 DISPONE che i minori trascorrano con il padre tempi stabiliti secondo accordi tra i coniugi e, in difetto, come di seguito:
− a fine settimana alternati: dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21.30/22.00 della domenica con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena;
− nel periodo infrasettimanale, due giorni di cui: uno (salvo diverso accordo, il lunedì) dall'uscita da scuola alle ore 21.30 con riaccompagnamento presso la casa materna e l'altro (salvo diverso accordo, il mercoledì) con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
− tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con ciascun genitore, in periodo da concordarsi entro il 1 maggio di ogni anno, con sospensione durante tale periodo del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
il padre acconsente altresì a che le rimanenti settimane estive di sospensione scolastica possano essere trascorse dai minori con la famiglia materna presso l'abitazione in comproprietà delle parti in Ceriale (SV): durante i fine settimana i tempi di permanenza presso ciascun genitore rimarranno inalterati quand'anche si dovessero tenere in Ceriale;
− durante il periodo natalizio i minori staranno ad anni alterni con un genitore nella settimana che va dal 25 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 al 6 gennaio;
la Vigilia di Natale ovvero il giorno 24 dicembre sarà di spettanza del genitore con cui non trascorreranno il Natale che li terrà presso di sé fino alle ore 23.00;
− durante il periodo di sospensione scolastica relativo alla Pasqua i minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore a cominciare dalla madre per il 2025;
− Ponti e Festività verranno gestiti in alternanza tra i genitori e, segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, per l'anno 2025 e per tutti gli anni dispari spetteranno al padre il periodo di sospensione scolastica relativo al Carnevale, 1° maggio, e per tutti gli anni pari 25 Aprile, 2 giugno, 8 dicembre, e così alternandosi di anno in anno.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé, prevedendo altresì che il padre corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'ulteriore contributo di € 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di marzo 2025, oltre a rivalutazione annua ISTAT come per legge: tale assegno periodico sarà versato dal signor a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora ntro il giorno 15 Pt_1 CP_1 di ogni mese;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito e trattenuto integralmente dalla signora senza che il signor abbia nulla a che pretendere a CP_1 Pt_1 tale titolo. Il signor si impegna e si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la Pt_1 documentazione necessaria al riconoscimento di tale beneficio alla signora CP_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a liberare dai propri effetti personali i locali cantina e Pt_1 garage di pertinenza dell'ex casa familiare riconsegnandone le chiavi alla signora che ne è CP_1 proprietaria, entro il 30 aprile 2025; allo stesso modo egli si impegna a liberare il garage sito in Torino, via Rosalba Carriera n. 2, sub. 21, di proprietà della signora dei famigliari della stessa, CP_1 riconsegnando loro le chiavi entro il 30 aprile 2025;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che, stante quanto sopra, il signor e la signora si dichiarano Pt_1 CP_1 economicamente indipendenti, ragione per cui rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico-assistenziale;
DÀ ATTO che, se ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, i coniugi dichiarano di impegnarsi a partecipare insieme ad un percorso di supporto alla genitorialità e facilitazione della comunicazione;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver risolto prima d'ora ogni loro altra questione economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere, fatta salva la regolamentazione dei rapporti con riferimento all'immobile sito in Ceriale
(SV) Via Aurelia n. 150, int. 10, piano T3 (foglio 10, part. 1056, sub. 47, cat A3, classe 1, cons. 4,5 vani);
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12169/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e Irenze Giulia, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Monticone Elisa, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 21.03.2025 e il 22.03.2025
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 12/05/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.08.2013 e il 3.09.2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 05/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la dimora materna, assegnazione della casa coniugale alla resistente, un regime di visita padre-figlio secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio di E. 250 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico interamente alla controparte.
Con comparsa depositata il 20.02.2025, si costituiva in giudizio on Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo, a sua volta, disporsi l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, un regime di visita padre-figlio secondo il calendario indicato in comparsa ed un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre nella misura di 350 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a sé.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti raggiungevano un accordo.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza.
Nel termine ex art. 127 ter cpc le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità consacrato dall'art. 337 ter c.p.c. ed all'interesse delle parti e dei minori anche sotto il profilo economico, per quanto emerso in atti.
L'audizione dei minori si palesa manifestamente superflua, attesa l'assenza di contrasto fra le parti in ordine alle questioni che direttamente le riguardano.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità ad esso, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE che la casa coniugale, di proprietà della signora che ivi resterà a vivere CP_1 unitamente ai figli, sia alla stessa assegnata, unitamente a mobili ed arredi;
DISPONE l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_3 esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla loro cura, prevedendo che i minori mantengano collocazione principale e dimora prevalente presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 4 DISPONE che i minori trascorrano con il padre tempi stabiliti secondo accordi tra i coniugi e, in difetto, come di seguito:
− a fine settimana alternati: dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21.30/22.00 della domenica con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena;
− nel periodo infrasettimanale, due giorni di cui: uno (salvo diverso accordo, il lunedì) dall'uscita da scuola alle ore 21.30 con riaccompagnamento presso la casa materna e l'altro (salvo diverso accordo, il mercoledì) con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
− tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con ciascun genitore, in periodo da concordarsi entro il 1 maggio di ogni anno, con sospensione durante tale periodo del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
il padre acconsente altresì a che le rimanenti settimane estive di sospensione scolastica possano essere trascorse dai minori con la famiglia materna presso l'abitazione in comproprietà delle parti in Ceriale (SV): durante i fine settimana i tempi di permanenza presso ciascun genitore rimarranno inalterati quand'anche si dovessero tenere in Ceriale;
− durante il periodo natalizio i minori staranno ad anni alterni con un genitore nella settimana che va dal 25 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 al 6 gennaio;
la Vigilia di Natale ovvero il giorno 24 dicembre sarà di spettanza del genitore con cui non trascorreranno il Natale che li terrà presso di sé fino alle ore 23.00;
− durante il periodo di sospensione scolastica relativo alla Pasqua i minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore a cominciare dalla madre per il 2025;
− Ponti e Festività verranno gestiti in alternanza tra i genitori e, segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, per l'anno 2025 e per tutti gli anni dispari spetteranno al padre il periodo di sospensione scolastica relativo al Carnevale, 1° maggio, e per tutti gli anni pari 25 Aprile, 2 giugno, 8 dicembre, e così alternandosi di anno in anno.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé, prevedendo altresì che il padre corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'ulteriore contributo di € 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di marzo 2025, oltre a rivalutazione annua ISTAT come per legge: tale assegno periodico sarà versato dal signor a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora ntro il giorno 15 Pt_1 CP_1 di ogni mese;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito e trattenuto integralmente dalla signora senza che il signor abbia nulla a che pretendere a CP_1 Pt_1 tale titolo. Il signor si impegna e si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la Pt_1 documentazione necessaria al riconoscimento di tale beneficio alla signora CP_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a liberare dai propri effetti personali i locali cantina e Pt_1 garage di pertinenza dell'ex casa familiare riconsegnandone le chiavi alla signora che ne è CP_1 proprietaria, entro il 30 aprile 2025; allo stesso modo egli si impegna a liberare il garage sito in Torino, via Rosalba Carriera n. 2, sub. 21, di proprietà della signora dei famigliari della stessa, CP_1 riconsegnando loro le chiavi entro il 30 aprile 2025;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che, stante quanto sopra, il signor e la signora si dichiarano Pt_1 CP_1 economicamente indipendenti, ragione per cui rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico-assistenziale;
DÀ ATTO che, se ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, i coniugi dichiarano di impegnarsi a partecipare insieme ad un percorso di supporto alla genitorialità e facilitazione della comunicazione;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver risolto prima d'ora ogni loro altra questione economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere, fatta salva la regolamentazione dei rapporti con riferimento all'immobile sito in Ceriale
(SV) Via Aurelia n. 150, int. 10, piano T3 (foglio 10, part. 1056, sub. 47, cat A3, classe 1, cons. 4,5 vani);
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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