Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.10381/2024 promossa da:
(C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a QU (ECUADOR) il 20/11/1990, rappresentato e difeso dall'Avv.
BOMBARDINI IRMA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] C.F._2
AN IN (PERÙ) il 12/02/1990, rappresentata e difesa dall'Avv.
BOMBARDINI IRMA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione erano nati i figli (Roma, 25.09.2013) e (Roma, CP_1 Persona_1
02.01.2015), riconosciuti da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori.
1
è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere i CP_ minori.
2. I figli (minorenni) vivranno presso la residenza del padre, sita in
Balma n. 30, dove di fatto vivono già da alcuni mesi e dove, nelle vicinanze, è sito il plesso scolastico che frequenteranno dal mese di settembre 2024; presso tale indirizzo i figli stabiliscono la propria residenza.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che la madre avrà la facoltà di tenere con sé i figli
(minorenni), a settimane alterne, nei seguenti modi: a) nel giorno giorno del mercoledì di ciascuna settimana del mese dalle ore 9:00 del mattino alla sera 21:00 con impegno della madre a riportarli presso la casa paterna non oltre le ore 21:30 del giorno indicato e con la possibilità di modifica in base agli impegni dei bambini con particolare riferimento a quelli scolastici;
b) a settimane alternate, dal venerdì alle ore 20:00 con pernottamento presso l'abitazione materna anche nei seguenti giorni del sabato e della domenica e con impegno della madre ad accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici nel giorno del lunedı̀mattina successivo ed anche nei mesi estivi;
4. Le parti definiscono gli impegni e le attivitàquotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato.
5. Quanto alle spese di mantenimento dei figli, la sig.ra Parte_1
attualmente disoccupata, non potrà corrispondere alcun assegno
[...]
di mantenimento in favore di ciascun figlio, ma si impegna a provvedere non appena avrà risolto tale situazione economica;
pertanto al mantenimento dei figli provvederà unicamente il padre.
6. Quanto alle spese straordinarie, esse sono da intendersi A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f
)farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche che, invece, richiedono il preventivo accordo, quali a) cure dentistiche, ortodontiche e
2 oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo, quali: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); F) spese extrascolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì̀ che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
9. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle
3 predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere”.
All'udienza del 23.12.24 comparivano le parti personalmente, le quali insistevano nell'accoglimento della domanda e concordavano, a parziale modifica delle condizioni proposte, di determinare in euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo materno dovuto per il mantenimento dei figli minori.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse dei minori.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
10381/2024:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento e collocamento dei minori CP_1
e in conformità a quanto indicato Persona_2
nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- Determina in euro 300,00 mensili il contributo dovuto da Parte_1
a per il mantenimento dei figli minori e
[...] Controparte_1 CP_1
da corrispondere a presso il di lui Persona_1 Controparte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori;
- Compensa le spese di lite.
Roma, 16/01/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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