Sentenza 30 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 30/09/2022, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 00770/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da
Società Emme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lacognata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la stessa in Torino, via Corte D'Appello, n. 16;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale 3.5.2021 n. 345 che ha espresso parere negativo sull'istanza della Emme srl di rilascio di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 5 co. 9-14 della Legge n. 106/2011, per la demolizione di fabbricati esistenti e ormai dismessi a destinazione produttiva e successiva realizzazione di un fabbricato destinato a media struttura di vendita commerciale avente superficie di mq. 1.778,85, da eseguirsi in Torino, Via Gaspero Barbera 50;
- della determinazione del Dirigente dell'Area Edilizia Privata della Città di Torino 17.5.2021 di rigetto del permesso di costruire in deroga;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 2.08.2019, la società Emme S.r.l. (di seguito solo “Emme”) ha presentato al Comune di Torino istanza per l’ottenimento di un permesso di costruire in deroga, ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 380/2011 e 5 commi 9-14 del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, per la demolizione di un fabbricato esistente a destinazione produttiva, con annesso spazio vendita e uffici accessori all’attività, e successiva realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale.
2. Con deliberazione n. 345/2021 del 3.05.2021, il Consiglio comunale ha espresso parere negativo sull’istanza della ricorrente, non riconoscendo la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per la realizzazione dell’intervento edilizio e la contestuale deroga allo strumento urbanistico.
3. Alla luce della posizione espressa dal Consiglio Comunale, con determinazione del 17.5.202021 la richiesta di permesso di costruire in deroga è stata rigettata.
4. Avverso il parere negativo del Consiglio Comunale e il diniego del permesso di costruire è insorta l’odierna ricorrente, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure:
- l’edificio oggetto dell’intervento sarebbe dismesso da circa due anni, come indicato nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, per cui risulterebbe acclarata la corrispondenza tra l’intervento progettato e le finalità di interesse pubblico predeterminate dall’art. 5 comma 9, della legge n. 106/2011. Sarebbe quindi possibile il rilascio del permesso in deroga, conformemente agli orientamenti della stessa Regione Piemonte, secondo cui l’istituto in parola potrebbe essere applicato agli edifici privati dismessi o in corso di dismissione anche se non ubicati in aree degradate;
- la delibera impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria, in quanto il Consiglio Comunale, dopo aver accertato lo stato di dismissione e abbandono dell’area, avrebbe espresso parere negativo al rilascio del permesso in deroga;
- il Consiglio Comunale, dopo aver riferito che l’istruttoria tecnica era stata conclusa favorevolmente dai competenti uffici, avrebbe comunque irragionevolmente espresso parere negativo, ritenendo prevalente l’interesse pubblico al mantenimento delle attuali previsioni del P.R.G., senza compiere alcuna valutazione in ordine alla rispondenza dell’intervento progettato alle finalità pubbliche di cui alla legge n. 106/2011.
5. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Torino per chiederne il rigetto, depositando documenti e memoria difensiva.
6. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2022, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie conclusive nei termini di rito, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Preliminarmente, in adesione all’eccezione sollevata a verbale dalla difesa dell’amministrazione, ritiene il Collegio che debba dichiararsi la tardività (e quindi l’inammissibilità) della memoria di replica prodotta dalla ricorrente il giorno 18.05.2022, alle ore 17,29, per violazione del termine perentorio di 20 giorni liberi individuato nelle ore 12.00 del medesimo giorno. Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, “ il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile è inammissibile ” (cfr., ex multis , Cons. di Stato, Sez. IV, 11.01.2022, n. 197; Cons. di Stato, Sez. IV, 11.03.2022, n. 1734; Cons. Stato, Sez. V, 2.02.2021, n. 961; Cons. di Stato, Sez. IV, 13.02.2020, n. 1137).
8. Nel merito, il ricorso è complessivamente infondato, potendosi esaminare congiuntamente le censure ivi articolate in considerazione della loro connessione sostanziale.
9. Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza, il rilascio del permesso di costruire in deroga costituisce un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio, che riflette una valutazione di interesse pubblico di stretta pertinenza dell’ente, per cui il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di macroscopiche illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti assunti a base delle decisioni espresse dall’amministrazione (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 24.10.2019, n. 7228; Cons. Stato, Sez. IV, 7.09.2018, n. 5277).
10. Nel caso in esame, ritiene il Collegio che il Comune abbia evidenziato in termini adeguati le caratteristiche dell’immobile e del contesto in cui lo stesso è inserito, senza che dall’istruttoria svolta emergesse quella condizione di “degrado dell’area” che è uno dei presupposti necessari, nell’ottica della riqualificazione urbana, per il rilascio del permesso in deroga. Come ormai ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la presenza in una determinata zona urbana di “ edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare ” – quale risulterebbe essere quello oggetto dell’istanza in questione, siccome non utilizzato da due anni – non è elemento da solo sufficiente a consentire il rilascio di un permesso di costruire in deroga, poiché tali edifici debbono anche collocarsi all’interno di “ aree urbane degradate ”. In sostanza, per l’applicabilità della deroga è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione di aree urbane degradate, che, come tali, non possono risolversi nella mera constatazione delle condizioni di degrado di un singolo edificio (cfr. Cons. di Stato, Sez., IV, 15.02.2021, n. 1342).
10.1. In proposito, è compito dell’istante allegare e dimostrare la sussistenza di entrambi gli elementi che consentirebbero al Consiglio Comunale di assentire proposte di edificazione in deroga al vigente P.R.G., con il riconoscimento al soggetto proponente di particolari facoltà “premianti”. Mentre la doppia valutazione del degrado dell’immobile e dell’area in cui esso è inserito costituisce uno dei presupposti necessari per la concessione della deroga, non vi è invece un autonomo onere per l’amministrazione di verificarne la sussistenza e di motivare espressamente sul punto laddove la stessa ritenga di non poter accogliere l’istanza del privato. In sostanza, è la concessione della deroga che deve essere adeguatamente motivata, costituendo un’eccezione ai principi generali della materia, non il suo diniego, che, al contrario rappresenta la mera riaffermazione di tali principi (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 18.09.2018, n. 1028).
10.2. Poiché la valutazione della sussistenza dei presupposti che consentirebbero il ricorso a detto istituto è attività connotata da ampia discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale non può andare oltre la macroscopica illogicità o irragionevolezza o grave travisamento dei fatti. Profili che, nel caso di specie, il Collegio non rileva. Il Consiglio Comunale, infatti, ha posto l’accento sulla necessità di garantire una trasformazione unitaria dell’ambito 16.14 “Barbera”, proposto per l’intervento in deroga, insieme al limitrofo intero ambito 16.15 “Fleming 1”, per la realizzazione di “ servizi pubblici - con specifica previsione di realizzazione di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport - generati dalla trasformazione di tre ambiti (congiuntamente all’ambito 16.16 “Fleming 2), e che tali servizi pubblici integrerebbero in modo organico gli spazi a verde già esistenti, permettendo così di completare il disegno unitario - rimasto a tutt’oggi ancora incompiuto - di riqualificazione di quell’intera zona di città, a destinazione residenziale e densamente abitata, in cui sono presenti due complessi scolastici e altre strutture pubbliche di interesse comune; si ritiene, quindi, di prevalente interesse pubblico il mantenimento delle attuali previsioni del P.R.G. ”.
10.3. Nel bilanciare l’interesse pubblico alla realizzazione delle aree a verde al servizio di un’ampia zona della città, già previste dalla pianificazione comunale, con gli interessi privati perseguiti attraverso il progetto in questione, il diniego opposto all’istanza della ricorrente risulta, nei limiti del sindacato giurisdizionale, congruamente motivato e immune dai vizi lamentati. Non smentisce tale conclusione, poi, l’argomentazione della ricorrente secondo cui la delibera del Consiglio Comunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che le attuali previsioni del piano regolatore – al cui mantenimento è stata data priorità – non verrebbero in alcun modo modificate o incise dal permesso in deroga, con cui, di fatto, si autorizzerebbe un singolo intervento altrimenti impedito dai vigenti parametri edilizi.
Anche in questo caso, infatti, la ricorrente non considera che l’elemento essenziale della questione prescinde da tale aspetto, poiché l’applicazione dell’istituto ruota intorno al riconoscimento dell’interesse pubblico nella complessiva operazione, “ il quale qualifica la deroga pur consentita alle disposizioni urbanistiche vigenti sulla base di una scelta politica di opportunità (nonché di compatibilità con l’esistente) che è dalla legge rimessa al Consiglio comunale ”. (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 28.11.2013, n. 1286).
10.4. Né risulta sostenibile l’ulteriore argomentazione secondo cui, poiché il permesso di costruire in deroga contemplato dall’art. 5, comma 9, legge n. 106/2011 può essere rilasciato solo per gli scopi predeterminati dalla legge, allo stesso modo può essere negato solo ove non siano ravvisabili nel progetto in deroga dette specifiche finalità. Ad una simile conclusione ostano più ordini di ragioni, che la giurisprudenza di questo Tribunale ha già ampiamente precisato. Va rammentato che il permesso in deroga di cui all’art. 5 comma 9 della legge n. 106/2011 non è un atto dovuto, cui l’amministrazione è necessariamente tenuta una volta che sia stata accertata la sussistenza dei presupposti di legge. L’ente, infatti, ha la facoltà di rilasciare eccezionalmente un permesso di costruire in deroga senza necessità di passare attraverso una previa modifica formale dello strumento urbanistico: come già affermato da questo Tribunale, l’amministrazione “può”, non “deve”. Pertanto, non è obbligata ad accogliere qualsiasi richiesta di edificazione presentata da privati in deroga per il solo fatto che questa consenta di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, con edifici dismessi o in via di dismissione, e di riqualificare aree urbane degradate.
La possibilità di rilasciare permessi di costruire in deroga, in quanto eccezione al principio generale che impone l’osservanza delle regole locali di pianificazione, è assentita dall'amministrazione comunale non solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ma anche e principalmente “ nell'esercizio di poteri ampiamente discrezionali che possono afferire anche agli indirizzi politici di fondo dell'amministrazione in carica in materia di governo del territorio (…); per tale motivo, si tratta di valutazioni di merito dell'amministrazione comunale, di carattere latamente politico, che potrebbero persino prescindere da particolari motivazioni di carattere tecnico ” (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 18.09.2018, n. 1028).
10.5. Dal carattere eccezionale e del tutto facoltativo di detto istituto, come pure dall’amplissima discrezionalità di cui gode l’amministrazione nel valutare il progetto presentato dal privato, deriva che quest’ultima è sostanzialmente libera nella decisione di negare il permesso in deroga ove non lo ritenga di pubblico interesse, né tantomeno tale facoltà è limitata ai soli casi in cui non siano ravvisabili i requisiti minimi richiesti dalla legge. Una diversa conclusione, oltre a conferire alla disciplina in questione un carattere obbligatorio che non le è proprio, finirebbe per sottrarre all’amministrazione comunale la funzione di pianificazione e governo del territorio, di cui il permesso di costruire in deroga rappresenta pur sempre uno strumento, anche se di carattere eccezionale.
11. Alla luce dei chiari arresti giurisprudenziali sopra richiamati, inoltre, neppure persuade la ricostruzione interpretativa proposta dalla ricorrente secondo cui, ferma restando la previsione generale di cui all’art. 14 del DPR n. 380/2001 relativa ad edifici pubblici o di interesse privato, l'art. 5 della L. n. 106/2011 disciplinerebbe due distinte ipotesi di permesso di costruire in deroga per gli interventi privati. Una prima, sarebbe regolata dai commi 9 e 11 del predetto art. 5 e destinerebbe detto istituto solamente all'esecuzione di interventi finalizzati a specifici scopi, quali la “ razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ” o la promozione della “ riqualificazione di aree urbane degradate ”. La seconda ipotesi, invece, disciplinata dal successivo comma 13, ammetterebbe il permesso in deroga per interventi privati in senso “generalizzato”, non vincolandolo al perseguimento di un predeterminato fine, con maggiore autonomia nella valutazione del Consiglio Comunale in merito all’apprezzabilità dell’interesse pubblico.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’istituto del permesso di costruire disciplinato dall'art. 5 della L. n. 106/2011 è unitario ed è caratterizzato, nel suo complesso, dal perseguimento delle finalità tipizzate cui il legislatore ha subordinato l’ammissibilità della deroga gli strumenti urbanistici comunali. La previsione di cui all’art. 5, comma 13, lettera a) della citata legge non configura un’ulteriore fattispecie di permesso in deroga senza alcun limite derivante da specifici obiettivi, ma costituisce un ampliamento dei parametri derogabili per gli edifici di interesse pubblico di cui all’art. 14, comma 1, del DPR n. 380/2001, ammettendosi, in questo modo anche “ il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ”
12. Non sussiste, infine, la contraddittorietà lamentata dalla ricorrente tra il parere negativo espresso dal Consiglio Comunale e gli esiti positivi dell’istruttoria tecnica svolta dagli uffici del comune. Il rilascio del permesso in deroga rientra, infatti, nella competenza dell’ufficio tecnico, il quale procede alla verifica in ordine alla fattibilità dell’opera sotto il profilo tecnico, mentre la delibera del Consiglio Comunale si esprime, a prescindere da quali che siano gli esiti dell’istruttoria condotta dagli uffici, nei limiti della valutazione della sussistenza dell’interesse pubblico dell’intervento (Cons. Stato, Sez. IV, 24.10.2019, n. 7228).
13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Torino, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall’avvocatura civica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Valentina Caccamo, Referendario, Estensore
Martina Arrivi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO