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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1170/2025
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in PA, Via
Passo Buole, n. 1/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il
[...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in PA, Controparte_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 12.11.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo CP_4
dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente nonché l'art. 15 DL 69/2023, convertito in legge dalla Legge
103/2023, nella parte in cui esclude il diritto dei precari con contratto fino al 30/6 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 ;
3. Condannare l 'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00), in favore della parte ricorrente per ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ( 5 anni);
4. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la direttiva 2003/88/CE - il diritto della/del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie e festività soppresse non godute e maturate negli a.s. dal 2020/2021 al 2023/2024; 5. per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
a pagare, in favore della/del docente , la somma complessiva CP_5 Pt_1
lorda di €. 4.425,83 a titolo di indennità sostituiva di ferie e festività soppresse o quella maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
A fondamento della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute rappresentava, in particolare: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito, nel corso dei predetti anni scolastici, di alcun giorno di ferie su richiesta a sua disposizione, venendo altresì collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 72,12 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che l'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, doveva essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE il quale, come ribadito dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con le sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 + C-570/16 e C-619/16
+ C-684/16, prevedeva che al lavoratore che non fosse stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro spettava il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- che la
Corte di Giustizia Europea, nelle medesime sentenze, aveva evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non potevano derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non poteva estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non era stato in condizione di beneficiare delle sue ferie, con la conseguenza che non era consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, fosse stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, aveva confermato che il docente a tempo determinato non poteva essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;
- che la docente non era mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui aveva diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro o 4.425,88 euro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
1.2. Con memoria difensiva del 05.12.2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, il quale, nel merito, spiegava ampie difese volte all'integrale rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la medesima era stata posta nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Deduceva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la docente era stata messa in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, come comprovato dalla circolare, versata in atti, con cui l'Istituto scolastico aveva invitato tutto il personale docente a tempo determinato a fruire delle ferie entro il termine ivi indicato.
Parte resistente evidenziava, poi, che la ricorrente era stata disimpegnata da attività nei periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale e analiticamente indicati in sede di memoria difensiva. Il resistente, inoltre, dopo aver ricostruito la disciplina normativa in materia CP_1
di ferie del personale docente, rilevava che la sospensione delle attività didattiche non era limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio e dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente risultava disimpegnata da qualsivoglia attività.
Il resistente deduceva, poi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CP_1
ricorrente, quest'ultima aveva fruito di una pluralità di giorni di ferie su richiesta e che, nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, aveva effettuato lunghi periodi di assenza a titolo di aspettativa per motivi di studio e famiglia che non concorrevano alla maturazione delle ferie.
Parte resistente, infine, contestava i conteggi prodotti dalla ricorrente sotto un svariati profilo: a) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario regionale;
b) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di riposo per festività soppresse;
c) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di ferie fruiti su richiesta della docente;
d) per aver erroneamente computato, nel novero dei giorni di servizio, anche i giorni di assenza a titolo di aspettativa effettuati nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; e) per aver erroneamente parametrato la retribuzione giornaliera della ricorrente su un orario di lavoro a tempo pieno in luogo di quello effettivamente osservato da quest'ultima.
Eccepiva, infine, in relazione alla domanda di riconoscimento della c.d. carta docenti,
l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente all'anno scolastico 2020/2021.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE
NON GODUTE
- Rigettare il ricorso, per come formulato, per i motivi espressi in narrativa
- In subordine, tenuto conto dei motivi e delle eccezioni dedotti in narrativa, accogliere la domanda attorea rideterminando il quantum dovuto nella minor somma di € 894,98
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nei termini specificati.
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO
DELLA CARTA DOCENTE
Rigettare il ricorso in parte qua, per intervenuta prescrizione quinquennale, in ordine all' annualità 2020/2021.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio”.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 18.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2.2. Con riguardo al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. “Carta docente”), la ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza e attualmente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a Controparte_1
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso. Ha lamentato, quindi, di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del predetto beneficio.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano con sentenza
23/12/2022, n. 3110, Dott.ssa Chiara Colosimo: “ai sensi dell'art. 1, co. 121, L. n. 107 del 2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006).
In questo senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti
a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione
a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva). Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo,
a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo;
in proposito, avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero
a tempo determinato per supplenze brevi.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere”. Tali conclusioni sono state, di recente, confermate anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 29961 resa in data 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, occorre, dunque, accertare e dichiarare il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/20251 per l'importo di Euro
500,00 annui.
Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2.3. Con riguardo all'indennità sostitutiva di ferie non godute, occorre preliminarmente evidenziare che l'oggetto della suddetta domanda riguarda l'accertamento del diritto di alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti Parte_1
durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù CP_1
di plurimi contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.3.1. A riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale
è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Le giornate di riposo per festività soppresse, essendo sostanzialmente assimilabili alle ferie, seguono le medesime regole applicabili a queste ultime.
2.3.2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di CP_1
plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente sub doc.ti 2-5).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali la docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, parte resistente nulla ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse2.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
Pertanto, l'indennità sostitutiva di ferie non godute sarà pari all'ammontare dei giorni di ferie e dei giorni di riposo per festività soppresse maturati e non goduti dalla ricorrente nel corso degli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, come da prospetto analitico accluso al ricorso.
2.3.3. Venendo alla determinazione del quantum, occorre evidenziare come la quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente andrà operata alla stregua delle circostanze fattuali emerse in seno al giudizio e provate per tabulas dall'Amministrazione convenuta (e, in particolare: - la fruizione da parte del docente, in relazione all'annualità 2020/2021 di due giorni di ferie a richiesta e, in relazione all'annualità 2023/2024, di ulteriori sei giorni a richiesta;
- la prestazione del servizio da parte del docente, in relazione alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 solo su quattro giorni di servizio;
- l'assenza dal servizio della docente per aspettativa per motivi studio e famiglia per 64 giorni nel corso dell'a.s. 2021/2022 e per 77 giorni nel corso dell'a.s.2022/2023). In punto di fatto, deve, in particolare, ritenersi provato:
- che la docente ha fruito, su richiesta della stessa, di 2 giorni di ferie nell'a.s.
2020/2021 nonché di 6 giorni di ferie nell'a.s. 2023/2024;
- che la docente, in relazione all'annualità 2020/2021, ha prestato servizio, dal
16.09.2020 al 30.06.2021, per n. 12 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana (mercoledì, giovedì, venerdì, sabato) presso Istituto Comprensivo di Torrile
(PR) e, dunque, per un totale di giorni;
- che la docente, nell'annualità 2021/2022, ha prestato servizio, dal 04.09.2021 al
30.06.2022, per n. 12 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana
(lunedì, martedì, venerdì, sabato) presso Istituto Istruzione Superiore “P. Giordani” di
PA (PR);
- che la docente, nell'annualità 2022/2023, ha prestato servizio, dal 01.09.2022 al
30.06.2023, per n. 12 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana
(mercoledì, giovedì, venerdì, sabato) presso Istituto Comprensivo “Pier Luigi Belloni” di Colorno (PR);
- che la docente, nell'annualità 2023/2024, ha prestato servizio dal 01.09.2023 al
30.06.2024, per n. 10 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana
(lunedì, martedì, mercoledì, giovedì) presso Centro Provinciale Istruzione Adulti
(CPIA) di PA (PR);
- che la docente, nell'annualità 2021/2022, dal 25.03.2022 al 27.05.2022, ha effettuato n. 64 giorni di assenza, a titolo di aspettativa per motivi di studio e famiglia, che non concorrono alla maturazione delle ferie;
- che la docente, nell'annualità 2022/2023, dal 16.03.2023 al 31.05.2023, ha effettuato n. 77 giorni di assenza, a titolo di aspettativa per motivi di studio e famiglia, che non concorrono alla maturazione delle ferie.
In punto di diritto, occorre evidenziare: - che, per il calcolo dei giorni di ferie spettanti, debbono considerarsi, quali giorni utili alla maturazione delle ferie, soltanto i giorni di effettivo servizio prestato dalla docente, indipendentemente dall'orario di servizio settimanale, considerato che, come detto, la docente, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha prestato servizio solo su quattro giorni la settimana in regime di part time verticale3;
- che, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dal numero totale dei giorni di servizio, debbono essere detratti anche i giorni di assenza per aspettativa per motivi studio e famiglia, che, all'evidenza, non concorrono alla maturazione delle ferie;
- che, per la quantificazione dell'indennità giornaliera, occorre scomputare la tredicesima mensilità e considerare l'orario di servizio settimanale prestato dalla docente4; 3 Il ha correttamente evidenziato che tale computo ripete il proprio momento fondativo nelle CP_1 norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale, e, in particolare, nella disposizione di cui all'art. 39, co. 11, secondo periodo CCNL 29.11.2007, secondo cui: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”. Si ritiene che, sulla base della richiamata norma della contrattazione collettiva, il numero di giorni di ferie maturati da prendere a riferimento sia quello indicato nella memoria del , in quanto CP_1 calcolato in proporzione alle giornate lavorate dal docente in forza dei contratti a tempo parziale verticale. Ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale, poiché, come già evidenziato da questo Tribunale, “per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo (sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie. 29. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili”. - che, per le ragioni diffusamente esposte al punto 2.2. della parte motiva, si debbono considerare, nel computo dell'indennità in controversia, anche i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario regionale.
Di talché, l'importo dovuto – alla stregua delle coordinate delle quali si è dato conto –
è pari a complessivi Euro 2.261,19.
Da ciò consegue che spetta a la somma complessiva di Euro Parte_1
3.684,55 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
Ne consegue, dunque, che spetta a la somma complessiva di Parte_1
Euro 2.261,19 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
3. Le spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3.
Le residue spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di PA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di Euro
500,00 annui e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2. Accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro
2.261,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3. Rigetta il ricorso nel resto.
4. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/3, condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle residue spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro
1.300,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in PA, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va, a riguardo, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta in relazione all'annualità 2020/2021. L'art 5 comma 3 del DPCM 28.11.2016 prevede che: “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal convenuto, trattandosi di personale CP_1 a tempo determinato, con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, il termine di decorrenza della prescrizione deve essere identificato nel giorno del conferimento dell'incarico, ossia nel 16.9.2020, primo giorno in cui la docente poteva registrarsi sulla piattaforma ministeriale per generare e scaricare il buono con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa di riferimento. Tale data rappresenta, invero, il momento a partire dal quale il diritto poteva essere esercitato dal suo titolare. Di talché, nella fattispecie in controversia, essendo stato il primo atto interruttivo della prescrizione trasmessa e ricevuta dal convenuto, a mezzo PEC, in data 30.9.2025 (doc. 21 fasc. parte CP_1 resistente), deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione all'annualità scolastica 2020/2021. 2 La circolare Prot. 0012198 del 18/11/2021 prodotta dal convenuto sub doc. 10, infatti, CP_1 non contiene alcun avviso in tal senso, limitandosi a precisare che “in caso di mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito i periodi di riposo verranno assegnati d'ufficio”. 4 Di talché, appare corretta la quantificazione – peraltro non contestata dalla ricorrente (che, pur non condividendo il parametro di quantificazione del quale si è dato contro, non ha tuttavia ravvisato, nei calcoli effettuati dal convenuto, errori aritmetici) – della retribuzione giornaliera operata CP_1 dall'Amministrazione procedente, pari a: euro 40,46 quanto all'annualità 2020/2021; euro 40,46 quanto all'annualità 2021/2022; euro 40,46, quanto all'annualità 2022/2023; euro 35,24 quanto all'annualità 2023/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1170/2025
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in PA, Via
Passo Buole, n. 1/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il
[...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in PA, Controparte_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 12.11.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo CP_4
dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente nonché l'art. 15 DL 69/2023, convertito in legge dalla Legge
103/2023, nella parte in cui esclude il diritto dei precari con contratto fino al 30/6 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 ;
3. Condannare l 'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00), in favore della parte ricorrente per ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ( 5 anni);
4. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la direttiva 2003/88/CE - il diritto della/del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie e festività soppresse non godute e maturate negli a.s. dal 2020/2021 al 2023/2024; 5. per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
a pagare, in favore della/del docente , la somma complessiva CP_5 Pt_1
lorda di €. 4.425,83 a titolo di indennità sostituiva di ferie e festività soppresse o quella maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
A fondamento della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute rappresentava, in particolare: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito, nel corso dei predetti anni scolastici, di alcun giorno di ferie su richiesta a sua disposizione, venendo altresì collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 72,12 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che l'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, doveva essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE il quale, come ribadito dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con le sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 + C-570/16 e C-619/16
+ C-684/16, prevedeva che al lavoratore che non fosse stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro spettava il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- che la
Corte di Giustizia Europea, nelle medesime sentenze, aveva evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non potevano derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non poteva estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non era stato in condizione di beneficiare delle sue ferie, con la conseguenza che non era consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, fosse stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, aveva confermato che il docente a tempo determinato non poteva essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;
- che la docente non era mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui aveva diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro o 4.425,88 euro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
1.2. Con memoria difensiva del 05.12.2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, il quale, nel merito, spiegava ampie difese volte all'integrale rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la medesima era stata posta nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Deduceva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la docente era stata messa in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, come comprovato dalla circolare, versata in atti, con cui l'Istituto scolastico aveva invitato tutto il personale docente a tempo determinato a fruire delle ferie entro il termine ivi indicato.
Parte resistente evidenziava, poi, che la ricorrente era stata disimpegnata da attività nei periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale e analiticamente indicati in sede di memoria difensiva. Il resistente, inoltre, dopo aver ricostruito la disciplina normativa in materia CP_1
di ferie del personale docente, rilevava che la sospensione delle attività didattiche non era limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio e dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente risultava disimpegnata da qualsivoglia attività.
Il resistente deduceva, poi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CP_1
ricorrente, quest'ultima aveva fruito di una pluralità di giorni di ferie su richiesta e che, nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, aveva effettuato lunghi periodi di assenza a titolo di aspettativa per motivi di studio e famiglia che non concorrevano alla maturazione delle ferie.
Parte resistente, infine, contestava i conteggi prodotti dalla ricorrente sotto un svariati profilo: a) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario regionale;
b) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di riposo per festività soppresse;
c) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di ferie fruiti su richiesta della docente;
d) per aver erroneamente computato, nel novero dei giorni di servizio, anche i giorni di assenza a titolo di aspettativa effettuati nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; e) per aver erroneamente parametrato la retribuzione giornaliera della ricorrente su un orario di lavoro a tempo pieno in luogo di quello effettivamente osservato da quest'ultima.
Eccepiva, infine, in relazione alla domanda di riconoscimento della c.d. carta docenti,
l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente all'anno scolastico 2020/2021.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE
NON GODUTE
- Rigettare il ricorso, per come formulato, per i motivi espressi in narrativa
- In subordine, tenuto conto dei motivi e delle eccezioni dedotti in narrativa, accogliere la domanda attorea rideterminando il quantum dovuto nella minor somma di € 894,98
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nei termini specificati.
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO
DELLA CARTA DOCENTE
Rigettare il ricorso in parte qua, per intervenuta prescrizione quinquennale, in ordine all' annualità 2020/2021.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio”.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 18.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2.2. Con riguardo al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. “Carta docente”), la ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza e attualmente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a Controparte_1
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso. Ha lamentato, quindi, di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del predetto beneficio.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano con sentenza
23/12/2022, n. 3110, Dott.ssa Chiara Colosimo: “ai sensi dell'art. 1, co. 121, L. n. 107 del 2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006).
In questo senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti
a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione
a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva). Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo,
a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo;
in proposito, avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero
a tempo determinato per supplenze brevi.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere”. Tali conclusioni sono state, di recente, confermate anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 29961 resa in data 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, occorre, dunque, accertare e dichiarare il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/20251 per l'importo di Euro
500,00 annui.
Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2.3. Con riguardo all'indennità sostitutiva di ferie non godute, occorre preliminarmente evidenziare che l'oggetto della suddetta domanda riguarda l'accertamento del diritto di alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti Parte_1
durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù CP_1
di plurimi contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.3.1. A riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale
è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Le giornate di riposo per festività soppresse, essendo sostanzialmente assimilabili alle ferie, seguono le medesime regole applicabili a queste ultime.
2.3.2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di CP_1
plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente sub doc.ti 2-5).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali la docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, parte resistente nulla ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse2.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
Pertanto, l'indennità sostitutiva di ferie non godute sarà pari all'ammontare dei giorni di ferie e dei giorni di riposo per festività soppresse maturati e non goduti dalla ricorrente nel corso degli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, come da prospetto analitico accluso al ricorso.
2.3.3. Venendo alla determinazione del quantum, occorre evidenziare come la quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente andrà operata alla stregua delle circostanze fattuali emerse in seno al giudizio e provate per tabulas dall'Amministrazione convenuta (e, in particolare: - la fruizione da parte del docente, in relazione all'annualità 2020/2021 di due giorni di ferie a richiesta e, in relazione all'annualità 2023/2024, di ulteriori sei giorni a richiesta;
- la prestazione del servizio da parte del docente, in relazione alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 solo su quattro giorni di servizio;
- l'assenza dal servizio della docente per aspettativa per motivi studio e famiglia per 64 giorni nel corso dell'a.s. 2021/2022 e per 77 giorni nel corso dell'a.s.2022/2023). In punto di fatto, deve, in particolare, ritenersi provato:
- che la docente ha fruito, su richiesta della stessa, di 2 giorni di ferie nell'a.s.
2020/2021 nonché di 6 giorni di ferie nell'a.s. 2023/2024;
- che la docente, in relazione all'annualità 2020/2021, ha prestato servizio, dal
16.09.2020 al 30.06.2021, per n. 12 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana (mercoledì, giovedì, venerdì, sabato) presso Istituto Comprensivo di Torrile
(PR) e, dunque, per un totale di giorni;
- che la docente, nell'annualità 2021/2022, ha prestato servizio, dal 04.09.2021 al
30.06.2022, per n. 12 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana
(lunedì, martedì, venerdì, sabato) presso Istituto Istruzione Superiore “P. Giordani” di
PA (PR);
- che la docente, nell'annualità 2022/2023, ha prestato servizio, dal 01.09.2022 al
30.06.2023, per n. 12 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana
(mercoledì, giovedì, venerdì, sabato) presso Istituto Comprensivo “Pier Luigi Belloni” di Colorno (PR);
- che la docente, nell'annualità 2023/2024, ha prestato servizio dal 01.09.2023 al
30.06.2024, per n. 10 ore di servizio settimanali distribuite su 4 giorni la settimana
(lunedì, martedì, mercoledì, giovedì) presso Centro Provinciale Istruzione Adulti
(CPIA) di PA (PR);
- che la docente, nell'annualità 2021/2022, dal 25.03.2022 al 27.05.2022, ha effettuato n. 64 giorni di assenza, a titolo di aspettativa per motivi di studio e famiglia, che non concorrono alla maturazione delle ferie;
- che la docente, nell'annualità 2022/2023, dal 16.03.2023 al 31.05.2023, ha effettuato n. 77 giorni di assenza, a titolo di aspettativa per motivi di studio e famiglia, che non concorrono alla maturazione delle ferie.
In punto di diritto, occorre evidenziare: - che, per il calcolo dei giorni di ferie spettanti, debbono considerarsi, quali giorni utili alla maturazione delle ferie, soltanto i giorni di effettivo servizio prestato dalla docente, indipendentemente dall'orario di servizio settimanale, considerato che, come detto, la docente, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha prestato servizio solo su quattro giorni la settimana in regime di part time verticale3;
- che, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dal numero totale dei giorni di servizio, debbono essere detratti anche i giorni di assenza per aspettativa per motivi studio e famiglia, che, all'evidenza, non concorrono alla maturazione delle ferie;
- che, per la quantificazione dell'indennità giornaliera, occorre scomputare la tredicesima mensilità e considerare l'orario di servizio settimanale prestato dalla docente4; 3 Il ha correttamente evidenziato che tale computo ripete il proprio momento fondativo nelle CP_1 norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale, e, in particolare, nella disposizione di cui all'art. 39, co. 11, secondo periodo CCNL 29.11.2007, secondo cui: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”. Si ritiene che, sulla base della richiamata norma della contrattazione collettiva, il numero di giorni di ferie maturati da prendere a riferimento sia quello indicato nella memoria del , in quanto CP_1 calcolato in proporzione alle giornate lavorate dal docente in forza dei contratti a tempo parziale verticale. Ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale, poiché, come già evidenziato da questo Tribunale, “per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo (sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie. 29. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili”. - che, per le ragioni diffusamente esposte al punto 2.2. della parte motiva, si debbono considerare, nel computo dell'indennità in controversia, anche i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario regionale.
Di talché, l'importo dovuto – alla stregua delle coordinate delle quali si è dato conto –
è pari a complessivi Euro 2.261,19.
Da ciò consegue che spetta a la somma complessiva di Euro Parte_1
3.684,55 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
Ne consegue, dunque, che spetta a la somma complessiva di Parte_1
Euro 2.261,19 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
3. Le spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3.
Le residue spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di PA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di Euro
500,00 annui e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2. Accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro
2.261,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3. Rigetta il ricorso nel resto.
4. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/3, condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle residue spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro
1.300,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in PA, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va, a riguardo, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta in relazione all'annualità 2020/2021. L'art 5 comma 3 del DPCM 28.11.2016 prevede che: “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal convenuto, trattandosi di personale CP_1 a tempo determinato, con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, il termine di decorrenza della prescrizione deve essere identificato nel giorno del conferimento dell'incarico, ossia nel 16.9.2020, primo giorno in cui la docente poteva registrarsi sulla piattaforma ministeriale per generare e scaricare il buono con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa di riferimento. Tale data rappresenta, invero, il momento a partire dal quale il diritto poteva essere esercitato dal suo titolare. Di talché, nella fattispecie in controversia, essendo stato il primo atto interruttivo della prescrizione trasmessa e ricevuta dal convenuto, a mezzo PEC, in data 30.9.2025 (doc. 21 fasc. parte CP_1 resistente), deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione all'annualità scolastica 2020/2021. 2 La circolare Prot. 0012198 del 18/11/2021 prodotta dal convenuto sub doc. 10, infatti, CP_1 non contiene alcun avviso in tal senso, limitandosi a precisare che “in caso di mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito i periodi di riposo verranno assegnati d'ufficio”. 4 Di talché, appare corretta la quantificazione – peraltro non contestata dalla ricorrente (che, pur non condividendo il parametro di quantificazione del quale si è dato contro, non ha tuttavia ravvisato, nei calcoli effettuati dal convenuto, errori aritmetici) – della retribuzione giornaliera operata CP_1 dall'Amministrazione procedente, pari a: euro 40,46 quanto all'annualità 2020/2021; euro 40,46 quanto all'annualità 2021/2022; euro 40,46, quanto all'annualità 2022/2023; euro 35,24 quanto all'annualità 2023/2024.