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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2023 90137547 77000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL PO AR Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – RI, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina,
Regione Siciliana – avverso Intimazione di pagamento n. 295 2023 90137547 77/000, notificata in data 20 dicembre 2024, dell'importo complessivo di € 371,57, relativo alla seguente cartella di pagamento: - n. 295
2017 0001633054000 per Tasse Automobilistiche e relativi interessi e sanzioni, per l'anno 2012.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione.
Costituiti ADER, AE e Regione Sicilia.
In particolare ADER evidenzia altresì che in data 17/12/2019 è stata notificata l'Intimazione n.
2952019001706404000, che di fatto interromperebbe la prescrizione invocata dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Si premette che il termine di prescrizione della tassa auto è triennale.
Nel caso specifico l'ultimo atto interruttivo asseritamente è stato effettuato il 17/12/2019, ma, a parte che non vi è evidenza della notifica dell'intimazione, in ogni caso la tassa è prescritta prima del 20/12/2024 (data di notifica dell'intimazione impugnata) anche a voler considerare la proroga COVID.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese con AE e Regione Sicilia. Messina 16 ott 2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2023 90137547 77000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL PO AR Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – RI, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina,
Regione Siciliana – avverso Intimazione di pagamento n. 295 2023 90137547 77/000, notificata in data 20 dicembre 2024, dell'importo complessivo di € 371,57, relativo alla seguente cartella di pagamento: - n. 295
2017 0001633054000 per Tasse Automobilistiche e relativi interessi e sanzioni, per l'anno 2012.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione.
Costituiti ADER, AE e Regione Sicilia.
In particolare ADER evidenzia altresì che in data 17/12/2019 è stata notificata l'Intimazione n.
2952019001706404000, che di fatto interromperebbe la prescrizione invocata dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Si premette che il termine di prescrizione della tassa auto è triennale.
Nel caso specifico l'ultimo atto interruttivo asseritamente è stato effettuato il 17/12/2019, ma, a parte che non vi è evidenza della notifica dell'intimazione, in ogni caso la tassa è prescritta prima del 20/12/2024 (data di notifica dell'intimazione impugnata) anche a voler considerare la proroga COVID.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese con AE e Regione Sicilia. Messina 16 ott 2025