Art. 9.
Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.