Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Foletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale ET, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
“ COMMISSIONE procedura selettiva D.D.G. -OMISSIS-/20222 per la classe di concorso -OMISSIS- ”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del giudizio di non superamento della prova orale d'esame del concorso per l'abilitazione alla classe di concorso -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, iscritto al concorso -OMISSIS-, classe di concorso -OMISSIS- - Scienze e Tecnologie Informatiche, di cui al D.D.G. 31 gennaio 2022 n. -OMISSIS-, ha sostenuto e superato le prove scritte tenutesi in data 03.05.2022.
2. Il successivo 21.06.2022, la commissione di valutazione del concorso ha provveduto alla predisposizione delle tracce e alla approvazione della griglia di valutazione delle prove orali.
Nel calendario delle prove orali era previsto che il sig. -OMISSIS- dovesse sostenere la prova il giorno successivo 20 luglio 2022, previa estrazione della traccia il giorno precedente.
3. In quelle date, il candidato non si è presentato.
4. A seguito di comunicazione dell'Ufficio III – reclutamento, la commissione concorsuale ha appreso che il -OMISSIS- aveva dichiarato di non aver ricevuto la convocazione per gli orali via PEO e di aver appreso delle date prestabilite per gli orali solo il giorno dopo in cui avrebbe dovuto presentarsi.
5. Il Presidente della commissione ha quindi provveduto, in data 03.08.2022, a richiedere all’UST -OMISSIS- di verificare la effettiva trasmissione della convocazione al candidato ed eventualmente includerlo nella sessione suppletiva che si era necessaria per altri due candidati ripescati, a seguito di ricalcolo del punteggio ottenuto nella prova scritta.
6. L’UST -OMISSIS-, in data 04.08.2022, ha confermato di aver pubblicato il calendario sull’albo online di UST -OMISSIS- e di aver correttamente inviato la e-mail di convocazione, in data 17.06.2022, all’indirizzo PEO comunicato dal candidato (-OMISSIS-@outlook.com).
7. La commissione ha comunque deciso di ammettere il ricorrente alle prove suppletive, già organizzate per altri candidati.
8. Il giorno 23.09.2022, pertanto, è stato inviato all’UST -OMISSIS- il calendario delle prove orali della sessione suppletiva, ove il -OMISSIS- avrebbe dovuto estrarre la traccia il 19.10.2022 per poi sostenere la prova il giorno successivo, nella seduta del 20.10.2022.
9. In pari data è stata inviata apposita mail di convocazione al ricorrente, mail che risulta regolarmente accettata dal sistema, come da documentazione versata in atti dall’Amministrazione in data 2.02.2023.
10. Il ricorrente si è presentato nelle date prestabilite, dapprima per estrarre la traccia e, successivamente, per sostenere la prova orale.
11. In data 20.10.2022, alla fine dei colloqui, la commissione si è riunita ed ha ratificato le valutazioni espresse: per ogni candidato è stata redatta la griglia di valutazione, corredata da motivazione espressa con voto numerico.
12. -OMISSIS-, non risultando tra gli idonei, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati facendo valere i motivi di ricorso qui di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione scolastica abbia violato i termini previsti dell'art. 6 del D.P.R. n. 487/94. Afferma infatti che, in materia di procedure concorsuali, sussista l’obbligo, in capo alle Amministrazioni, di comunicare ai candidati per iscritto, almeno 20 giorni prima, la convocazione ufficiale alle prove concorsuali e che, pertanto, “ il ricorrente doveva essere comunque convocato con una diretta comunicazione, eventualmente anche via mail ”.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta, invece, che la prova orale si sia svolta in violazione della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, a causa della mancanza di testimoni, di verbalizzazione dello svolgimento della prova e della mancanza e/o illogicità della motivazione posta alla base del provvedimento scolastico.
13. Si è costituita l’Amministrazione, con atto depositato in data 2.02.2023, opponendosi all’accoglimento della domanda.
14. La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 20.02.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
15. Il primo motivo di ricorso, come sopra sintetizzato, non può essere accolto.
Occorre al riguardo premettere che il D.P.R. n. 487/94, recante “ norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ”, ha stabilito, all’art. 6, comma 3, che “ ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla ”.
Ciò posto, l’affermazione per cui “ solo per caso fortuito, il sig. -OMISSIS- apprendeva di essere stato ammesso a sostenere la prova orale in fase di sessione suppletiva ” non risponde alle realtà processuale.
Invero, in data 23.9.2023, come sopra precisato, è stata inviata al ricorrente apposita mail di convocazione, mail che risulta regolarmente accettata dal sistema, come da documentazione versata in atti dall’Amministrazione in data 2.02.2023.
Va aggiunto, ad ulteriore conferma della infondatezza del motivo di ricorso, che le date previste per la sessione suppletiva, comprensive dei nominativi dei candidati sono state rese disponibili sul sito istituzionale del UST di -OMISSIS-, in data 23 settembre 2022.
16. Oltre ad essere infondato, per le esposte ragioni, il primo motivo di ricorso, non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di ricorso, per come sopra riassunto.
Va in primo luogo sottolineato che, come si evince dalla documentazione versata in atti, è stata prevista la presenza di un testimone all’interno della sala; ne discende la non rispondenza al reale dell’affermazione per cui le prove si sarebbero svolte in assenza di testimoni.
Nel verbale 41 la commissione di valutazione, infatti, da atto della presenza di un testimone.
Al riguardo, parte ricorrente, nella memoria ex art. 73 cpa depositata in data 20.01.2025 manifesta dei dubbi intorno alla genuinità di tale verbale nonché degli altri versati in atti dall’Amministrazione, rimettendo al Collegio la valutazione di tali documenti.
Il Collegio tuttavia osserva che le affermazioni alla base degli evidenziati dubbi, per essere vagliate, devono essere veicolate nel processo nelle forme rituali, ossia, nel caso di specie, a mezzo di apposito ricorso per motivi aggiunti, dovendosi concludere, nel caso di irritualità delle medesime, per la loro non scrutinabilità.
Nel caso in esame, ad ogni modo, non si tratta di vere e proprie censure, quanto piuttosto di valutazioni soggettive, non corroborate da argomenti di prova, esposte al fine di compulsare il Collegio ad operare un vaglio critico intorno alla documentazione versata in atti.
Tuttavia, il Collegio, anche volendo soprassedere intorno alla irritualità della richiesta, risulta, in assenza di elementi probatori concreti, impossibilitato ad operare il vaglio critico chiesto dal ricorrente, non potendosi sostituire alle parti, come impongono i principi della disponibilità della prova e della parità delle armi.
Tornando ai motivi ritualmente proposti e, in particolare, alla seconda doglianza, i verbali prodotti, della cui genuinità questo Collegio non ha elementi concreti per dubitare, palesano la non rispondenza al reale (anche) dell’affermazione per cui non vi sarebbe stata alcuna verbalizzazione delle prove orali.
Infine, quanto alle argomentazioni circa l’illegittimità del giudizio assegnato al candidato, con la quale si concludono le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso, si osserva che, per costante giurisprudenza, i giudizi espressi nelle procedure concorsuali si ritengono sufficientemente motivati dalla semplice apposizione del voto numerico.
Invero, “ il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 01.08.2018, n. 4745).
Se ciò è vero per il semplice voto numerico in calce ad un elaborato scritto, a fortiori il principio richiamato si impone nel caso in cui sia stata predisposta e seguita una griglia di valutazione, come accaduto nel caso di specie.
17. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre ad accessori qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.