Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor IC NI, rappresentato e difeso dall’avvocata Nicoletta Felli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 50/2020 del 30.01.2020 (prat. n. 3389/2017), di rigetto dell’istanza di sanatoria giurisprudenziale presentata in data 7.04.2017, prot. n. 113868;
- nonché di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente, e, in particolare, per quanto occorrer possa, del parere n. 381 del 13.07.2017 della Commissione edilizia e della comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. 273384 del 5.09.2017;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.06.2024 :
- della determinazione della denominata “Rettifica” n. 409/2024 del 11.04.2024 (pratica n. 3389/2017);
- nonché di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente, e, in particolare, del provvedimento n. 50 del 30.01.2020, di rigetto della richiesta di sanatoria giurisprudenziale presentata in data 7.04.2017, prot. n. 113868, nonché per quanto occorrer possa, del parere n. 381 del 13.07.2017 della Commissione edilizia e della comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. 273384 del 5.09.2017
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. IC NI è proprietario, in forza di atto di compravendita del 20.11.2013, di una porzione di immobile condominiale terratetto posto in Firenze all’angolo tra via Bernardo Ramazzini e via Carlo Poma e, più in particolare, dell’appartamento al piano terreno rialzato ed al piano seminterrato dell’edificio, oltre che del resede tergale pertinenziale, posto a quota inferiore rispetto al piano strada, con accesso anche dalla predetta via Poma.
Il fabbricato insiste in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto con d.m. 31.08.1953 e dal punto di vista urbanistico ricade secondo il vigente regolamento comunale nel “ tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale ”, all’interno dell’“ ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A) ”.
2. – L’intero fabbricato era stato oggetto di una dichiarazione di inizio attività presentata dai danti causa del sig. NI in data 5.02.2010 (n. 477/2010) per l’esecuzione di modifiche impiantistiche interne, una migliore distribuzione dei vani, la costituzione di una nuova unità abitativa ad uso residenziale senza incremento di S.U.L. e modifiche alle sistemazioni esterne con realizzazione di posti auto pertinenziali nel resede tergale. L’intervento prevedeva, inoltre, la realizzazione di una loggia-piattaforma nel resede tergale ad uso di posto auto, al fine di superare il dislivello tra la sede stradale e il piano del resede.
In data 18.11.2010 veniva presentata un’ulteriore D.I.A. (n. 5462/2010), avente ad oggetto alcune varianti in corso di opera finalizzate al recupero di S.U.L. al piano sottotetto del fabbricato con creazione di una nuova unità immobiliare, fermo restando il numero complessivo di unità, in ragione dell’accorpamento in un’unica unità immobiliare delle superfici di cui al piano seminterrato e al piano terra. I nuovi interventi prevedevano anche la realizzazione, in aggiunta all’abbaino esistente, di due lucernari di dimensioni idonee ad assicurare il necessario rapporto aeroilluminante .
In data 31.10.2011, la Commissione edilizia rappresentava che affinché l’intervento potesse essere considerato rispettoso delle caratteristiche tipologiche e formali dell’edificio di classe 3 (art. 20 N.T.A.) e rientrare nel concetto di risanamento conservativo, la quota di imposta e la conformazione della copertura non avrebbero dovuto essere variate e le aperture sulla copertura stessa avrebbero dovuto rispettare le prescrizioni dell’art. 176 del regolamento edilizio.
Dopo ripetute sospensioni, i lavori venivano infine terminati e in data 26.06.2013 veniva depositata la variante finale, con contestuale comunicazione di fine lavori.
3. – Con comunicazione di avvio del procedimento del 15.04.2015, il Comune di Firenze contestava ai proprietari del fabbricato plurimi profili di contrasto delle opere eseguite rispetto a quelle previste nei titoli edilizi.
Quindi, esaminate le memorie presentate dagli interessati, con ordinanza n. 278 del 12.05.2016 l’Amministrazione disponeva la conformazione del « parcheggio realizzato nel resede in contrasto con l’art. 26 n.t.a. del vigente P.R.G. » e del « lucernario sulla copertura in contrasto con l’art. 176 r.e. » a « quanto previsto nella tavola D/2aS allegata alla d.i.a. 5462/2010 (variante alla d.i.a. n. 477/2010) presentata in data 18/11/2010 prot. n. 61759, corrispondente alla tavola VF” (stato asseverato), allegata alla variante finale ».
4. – In data 7.04.2017, i proprietari del fabbricato presentavano istanza di sanatoria giurisprudenziale ai sensi dell’art. 12 del regolamento edilizio all’epoca vigente, con specifico riferimento alla realizzazione dell’area parcheggio rialzata nel resede ed al lucernario sulla copertura, assumendo la conformità di entrambe le opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
5. – Con nota del 5.09.2017, il responsabile del procedimento, richiamato il parere negativo della Commissione edilizia (secondo il quale la vigente disciplina imponeva comunque come limite di intervento il risanamento conservativo, limite non garantito dall’inserimento del manufatto nel resede, comportante una sostanziale alterazione delle caratteristiche tipologiche proprie del resede medesimo), comunicava ai richiedenti il preavviso di rigetto dell’istanza.
6. – Gli interessati, tramite legale di fiducia, presentavano le proprie osservazioni e chiedevano il riesame della pratica.
7. – Con determinazione dirigenziale del 30.01.2020, il Comune di Firenze rigettava l’istanza di sanatoria giurisprudenziale in considerazione del fatto che, per quello che in questa sede interessa, l’intervento, « comportando un’alterazione delle caratteristiche proprie del resede », avrebbe ecceduto « il limite di intervento consentito sull’immobile, pari al risanamento conservativo, stabilito dall’art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. vigente all’epoca della realizzazione ».
8. – Con ricorso notificato il 4.05.2020 e depositato il 19.05.2020, il sig. IC NI ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il diniego di sanatoria giurisprudenziale in relazione alla realizzazione, su un piano rialzato rispetto al piano di campagna del resede tergale dell’immobile, del posto auto scoperto.
Con il primo motivo di ricorso, il sig. NI deduce che il diniego di sanatoria giurisprudenziale sarebbe illegittimo perché motivato dalla non conformità dell’intervento alle norme tecniche di attuazione del PRG vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, e non al momento della presentazione dell’istanza, come previsto dall’art. 12 del regolamento edilizio del 2015; sotto altro aspetto, sarebbe stata omessa l’esplicitazione dei profili di difformità dell’opera, limitandosi il provvedimento a fare generico riferimento al superamento dei « limite del risanamento conservativo »; da ultimo, l’Amministrazione non avrebbe spiegato le ragioni per le quali si è discostata dalle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che il diniego di sanatoria sarebbe illegittimo perché l’intervento era da considerarsi conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente alla data di presentazione dell’istanza, ovvero al regolamento urbanistico del 2017, nel testo vigente prima dell’approvazione della variante “di manutenzione” entrata in vigore nel luglio 2017.
Con il terzo mezzo, parte ricorrente deduce la violazione del principio di ragionevolezza con riguardo ai termini di conclusione del procedimento.
9. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
10. – Con atto del 11.04.2024, qualificato dall’Amministrazione come “ rettifica ”, il Comune di Firenze, considerato quanto disposto dall’art. 12, co. 5, del regolamento edilizio vigente all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria giurisprudenziale, disponeva « di rettificare, nel dispositivo, gli estremi della disciplina di riferimento della contestata difformità, erroneamente indicati nell’art. 26 della N.T.A. del P.R.G. previgente, e che devono invece individuarsi, come da precedenti atti, nella disciplina vigente al momento del deposito dell’istanza, ed in particolare negli articoli 13.4 e 66 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico al tempo vigente ».
11. – Con atto notificato il 4.06.2024 e depositato il 10.06.2024, il sig. NI, sulla premessa che il nuovo atto del 11.04.2024, corredato da una motivazione diversa e nuova del rigetto della domanda di sanatoria, è da intendersi sostanzialmente sostitutivo di quello già gravato, ha impugnato con motivi aggiunti il citato provvedimento di “rettifica” e ne ha chiesto l’annullamento.
Con il primo motivo aggiunto, il sig. NI, premesso che il nuovo provvedimento di rigetto farebbe riferimento a disposizioni mai richiamate nei precedenti atti del procedimento amministrativo, lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni sui profili rilevati dall’Amministrazione, in violazione delle garanzie partecipative presidiate dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990; sotto altro profilo, il riferimento alle disposizioni delle N.T.A. ipoteticamente violate sarebbe del tutto generico e non consentirebbe di apprezzare sotto quale profilo il Comune ha ritenuto l’intervento non conforme alla disciplina vigente al momento del deposito dell’istanza.
Con il secondo motivo aggiunto, fermo restando il carattere assorbente delle censure affidate al primo motivo, il ricorrente deduce che le norme evocate dall’Amministrazione sarebbero comunque inidonee a giustificare il diniego di sanatoria, dal momento che l’art. 13.4 del regolamento urbanistico si limita a definire, per quanto di interesse, il tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale della città e a prevedere per le zone rientranti nella definizione che sono ammessi gli interventi fino al risanamento conservativo con le limitazioni di cui al comma 6.1 e quelle di cui alla Parte 4, mentre l’art. 66 del regolamento urbanistico, che si colloca nella citata Parte 4, disciplina gli interventi consentiti nell’ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca in zona A, prevedendo limitazioni non riferibili all’intervento per cui è causa; inoltre, l’art. 15 del regolamento urbanistico espressamente prevede che nei resede di pertinenza degli immobili che costituiscono parte dello spazio aperto privato, fermo quanto previsto dal citato art. 13, è sempre consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali al fine del miglior godimento dell’immobile.
Con il terzo mezzo, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche se il richiamo all’art. 12 del regolamento urbanistico fosse stato effettuato per evocare un’ipotetica difformità dell’intervento dalla disciplina urbanistica vigente al momento dell’adozione del provvedimento di diniego, giacché gli artt. 13.4 e 66 del regolamento edilizio vigente a tale ultimo momento (ovvero del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 23.09.2019) non pongono alcun limite aggiuntivo o diverso rispetto a quelli vigenti alla data del deposito dell’istanza di sanatoria, prevedendosi anzi, all’art. 13.4, l’ampliamento delle categorie di intervento consentite sul tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale fino alla ristrutturazione edilizia.
12. – Il Comune di Firenze resiste con memoria ai motivi aggiunti.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica.
13. – All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, le parti hanno discusso la causa soffermandosi in particolare sulle caratteristiche dell’opera di cui in questa sede si controverte.
Quindi, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
14. – Come pure evidenziato dalla parte ricorrente nei motivi aggiunti, l’atto del 11.04.2024, pur se qualificato dall’Amministrazione come mera “ rettifica ”, ha sostanzialmente sostituito il provvedimento del 30.01.2020, ponendo una nuova e diversa motivazione a fondamento del rigetto dell’istanza di sanatoria giurisprudenziale delle opere realizzate nel resede tergale.
La “rettifica” del 11.04.2024 costituisce, infatti, un atto di conferma in senso proprio del diniego di sanatoria, adottato all’esito di una nuova istruttoria e corredato da una nuova motivazione, previo rinnovato esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie, non rilevando in senso contrario la terminologia utilizzata dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024; Id., sez. III, 31 maggio 2024, n. 4913), tale da far sorgere in capo all’interessato l’onere della sua impugnazione (Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2024, n. 806) e da determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, è stato sostituito, essendo ormai priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso quest’ultimo (Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9875; Id., sez. III, 26 ottobre 2017, n. 4945; Id., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).
Il ricorso introduttivo del sig. NI, avente ad oggetto il provvedimento del 30.01.2020, deve pertanto essere dichiarato improcedibile, avendo oggi il ricorrente interesse all’annullamento dell’atto del 11.04.2024, impugnato con i motivi aggiunti.
15. – Prendendo le mosse dall’esame del secondo dei motivi aggiunti, con il quale sono dedotti profili di illegittimità sostanziale delle valutazioni che hanno condotto l’Amministrazione comunale a ritenere il manufatto non suscettibile di sanatoria giurisprudenziale per difetto della conformità delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, devono farsi le considerazioni che seguono.
15.1. – L’art. 12 del regolamento edilizio vigente all’epoca della presentazione della domanda prevede(va) al comma 5 che «[ p ] er le opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell’esecuzione ma conformi alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, diverse dalle casistiche di irrilevanza di Legge esplicitate al precedente comma 3, è possibile procedere tramite cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale”; in questo caso la conformità dell’opera realizzata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente deve essere verificata non soltanto al momento della presentazione dell’istanza, ma anche al momento del rilascio dell’atto ».
15.2. – Con il provvedimento del 11.04.2024, il Comune di Firenze ha negato al sig. NI la sanatoria giurisprudenziale sul presupposto che l’intervento eccede il limite stabilito dagli artt. 13.4 e 66 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico vigente al momento della presentazione dell’istanza.
15.3. – L’art. 15 delle NTA del regolamento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria giurisprudenziale, dedicato allo “ spazio aperto privato ” faceva riferimento al resede di pertinenza quale spazio « tipicamente di servizio all’edificio, ad esso direttamente relazionato », prevedendo che all’interno dell’ambito “ tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A) ”, qualora la tavola relativa alla disciplina del suolo e degli insediamenti non avesse individuato edifici dotati di propria autonomia funzionale ovvero aventi destinazione riconducibile agli usi e relative articolazioni di cui all’art.19, avrebbe dovuto farsi riferimento ai limiti d’intervento dello spazio edificato corrispondente e, in tal caso, gli interventi, fatte salve le norme di sub-sistema o di ambito, sarebbero stati soggetti a quanto stabilito all’art. 13.
Il citato art. 13 delle NTA del regolamento urbanistico vigente all’epoca della presentazione dell’istanza di sanatoria, al comma 4, consentiva sul “ tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale ” gli interventi di « manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo con le limitazioni della disciplina della Parte 4 relativa a sub-sistemi ed ambiti ».
Il limite tipologico massimo degli interventi ammessi dal regolamento urbanistico era dunque costituito dal restauro e dal risanamento conservativo, ovvero da quegli interventi che, all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria, erano definiti dall’art. 3, co. 1, lett. c) , del D.P.R. n. 380/2001 come quelli « rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio ».
Per rimanere nei limiti normativamente così definiti, dunque, l’intervento non avrebbe dovuto alterare l’originaria consistenza fisica dell’immobile, inserendo nuovi impianti o modificando e redistribuendo i volumi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 5992; Id., sez. V, 5 settembre 2014, n. 4523) o comunque portando alla realizzazione di un organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente, avendo il restauro e il risanamento conservativo sempre la finalità di conservare l’organismo edilizio ovvero di assicurarne la funzionalità (Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2021, n. 6405) e non potendo opere comportanti mutamenti morfologici essere ricomprese nel concetto di risanamento conservativo, poiché in tali casi è necessario che l’edificio rimanga identico nel rispetto dei limiti tipologici, strutturali e formali (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038).
Come si è visto, il citato art. 13, co. 4, delle NTA del regolamento urbanistico, oltre a indicare le tipologie di interventi ammessi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo) richiamava le limitazioni della disciplina della Parte 4 relativa a sub-sistemi ed ambiti.
La Parte 4 (“ Disciplina dei sistemi territoriali ”) delle NTA dettava all’art. 66 specifiche prescrizioni in relazione all’“ ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A) ” nel quale era ricompreso l’immobile di cui si controverte. Il comma 6 rinviava, quanto agli interventi sugli spazi aperti privati, alla disciplina dell’art. 15, « con le limitazioni specifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ». Il richiamato comma 3 dettava le limitazioni per gli interventi di nuova costruzione previa demolizione (ricompresi dall’art. 3, co. 1, lett. d) , del D.P.R. n. 380/2001 nella ristrutturazione edilizia) e, con riguardo agli interventi diversi sul “tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale”, ne elencava le limitazioni (quale ad es. il mantenimento della composizione architettonica della facciata principale fronte strada); il comma 4 dettava specifiche prescrizioni in riferimento alla tutela del paesaggio storico urbano (relative all’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e di nuovi impianti per la telefonia mobile e alla realizzazione di pensiline a protezione dell’ingresso di strutture alberghiere).
15.4. – Dalla documentazione fotografica allegata alla istanza di sanatoria giurisprudenziale (foto nn. 2, 3 e 4) risulta che l’opera di cui si controverte consiste in una struttura scatolare con muratura perimetrale in mattoni bugnati, lastrico pavimentato, ringhiera in ferro e scale di accesso, dotata di vano tecnico sottostante.
La struttura è inoltre descritta nella relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria: « il parcheggio è stato costruito sopraelevano rispetto al piano del resede, in struttura intelaiata in c/a (…) . Il piano del parcheggio ha inizio dalla quota del marciapiede di via Poma per scendere di circa 47 cm fino alla metà dello stesso, per poi proseguire in piano fino al confine prospiciente l’ingresso carrabile (…). Rispetto al piano naturale del resede, la quota di partenza del parcheggio realizzato, coincidente con il piano del marciapiede, dove inizia la discesa, subito dopo l’ingresso, si trova a ml 1,79, per poi decrescere fino alla quota di ml 1,32 da terra e proseguire in piano fino al muro di confine. La struttura portante sottostante in c/a è formata da due muri a retta di cui il primo posto ad una distanza di cm 97 dal muro di confine (…) , formando un cavedio orizzontale per permettere l’ispezione del fognolo che corre tutto lungo il muro di confine al di sotto del piano del resede. L’area di parcheggio è pavimentata con lastre di pietra grigia, in conformità con la pavimentazione del resede e degli spazi circostanti, ed è dotato di ringhiera laterale anticaduta e scaletta di accesso al resede composta di otto gradini. Inoltre, sul setto murario prospiciente la residua porzione di resede, è stata realizzata una piccola apertura (altezza ml. 1,75/1,80) per permettere l’accesso ed il passaggio al cavedio orizzontale per ispezione del predetto fognolo ».
15.5. – Ciò premesso, il collegio ritiene che, in presenza di un manufatto come quello rappresentato nella documentazione fotografica e nella relazione descrittiva allegate all’istanza, l’Amministrazione comunale abbia correttamente negato la richiesta sanatoria giurisprudenziale, trattandosi di un’opera, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, risulta chiaramente eccedente i limiti del restauro e del risanamento conservativo come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. c) , del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente ratione temporis e non conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 13, co. 4, e 66 delle NTA del regolamento urbanistico vigente al momento della presentazione dell’istanza.
Il secondo motivo aggiunto, dunque, non merita di essere accolto.
16. – Il rigetto del secondo motivo aggiunto esime il collegio dallo scrutinio delle doglianze formulate con il terzo.
Come si ricorderà, infatti, l’art. 12, co. 5, del regolamento edilizio del Comune di Firenze subordinava la “sanatoria giurisprudenziale” alla verifica della conformità dell’opera realizzata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente « non soltanto al momento della presentazione dell’istanza, ma anche al momento del rilascio dell’atto ».
Di conseguenza, la mancanza di una sola delle due conformità era sufficiente per giustificare il rigetto dell’istanza.
Dunque, difettando nel caso di specie la conformità alla disciplina urbanistica in vigore al momento della presentazione della domanda di sanatoria, risulta superfluo lo scrutinio del motivo con il quale parte ricorrente deduce la conformità dell’opera alle norme vigenti al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
17. – Le ragioni dell’infondatezza del secondo motivo aggiunto inducono a ritenere infondato anche il primo motivo, con il quale il ricorrente ha denunziato la violazione delle garanzie partecipative presidiate dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e la genericità della motivazione del diniego di sanatoria giurisprudenziale del 11.04.2024.
Sotto un primo profilo, i pur sintetici riferimenti agli artt. 13, co. 4, e 66 delle NTA del regolamento urbanistico consentono di individuare con sufficiente specificità le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a negare la sanatoria per difetto del requisito della conformità dell’opera alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza.
In secondo luogo, alla luce delle considerazioni sopra svolte al paragrafo 5 e delle difese spiegate dall’odierno ricorrente, non vi è ragione per ritenere che una più puntuale osservanza delle garanzie partecipative avrebbe potuto condurre a esiti diversi da quelli ai quali è pervenuta l’Amministrazione comunale, configurandosi piuttosto il diniego di sanatoria giurisprudenziale come la conclusione vincolata, per quello che riguarda le opere realizzate nel resede, del procedimento avviato con l’istanza del 7.04.2017.
L’applicazione dell’art. 21- octies della legge n. 241/1990 osta, dunque, all’annullamento del provvedimento impugnato.
18. – In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti per le ragioni sopra evidenziate.
19. – Le peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, con particolare riferimento all’andamento complessivo del procedimento svolto dall’Amministrazione comunale, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO