Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 250/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati: Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
Presidente
Dott.ssa Giulia Volpe
Giudice rel.
Dott.ssa Rachele De Rosa Dumella Giudice
All'esito della Camera di consiglio del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30.12.2024
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 C.F._1
PIAZZA MARTIRI LUCANI, 5 POTENZA presso lo studio dell'Avv. DE BONIS VITTORIO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a C.F._2
e difeso/a in virtù di procura agli atti
-
[...]
[...
C.F.: ), con sede in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ditolve (c.f. – C.F._3
p.e.c. – fax 06.98682257), giusta procura Email_1 generale alle liti (rep. n. 49620 - raccolta n. 12553, Notaio Per_1 in Roma, registrata in data 11 giugno 2014 - all. 1) ed
[...] elettivamente domiciliato presso la Filiale di Potenza sita in via Grippo s.n.c.
- QUERELATA Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
-INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 11.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2016 (all. 2), la sig.ra ha evocato in giudizio al fine di ottenere dal Parte_1 Controparte_1
Giudice adito declaratoria di “falso ideologico della attestazione del luogo di consegna'' apposta sugli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di accertamento n. TC301R200388/2014, TC301R200387/2014 e TC301R200389/2014 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Potenza, tutti notificati in data 31.3.2014, mediante le raccomandate n. 765876508043,
765876598054 e 765876598032.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.12.2016 si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, eccependo la correttezza del procedimento notificatorio effettuato con conseguente assenza di responsabilità di , insistendo per il rigetto della domanda. CP_1
Disposta la comunicazione di rito al PM, la causa, veniva istruita dal giudice all'epoca procedente mediante prove testi.
. Esaurita l'istruttoria così disposta dal giudice precedente, la causa perveniva quindi alla scrivente quale nuovo Magistrato assegnatario all'udienza del 10.02.2021, e quindi rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.,
La domanda proposta deve essere dichiarata inammissibile, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si esporranno.
1.Del difetto di legittimazione passiva di CP_1
In via preliminare, è ormai orientamento consolidato che l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 4, è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale,
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mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale (v. Cass. nn. 10506/2006, 24852/2006, oltre che SS.UU. n. 627/2008). Deve inoltre ritenersi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il difetto di legittimazione passiva di in quanto non si tratta del soggetto che CP_1 intende valersi del documento impugnato. Infatti “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità” ( Cfr. cass civ. ord. n. 19281/ 2019).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva, è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore. Oggetto di querela sono, infatti, relate di notifica connesse a cartelle esattoriali emesse a carico dell'attore da parte dell'Agenzia delle Entrate, parimenti convenuta in giudizio. Questo Collegio, pertanto, in applicazione del principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene sussistente la legittimazione passiva solo in capo all' dal momento che il contribuente ha Controparte_2 allegato – e sufficientemente dimostrato – che i documenti querelati possono essere usati per fondare pretese giuridiche dello stesso nei suoi confronti.
Pertanto, applicando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione proposta deve essere dichiarata inammissibile, non occorrendo alcun approfondimento nel merito per accertare il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta.
La circostanza che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si sia consolidato successivamente all'introduzione del presente giudizio consente la compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
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da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ccosì provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità della domanda.
-2) Compensa le spese di lite
Potenza, Camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice est.
(Dott.ssa Giulia Volpe)
La Presidente
( Dott.ssa Rosa Maria Verrastro)
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