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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1328/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIORDANO ANGELO elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO MARIA (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GIORDANO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO
APPELLANTI pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MARCHESELLI LEONARDO, elettivamente domiciliato in Via Tiziano 21 20100 MILANO presso il difensore avv. MARCHESELLI LEONARDO
SELLA (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MINOLI PAOLO elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA VIOTTI 4 10121 TORINO presso il difensore avv. MINOLI PAOLO
APPELLATI
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per e CP_3 Controparte_4
II) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 3338/2024 in relazione ai capi impugnati e per l'effetto così provvedere:
- accertare e dichiarare la non conformità dell'impianto al contratto e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
- condannare alla rimozione dell'impianto presente nella CP_1 proprietà dell'appellante in Via Novara, 64 in Milano, con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti all'installazione dell'impianto stesso.
- condannare alla restituzione a favore del sig. delle somme CP_1 Pt_1 versate dal medesimo a titolo di acconto che si quantificano in Euro 10.000,00,
o in quella diversa somma che verrà provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
- accertare e dichiarare la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento intercorso con ora Controparte_5 Controparte_6
e agli aventi causa e cessionari della medesima, e per l'effetto
[...]
pagina 2 di 13 dichiarare che il sig. nulla deve pagare alla predetta società, con la CP_3 condanna della medesima a rimborsare all'attore le somme ricevute, come verranno accertate in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione.
- condannare la convenuta a risarcire tutti danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali sofferti dalla sig.ra che si quantificano in via Controparte_4 prudenziale in Euro 10.000,00 per ciascun anno dal 2017, per un totale di Euro 40.000,00, o di altra somma ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. III) IN VIA SUBORDINATA: in caso di mancato accoglimento delle domande principali condannare
[...] al pagamento in favore dell'attore delle spese di ripristino dell'impianto CP_1 quantificate dal CTU nell'importo di Euro 8.612,80, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali. IV) IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi eventuale consulenza tecnica d'ufficio integrativa, al fine di accertare l'entità dei vizi e difetti dell'ascensore.
- si chiedere ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa e articolate nella memoria istruttoria depositata il 20.9.2022 (ALL. 4), e con i testi ivi indicati, che qui deve ritenersi ripetuta e trascritta. Con riserva di ulteriormente dedurre e indicare testimoni e con richiesta, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da parte avversa, di ammettersi prova contraria. V) IN OGNI CASO:
- con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado e della precedente fase relativa al noto accertamento tecnico preventivo, queste ultime pari ad Euro 2.910,00, oltre accessori di legge, nonché di tutte le spese ulteriori eventualmente connesse alla presente controversia.
- condannare al rimborso delle spese di CTU sostenute dall'attore CP_1 per il procedimento instaurato avanti al Tribunale di Milano – Giudice dott. Gattari R.G. n. 61818/2019 pari ad Euro 3.604,00 per spese e oneri di CTU, oltre al rimborso delle spese di CTP come verranno quantificate in corso di causa.
Per CP_1
pagina 3 di 13 Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto l'Appello proposto dai Signori e e, per Pt_1 Controparte_4
l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 3338/2024; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Per Controparte_7
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In via di appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame
- ammettere la prova per interpello e testi sui capi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., che si intendono qui trascritti, con i testi ivi indicati;
ammettere la prova contraria come dedotta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.;
- condannare (C.F. , in persona del Legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, a (i) pagare in favore di la somma di € 39.000,00 oltre interessi corrispettivi maturati dalla data di liquidazione al saldo effettivo;
(ii) tenere indenne, garantire e manlevare l'esponente da qualunque conseguenza negativa che dovesse subire in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti, anche in punto spese. Con vittoria nei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto e citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_4
Milano e chiedendo dichiararsi la risoluzione CP_1 Controparte_6 del contratto di appalto concluso da con e del collegato Parte_1 CP_1 contratto di finanziamento stipulato con la condanna della Controparte_6 società appaltatrice al ripristino dello stato dei luoghi, alla restituzione dell'acconto di euro 10.000,00 versato dal committente e al risarcimento del pagina 4 di 13 danno cagionato a in subordine gli attori chiesero la Controparte_4 condanna di al pagamento dei costi di ripristino dei difetti dell'impianto. CP_1
Gli attori esposero che aveva concluso con un contratto Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un ascensore, da installare nell'area cortilizia della propria abitazione, per agevolare l'accesso al piano di
, affetta da problemi di deambulazione e all'epoca dei fatti figlia CP_4 minore del committente, al prezzo di euro 44.000,00; che il sig. aveva Pt_1 concluso un contratto di finanziamento con per la somma Controparte_6 di euro 39.000,00; che tuttavia l'impianto, installato nel novembre 2017, non era mai stato collaudato e messo in funzione;
che il mancato funzionamento dell'ascensore era stato prontamente segnalato all'appaltatrice; che gli attori avevano promosso un procedimento di istruzione preventiva all'esito del quale il ctu, pur sottostimando gli interventi di ripristino, aveva confermato che l'impianto era inidoneo all'uso. costituitasi in giudizio contestò le allegazioni attoree, deducendo di CP_1 avere collaudato l'impianto e consegnato tutta le prescritte certificazioni ed eccepì l'infondatezza dell'azione di risoluzione contrattuale e dell'azione di risarcimento del danno, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.
allegando di avere provveduto al pagamento in favore di Controparte_6 della somma di euro 39.000,00 sulla base del verbale di ultimazione dei CP_1 lavori, chiese il rigetto di tutte le domande attore e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di euro 39.000,00; in Parte_1 subordine, la condanna di a restituire l'importo anticipato e a manlevare CP_1
da ogni eventuale ulteriore pregiudizio. Controparte_9
Esperiti infruttuosamente vari tentativi di conciliazione, acquisita la ctu resa in sede di atp e convocato il ctu a chiarimenti, con sentenza n. 3338/2024 pubblicata il 25/03/2024 il tribunale di Milano così statuì:
<<condanna a pagare titolo di risarcimento del danno la cp_1 cp_3 somma euro maggiorata degli interessi al tasso legale dalla presente sentenza saldo>
-rigetta tutte le ulteriori domande avanzate da nei confronti delle due società CP_3 convenute;
-rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti di Controparte_4
CP_1
pagina 5 di 13 -in accoglimento della riconvenzionale della società finanziaria convenuta, condanna CP_3
a pagare a la somma di euro 37.582,41, maggiorata degli
[...] Controparte_6 interessi moratori al tasso previsto nel contratto di finanziamento del 19/5/2017 con decorrenza dal 27/7/2018 al saldo;
-compensa le spese di lite fra e Controparte_4 CP_1
-compensa per un mezzo le spese di lite del presente giudizio fra e e CP_3 CP_1 condanna a rifondere all'attore la restante quota di spese, liquidata in complessivi CP_1 euro 2.472,50, di cui euro 272,50 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
-compensa per un mezzo fra le stesse parti le spese di lite del procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 61818/2019 e condanna a rifondere a la CP_1 CP_3 restante quota di spese, liquidata in complessivi euro 2.250,00, di cui euro 1.150,00 per esborsi (compresi oneri di CTU) ed euro 1.100,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
-condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_3 Controparte_6 giudizio liquidate in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge>>. Il primo giudice rilevò l'infondatezza della domanda risolutoria ex art. 1453 e ss c.c. per esservi prova che l'impianto era stato regolarmente collaudato;
l'inapplicabilità delle azioni a tutela del consumatore non essendo l'oggetto del contratto equiparabile a un bene di consumo;
l'infondatezza nel merito della domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c. non essendo emersi elementi, all'esito dell'atp, per ritenere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Rigettò altresì l'azione di risarcimento promossa da per assenza di Controparte_4 un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre accolse la domanda subordinata attorea di condanna al pagamento di dei costi di ripristino e la CP_1 domanda riconvenzionale di alla restituzione dell'importo Controparte_6 finanziato.
e hanno proposto appello instando altresì per Parte_1 Controparte_4 la sospensione della immediata esecutività della sentenza. Si sono costituite entrambe le appellate chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_6 ha altresì proposto appello incidentale condizionato rappresentando
[...]
l'esistenza di un errore materiale nella sentenza inerente al nome di battesimo del sig. indicato negli atti di causa del I grado e in sentenza come Pt_1 in luogo di errore poi emendato con ordinanza del CP_3 Pt_1
Tribunale datata 24.10.2024. Rigettata l'istanza preliminare ex art. 283 cpc, pagina 6 di 13 fissata l'udienza del 12.12.2024 ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
*** I Motivi di Impugnazione
1°. Si lamenta l'erroneità delle considerazioni espresse dal primo giudice in merito al tentativo di conciliazione il cui esito negativo, erroneamente imputato agli appellanti, avrebbe influenzato il tenore della decisione.
2°. Viene dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1453 e 1455 cc e dell'art. 128 del D. Lgs 206/2005. Secondo gli appellanti il tribunale aveva confuso la consegna dell'impianto con la messa in esercizio dello stesso. L'impianto non sarebbe mai entrato in funzione e dunque, dovendo ritenersi mai ultimato, vi erano i presupposti per il fruttuoso esperimento del rimedio generale, disciplinato all'art. 1453 e ss. c.c., della risoluzione del contratto per inadempimento. Vengono quindi richiamate le osservazioni di parte a confutazione delle conclusioni del ctu riguardo la messa in funzione dell'impianto e contestata la rilevanza probatoria della dichiarazione di conformità. Si censura altresì l'affermata inapplicabilità della disciplina di tutela del consumatore, sulla base dell'erroneo assunto che l'appalto in questione non avrebbe ad oggetto un bene di consumo.
3°. Viene impugnata la decisione di rigettare la domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c. sulla base dell'inveritiero assunto che l'opera non sarebbe adatta all'uso cui è destinata. Il tribunale non aveva considerato che lo stesso ctu aveva contraddittoriamente affermato il mancato funzionamento dell'impianto e la non conformità dell'opera, circostanze che, unitamente all'assenza della dichiarazione di conformità delle strutture metalliche, deponevano per la totale inidoneità dell'opera.
4°. Si impugna la decisione di rigetto della domanda di risoluzione del collegato contratto di finanziamento di cui si chiede la riforma in conseguenza dell'accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione.
5°. Si lamenta l'apoditticità della motivazione con cui il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta ex art. 2043 c.c.. Si prospetta la configurabilità dell'illecito aquiliano anche in presenza, come nella fattispecie in esame, di inadempimento contrattuale, sottolineando che l'inadempimento di aveva determinato la violazione dei diritti primari CP_1 costituzionalmente tutelati della libertà e della salute di . Controparte_4
pagina 7 di 13 6°. Viene censurata la decisione di compensare parzialmente le spese di lite tra l'attore e benché fosse stata accolta interamente la domanda subordinata. CP_1
Secondo l'appellante non sarebbe configurabile un caso di soccombenza reciproca in quanto la domanda subordinata era stata integralmente accolta dal tribunale.
La decisione L'impugnazione non merita accoglimento. La prima censura è totalmente irrilevante in quanto non attinge alla ratio decidendi. La sentenza si limita a dare atto della mancata adesione sia alla proposta effettuata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc sia alla successiva ulteriore proposta migliorativa verbalizzata dalla convenuta scelta che il giudice CP_1 considera scarsamente comprensibile, senza tuttavia attribuire a tale condotta alcun rilievo processuale o sostanziale, che rimane pertanto priva di conseguenze giuridiche non essendo ad essa minimamente correlate le ragioni della decisione. E' parimenti infondato il 2° motivo. Il tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c. sottolineando tutti gli elementi che deponevano per l'ultimazione dei lavori. In particolare ha rilevato:
<<..Nel caso in esame, il committente contesta il verbale di ultimazione dei lavori di
installazione del 31/7/2017 prodotto da controparte (doc. 4 di e lo stesso appaltatore CP_1 riconosce che il verbale in questione non è stato sottoscritto dal committente ma dalla moglie. Tuttavia, anche a voler ritenere che l'impianto non sia stato installato a fine Luglio del 2017, non vi è dubbio che nel caso in esame l'opera sia stata successivamente consegnata al committente. Infatti, sin dalla memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore riconosce che l'impianto “è stato consegnato a novembre 2017 privo di attestazione di conformità” (pag. 3 della memoria n. 1 di parte attrice) e deduce di aver inviato all'appaltatore la prima denuncia di vizi nello stesso mese di novembre. Le allegazioni del committente sul punto risultano contraddittorie, posto che tale parte deduce che l'impianto non sarebbe mai stato messo in funzione né utilizzato, ma al tempo stesso che sin dal novembre del 2017 ha denunciato vizi e difetti di malfunzionamento dell'ascensore. Se a ciò si aggiunge che non viene contestato dal committente che nel Luglio del 2017 la moglie ha concluso con un distinto contratto per la manutenzione dell'impianto di cui si CP_1 discute (doc. 13 di e che l'appaltatore ha eseguito alcuni interventi di manutenzione CP_1
pagina 8 di 13 sull'impianto anche prima del novembre 2017 (doc. da 14 a 23 di , risulta evidente che CP_1
l'impianto è stato consegnato e messo in funzione. Inoltre, dalla dichiarazione del 26/1/2018 sottoscritta dal committente risulta CP_3 che era stato eseguito con esito positivo il collaudo dell'impianto e che l'appaltatore in tale data ha consegnato alla controparte la dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dalla normativa di settore, il libretto dell'impianto, il manuale di uso e manutenzione e la lettera che il committente doveva inviare al per ottenere il numero di matricola dell'ascensore (vd CP_10 doc. 6 e 7 del convenuto . CP_1
Contrariamente a quanto sostiene la difesa attrice, dalle dichiarazioni confessorie sottoscritte dal committente il 26/1/2018 deve ritenersi provato che l'impianto oggetto dell'appalto è stato consegnato e collaudato dall'appaltatore, nonché che ha consegnato alla controparte CP_1 la certificazione di conformità e l'ulteriore documentazione indicata nella suddetta scrittura privata (doc. 7)>>. Si tratta di argomentazioni coerenti con le risultanze probatorie. E' un dato difficilmente contestabile che l'impianto sia stato consegnato: come ha correttamente osservato il tribunale, è sufficiente a tal fine richiamare il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dalla moglie dell'appellante e il tenore delle stesse allegazioni difensive trasfuse nella memorie ex at. 183 co. 6 n. 1 cpc, entrambi elementi non confutati nell'impugnazione. Nell'atto di appello si afferma che “…non vi è dubbio che l'impianto nel novembre 2017 è stato posto nella disponibilità degli appellanti, ma i vizi…..sono stati rilevati senza necessità di utilizzo o di funzionamento..” ed altresì che “…il CTU neppure in occasione dei sopralluoghi è riuscito a mettere in funzione l'ascensore…quali che siano i motivi di tale mancata messa in funzione occorre ritenere che tali elementi costituiscono difetti gravi dell'impianto” ed infine che “l'impianto non è conforme alla scheda tecnica (doc. 2) e deve ritenersi mai ultimato e comunque oggetto di grave inadempimento ex art. 1454 c.c.” La censura confonde l'omessa consegna dell'opera, che giustifica l'applicazione dell'art. 1453 c.c., con il mancato funzionamento dell'impianto, che dà luogo all'applicazione delle azioni di garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. Va a riguardo richiamata la massima giurisprudenziale consolidata, secondo cui in tema di appalto la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss c.c. si applica esclusivamente in caso “di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi” (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998; Cass. Sez. III Sentenza n. 8103 del 06/04/2006).
pagina 9 di 13 Nella fattispecie in esame l'inadempimento che viene contestato a CP_1 riguarda il mancato funzionamento dell'ascensore che non sarebbe stato mai utilizzato e messo a servizio. La lamentata non conformità dell'impianto è concetto ben diverso dalla mancata ultimazione dell'opera che legittimerebbe l'applicazione dei principi generali in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale. La decisione è altresì corretta laddove ha escluso l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore sulla base del rilievo che < il contratto in esame non ha ad oggetto un bene di consumo>>. Va in ogni caso rilevato, ad integrazione della motivazione impugnata, che risulta applicabile al rapporto contrattuale in esame ratione temporis la vecchia disciplina di cui all'art. 130 del d. Lgs 206/2005 che, al comma 7°, prevede l'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto da parte del consumatore solo in via residuale, dopo avere vanamente richiesto alla controparte la riparazione o sostituzione del bene, ovvero qualora tali rimedi siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi e sempre che il difetto di non conformità non sia di lieve entità. Tali condizioni non sono presenti nella fattispecie in esame, in cui l'azione di risoluzione è stata chiesta in via principale e non residuale e i difetti dell'impianto sono di scarsa importanza. Analoga sorte spetta al 3° motivo di impugnazione. Il tribunale ha rilevato che <<come risulta dalla relazione del ctu in atti l realizzato da e cp_1 consegnato al committente conforme a quello oggetto contratto concluso dalle parti ed i difetti riscontrati non sono tali rendere tutto inadatto alla sua destinazione trattandosi di emendabili con un esborso che ha stimato complessivi euro compresa iva riferiti all deposito della pag. caso concreto vi elementi per ritenere inadatta cui destinata. elevatore valore stato dall modo quanto previsto nel lo utilizzato. dal peraltro almeno parte incerta riferibilit ad regola d dell secondo emerge verbale sopralluogo allegato impediscono il funzionamento ma possono essere eliminati rendendo funzionante una spesa poco superiore ottomila>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. pagina 10 di 13 L'appellante allega senza provare che l'ascensore sarebbe “palesemente” inadatto alla sua destinazione e che “i vizi non sono facilmente eliminabili”. Si tratta tuttavia di affermazioni generiche che non si confrontano criticamente con quanto accertato dal ctu. La modestia degli interventi individuati dall'ausiliario del giudice per consentire il funzionamento dell'impianto esclude che i vizi presenti incidano in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera. Il rigetto del 2° e del 3° motivo di appello implica l'assorbimento del 4° motivo. E' ugualmente infondato il 5° motivo di impugnazione. Il tribunale così motiva il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_4
<<n la difesa attrice ha provato chiesto di provare che il mancato esatto adempimento>
delle prestazioni dovute in base al contratto di appalto da parte di integra gli CP_1 elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. ai danni di . Controparte_4
Il richiamo alla lesione de diritto alla salute della figlia del committente contenuto negli scritti conclusivi risulta inconferente nel caso concreto. Che per la sua sfortunata condizione
[...]
possa avere subito disagi in conseguenza del mancato funzionamento CP_4 dell'ascensore oggetto del contratto concluso dal padre con può senza alcun dubbio CP_1 presumersi, ma ciò non è sufficiente a ravvisare nella condotta dell'appaltatore un fatto illecito ex art. 2043 c.c. causativo di un danno non patrimoniale risarcibile>>. L'appellante censura di apoditticità le suddette argomentazioni e richiama gli approdi giurisprudenziali che riconoscono la configurabilità di una responsabilità aquiliana anche nel caso di inadempimento contrattuale, qualora per effetto della condotta di inadempimento siano stati lesi diritti assoluti, ipotesi avvenuta nel caso di specie, in cui si sarebbe verificata la compromissione del diritto alla libertà e alla salute di Controparte_4 pregiudicata dalla presenza di barriere architettoniche a causa dell'inadempimento di CP_1
La doglianza non è condivisibile. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona per essere risarcibile presuppone che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023).
pagina 11 di 13 Le istanze istruttorie articolate sul punto peccano di estrema genericità e dunque non conducono nel senso auspicato dall'appellante . CP_4
D'altro canto dagli atti di causa risulta che a seguito delle contestazioni CP_1 sollevate da si sia immediatamente attivata offrendosi di eseguire Parte_1 alcuni interventi di riparazione dell'impianto che sono stati rifiutati dagli appellanti, il che evidentemente depone per l'insussistenza di una situazione di estrema afflizione. Va infine respinta l'ultima doglianza. L' appellante ha chiesto in principalità la risoluzione del contratto, Parte_1 invocando l'applicazione dei vari rimedi risolutori previsti dal sistema nell'ipotesi di inadempimento dell'appaltatore, sul cui accoglimento hanno in questa sede insistito. Il tribunale ha accolto la domanda subordinata. Nel governo delle spese di lite il primo giudice si è pertanto limitato a fare applicazione del principio in base al quale vi è soccombenza parziale dell'attore nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, qualora le domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020). Nel caso di specie le domande principali articolate dall'appellante si fondano su presupposti tutti differenti tra loro e, a maggiore ragione, da quelli fondanti la domanda di riconoscimento dei costi di ripristino ex art. 1668 co. 1 c.c.. Ne consegue che il tribunale ha fatto corretto uso del suo potere discrezionale di compensare in parte le spese, tra cui anche quelle di ctu, che soggiacciono alla medesima disciplina delle spese processuali.
* Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna di entrambi gli appellanti in via solidale a rimborsare a le spese di lite (da suddividersi nei CP_1 rapporti interni tra i coobbligati nella misura dell'80% a carico di e Parte_1 del 20% a carico di e la condanna del solo a CP_4 Parte_1 rifondere le spese di , spese che si liquidano come da Controparte_6 dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Milano n. 3338/2024, pubblicata il 25 marzo 2024, così dispone:
1. rigetta le impugnazioni e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3338/2024, pubblicata il 25 marzo 2024;
2. condanna gli appellanti in via solidale (da suddividersi nei rapporti interni tra i coobbligati nella misura dell'80% a carico di e del 20% a Parte_1 carico di ) al pagamento in favore dell'appellata CP_4 CP_1 delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
condanna Pt_1 al pagamento in favore dell'appellata delle
[...] Controparte_6 spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, il 18 dicembre
2024
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1328/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIORDANO ANGELO elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO MARIA (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GIORDANO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO
APPELLANTI pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MARCHESELLI LEONARDO, elettivamente domiciliato in Via Tiziano 21 20100 MILANO presso il difensore avv. MARCHESELLI LEONARDO
SELLA (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MINOLI PAOLO elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA VIOTTI 4 10121 TORINO presso il difensore avv. MINOLI PAOLO
APPELLATI
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per e CP_3 Controparte_4
II) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 3338/2024 in relazione ai capi impugnati e per l'effetto così provvedere:
- accertare e dichiarare la non conformità dell'impianto al contratto e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
- condannare alla rimozione dell'impianto presente nella CP_1 proprietà dell'appellante in Via Novara, 64 in Milano, con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti all'installazione dell'impianto stesso.
- condannare alla restituzione a favore del sig. delle somme CP_1 Pt_1 versate dal medesimo a titolo di acconto che si quantificano in Euro 10.000,00,
o in quella diversa somma che verrà provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
- accertare e dichiarare la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento intercorso con ora Controparte_5 Controparte_6
e agli aventi causa e cessionari della medesima, e per l'effetto
[...]
pagina 2 di 13 dichiarare che il sig. nulla deve pagare alla predetta società, con la CP_3 condanna della medesima a rimborsare all'attore le somme ricevute, come verranno accertate in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione.
- condannare la convenuta a risarcire tutti danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali sofferti dalla sig.ra che si quantificano in via Controparte_4 prudenziale in Euro 10.000,00 per ciascun anno dal 2017, per un totale di Euro 40.000,00, o di altra somma ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. III) IN VIA SUBORDINATA: in caso di mancato accoglimento delle domande principali condannare
[...] al pagamento in favore dell'attore delle spese di ripristino dell'impianto CP_1 quantificate dal CTU nell'importo di Euro 8.612,80, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali. IV) IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi eventuale consulenza tecnica d'ufficio integrativa, al fine di accertare l'entità dei vizi e difetti dell'ascensore.
- si chiedere ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa e articolate nella memoria istruttoria depositata il 20.9.2022 (ALL. 4), e con i testi ivi indicati, che qui deve ritenersi ripetuta e trascritta. Con riserva di ulteriormente dedurre e indicare testimoni e con richiesta, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da parte avversa, di ammettersi prova contraria. V) IN OGNI CASO:
- con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado e della precedente fase relativa al noto accertamento tecnico preventivo, queste ultime pari ad Euro 2.910,00, oltre accessori di legge, nonché di tutte le spese ulteriori eventualmente connesse alla presente controversia.
- condannare al rimborso delle spese di CTU sostenute dall'attore CP_1 per il procedimento instaurato avanti al Tribunale di Milano – Giudice dott. Gattari R.G. n. 61818/2019 pari ad Euro 3.604,00 per spese e oneri di CTU, oltre al rimborso delle spese di CTP come verranno quantificate in corso di causa.
Per CP_1
pagina 3 di 13 Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto l'Appello proposto dai Signori e e, per Pt_1 Controparte_4
l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 3338/2024; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Per Controparte_7
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In via di appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame
- ammettere la prova per interpello e testi sui capi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., che si intendono qui trascritti, con i testi ivi indicati;
ammettere la prova contraria come dedotta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.;
- condannare (C.F. , in persona del Legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, a (i) pagare in favore di la somma di € 39.000,00 oltre interessi corrispettivi maturati dalla data di liquidazione al saldo effettivo;
(ii) tenere indenne, garantire e manlevare l'esponente da qualunque conseguenza negativa che dovesse subire in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti, anche in punto spese. Con vittoria nei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto e citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_4
Milano e chiedendo dichiararsi la risoluzione CP_1 Controparte_6 del contratto di appalto concluso da con e del collegato Parte_1 CP_1 contratto di finanziamento stipulato con la condanna della Controparte_6 società appaltatrice al ripristino dello stato dei luoghi, alla restituzione dell'acconto di euro 10.000,00 versato dal committente e al risarcimento del pagina 4 di 13 danno cagionato a in subordine gli attori chiesero la Controparte_4 condanna di al pagamento dei costi di ripristino dei difetti dell'impianto. CP_1
Gli attori esposero che aveva concluso con un contratto Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un ascensore, da installare nell'area cortilizia della propria abitazione, per agevolare l'accesso al piano di
, affetta da problemi di deambulazione e all'epoca dei fatti figlia CP_4 minore del committente, al prezzo di euro 44.000,00; che il sig. aveva Pt_1 concluso un contratto di finanziamento con per la somma Controparte_6 di euro 39.000,00; che tuttavia l'impianto, installato nel novembre 2017, non era mai stato collaudato e messo in funzione;
che il mancato funzionamento dell'ascensore era stato prontamente segnalato all'appaltatrice; che gli attori avevano promosso un procedimento di istruzione preventiva all'esito del quale il ctu, pur sottostimando gli interventi di ripristino, aveva confermato che l'impianto era inidoneo all'uso. costituitasi in giudizio contestò le allegazioni attoree, deducendo di CP_1 avere collaudato l'impianto e consegnato tutta le prescritte certificazioni ed eccepì l'infondatezza dell'azione di risoluzione contrattuale e dell'azione di risarcimento del danno, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.
allegando di avere provveduto al pagamento in favore di Controparte_6 della somma di euro 39.000,00 sulla base del verbale di ultimazione dei CP_1 lavori, chiese il rigetto di tutte le domande attore e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di euro 39.000,00; in Parte_1 subordine, la condanna di a restituire l'importo anticipato e a manlevare CP_1
da ogni eventuale ulteriore pregiudizio. Controparte_9
Esperiti infruttuosamente vari tentativi di conciliazione, acquisita la ctu resa in sede di atp e convocato il ctu a chiarimenti, con sentenza n. 3338/2024 pubblicata il 25/03/2024 il tribunale di Milano così statuì:
<<condanna a pagare titolo di risarcimento del danno la cp_1 cp_3 somma euro maggiorata degli interessi al tasso legale dalla presente sentenza saldo>
-rigetta tutte le ulteriori domande avanzate da nei confronti delle due società CP_3 convenute;
-rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti di Controparte_4
CP_1
pagina 5 di 13 -in accoglimento della riconvenzionale della società finanziaria convenuta, condanna CP_3
a pagare a la somma di euro 37.582,41, maggiorata degli
[...] Controparte_6 interessi moratori al tasso previsto nel contratto di finanziamento del 19/5/2017 con decorrenza dal 27/7/2018 al saldo;
-compensa le spese di lite fra e Controparte_4 CP_1
-compensa per un mezzo le spese di lite del presente giudizio fra e e CP_3 CP_1 condanna a rifondere all'attore la restante quota di spese, liquidata in complessivi CP_1 euro 2.472,50, di cui euro 272,50 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
-compensa per un mezzo fra le stesse parti le spese di lite del procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 61818/2019 e condanna a rifondere a la CP_1 CP_3 restante quota di spese, liquidata in complessivi euro 2.250,00, di cui euro 1.150,00 per esborsi (compresi oneri di CTU) ed euro 1.100,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
-condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_3 Controparte_6 giudizio liquidate in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge>>. Il primo giudice rilevò l'infondatezza della domanda risolutoria ex art. 1453 e ss c.c. per esservi prova che l'impianto era stato regolarmente collaudato;
l'inapplicabilità delle azioni a tutela del consumatore non essendo l'oggetto del contratto equiparabile a un bene di consumo;
l'infondatezza nel merito della domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c. non essendo emersi elementi, all'esito dell'atp, per ritenere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Rigettò altresì l'azione di risarcimento promossa da per assenza di Controparte_4 un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre accolse la domanda subordinata attorea di condanna al pagamento di dei costi di ripristino e la CP_1 domanda riconvenzionale di alla restituzione dell'importo Controparte_6 finanziato.
e hanno proposto appello instando altresì per Parte_1 Controparte_4 la sospensione della immediata esecutività della sentenza. Si sono costituite entrambe le appellate chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_6 ha altresì proposto appello incidentale condizionato rappresentando
[...]
l'esistenza di un errore materiale nella sentenza inerente al nome di battesimo del sig. indicato negli atti di causa del I grado e in sentenza come Pt_1 in luogo di errore poi emendato con ordinanza del CP_3 Pt_1
Tribunale datata 24.10.2024. Rigettata l'istanza preliminare ex art. 283 cpc, pagina 6 di 13 fissata l'udienza del 12.12.2024 ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
*** I Motivi di Impugnazione
1°. Si lamenta l'erroneità delle considerazioni espresse dal primo giudice in merito al tentativo di conciliazione il cui esito negativo, erroneamente imputato agli appellanti, avrebbe influenzato il tenore della decisione.
2°. Viene dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1453 e 1455 cc e dell'art. 128 del D. Lgs 206/2005. Secondo gli appellanti il tribunale aveva confuso la consegna dell'impianto con la messa in esercizio dello stesso. L'impianto non sarebbe mai entrato in funzione e dunque, dovendo ritenersi mai ultimato, vi erano i presupposti per il fruttuoso esperimento del rimedio generale, disciplinato all'art. 1453 e ss. c.c., della risoluzione del contratto per inadempimento. Vengono quindi richiamate le osservazioni di parte a confutazione delle conclusioni del ctu riguardo la messa in funzione dell'impianto e contestata la rilevanza probatoria della dichiarazione di conformità. Si censura altresì l'affermata inapplicabilità della disciplina di tutela del consumatore, sulla base dell'erroneo assunto che l'appalto in questione non avrebbe ad oggetto un bene di consumo.
3°. Viene impugnata la decisione di rigettare la domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c. sulla base dell'inveritiero assunto che l'opera non sarebbe adatta all'uso cui è destinata. Il tribunale non aveva considerato che lo stesso ctu aveva contraddittoriamente affermato il mancato funzionamento dell'impianto e la non conformità dell'opera, circostanze che, unitamente all'assenza della dichiarazione di conformità delle strutture metalliche, deponevano per la totale inidoneità dell'opera.
4°. Si impugna la decisione di rigetto della domanda di risoluzione del collegato contratto di finanziamento di cui si chiede la riforma in conseguenza dell'accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione.
5°. Si lamenta l'apoditticità della motivazione con cui il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta ex art. 2043 c.c.. Si prospetta la configurabilità dell'illecito aquiliano anche in presenza, come nella fattispecie in esame, di inadempimento contrattuale, sottolineando che l'inadempimento di aveva determinato la violazione dei diritti primari CP_1 costituzionalmente tutelati della libertà e della salute di . Controparte_4
pagina 7 di 13 6°. Viene censurata la decisione di compensare parzialmente le spese di lite tra l'attore e benché fosse stata accolta interamente la domanda subordinata. CP_1
Secondo l'appellante non sarebbe configurabile un caso di soccombenza reciproca in quanto la domanda subordinata era stata integralmente accolta dal tribunale.
La decisione L'impugnazione non merita accoglimento. La prima censura è totalmente irrilevante in quanto non attinge alla ratio decidendi. La sentenza si limita a dare atto della mancata adesione sia alla proposta effettuata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc sia alla successiva ulteriore proposta migliorativa verbalizzata dalla convenuta scelta che il giudice CP_1 considera scarsamente comprensibile, senza tuttavia attribuire a tale condotta alcun rilievo processuale o sostanziale, che rimane pertanto priva di conseguenze giuridiche non essendo ad essa minimamente correlate le ragioni della decisione. E' parimenti infondato il 2° motivo. Il tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c. sottolineando tutti gli elementi che deponevano per l'ultimazione dei lavori. In particolare ha rilevato:
<<..Nel caso in esame, il committente contesta il verbale di ultimazione dei lavori di
installazione del 31/7/2017 prodotto da controparte (doc. 4 di e lo stesso appaltatore CP_1 riconosce che il verbale in questione non è stato sottoscritto dal committente ma dalla moglie. Tuttavia, anche a voler ritenere che l'impianto non sia stato installato a fine Luglio del 2017, non vi è dubbio che nel caso in esame l'opera sia stata successivamente consegnata al committente. Infatti, sin dalla memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore riconosce che l'impianto “è stato consegnato a novembre 2017 privo di attestazione di conformità” (pag. 3 della memoria n. 1 di parte attrice) e deduce di aver inviato all'appaltatore la prima denuncia di vizi nello stesso mese di novembre. Le allegazioni del committente sul punto risultano contraddittorie, posto che tale parte deduce che l'impianto non sarebbe mai stato messo in funzione né utilizzato, ma al tempo stesso che sin dal novembre del 2017 ha denunciato vizi e difetti di malfunzionamento dell'ascensore. Se a ciò si aggiunge che non viene contestato dal committente che nel Luglio del 2017 la moglie ha concluso con un distinto contratto per la manutenzione dell'impianto di cui si CP_1 discute (doc. 13 di e che l'appaltatore ha eseguito alcuni interventi di manutenzione CP_1
pagina 8 di 13 sull'impianto anche prima del novembre 2017 (doc. da 14 a 23 di , risulta evidente che CP_1
l'impianto è stato consegnato e messo in funzione. Inoltre, dalla dichiarazione del 26/1/2018 sottoscritta dal committente risulta CP_3 che era stato eseguito con esito positivo il collaudo dell'impianto e che l'appaltatore in tale data ha consegnato alla controparte la dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dalla normativa di settore, il libretto dell'impianto, il manuale di uso e manutenzione e la lettera che il committente doveva inviare al per ottenere il numero di matricola dell'ascensore (vd CP_10 doc. 6 e 7 del convenuto . CP_1
Contrariamente a quanto sostiene la difesa attrice, dalle dichiarazioni confessorie sottoscritte dal committente il 26/1/2018 deve ritenersi provato che l'impianto oggetto dell'appalto è stato consegnato e collaudato dall'appaltatore, nonché che ha consegnato alla controparte CP_1 la certificazione di conformità e l'ulteriore documentazione indicata nella suddetta scrittura privata (doc. 7)>>. Si tratta di argomentazioni coerenti con le risultanze probatorie. E' un dato difficilmente contestabile che l'impianto sia stato consegnato: come ha correttamente osservato il tribunale, è sufficiente a tal fine richiamare il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dalla moglie dell'appellante e il tenore delle stesse allegazioni difensive trasfuse nella memorie ex at. 183 co. 6 n. 1 cpc, entrambi elementi non confutati nell'impugnazione. Nell'atto di appello si afferma che “…non vi è dubbio che l'impianto nel novembre 2017 è stato posto nella disponibilità degli appellanti, ma i vizi…..sono stati rilevati senza necessità di utilizzo o di funzionamento..” ed altresì che “…il CTU neppure in occasione dei sopralluoghi è riuscito a mettere in funzione l'ascensore…quali che siano i motivi di tale mancata messa in funzione occorre ritenere che tali elementi costituiscono difetti gravi dell'impianto” ed infine che “l'impianto non è conforme alla scheda tecnica (doc. 2) e deve ritenersi mai ultimato e comunque oggetto di grave inadempimento ex art. 1454 c.c.” La censura confonde l'omessa consegna dell'opera, che giustifica l'applicazione dell'art. 1453 c.c., con il mancato funzionamento dell'impianto, che dà luogo all'applicazione delle azioni di garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. Va a riguardo richiamata la massima giurisprudenziale consolidata, secondo cui in tema di appalto la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss c.c. si applica esclusivamente in caso “di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi” (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998; Cass. Sez. III Sentenza n. 8103 del 06/04/2006).
pagina 9 di 13 Nella fattispecie in esame l'inadempimento che viene contestato a CP_1 riguarda il mancato funzionamento dell'ascensore che non sarebbe stato mai utilizzato e messo a servizio. La lamentata non conformità dell'impianto è concetto ben diverso dalla mancata ultimazione dell'opera che legittimerebbe l'applicazione dei principi generali in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale. La decisione è altresì corretta laddove ha escluso l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore sulla base del rilievo che < il contratto in esame non ha ad oggetto un bene di consumo>>. Va in ogni caso rilevato, ad integrazione della motivazione impugnata, che risulta applicabile al rapporto contrattuale in esame ratione temporis la vecchia disciplina di cui all'art. 130 del d. Lgs 206/2005 che, al comma 7°, prevede l'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto da parte del consumatore solo in via residuale, dopo avere vanamente richiesto alla controparte la riparazione o sostituzione del bene, ovvero qualora tali rimedi siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi e sempre che il difetto di non conformità non sia di lieve entità. Tali condizioni non sono presenti nella fattispecie in esame, in cui l'azione di risoluzione è stata chiesta in via principale e non residuale e i difetti dell'impianto sono di scarsa importanza. Analoga sorte spetta al 3° motivo di impugnazione. Il tribunale ha rilevato che <<come risulta dalla relazione del ctu in atti l realizzato da e cp_1 consegnato al committente conforme a quello oggetto contratto concluso dalle parti ed i difetti riscontrati non sono tali rendere tutto inadatto alla sua destinazione trattandosi di emendabili con un esborso che ha stimato complessivi euro compresa iva riferiti all deposito della pag. caso concreto vi elementi per ritenere inadatta cui destinata. elevatore valore stato dall modo quanto previsto nel lo utilizzato. dal peraltro almeno parte incerta riferibilit ad regola d dell secondo emerge verbale sopralluogo allegato impediscono il funzionamento ma possono essere eliminati rendendo funzionante una spesa poco superiore ottomila>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. pagina 10 di 13 L'appellante allega senza provare che l'ascensore sarebbe “palesemente” inadatto alla sua destinazione e che “i vizi non sono facilmente eliminabili”. Si tratta tuttavia di affermazioni generiche che non si confrontano criticamente con quanto accertato dal ctu. La modestia degli interventi individuati dall'ausiliario del giudice per consentire il funzionamento dell'impianto esclude che i vizi presenti incidano in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera. Il rigetto del 2° e del 3° motivo di appello implica l'assorbimento del 4° motivo. E' ugualmente infondato il 5° motivo di impugnazione. Il tribunale così motiva il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_4
<<n la difesa attrice ha provato chiesto di provare che il mancato esatto adempimento>
delle prestazioni dovute in base al contratto di appalto da parte di integra gli CP_1 elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. ai danni di . Controparte_4
Il richiamo alla lesione de diritto alla salute della figlia del committente contenuto negli scritti conclusivi risulta inconferente nel caso concreto. Che per la sua sfortunata condizione
[...]
possa avere subito disagi in conseguenza del mancato funzionamento CP_4 dell'ascensore oggetto del contratto concluso dal padre con può senza alcun dubbio CP_1 presumersi, ma ciò non è sufficiente a ravvisare nella condotta dell'appaltatore un fatto illecito ex art. 2043 c.c. causativo di un danno non patrimoniale risarcibile>>. L'appellante censura di apoditticità le suddette argomentazioni e richiama gli approdi giurisprudenziali che riconoscono la configurabilità di una responsabilità aquiliana anche nel caso di inadempimento contrattuale, qualora per effetto della condotta di inadempimento siano stati lesi diritti assoluti, ipotesi avvenuta nel caso di specie, in cui si sarebbe verificata la compromissione del diritto alla libertà e alla salute di Controparte_4 pregiudicata dalla presenza di barriere architettoniche a causa dell'inadempimento di CP_1
La doglianza non è condivisibile. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona per essere risarcibile presuppone che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023).
pagina 11 di 13 Le istanze istruttorie articolate sul punto peccano di estrema genericità e dunque non conducono nel senso auspicato dall'appellante . CP_4
D'altro canto dagli atti di causa risulta che a seguito delle contestazioni CP_1 sollevate da si sia immediatamente attivata offrendosi di eseguire Parte_1 alcuni interventi di riparazione dell'impianto che sono stati rifiutati dagli appellanti, il che evidentemente depone per l'insussistenza di una situazione di estrema afflizione. Va infine respinta l'ultima doglianza. L' appellante ha chiesto in principalità la risoluzione del contratto, Parte_1 invocando l'applicazione dei vari rimedi risolutori previsti dal sistema nell'ipotesi di inadempimento dell'appaltatore, sul cui accoglimento hanno in questa sede insistito. Il tribunale ha accolto la domanda subordinata. Nel governo delle spese di lite il primo giudice si è pertanto limitato a fare applicazione del principio in base al quale vi è soccombenza parziale dell'attore nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, qualora le domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020). Nel caso di specie le domande principali articolate dall'appellante si fondano su presupposti tutti differenti tra loro e, a maggiore ragione, da quelli fondanti la domanda di riconoscimento dei costi di ripristino ex art. 1668 co. 1 c.c.. Ne consegue che il tribunale ha fatto corretto uso del suo potere discrezionale di compensare in parte le spese, tra cui anche quelle di ctu, che soggiacciono alla medesima disciplina delle spese processuali.
* Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna di entrambi gli appellanti in via solidale a rimborsare a le spese di lite (da suddividersi nei CP_1 rapporti interni tra i coobbligati nella misura dell'80% a carico di e Parte_1 del 20% a carico di e la condanna del solo a CP_4 Parte_1 rifondere le spese di , spese che si liquidano come da Controparte_6 dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Milano n. 3338/2024, pubblicata il 25 marzo 2024, così dispone:
1. rigetta le impugnazioni e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3338/2024, pubblicata il 25 marzo 2024;
2. condanna gli appellanti in via solidale (da suddividersi nei rapporti interni tra i coobbligati nella misura dell'80% a carico di e del 20% a Parte_1 carico di ) al pagamento in favore dell'appellata CP_4 CP_1 delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
condanna Pt_1 al pagamento in favore dell'appellata delle
[...] Controparte_6 spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, il 18 dicembre
2024
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
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