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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8831/2024 del Ruolo Generale,
TRA
LD EN (c.f.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Sergio Marotta, elettivamente domiciliato in Quarto (NA), alla Via E. de Nicola, n. 6;
-APPELLANTE-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (c.f.: , in persona del P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Di Pierno, elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Michele Pironti n. 28;
-APPELLATA-
PREFETTURA DI NAPOLI (c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 39034/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 23 ottobre 2023.
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AL AL ha proposto appello avverso la sentenza n. 39034/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
In primo grado, la contribuente spiegò opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120200003774663000 emessa a suo carico per un'infrazione al Codice della Strada elevata dalla Prefettura di Napoli nel 2016, eccependo l'omessa notifica del verbale di accertamento ad essa sotteso e la conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. L'opponente, nel corso del giudizio, rinunciò all'eccezione di prescrizione e chiese al Giudice adito di disporre il mutamento del rito in quello disciplinato dalla L. n. 689/1981, come da ultimo modificata dal D.lgs. n. 150/2011.
Il giudice di prime cure, nella contumacia dell'Ente impositore e rigettando la domanda di conversione del rito, qualificò l'azione come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, rilevando la mancata proposizione di motivi idonei a provare la sussistenza di un interesse qualificato ad agire, concluse per l'inammissibilità della domanda.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello AL AL censurandone, in via preliminare, la nullità. Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, la pronuncia è viziata dall'errata applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011 e artt. 112, 113 co. 1 e 156 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di disporre la conversione del rito, qualificando la domanda come un'opposizione ex art. 615 c.p.c., e si è pronunciato sull'ammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo, questione estranea al giudizio. In aggiunta, ha eccepito la violazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 24 Cost., avendo il giudice di pace ritenuto che l'omessa notifica del verbale non sarebbe censurabile con lo strumento dell'opposizione recuperatoria. Su tali premesse e rilevando la legittimazione passiva sia dell'Ente impositore che dell'agente della riscossione, ha concluso per la dichiarazione di intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria ex art. 201 C.d.S. per l'omessa notifica del verbale di accertamento n.
SCV/0004872118, nonché per l'annullamento della cartella in oggetto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistendo al gravame ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la sua totale estraneità rispetto all'omessa notifica del verbale di accertamento, di competenza dell'Ente impositore. Su tali premesse, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite;
in via subordinata, ha formulato richiesta di manleva
- 2 - nei confronti della Prefettura di Napoli per essere tenuta indenne da quanto dovuto a titolo di spese di lite.
La Prefettura di Napoli, sebbene regolarmente citata a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ordinata dall'odierno Giudice con provvedimento del 3 ottobre 2024, non si è costituita.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Napoli che, sebbene regolarmente citata a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ordinata dall'odierno Giudice con provvedimento del 3 ottobre 2024, non si è costituita.
Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da AL AL avverso la cartella esattoriale n. 07120200003774663000, emessa a suo carico per un'infrazione al Codice della Strada elevata dalla Prefettura di Napoli nel 2016, per l'omessa notifica del verbale di accertamento alla stessa sotteso. Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza ivi impugnata, ha concluso per l'inammissibilità della domanda.
AL AL ha censurato il suddetto pronunciamento per avere il giudice di prime cure omesso di disporre la conversione del rito, qualificando la domanda come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come recuperatoria.
Tanto premesso, giova precisare che non è circostanza contestata tra le parti costituite che, nel corso del giudizio di primo grado, l'opponente abbia rinunciato all'eccezione di prescrizione formulata originariamente nell'atto di citazione, residuando dunque sottoposta al vaglio del Giudice di prime cure esclusivamente la doglianza relativa all'omessa, tardiva o invalida notifica del verbale di accertamento.
Sebbene, dunque, l'azione spiegata in primo grado abbia gli estremi per potere essere effettivamente qualificata come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, come prospettato dall'appellante, il gravame non può comunque essere accolto.
- 3 - In proposito, gli EL affermano che “l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dall'omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare” (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
Va evidenziato, inoltre, che in materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali di norma la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso.
Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co 5, D. Lgs. n. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non è stato possibile valutare la tempestività o meno della notificazione dell'atto di citazione spiegato in primo grado. Difatti, non vi è traccia alcuna della data in cui l'atto introduttivo sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed alla Prefettura di Napoli, né si può pretendere che tale prova sia fornita da queste ultime.
- 4 - L'onere probatorio incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone al convenuto la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
In definitiva, sebbene la domanda sia astrattamente qualificabile ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, e dunque come un'opposizione recuperatoria, la parte appellante non ha fornito elementi di supporto al profilo di impugnazione dedotto e, segnatamente, all'errata applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011 e artt. 112, 113 co. 1 e 156 c.p.c. relativamente all'omessa pronuncia di conversione del rito, determinando dunque l'assorbimento delle ulteriori eccezioni spiegate.
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure.
Ad ogni buon conto, così qualificata la domanda, va altresì rigettata l'eccezione con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ravvisa in materia di opposizione a cartella fondata su verbale di contravvenzione al Codice della strada, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154). Nello specifico, ove il destinatario della cartella deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non solo all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Per tali ragioni, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è
- 5 - incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017).
Va dunque rigettata altresì la domanda di manleva formulata dall'agente della riscossione nei confronti della Prefettura di Napoli.
Avendo riguardo all'incertezza in ordine alla qualificazione della domanda spiegata in primo grado, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AL AL nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Prefettura di Napoli, iscritta al n. 8831/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia della Prefettura di Napoli;
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8831/2024 del Ruolo Generale,
TRA
LD EN (c.f.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Sergio Marotta, elettivamente domiciliato in Quarto (NA), alla Via E. de Nicola, n. 6;
-APPELLANTE-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (c.f.: , in persona del P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Di Pierno, elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Michele Pironti n. 28;
-APPELLATA-
PREFETTURA DI NAPOLI (c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 39034/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 23 ottobre 2023.
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AL AL ha proposto appello avverso la sentenza n. 39034/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
In primo grado, la contribuente spiegò opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120200003774663000 emessa a suo carico per un'infrazione al Codice della Strada elevata dalla Prefettura di Napoli nel 2016, eccependo l'omessa notifica del verbale di accertamento ad essa sotteso e la conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. L'opponente, nel corso del giudizio, rinunciò all'eccezione di prescrizione e chiese al Giudice adito di disporre il mutamento del rito in quello disciplinato dalla L. n. 689/1981, come da ultimo modificata dal D.lgs. n. 150/2011.
Il giudice di prime cure, nella contumacia dell'Ente impositore e rigettando la domanda di conversione del rito, qualificò l'azione come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, rilevando la mancata proposizione di motivi idonei a provare la sussistenza di un interesse qualificato ad agire, concluse per l'inammissibilità della domanda.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello AL AL censurandone, in via preliminare, la nullità. Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, la pronuncia è viziata dall'errata applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011 e artt. 112, 113 co. 1 e 156 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di disporre la conversione del rito, qualificando la domanda come un'opposizione ex art. 615 c.p.c., e si è pronunciato sull'ammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo, questione estranea al giudizio. In aggiunta, ha eccepito la violazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 24 Cost., avendo il giudice di pace ritenuto che l'omessa notifica del verbale non sarebbe censurabile con lo strumento dell'opposizione recuperatoria. Su tali premesse e rilevando la legittimazione passiva sia dell'Ente impositore che dell'agente della riscossione, ha concluso per la dichiarazione di intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria ex art. 201 C.d.S. per l'omessa notifica del verbale di accertamento n.
SCV/0004872118, nonché per l'annullamento della cartella in oggetto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistendo al gravame ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la sua totale estraneità rispetto all'omessa notifica del verbale di accertamento, di competenza dell'Ente impositore. Su tali premesse, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite;
in via subordinata, ha formulato richiesta di manleva
- 2 - nei confronti della Prefettura di Napoli per essere tenuta indenne da quanto dovuto a titolo di spese di lite.
La Prefettura di Napoli, sebbene regolarmente citata a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ordinata dall'odierno Giudice con provvedimento del 3 ottobre 2024, non si è costituita.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Napoli che, sebbene regolarmente citata a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ordinata dall'odierno Giudice con provvedimento del 3 ottobre 2024, non si è costituita.
Il presente giudizio origina dall'opposizione spiegata da AL AL avverso la cartella esattoriale n. 07120200003774663000, emessa a suo carico per un'infrazione al Codice della Strada elevata dalla Prefettura di Napoli nel 2016, per l'omessa notifica del verbale di accertamento alla stessa sotteso. Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza ivi impugnata, ha concluso per l'inammissibilità della domanda.
AL AL ha censurato il suddetto pronunciamento per avere il giudice di prime cure omesso di disporre la conversione del rito, qualificando la domanda come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come recuperatoria.
Tanto premesso, giova precisare che non è circostanza contestata tra le parti costituite che, nel corso del giudizio di primo grado, l'opponente abbia rinunciato all'eccezione di prescrizione formulata originariamente nell'atto di citazione, residuando dunque sottoposta al vaglio del Giudice di prime cure esclusivamente la doglianza relativa all'omessa, tardiva o invalida notifica del verbale di accertamento.
Sebbene, dunque, l'azione spiegata in primo grado abbia gli estremi per potere essere effettivamente qualificata come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, come prospettato dall'appellante, il gravame non può comunque essere accolto.
- 3 - In proposito, gli EL affermano che “l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dall'omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare” (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
Va evidenziato, inoltre, che in materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali di norma la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso.
Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co 5, D. Lgs. n. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non è stato possibile valutare la tempestività o meno della notificazione dell'atto di citazione spiegato in primo grado. Difatti, non vi è traccia alcuna della data in cui l'atto introduttivo sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed alla Prefettura di Napoli, né si può pretendere che tale prova sia fornita da queste ultime.
- 4 - L'onere probatorio incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone al convenuto la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
In definitiva, sebbene la domanda sia astrattamente qualificabile ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, e dunque come un'opposizione recuperatoria, la parte appellante non ha fornito elementi di supporto al profilo di impugnazione dedotto e, segnatamente, all'errata applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011 e artt. 112, 113 co. 1 e 156 c.p.c. relativamente all'omessa pronuncia di conversione del rito, determinando dunque l'assorbimento delle ulteriori eccezioni spiegate.
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure.
Ad ogni buon conto, così qualificata la domanda, va altresì rigettata l'eccezione con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ravvisa in materia di opposizione a cartella fondata su verbale di contravvenzione al Codice della strada, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154). Nello specifico, ove il destinatario della cartella deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non solo all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Per tali ragioni, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è
- 5 - incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017).
Va dunque rigettata altresì la domanda di manleva formulata dall'agente della riscossione nei confronti della Prefettura di Napoli.
Avendo riguardo all'incertezza in ordine alla qualificazione della domanda spiegata in primo grado, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AL AL nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Prefettura di Napoli, iscritta al n. 8831/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia della Prefettura di Napoli;
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -