Decreto presidenziale 7 ottobre 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
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Decreto cautelare 3 marzo 2022
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Ordinanza cautelare 1 aprile 2022
Inammissibile
Sentenza 12 ottobre 2022
Parere definitivo 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 07/10/2021, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 00597/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00967/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2021, proposto da
Linea Verde Società Cooperativa - in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con M.B.S. Group Società Consortile a responsabilità limitata - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
contro
Viveracqua s.c. a r.l. – Società Consortile a Responsabilità Limitata e Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
nei confronti
Athena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluca Maria Esposito e Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia;
Roberto Tizzano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione delle idonee misure cautelari:
- della determina Viveracqua n. 38/21 dell’11 agosto 2021, avente ad oggetto “ gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio per la lettura massiva dei contatori di utenza con fotolettura, per attivita' di apertura/chiusura contatori con lettura, variazioni contrattuali e morosità - codice gara VAG20S1521 // EFFICACIA AGGIUDICAZIONE LOTTI 1, 2, 3, 8, 9 e 10 ”, comunicata alla ricorrente in data 13 agosto 2021, limitatamente al lotto 9;
- della Determina di Viveracqua s.c.a.r.l., n. 25 del 13 agosto 2020, comunicata in data 14 agosto 2020, limitatamente al lotto 9;
- dei verbali di gara conosciuti ed eventualmente non noti alla ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità lesivo dell'interesse della ricorrente
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore tra l'Ente contraente e l'aggiudicataria, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso ovvero, in subordine, condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente a favore della ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda, depositata in data 5 ottobre 2021, con cui i difensori della controinteressata società Athena s.r.l. – rappresentando la particolare complessità della controversia all’esame, oggetto di una pluralità di ricorsi decisi con sentenze rimesse alla valutazione del Consiglio di Stato – chiedono l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali con riguardo alla memoria depositata in data 4 ottobre 2021;
Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e n. 127 del 16 ottobre 2017;
Ritenuto che la questione di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 5, comma 1, del richiamato decreto n. 167;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno della domanda - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia e tenuto conto della particolare complessità della fattispecie - appaiono idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali, fino ad un massimo di 50.000 caratteri, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del richiamato decreto n. 167;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali - fino ad un massimo di 50.000 caratteri - con riguardo alla memoria depositata dalla controinteressata Athena s.r.l. in data 4 ottobre 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 7 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO