Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3870/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3870/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 14 maggio 2025 È presente l' avvocato Monica Marro per delega dell' avvocato Daniele Cutolo nell' interesse di parte appellante, il quale si riporta alle note conclusive già depositate telematicamente ed insiste per la riforma della sentenza di primo grado, accoglimento dell' appello con condanna alle spese e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. È altresì presente l'avvocato Colomba Ripa per delega dell' Avvocato Antonio Iuliucci il quale si riporta agli atti e verbali di causa ed insiste per il rigetto dell' appello in quanto infondato. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 14 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3870/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione “ e vertente TRA
Parte_1
(P.I. , (doc. n. 1) con sede in Rho (MI) L.go
[...] P.IVA_1
Metropolitana, 5, in persona del procuratore Avv. Direttore della CP_1 [...]
, giusta procura generale del 18 marzo 2021, repertorio n. 25593, Controparte_2 raccolta n. 9054 e Allegato A per notaio in Milano, rappresentata e difesa come da Persona_1 procura in atti dall'avvocato Daniele Cutolo (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Marro in Montesarchio alla via Cervinara n. 37/D 1
-
Appellante –
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Variante -C.F. ed elett.te dom.ta in Cervinara (AV) alla Via Roma C.F._2
n.125, presso lo studio dell'Avv. Antonio Iuliucci, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
Sentenza n. 237/22 emessa dal Giudice di Cervinara, pubblicata il 21 settembre 2022, nel procedimento avente n. R.G. 656/2020, notificata in data 22 settembre 2022. Parte appellante premetteva: che l'attrice conveniva innanzi al Controparte_3
Giudice di Pace di Cervinara la società al fine di ottenere la condanna al Parte_1 risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per l'interruzione del servizio internet e voce sull'utenza telefonica rispondente ai nn. 3381133283- 392095649 dal 16.06.2020 al 18.06.2020, oltre spese ed onorari di giudizio;
con Sentenza n. 237/2022, depositata in data
21.09.2022, il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda, condannava essa al Pt_1 pagamento, in favore dell'attore, della somma di €200,00, oltre €243,00 per compensi professionali, oltre accessori. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1. Erroneità della sentenza in ordine all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione.”, contestando l'appellante che il giudice di primo grado avesse considerato in modo erroneo l'istanza di conciliazione depositata dall'attrice e non avesse conto del verbale di archiviazione della procedura del Corecom Campania, nonché che l'attrice non avesse presentato apposita istanza di conciliazione a proprio nome e pertanto la domanda si aveva come non proposta ed inoltre che dall'istanza non fosse possibile rilevare la corrispondenza tra le parti istanti e tra quanto richiesto nell'istanza di conciliazione con quanto richiesto nel proprio atto introduttivo;
“2.Erroneità della sentenza: omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva.”, contestando l'appellante che il Giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva, non avendo parte attrice fornito prova di essere intestataria della carta telefonica prepagata alla data in cui i fatti si riferivano, per cui mancava la prova dell'interesse ad agire;
“3. Mancata valutazione delle prove.”, contestando l'appellante che il giudice non avesse preso in considerazione la documentazione depositata e tutte le ragioni addotte, in base alle quali le utenze erano perfettamente attive e funzionanti come dimostrato dal traffico telefonico allegato e che pertanto la sentenza fosse stata emessa in violazione dell'art. 116 c.p.c. L'appellate aggiungeva “A. La natura del contratto di somministrazione di telefonia mobile”, precisando che mai le compagnie
2 R.G. n. 3870/2022
telefoniche potessero garantire con certezza la totale copertura territoriale dei propri servizi, né tale circostanza era stata mai oggetto di un preciso obbligo contrattuale ed appariva evidente l'infondatezza e la pretestuosità della pretesa attorea di dichiarazione di inadempimento contrattuale, in virtù del fatto che nessuna responsabilità poteva essere a sé imputabile;
“4. Erroneità della sentenza sulla ritenuta fondatezza della domanda, sul diritto al risarcimento del danno e circa i criteri di liquidazione-ultra petizione”, contestando che il Giudice di primo grado avesse ritenuto assolto l'onere probatorio sull'esistenza del disservizio, applicando erroneamente e, in assenza di richiesta dell'attrice, i parametri previsti dalla delibera Agcom 73/2011/CONS per i giorni di interruzione, liquidando un indennizzo pari all'importo di e 30,00 nonché, in via equitativa, riconoscendo l'importo di € 170,00 per risarcimento del danno, non dovuto in quanto non provato né documentalmente né con i testi;
“A. Ultra ed extra petizione”, contestando l'appellante che la pronuncia fosse viziata da ultra petitum (violazione art.112 c.p.c.), poiché l'attore (nell'atto di citazione) aveva chiesto che il Giudice accertasse l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto di condannarla al risarcimento dei danni, mentre non aveva Pt_1 mai chiesto una pronuncia in ordine alla corresponsione degli indennizzi di cui alla delibera Agcom;
“B. Inammissibilità del riconoscimento degli indennizzi innanzi al Giudice ordinario- eventuale applicazione della Carta dei Servizi”, in considerazione della ratio degli indennizzi previsti dalle delibere AGCOM e alla loro applicazione alla sola fase stragiudiziale, deducendo, in via meramente subordinata, che il giudice avrebbe dovuto corrispondere il solo indennizzo, a titolo di penale, previsto dalla carta dei Servizi, pari ad euro 10,00; “C. Inesistenza dei danni”, essendo la sentenza erronea in ordine al riconoscimento dei danni per mancato assolvimento dell'onere della prova, stante la mancata sussistenza di elementi idonei alla liquidazione equitativa degli stessi, con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. La parte appellata concludeva “perché il Giudice adito Voglia: a) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando la sentenza n. 237/22 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, dott. Gerundo depositata il 21 settembre 2022 e notificata il 22 settembre 2022; b) per l'effetto accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nell'aver ritenuto espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione per le ragioni esposte al punto 1. del presente atto di appello. c) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla carenza di legittimazione attiva per le ragioni esposte al punto 2. del presente atto di appello. d) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella ritenuta fondatezza della domanda, per le ragioni esposte al punto 3 , del presente atto di appello . e) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella ritenuta fondatezza della domanda e del diritto al risarcimento del danno, per le ragioni esposte al punto 4. del presente atto di appello;
f) per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni a)-e) del presente atto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti dalla in suo favore, quale Controparte_4 conseguenza della sentenza di primo grado. g) condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
h) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”. Si costituiva in giudizio l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 con conferma della sentenza impugnata. Con riferimento al primo e al secondo motivo del gravame, l'appellata contestava: di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso il deposito dell'istanza di conciliazione con il patrocinio dell'avvocato difensore, quale soggetto accreditato presso la piattaforma Cociliaweb del Corecom Campania, iscritto all'Albo professionale registrato sulla piattaforma Conciliaweb per rappresentare i propri assistiti, eccependo che il tentativo di conciliazione doveva ritenersi perfezionato per essere decorsi infruttuosamente i termini di 30 giorni previsti dalla legge per la conclusione della procedura;
di aver dato la prova della legittimazione attiva dell'attrice con riferimento alla titolarità delle due utenze azionate nel giudizio di primo grado, confermata anche attraverso la prova testimoniale. Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata eccepiva la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che gravava sull'appellata l'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. relativo all'inadempimento dell'obbligazione o dell'inesatta esecuzione della
3 R.G. n. 3870/2022
prestazione per causa a lei non imputabile. Con riferimento al quarto motivo di appello, parte appellata eccepiva la fondatezza della domanda, rilevando che il danno subito sussistesse, non essendovi dubbio che l'interruzione del servizio di telefonia mobile avesse determinato un'alterazione delle normali attività, modificando negativamente la vita dell'attrice, impossibilitata a comunicare con l'esterno ed ad intrattenere rapporti interpersonali, eccependo, inoltre, la corretta liquidazione equitativa del danno esistenziale. Parte appellata eccepiva, infine, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, co. 3, c.p.c., vertendosi, nel caso di specie, di controversie decise secondo equità, sottratte al rimedio dell'appello ed impugnabili solo con ricorso per cassazione. La parte appellata concludeva: “ Voglia così provvedere: a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; b) In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare l'appello; c) Confermare la sentenza di primo grado;
d) Condannare la società Parte_1 appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Allegato il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata alla scrivente, che la rinviava per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione orale, udite le conclusioni delle parti, la causa viene decisa.
Così succintamente esposti i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 113, co. 2 c.p.c., secondo il quale "Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.". E' fatto notorio che i contratti di somministrazione dei servizi telefonici rientrano nell'ambito dei contratti conclusi mediante moduli o formulari, predisposti dal prestatore del servizio per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali secondo la previsione dell'art. 1342 c.c., al fine di garantire l'uniformità della decisione in ragione della similarità dei rapporti che ne sono oggetto (v. in tema anche Cass. civile sez. III, 08/05/2007, n.10394; Cass. civile sez. III, 11/05/2010, n.11361; Cass. Civile sez. III, 15/01/2013, N. 793). Nel caso di specie, si rileva che l'attrice ha domandato in primo grado il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della società Parte_1 lamentando un disservizio di connessione internet e voce dal periodo 16.06.2020 al 18.06.2020.
Inoltre, con riferimento al principio dell'apparenza, merita evidenziare che, nella motivazione della sentenza impugnata, il Giudice ha fatto riferimento proprio al contratto di adesione, applicando la relativa disciplina. Tanto doverosamente chiarito, può passarsi all'esame della impugnazione proposta da
Parte_1
Parte appellante ha contestato, tra le altre cose, quale motivo di gravame sub 3), la mancata valutazione delle prove da parte del primo giudice, concludendo che l'esatta valutazione di tutta la documentazione da essa fornita avrebbe dovuto indurre il giudice a rigettare la domanda.
La doglianza è fondata.
In punto di diritto, giova premettere che, in tema di onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora
4 R.G. n. 3870/2022
una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (v. per tutte Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). La giurisprudenza ha poi chiarito, in ipotesi assimilabili al caso di specie, che l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione (v. la recente
Cass. civile sez. III, 15/02/2024, (ud. 14/12/2023, dep. 15/02/2024), n.4197, che richiama Cass.,
18 febbraio 2020, n. 3996).
Ebbene, dalla lettura della Sentenza impugnata risulta che il Giudice di Pace avesse ritenuto che quanto assunto dall'attrice , in merito alla interruzione del servizio di telefonia _3 ed internet dal 16 giugno al 18 giugno 2020, fosse stato confermato dalla deposizione resa dal teste escusso , nonché per tabulas. Non si evince che, a fronte della deposizione Tes_1 resa dal teste, il Giudice di Pace abbia tenuto conto del dirimente e decisivo fatto che Pt_1 aveva, di contro, allegato la circostanza del regolare traffico telefonico (v. punto 6 della Comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di Pace, fasc. I grado), Pt_1 depositando il dettaglio del traffico utenza, relativa alla linea mobile n.3381133283, dal cui esame (v. doc. 6 prod. I grado Wind, alleg. nel presente grado nel fascicolo telematico) poteva notarsi come il traffico della scheda sim nei giorni indicati, ovvero dal 16 giugno al 18 giugno
2020, risultasse pienamente in funzione, articolandosi tanto in chiamate voce che con connessione internet.
Tale emergenza documentale, che non risulta espressamente contestata dalla difesa attrice, non poteva considerarsi superata né a mezzo della generica deposizione resa dal teste
, escusso per parte attrice, il quale, peraltro, poteva riferire sulla vicenda non in Tes_1 assoluto, ma eventualmente per quanto a propria conoscenza e comunque non con riguardo a profili tecnici e considerato che egli rammentava l'impossibilità per la di telefonare con il _3 cellulare e di collegarsi ad internet, problemi che non necessariamente erano da intendersi come dipendenti dal gestore telefonico, potendo essere ascritti anche ad altre cause;
né a mezzo della documentazione allegata dalla difesa attrice in primo grado, costituita da copia di uno stralcio di un non meglio identificato articolo di stampa intitolato “Gravi problemi per gli utenti Wind/Tre a Cervinara”, datato 17 giugno 2020 e da grafici, pure di provenienza non indicata, relativi a
“Problemi a Cervinara nelle ultime 24 ore” (v. doc. 5 prod. I grado, ), ciò non Pt_1 CP_5 solo perché non è dato conoscersi la fonte di tali dati, né la loro attendibilità tecnica, ma anche per la decisiva considerazione che la stessa parte attrice non aveva precisato dove si trovasse nei giorni indicati ed allorquando si verificavano gli asseriti disservizi telefonici. Dunque, nel caso di specie, è da ritenersi, in forza di quanto sopra rilevato, che la parte somministrante avesse dimostrato, con riguardo all'utenza della linea mobile Pt_1
n.3381133283, l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, a mezzo del deposito del tabulato telefonico, così comprovando la funzionalità della sim dell'attrice. In assenza di prova dell'inadempimento, alcun risarcimento poteva essere riconosciuto alla parte attrice. Il Giudice di Pace, quindi, non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Risulta, altresì ed in ogni caso, fondata anche la doglianza di parte appellante sub C.
“Inesistenza dei danni”. L'attrice in primo grado aveva richiesto la condanna al risarcimento di €1000,00 genericamente per i danni subiti e subendi. Ebbene, anzitutto, vi era da rilevare l'estrema genericità della domanda, tale da non consentire l'identificazione dei presunti danni, sicché già questo avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda (v. in tema Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 13328 del 30 giugno 2015
“Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei
"danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non
5 R.G. n. 3870/2022
obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa.”). Va poi ricordato che, per costanti insegnamenti giurisprudenziali, ricada in capo all'attore l'onere della prova dell'esistenza del danno (v. ex multis Cass. civile sez. III, 27/07/2022, n.23512
“È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno.”), inoltre, ancora in base a costanti indirizzi, "anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento” (v. Cass. 20/11/2007, n. 24140; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006, n. 15274). E' poi ben noto che il riconoscimento di un danno, finanche quando trovi presupposto nella lesione di un diritto inviolabile, richieda sempre una dimostrazione ad opera del soggetto che agisca per il risarcimento, da offrirsi, se del caso, anche a mezzo di presunzioni (v. ex multis Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269 “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici.”). Per di più, va soggiunto come sia stata ben chiarita la necessità di superamento di un livello minimo di tollerabilità, non potendo trovare alcun risarcimento la ricorrenza di meri fastidi o disagi (v. in tema Cass. civile sez. VI, 12/11/2019, n.29206 per cui “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che
l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa".”). La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha , inoltre, inequivocabilmente chiarito, in tema di somministrazione di energia elettrica ma con ragionamento replicabile nel caso di specie, che
“non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito” (Cass. n. 5096 del 28/02/2013, v. in motivazione "Quanto al danno non patrimoniale, le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza S.U.
11.11.2008 n. 26972 - hanno affermato che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto - reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., poichè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita ed alla felicità. Nella specie, la
6 R.G. n. 3870/2022
parte ricorrente non indica (nè prova) quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio."; v. anche Cass. civile sez. III, 28/01/2014, (ud. 20/11/2013, dep. 28/01/2014), n.1766 “Il quinto motivo, che denuncia ancora violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonchè violazione dell'art. 2059 cod. civ. e vizi di motivazione, per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale, è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata non ha omesso alcuna pronuncia. Ha correttamente rilevato che il danno esistenziale rappresenta una tipologia di danno non patrimoniale risarcibile solo quando derivi dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.. L'interruzione della somministrazione di energia elettrica non rientra nell'ambito dei danni non patrimoniali meritevoli di considerazione
a questo titolo. Le inefficienze di questo genere degli enti fornitori di servizi essenziali sarebbero indubbiamente meritevoli di sanzione, tramite peculiari fattispecie di indennizzo automatico, od introducendo per i casi più gravi di colpa o negligenza, fattispecie di danni punitivi, sì da sollecitare maggiore attenzione e riguardo per gli interessi del pubblico. Nella specie non risultano accertate negligenze di particolare rilievo da parte dell che anzi il giudice di Pt_2 appello ha fatto riferimento ad eventi atmosferici di particolare intensità, quali causa dell'inconveniente. La vicenda descritta dai ricorrenti, così come dedotta e dimostrata dagli atti di causa - pur se indubbiamente fonte di disagio - rientra, fra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana, in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza, e comunque non giustifica che si vada a scomodare la categoria del danno esistenziale.”). Ai citati principi giurisprudenziali il Giudice di Pace avrebbe dovuto dare applicazione e ciò non può dirsi avvenuto.
Va allora condivisa la doglianza di parte appellante, atteso che dalla documentazione allegata e dall'attività istruttoria espletata in primo grado, non poteva affermarsi che l'attrice avesse assolto all'onere della prova su di sé gravante, non emergendo alcun riscontro in ordine all'effettiva sussistenza del danno richiesto, solo genericamente dedotto, ma niente affatto dimostrato.
Ne consegue che ugualmente fondato sia il rilievo di parte appellante circa la non correttezza del ricorso al criterio equitativo (v. pag. 13 Atto di appello), in assenza di prova, dal momento che, per costanti indirizzi, esso non può supplire alla carente od assente dimostrazione dell'esistenza del danno (v., ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008 “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.”; v. Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 8941 del 18/03/2022 “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.”; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007 “In tema di obbligazioni contrattuali la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno.”). Parimenti erroneo è da valutarsi il ricorso alla liquidazione a titolo di indennizzo ex art. 6 comma 1 dell'allegato A della delibera n. 73/11/CONS. A mente di condivisibili indirizzi,
7 R.G. n. 3870/2022
difatti, gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma «non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno». Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (Cass., sez. 3, 21/06/2017, n. 15349). Con la conseguenza che la sola dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio, in difetto di prova del danno, non può da sola dare diritto ad un indennizzo (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27609) (v. in parte motiva, Cass.
Sez. III ordinanza n. 34930 del 28/11/2022).
Alla stregua tutto quanto precede, dunque, la domanda avanzata in primo grado era da ritenersi non provata e la stessa, in accoglimento dell'appello proposto, deve in questa sede rigettarsi. La Sentenza di primo grado va, quindi, in accoglimento dei motivi di appello sub 3) e sub C), riformata, con rigetto della richiesta di risarcimento dei danni avanzata da _3
.
[...] L'accoglimento dei motivi di appello anzidetti ha efficacia assorbente e decisiva e determina la riforma integrale della sentenza di primo grado, esonerando il Tribunale dalla disamina degli ulteriori motivi di gravame, che restano assorbiti, in virtù del principio della cd
“ragione più liquida”. La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis,
Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez.
L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). La regolamentazione delle spese del giudizio segue, dunque, la soccombenza di
[...]
e la liquidazione si effettua d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri _3 forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (scaglione inferiore a €1.100,00), dell'oggetto, della scarsa complessità in fatto ed in diritto delle questioni e delle attività effettivamente espletate e dell'assenza, nel presente grado, della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma integrale della Parte_1
Sentenza n. 237/2022 emessa dal Giudice di Cervinara, pubblicata il 21 settembre
2022 nel procedimento avente n. R.G. 656/2020, rigetta la richiesta di risarcimento danni proposta da . Controparte_3
2. Condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_3 Parte_1 spese di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in €173,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
e, quanto al secondo grado, in €64,50 per esborsi vivi ed in €232,00 per compensi professionali forensi,
8 R.G. n. 3870/2022
oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 14 maggio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
9