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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 18/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al R.G.L. n. 5632 /2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] res.te in Napoli via Cleopatra 48 C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso per procura a margine del presente atto C.F._1 dall'avv. Vito Consales C.F. FAX 081/ 7757843, pec: C.F._2
elett.te dom.to presso il suo studio n Portici Email_1
c.so Garibaldi 217
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. in persona del Regionale per la
[...] P.IVA_1 CP_2
Campania, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Ema ( , PEC - – fax 0622798276 C.F._3 Email_2 presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data Per_1
18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 –
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato 06/03/2024, premesso di aver lavorato come Parte_1 dipendente della dal mese di ottobre 2006 con contratto di lavoro Parte_2 per Lapidei Industria, livello 5 e mansioni di marmista ovvero di soggetto altamente specializzato tenuto alla lavorazione del marmo, spaccandolo con il flex ed altri macchinari finalizzati allo scopo, facendo levigature, scanalature e modellando lo stesso, in data 14.3.2021 inoltrava domanda all' finalizzata all'accertamento CP_3 delle proprie patologie quale malattia professionale dipendenti dalle mansioni cui il sig.
è stato adibito. Pt_1
Esperita infruttuosamente la procedura amministrativa, il ricorrente conveniva in giudizio l' concludendo: CP_3
“Preliminarmente procedere alla nomina di un consulente tecnico che proceda d'ufficio, nella persona di un medico legale, per l'accertamento e la valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 14% o in quella maggiore o minore misura che l'On.
Giudice adito, anche con l'ausilio del consulente, riterrà di giustizia
2)Conseguentemente riconoscere il nesso causale tra le mansioni del ricorrente e le patologie riscontrate
3)Per l'effetto riconoscere le stesse patologie sofferte dal ricorrente, nella misura di danno biologico determinato come sopra, quali patologie inquadrabili nella malattia professionale
4)Condannarsi pertanto l alla corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti CP_3 il su indicato riconoscimento ivi compresi interessi dalla domanda e danno da svalutazione monetaria
Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l , contestando la CP_3 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto per assenza del nesso eziologico fra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Escussi i testi indotti ed espletata CTU medico legale, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale. ❖
In base alle deposizioni testimoniali è emerso quanto segue:
dichiarava: Testimone_1
“Conosco il da circa 8 anni e so che egli è addetto alla lavorazione dei marmi e Pt_1 ciò ha fatto e fa da più di quarant'anni.
ADR
Non ho mai visto il lavorare. Talvolta sono andato a prenderlo perchè non si Pt_1 sentiva bene e in quelle occasioni mi aspettava avendo interrotto le sue attività.
ADR
Io sono un assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria e i miei turni mi consentivano di andare a prendere il sul Lavoro. Pt_1
ADR
Avvertiva forti dolori alle braccia che mi riferiva essere collegati allo spostamento di marmi pesanti. Il lavorava dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato, non so Pt_1 riferire con precisione che orari seguisse.
ADR
Mi risulta che il da quando lo conosco lamenta gravi dolori alla schiena, l'ho Pt_1 accompagnato alcune volte anche a fare visite mediche.
ADR
Non abitiamo vicini.
ADR
non mi risulta abbia una propria terra nella quale lavora.” Pt_1
riferiva: Testimone_2
“So che ha sempre fatto il marmista anche a via del Riposo a Napoli. Parte_1
ADR Qualche volta mi è capitato di andargli a portare il pranzo e lo vedevo lavorare e vedevo che movimentava a e lavorava i marmi.
ADR
Molto spesso si è lamentato con noi per i dolori che aveva alla schiena e che riteneva connessi alla movimentazione dei marmi.
ADR
Lavorava da lunedì al sabato ma non so dire per quante ore al giorno. So che aveva un'ora di spacco per il pranzo.”
Proprio alla luce delle risultanze testimoniali il CTU medico-legale nominato è giunto ad apprezzare la riconducibilità eziologica, ritenendo “in considerazione dell'esame clinico-obiettivo e della documentazione presente in atti, possiamo al caso di specie applicare la voce 193 del D. L. n. 38/2000, che prevede “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”.
Nella fattispecie, per le considerazioni precedentemente esposte, applicando le tecniche di medicina legale corrente e corretta e tenuto conto, delle voci indicate, possiamo attribuire una valutazione nella misura complessiva di 12% (dodici per cento)”
Le risultanze della CTU, siccome integrate e rettificate in base alle complessive risultanze istruttorie, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Infatti, la valutazione espressa dal consulente risulta conforme all'esito dell'istruttoria, che ha confortato le deduzioni contenute in ricorso circa l'esposizione a rischio del lavoratore in relazione all'attività lavorativa svolta per la specifica patologia denunciata. In questo senso, sono da superare le note critiche svolte dall' resistente, laddove, in buona sostanza, si CP_1 contesta che il CTU abbia espresso le proprie valutazioni sulla base delle prove testimoniali ed in assenza di elementi di natura tecnica che definiscano l'intensità dell'esposizione a rischio: in effetti, il CTU ha correttamente tenuto conto delle risultanze istruttorie al fine di valutare la sussistenza del nesso eziologico fra l'attività lavorativa e la patologia accertata, pervenendo ad un giudizio di concausalità proprio in virtù delle specifiche modalità e caratteristiche di svolgimento della prestazione.
Su queste basi, il CTU ha ritenuto che la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica accertata a carico del ricorrente sia valutabile nella misura del 12%.
Le risultanze della CTU, anche sotto questo profilo, appaiono pienamente condivisibili, essendo la valutazione correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente contestata sul punto.
Per quanto riguarda la prestazione richiesta, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' mentre in precedenza la prestazione era erogata CP_3 solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura accertata dal CTU sulla base di una invalidità permanente del 12% ex art.13 del D.Lgs. n. 38 del 2000. Di conseguenza,
l va condannato a corrispondere al ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi CP_3 in capitale con la indicata misura e con decorrenza di legge (pratica rubricata 1° dicembre 2006: cfr. provvedimento , documento n. 35 fascicolo parte ricorrente), CP_3 oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione o istanza:
- dichiara il diritto di all'indennizzo previsto dall'art. 13 d.lgs. Parte_1
n. 38/2000 nella misura del 12% con decorrenza di legge e condanna l alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da CP_3 erogarsi in capitale, nella misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano CP_3 in complessivi € 1.600,00, oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_3
Napoli, 15/09/2025 Il giudice