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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6934/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza Xi Settembre 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Tropea - Via Largo Padre Di Netta 89861 Tropea VV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ispettorato Territoriale Del Lavoro Di Cosenza - 98032390787
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004090238 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004090238 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004090238 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239004090238000, emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, notificata alla ricorrente, a mezzo servizio postale, in data 29.08.2023, avente ad oggetto diverse cartelle di pagamento presuntivamente notificate a decorrere dalle annualità 2013- 2014 -2015-2017-2018-2019 e 2022, concernenti diversi tributi, quali: tassa automobilistica relativa alle annualità 2008/2009, diritto annuale camera di commercio relativo all'anno 2013, contravvenzioni al Codice della strada annualità 2015 e 2017,
I.V.A. interessi relativa all'annualità 2009 e sanzioni amministrative l. 689/81 annualità 2013, per un importo complessivo di euro 19.323,83.
Sosteneva la ricorrente: Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione, triennale, quinquennale , decennale. L'intimazione è stata notificata oltre 10 anni dalla data di notifica delle cartelle. Nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione poichè è stata notificata alla ricorrente a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. semplice, anziché con gli appositi modelli postali riservati per gli atti giudiziari;
la nullità/inesistenza dell'atto impugnato non essendo presente all'interno dello stesso la firma del responsabile del procedimento di riscossione.
Violazione degli artt, 36 bis del D.P.R 600/73 e 6 comma 1 e 5 L. n. 212/2000, mancata comunicazione dell'avviso di liquidazione
Illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi e/o oneri di riscossione: Nell'intimazione di pagamento oggi opposta non viene indicata la fonte legislativa né il tasso applicato e ciò non permette al ricorrente di verificare la correttezza degli addebiti indicati, con conseguente e discendente grave lesione del diritto di difesa.
Violazione dell'art. 24 della Costituzione Si riporta testualmente l'art.7 comma 1 dello Statuto del contribuente:
“gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva:. Legittimità e regolarità della notifica dell'atto opposto in quanto effettuato a mezzo posta senza l'intervento di un messo notificatore.
Rituale notifica delle cartelle di pagamento. Errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.
R. 602/73 per come documentato in atti;
Difetto di Giurisdizione. Violazione dell'art. 2 del D. LGS. 546/92 in relazione al successivo art. 19.
per le cartelle nn. 03420130016567487000, 03420160039031481001 e 03420220010297914000, va dichiarata la carenza di giurisdizione dell'adita Corte in quanto sussiste la giurisdizione del Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro, relativamente agli atti portanti crediti aventi natura contributiva, l'Autorità giudiziaria Ordinaria competente per territorio in ordine agli atti portanti crediti sanzionatori
Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione.
Di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione:
a) Preavviso di fermo amministrativo n. 03480201600019461000, che in copia esibisce e deposita, notificato a mezzo PEC in data 17/10/2016 b) Copia definizione agevolata n. 03496201700080694000 c) Intimazione di pagamento n. 03420229003543373000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data 24/06/2022
a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
d) Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000484000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data 19/10/2022 a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
e)
Intimazione di pagamento n. 03420239004090238000, oggetto della presente opposizione, notificata in data
29/08/2023 a mani della contribuente
Sospensione attività di riscossione. Legge di stabilità 2014 e Sospensione nel periodo emergenza Covid
19. “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e “Decreto sostegni bis” (DL
n. 73/2021). Sospensione del termine di prescrizione. Inammissibilità di ogni censura relativa alle fasi prodromiche. Violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92..
Infondatezza dell'eccezione di irregolarità formale dell'intimazione di pagamento opposta. Erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73.
Concludeva per il rigetto con condanna alle spese.
Si costituiva il Comune di Tropea, come in atti rappresentato e difeso, che contestava il ricorso e sosteneva il difetto di Giurisdizione.
si costituiva l'Ispettorato del Lavoro, come in atti rappresentato e difeso, che contestava il ricorso e sosteneva il difetto di giurisdizione.
si costituiva la Regione Calabria, come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva le legittimità degli avvisi di accertamento, rimandando all'Ader per l'attività di riscossione.
Si costituiva la Camera di Commercio, come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva la legittimità delle notifiche e dell'attività di Ader.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 03420130016567487000 riferite a sanzione amministrativa- Ispettorato del Lavoro di competenza del Tribunale Ordinario sez Lavoro;
cartelle n 03420160039031481001 e n
03420220010297914000 relative a contravvenzioni al codice delle strada di competenza del Giudice di
Pace; con concessione dei termini di legge per la riassunzione.
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa
è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione depositati da Agenzia delle Entrate riscossione e dalla Regione
Calabria.
Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e dei seguenti atti interruttivi:
a) Preavviso di fermo amministrativo n. 03480201600019461000, che in copia si esibisce e deposita, notificato a mezzo PEC in data 17/10/2016 b) Copia definizione agevolata n. 03496201700080694000 c)
Intimazione di pagamento n. 03420229003543373000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data
24/06/2022 a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
d)
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000484000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data 19/10/2022 a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
e) Intimazione di pagamento n. 03420239004090238000, oggetto della presente opposizione, notificata in data 29/08/2023 a mani della contribuente
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del ricorrente in favore di AD che liquida in euro
850,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta., compensa le spese con le altri parti costituite considerato che la prova delle notifiche, oggetto di contestazione, è stata di esclusiva competenza dell'Ader.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per come in motivazione e concede alla ricorrente i termini di legge per la riassunzione con spese di giudizio al giudice di merito. Per il resto rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di AD che liquida in euro 850,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
Compensa le spese con le altre parti resistenti costituite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6934/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza Xi Settembre 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Tropea - Via Largo Padre Di Netta 89861 Tropea VV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ispettorato Territoriale Del Lavoro Di Cosenza - 98032390787
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004090238 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004090238 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004090238 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239004090238000, emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, notificata alla ricorrente, a mezzo servizio postale, in data 29.08.2023, avente ad oggetto diverse cartelle di pagamento presuntivamente notificate a decorrere dalle annualità 2013- 2014 -2015-2017-2018-2019 e 2022, concernenti diversi tributi, quali: tassa automobilistica relativa alle annualità 2008/2009, diritto annuale camera di commercio relativo all'anno 2013, contravvenzioni al Codice della strada annualità 2015 e 2017,
I.V.A. interessi relativa all'annualità 2009 e sanzioni amministrative l. 689/81 annualità 2013, per un importo complessivo di euro 19.323,83.
Sosteneva la ricorrente: Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione, triennale, quinquennale , decennale. L'intimazione è stata notificata oltre 10 anni dalla data di notifica delle cartelle. Nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione poichè è stata notificata alla ricorrente a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. semplice, anziché con gli appositi modelli postali riservati per gli atti giudiziari;
la nullità/inesistenza dell'atto impugnato non essendo presente all'interno dello stesso la firma del responsabile del procedimento di riscossione.
Violazione degli artt, 36 bis del D.P.R 600/73 e 6 comma 1 e 5 L. n. 212/2000, mancata comunicazione dell'avviso di liquidazione
Illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi e/o oneri di riscossione: Nell'intimazione di pagamento oggi opposta non viene indicata la fonte legislativa né il tasso applicato e ciò non permette al ricorrente di verificare la correttezza degli addebiti indicati, con conseguente e discendente grave lesione del diritto di difesa.
Violazione dell'art. 24 della Costituzione Si riporta testualmente l'art.7 comma 1 dello Statuto del contribuente:
“gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva:. Legittimità e regolarità della notifica dell'atto opposto in quanto effettuato a mezzo posta senza l'intervento di un messo notificatore.
Rituale notifica delle cartelle di pagamento. Errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.
R. 602/73 per come documentato in atti;
Difetto di Giurisdizione. Violazione dell'art. 2 del D. LGS. 546/92 in relazione al successivo art. 19.
per le cartelle nn. 03420130016567487000, 03420160039031481001 e 03420220010297914000, va dichiarata la carenza di giurisdizione dell'adita Corte in quanto sussiste la giurisdizione del Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro, relativamente agli atti portanti crediti aventi natura contributiva, l'Autorità giudiziaria Ordinaria competente per territorio in ordine agli atti portanti crediti sanzionatori
Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione.
Di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione:
a) Preavviso di fermo amministrativo n. 03480201600019461000, che in copia esibisce e deposita, notificato a mezzo PEC in data 17/10/2016 b) Copia definizione agevolata n. 03496201700080694000 c) Intimazione di pagamento n. 03420229003543373000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data 24/06/2022
a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
d) Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000484000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data 19/10/2022 a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
e)
Intimazione di pagamento n. 03420239004090238000, oggetto della presente opposizione, notificata in data
29/08/2023 a mani della contribuente
Sospensione attività di riscossione. Legge di stabilità 2014 e Sospensione nel periodo emergenza Covid
19. “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e “Decreto sostegni bis” (DL
n. 73/2021). Sospensione del termine di prescrizione. Inammissibilità di ogni censura relativa alle fasi prodromiche. Violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92..
Infondatezza dell'eccezione di irregolarità formale dell'intimazione di pagamento opposta. Erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73.
Concludeva per il rigetto con condanna alle spese.
Si costituiva il Comune di Tropea, come in atti rappresentato e difeso, che contestava il ricorso e sosteneva il difetto di Giurisdizione.
si costituiva l'Ispettorato del Lavoro, come in atti rappresentato e difeso, che contestava il ricorso e sosteneva il difetto di giurisdizione.
si costituiva la Regione Calabria, come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva le legittimità degli avvisi di accertamento, rimandando all'Ader per l'attività di riscossione.
Si costituiva la Camera di Commercio, come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva la legittimità delle notifiche e dell'attività di Ader.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 03420130016567487000 riferite a sanzione amministrativa- Ispettorato del Lavoro di competenza del Tribunale Ordinario sez Lavoro;
cartelle n 03420160039031481001 e n
03420220010297914000 relative a contravvenzioni al codice delle strada di competenza del Giudice di
Pace; con concessione dei termini di legge per la riassunzione.
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa
è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione depositati da Agenzia delle Entrate riscossione e dalla Regione
Calabria.
Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e dei seguenti atti interruttivi:
a) Preavviso di fermo amministrativo n. 03480201600019461000, che in copia si esibisce e deposita, notificato a mezzo PEC in data 17/10/2016 b) Copia definizione agevolata n. 03496201700080694000 c)
Intimazione di pagamento n. 03420229003543373000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data
24/06/2022 a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
d)
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000484000, che in copia si esibisce e deposita, notificata in data 19/10/2022 a mezzo posta, ex art. 26 del D.P.R .602/73 e consegnata a mani della contribuente;
e) Intimazione di pagamento n. 03420239004090238000, oggetto della presente opposizione, notificata in data 29/08/2023 a mani della contribuente
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del ricorrente in favore di AD che liquida in euro
850,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta., compensa le spese con le altri parti costituite considerato che la prova delle notifiche, oggetto di contestazione, è stata di esclusiva competenza dell'Ader.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per come in motivazione e concede alla ricorrente i termini di legge per la riassunzione con spese di giudizio al giudice di merito. Per il resto rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di AD che liquida in euro 850,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
Compensa le spese con le altre parti resistenti costituite.