Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2024, proposto da BE GL, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta (LT), via Atratina 44 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv. gallinaro@pec.giuffre.it;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Paola Massafra, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso e Cherubina Ciriello, con domicilio eletto presso la sede dell’ente in Roma, via C. Beccaria 29, e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avv.paola.massafra@postacert.inps.gov.it, avv.massimo.boccianeri@postacert.inps.gov.it, avv.sebastiano.caruso@postacerto.inps.gov.it e avv.cherubina.ciriello@postacert.inps.gov.it;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 244 del 13 dicembre 2022, pubblicata il successivo giorno 15, recante approvazione della graduatoria definitiva della selezione per la progressione verticale nell’area professionale C, nella parte in cui non include tra i 303 vincitori il ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui l’ignoto e non comunicato provvedimento di esclusione dalla procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ricorso depositato innanzi al Tribunale ordinario di Cassino, sezione Lavoro, il 21 febbraio 2023 ed ivi allibrato al r.g. n. 381 del 2023, BE GL ha impugnato gli atti della procedura concorsuale indicati in epigrafe;
Considerato che detto organo giurisdizionale con sentenza 21 febbraio 2024 n. 141 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, da individuarsi nel TAR competente per territorio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in euro 2.650,00 oltre ad accessori di legge;
Considerato che con atto notificato il 5 settembre 2024 e depositato il successivo giorno 9, A.T. ha riassunto il giudizio innanzi a questo tribunale amministrativo, riproponendo le censure già articolate innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria;
Considerato che con memoria depositata il 21 gennaio 2026 l’INPS ha sollevato eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso perché parte ricorrente, sia innanzi al giudice ordinario che nella presente sede processuale, ha omesso di notificare l’atto introduttivo del giudizio ad almeno uno dei controinteressati effettivi che sarebbero pregiudicati per effetto del suo eventuale inserimento tra i vincitori della procedura;
Visto l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., per il quale “ 2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”;
Considerato che la graduatoria definitiva impugnata con il ricorso all’esame radica senz’altro posizioni di effettivo controinteresse in capo ai soggetti nominativamente ivi indicati, atteso che il ricorrente anela al bene della vita costituito dall’inserimento in essa in posizione di vincitore – rappresentando al riguardo che, prima della conclusione della procedura, era collocato al cinquantesimo posto con 77 punti – sì che l’accoglimento del gravame comporterebbe non solo la regressione di uno degli attuali vincitori in posizione non utile, ma anche lo scavalcamento di decine di altri soggetti;
Ritenuto che, pertanto, l’eccezione preliminare sollevata dall’amministrazione sia manifestamente fondata, non constando l’avvenuta notifica del ricorso ad alcuno dei controinteressati effettivi che sono individuati nell’atto impugnato e, per l’effetto, che il gravame debba essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il regime delle spese di giudizio possa seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna BE GL al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge previsti per l’ipotesi di patrocinio dell’amministrazione da parte di professionisti suoi dipendenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IO RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | NA LA |
IL SEGRETARIO