Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1162/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MARZIA BOLOGNESI Parte_1
e
ES FE, con l'Avv. CLAUDIO TASIN con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 19.04.2019 in Cavalese
(TN), con atto di matrimonio regolarmente trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Cavalese (TN) Anno 2019 Atto N. 2 Parte I Serie Uff.1, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall' unione coniugale è nato a Cavalese (TN) in [...]08.2020 il figlio
. Persona_1
Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis, su impulso della sig.ra
ES NI veniva depositato ricorso per separazione giudiziale innanzi il
Tribunale di Trento iscritto al n. R.G. 2896/2022, che in data 23.02.2023 omologava la separazione personale dei coniugi con decreto omologa n.
Con ricorso congiunto del 10.03.2025 depositato in data 12.03.2025, gli odierni istanti chiedevano a questo Tribunale pronunciarsi in merito alla domanda di divorzio-scioglimento del matrimonio contratto in data 19.04.2019, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
Invero le parti, avendo dichiarato di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti, hanno stabilito le seguenti condizioni:
“1. il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la residenza materna attualmente in Ville di Fiemme (TN) fraz. Varena, Via
Mercato n. 19.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, all'inclinazione naturale e alle capacità del figlio.
2. disporsi che l'assegnazione della casa coniugale sita in Ville di Fiemme (TN), fraz. Varena, via Mercato n.19 con tutti gli arredi segua il collocamento del minore;
3. il padre Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1
Per_1
nei tempi e con le modalità di seguito indicati salvi migliori accordi tra i
[...] genitori:
- un pomeriggio a settimana mercoledì (o diverso giorno da concordare con la madre) lo va a prendere all'uscita da scuole alle 16.30 e lo riporta alla madre entro le ore 20.00/20.30 (dopo cena) durante l'anno scolastico, mentre entro le ore 21.00 durante le vacanze;
- a fine settimana alternati dal venerdì lo va a prendere all'uscita da scuola alle ore 16.30 e lo riporta entro le ore 20.00/20.30 (dopo cena) della domenica durante l'anno scolastico e sino alle ore 21.00 durante le vacanze pernottando.
- ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni (anche Persona_1 non consecutivi) durante le vacanze estive del figlio e metà delle vacanze natalizie, in modo tale da alternare di anno in anno, la festività del Natale e
Pag. 2 di 6 dell'Epifania e lo stesso dicasi per le festività Pasquali, i ponti e le altre festività
(a titolo esemplificativo: 1maggio, 2 giugno, 8 dicembre) ed i compleanni.
I periodi di ferie (compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori)verrà comunicato dell'altro genitore entro il 30.05 entro l'08.12 e entro il 28.02 di ogni anno.
Nel caso in cui uno dei due genitori voglia portare con sè in vacanza durante l'anno scolastico lo dovrà comunicare all'altro almeno 15 gg Persona_1 prima.
In base alle esigenze del caso concreto, comunque, i genitori potranno accordarsi per una diversa regolamentazione dei suddetti periodi di alternanza.
Per ogni altra festività i genitori si accorderanno in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, al figlio . Persona_1
I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio.
3) il Sig. si obbliga a corrispondere alla madre Sig.ra ES Parte_1
NI a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma Persona_1 di € 300,00 (da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio mediche, scolastiche, Persona_1 extrascolastiche e ludico-ricreative come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, urologiche, psicoterapeutiche, ecc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ed interventi chirurgici;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) rette della scuola dell'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
Pag. 3 di 6 a) rette della scuola dell'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
c) alloggio presso la sede universitaria.
Per importi unitariamente ad € 50,00 dovranno essere previamente concordate e documentate, anche via sms, precisando come, e quest'ultimo deve rispondere entro 10 giorni, aderendo alla spesa oppure fornendo un motivato dissenso.
Qualora la risposta non arrivasse, la spesa va intesa come approvata e quindi da ripartire;
se invece un genitore intende affrontare una spesa nonostante l'opposizione dell'altro, non avrà titolo a richiedere il rimborso della metà. Nell'ipotesi in cui entrambe le parti dovessero sostenere delle spese per il figlio, le stesse, nel medesimo termine potranno essere compensate. Il rimborso dovrà inoltre essere calcolato e corrisposto al netto di eventuali abbuoni e/o rimborsi e/o borse di studio, a seguito del calcolo degli stessi;
5) la Sig.ra ES NI beneficerà dell'Assegno unico ed il figlio si intenderà
a carico della madre per la fruizione di ogni eventuale contributo pubblico e/o agevolazione erogata nell'interesse della famiglia.
6) ciascun genitore dovrà mettere a disposizione degli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste o qualsiasi altro documento dovesse servire per la compilazione della domanda per l'Icef/Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia.
7) la Sig.ra NI ES continuerà a pagare in via esclusiva il mutuo fondiario che grava sull'immobile N. 000024080 stipulato il 23.09.2019 con
Cassa Rurale Val Di Fiemme BCC soc.coop. (TN) Fil. 010 intestato solo a
ES NI con fidejussore il Sig. . Parte_1
Nella denegata ipotesi in cui la sig.ra ES NI si rendesse inadempiente verso gli istituti di credito e il sig. fosse costretto a pagare gli Parte_1 importi di cui sopra a titolo di garante, lo stesso si riserva sin d'ora il diritto di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti della sig.ra ES NI.
Pag. 4 di 6 7) il sig. continuerà a pagare in via esclusiva il finanziamento n. Parte_1
062606220 a lui intestato acceso il 01.01.2020 presso Agos Ducato;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale;
9) spese legali compensate;
10) con demanda al competente Ufficio Anagrafico per le trascrizioni del caso;
11) con ogni ulteriore altra pronuncia accessoria di legge.”
Con decreto del 18.03.2025 il Presidente assegnava termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3,
c.p.c.;
Con note scritte depositate in dada 09.04.2025 in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio.
La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione n. 494/2023 dd. 23.02.2023.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso del 10.03.2025 depositato in data 12.03.2025, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
12.03.2025, così provvede
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data19.04.2019 in
Cavalese (TN), con atto di matrimonio regolarmente trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Cavalese (TN) Anno 2019 Atto N. 2 Parte I Serie
Uff.1, contratto da , nato a [...], il [...] e Parte_1
Pag. 5 di 6 ES NI, nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6