Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 875 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
27.5.25, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vetere;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Vercillo;
Controparte_1
, contumace;
CP_2
CONVENUTI
Oggetto: diritti reali - divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che , in costanza di matrimonio in regime di Parte_1 CP_1
comunione dei beni con lo stesso, ha acquistato, unitamente a , con atto di Persona_1
compravendita del 24/03/1995 Rep. n. 73519 registrato a Cosenza in data 3.4.1995 n. 1958
Serie IV, il terreno identificato catastalmente al CT, foglio 19, particelle 328-329-330-331-332-
333 e ubicato nel comune di Domanico (CS), frazione Potame, località Pietracinella, ha dedotto che l'acquisto rientra in comunione legale dei coniugi ed ha chiesto dichiararsi la divisione giudiziale dell'immobile e riconoscersi in suo favore la titolarità al 50% della quota spettante alla sig.ra , qualora la divisione non fosse possibile, condannare quest'ultima CP_1
al versamento in suo favore del valore della quota stessa;
in subordine, nel caso d'indivisibilità del bene, ordinarne la vendita ex art. 788 c.c. con ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote.
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Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , evocato in giudizio Persona_1
con atto di citazione regolarmente notificato e non costituitosi.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi superata la questione di ammissibilità della divisione della quota di proprietà dell'immobile che si assume acquisita in comunione legale, sollevata d'ufficio con ordinanza del 28.3.25, considerato che l'attore, nel termine utile per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c., ha precisato e documentato che, con sentenza del
28.6.21, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, con la conseguenza che ricorre una delle ipotesi di scioglimento della comunione legale contemplate dall'art. 191 c.c.
La produzione documentale è utilizzabile ai fini della decisione, atteso che lo scopo della stimolazione del contraddittorio delle parti ai sensi della citata norma è proprio quello di evitare che le parti medesime siano private del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva (cfr., tra le altre, Cass. 11308/20).
Peraltro, anche ritenendo la non utilizzabilità della documentazione prodotta dall'attore in data
22.4.25, dovrebbe comunque pervenirsi alla medesima conclusione, atteso che la deduzione della intervenuta separazione giudiziale, da ritenersi rientrante nell'ambito delle attività assertive consentite nel termine utile per le osservazioni ai sensi dell'art. 101 c.p.c., è incontroversa.
Tanto premesso, la domanda di divisione merita accoglimento.
Con atto per notaio del 24.3.95 e , quest'ultima Per_2 Persona_1 CP_1
coniugata con in regime di comunione legale dei beni, hanno acquistato i Parte_1 diritti di proprietà di 1/2 ciascuno dell'appezzamento di terreno indicato in citazione.
ha, nell'occasione, dichiarato “che pur trovandosi in regime di comunione CP_1
legale dei beni con il proprio coniuge , i diritti di metà del terreno come sopra Parte_1
acquistati non costituiscono oggetto della comunione legale in quanto acquistati con soldi propri”.
All'atto ha partecipato anche il quale ha confermato l'esclusione dei diritti Parte_1
acquistati dalla coniuge dalla comunione legale.
In caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene pagina 2 di 4 comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali
(e sempre che, in quest'ultimo caso, l'acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: art. 179, lett. f), c.c. ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179, lett. c, c.c.) ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge (art. 179, lett. d, c.c.), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (art. 179, comma 2, c.c., con espresso riferimento ai casi previsti dall'art. 179, lett. c, d, f, cit.). La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c. (cfr., tra le altre, Cass.
11668/18).
In particolare, nel caso di cui alla lett. f), per soddisfare i requisiti di legge, la dichiarazione formulata dal coniuge nell'atto di acquisto di un bene, al fine di sottrarlo alla comunione legale, deve indicare effettivamente quale sia la natura personale della provenienza del denaro utilizzato. Pertanto, il contratto di acquisto del bene deve contenere il puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a,
b, c, d, e) ed f) testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179, dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo (cfr. Cass.
35086/22).
Nel caso di specie, la dichiarazione, sopra riportata, contenuta nell'atto di compravendita immobiliare, è inidonea ad escludere l'attrazione dell'acquisto dei diritti di comproprietà sul terreno in oggetto alla comunione legale.
L'espressione “soldi propri” non vale infatti ad indicare la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dalla vendita (o scambio) di bene personale, profilandosi neutra, in quanto compatibile anche con la provenienza dall'attività separata di uno dei coniugi.
pagina 3 di 4 Deve dunque ritenersi che la quota acquistata dalla sia ricaduta in comunione legale, CP_1 con conseguente diritto dell'attore alla divisione.
Pertanto, non ricorrendo situazioni limitative di tale diritto potestativo, deve disporsi la divisione dell'immobile in oggetto, secondo le seguenti quote: 50% , 25% Persona_1
ciascuno e . CP_1 Parte_1
La causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di procedere alle operazioni divisionali.
La regolamentazione delle spese processuali è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dispone la divisione relativamente all'immobile in oggetto;
- rimette la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio, come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Cosenza, 9.6.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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