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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1774 del 2024 R.G.A.C., promossa
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Bardanzellu e dall'avv. Simonetta Abbondi ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Olbia, via
S. Giovanni 3,
Parte ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Diana Bandinu CP_1 C.F._2 ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Olbia, viale Aldo Moro 78,
Parte resistente
1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 9.4.2024 i procuratori delle parti concludevano chiedendo concordemente la pronuncia di sentenza parziale dichiarativa della separazione e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 , premesso che in data 23.12.2015 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Olbia con , che dall'unione era nato, il 9.11.2020, il figlio CP_1 Per_1 che il rapporto matrimoniale si era deteriorato a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità di carattere, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di accogliere le ulteriori domande in ordine all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale ed all'affidamento del figlio. si costituiva in giudizio e non si opponeva all'accoglimento della domanda di CP_1 separazione, ma contestava le ulteriori pretese avanzate dal coniuge. Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza.
Non ricorrono le condizioni per la pronuncia di sentenza definitiva.
Le parti hanno infatti chiesto la pronuncia della sentenza parziale sulla sola domanda di separazione, rimettendo la definizione delle ulteriori questioni proposte alla prosecuzione del giudizio.
Sul punto, il Collegio prende atto del venire meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio, così come prende atto dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, cosicché deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale dei coniugi e in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Olbia il 23.12.2015;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.4.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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