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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. AO Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 3011/2016 vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
AO AR,
Appellante
E
, e in persona del legale rapp.te p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2 CP_3
RM AL, come da mandato in atti,
Appellati
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , con ricorso ex art. 671 c.p.c. e premettendo di essere creditrice dei ed della Pt_1 CP_4 Controparte_2 somma di euro 4.425.229,56, in forza di atti di fideiussione e di ricognizione di debito, dagli stessi rilasciati a fronte di ingenti debiti contratti con la stessa da diverse società riconducibili agli stessi germani , ha chiesto Pt_1 CP_2
al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore, autorizzarsi il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti ai predetti germani, nonché di autorizzare detta misura cautelare anche nei confronti
1 della società di recente costituzione ed alla quale i fratelli avevano trasferito tutte le merci CP_3 CP_2
acquistate dalle altre società debitrici nonché il deposito ove dette merci erano custodite, allo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale.
All'esito della regolare costituzione del contraddittorio con le parti resistenti, con decreto del 30 luglio 2011 il Giudice monocratico designato dal Tribunale ha autorizzato il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili, inclusi i crediti e le quote societarie, appartenenti ad ed ed alla sino a concorrenza CP_2 CP_1 CP_3
dell'importo di 6 milioni di euro, nominando custode dei beni lo stesso . CP_1
Detto provvedimento, reclamato dai resistenti, è stato parzialmente riformato dal Collegio con decreto depositato il
14 novembre 2011, con il quale è stata revocata la misura cautelare concessa nei confronti di e della Controparte_2
Controparte_3
Per quel che rileva in questa sede – in relazione ai motivi di appello di cui si dirà oltre – il Collegio ha ritenuto: a) quanto alla posizione di , non sussistere il fumus cautelare, atteso che la scrittura privata del 06.09.2010 Controparte_2
prodotta dalla ricorrente non poteva ritenersi alla stregua di una ricognizione di debito, in quanto contenente in realtà contestazioni sia circa l'an che sul quantum della pretesa creditoria della ed un invito a rivedere tale pretesa Pt_1
a fini transattivi;
b) quanto alla che l'esposizione debitoria nei confronti della era di poco CP_3 Pt_1
superiore a 45 mila euro, garantita tuttavia dall'emissione di un assegno di pari importo che risultava peraltro già incassato dalla , e che l'acquisto di unità commerciali da altre società di cui la assumeva di essere Pt_1 Pt_1
creditrice di per sé non dimostrava che anche la era riconducibile ai germani ed , CP_3 Controparte_2 rientrando piuttosto nella normale prassi commerciale.
§§§§
Successivamente alla concessione del sequestro conservativo e nelle more del procedimento di reclamo, la Pt_1
ha introdotto il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 07 ottobre
[...]
2011 ad ed ed alla chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1 CP_3
7.153.614,08 oltre interessi, corrispondente al prezzo delle forniture eseguite della in favore delle società Pt_1
asseritamente riconducibili ai germani , in forza della garanzia e del riconoscimento di debito da questi ultimi CP_2 sottoscritti.
Nella fase di merito si sono costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e contestando l'imputabilità diretta delle presunte obbligazioni contratte dalle diverse società indicate dall'attrice, alcune delle quali peraltro fallite prima della domanda, oltre che la validità della fideiussione e l'esistenza stessa di un atto di ricognizione di debito da parte di . Controparte_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed, all'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5263/2016 pubblicata il 28.04.2016, ha rigettato la domanda condannando la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Il primo Giudice ha ritenuto che il presupposto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla Pt_1
fosse l'esistenza di un contratto simulato – sub specie di interposizione fittizia – e che, non essendo stata proposta alcuna domanda di accertamento di tale simulazione, non poteva trovare accoglimento quella di condanna dei soggetti che avrebbero realmente contratto le obbligazioni nei confronti della – i germani - in luogo dei Pt_1 CP_2 formali debitori (ovvero, delle diverse società agli stessi riconducibili, cui l'attrice assume di aver fornito negli anni calzature).
§§§§
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , con atto notificato il 13.06.2016, insistendo nelle domande Pt_1
proposte in primo grado e deducendo a tal fine: a) la nullità della sentenza, in relazione alla posizione del convenuto
, per insuffiente ed omessa motivazione;
b) l'errata interpretazione della domanda, fondata in realtà Controparte_2
sulla fideiussione rilasciata da e sulla ricognizione di debito sottoscritta da , quindi CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto l'adempimento di detti contratti e non anche l'accertamento di una simulazione;
c) l'errata interpretazione della scrittura privata del 06.09.2010 con cui avrebbe riconosciuto il debito nei Controparte_2
confronti della;
d) l'omessa indicazione dello svolgimento del processo ed, in particolare, del contenuto Pt_1
dell'ordinanza che ebbe a disporre la produzione della documentazione contabile della ai fini della Pt_1
quantificazione del credito;
e) l'omessa valutazione degli atti relativi al procedimento penale pendente nei confronti dei convenuti a seguito di querela proposta dalla stessa . CP_2 Pt_1
Si sono ritualmente costituti i convenuti appellati, chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in primo grado, relativa al sequestro preventivo richiesto dalla Procura di Napoli nei confronti (fra gli altri) dei germani ed;
con la comparsa conclusionale, CP_2 CP_1
gli appellati hanno poi eccepito l'improcedibilità del gravame per mancato deposito della pec di notifica della sentenza di primo grado in formato digitale, a riprova della tempestività dell'impugnazione.
§§§§
Osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di improcedibilità del gravame proposta con la comparsa conclusionale è infondata, poiché l'appellante ha prodotto copia analogica della notifica della sentenza effettuata a mezzo p.e.c. dalla procuratrice delle parti appellate in data 16.05.2016 e quest'ultima non ha contestato né la data della notifica né la non conformità della copia analogica prodotta al corrispondente messaggio telematico, limitandosi ad un'eccezione formale relativa alla necessità di produrre la p.e.c. in formato msg, peraltro formulata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale.
Tuttavia, come detto, il contenuto del messaggio p.e.c. e la data dello stesso non è oggetto di contestazione alcuna, così come la conformità della copia analogica all'originale informatico, sicché deve ritenersi che l'appello sia stato tempestivamente proposto dalla . Pt_1
§§§
3 Venendo al merito, ragioni di ordine logico impongono di esaminare anzitutto il secondo motivo di impugnazione, relativo all'errata interpretazione della domanda, quale necessario presupposto per l'esame degli altri motivi di gravame.
Il motivo è fondato e comporta il parziale accoglimento della domanda proposta dalla , nei termini di cui si Pt_1 dirà in appresso.
Invero, non può revocarsi in dubbio che la domanda di condanna nei confronti dei convenuti ed CP_2 CP_1
(sulla si dirà oltre) sia basata, quanto alla somma di euro 4.425.229,56, sul presunto riconoscimento di CP_3
debito del primo e sulla fideiussione rilasciata dal secondo a garanzia dei debiti contratti da alcune società clienti della;
e quanto all'ulteriore importo di euro 2.728.384,52 sulla dedotta imputabilità del debito delle diverse Pt_1
società ai fratelli ed in proprio. Controparte_2
Ed in effetti, seppure l'appellante nell'atto introduttivo del giudizio, riferendosi all'agire dei fratelli , abbia CP_2 impropriamente fatto riferimento ad una “simulazione”, nondimeno la stessa ha dedotto sin dal ricorso Pt_1
introduttivo che i rapporti commerciali sono effettivamente intercorsi con le diverse società amministrate di fatto
(ed in alcuni casi anche di diritto) da , il quale si occupava di ordinare la merce tramite il rappresentante CP_1
della e provvedeva poi a consegnare a quest'ultimo i titoli emessi in pagamento dalle diverse società Pt_1
(circostanza confermata anche dal rappresentante della , Sig. , in sede cautelare). Pt_1 Persona_1
Dunque, non vi è stato – né è mai stato dedotto in giudizio dalla – alcun accordo simulatorio fra le parti, tale da Pt_1 far ritenere che gli acquisti fossero stati effettuati “in proprio” dai fratelli , bensì un rapporto commerciale con CP_2 il soggetto che amministrava di fatto le diverse società, basato peraltro sulla fiducia reciproca, così come riferito sempre dal rappresentante della , , in sede cautelare: “...Gli ordini li ho fatti sempre tramite Pt_1 Persona_1
...Gli ordini avvenivano sempre di persona presso la loro sede. Solo io mi occupavo come agente dei CP_1
rapporti con i . Non c'era consuetudine di verificare il potere di firma per il rapporto fiduciario... veniva CP_2 Pt_2
dal con il direttore commerciale...” (verbale udienza cautelare del 18.07.2011). CP_2
In effetti, lo stesso Tribunale riconosce che la sottoscrizione di un contratto di garanzia da parte di CP_1
contrasta con l'ipotesi dell'interposizione fittizia, atteso che la fideiussione presuppone l'esistenza di un terzo debitore rispetto al soggetto garante, per cui il non avrebbe potuto che garantire un debito altrui (cioè, delle CP_2
diverse società da lui di fatto amministrate).
Il primo Giudice avrebbe dovuto quindi esaminare la fondatezza della domanda di adempimento sulla scorta della documentazione offerta dalla società appellante ed, in particolare, del contratto di fideiussione privo di data sottoscritto da , della scrittura privata del 06.09.2010 a firma di e della documentazione CP_1 Controparte_2
contabile prodotta in giudizio dalla . Pt_1
La posizione di ed il contratto di fideiussione. CP_1
4 Venendo dunque all'esame di tale documentazione, quanto alla posizione di , non può accedersi alla tesi CP_1
dell'appellante per cui la fideiussione da questi sottoscritta e riconosciuta costituisca un contratto autonomo di garanzia.
Invero, il fatto che con il predetto atto il si sia obbligato a pagare “ a semplice richiesta, anche in caso di CP_2 opposizione del debitore ” le somme ivi indicate, di per sé non vale a qualificare il contratto come autonomo di garanzia.
Come chiarito ancora di recente dalla Suprema Corte, infatti, la presenza nel contratto della clausola di pagamento
“a prima richiesta” non è decisiva al fine di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, sia perché detta clausola non è incompatibile con la disciplina di cui all'art. 1957 Cod. Civ., sia perchè la stessa potrebbe essere finalizzata ad una deroga parziale di detta disciplina, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta del creditore sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04.12.2024 n. 31105).
Nel caso di specie, la mera dizione “anche in caso di opposizione del debitore“ non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e quindi non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare senza poter sollevare, anche in un secondo momento, le eccezioni che spettano al debitore principale.
Risulta invece evidente il collegamento con l'obbligazione principale, laddove si fa riferimento specifico all'esposizione debitoria di cinque diverse società e si precisa che per la determinazione del debito garantito valgono le scritture contabili della creditrice;
e laddove l'importo garantito è esattamente quello corrispondente alla Pt_1
somma dell'esposizione debitoria di ciascuna società, individuato in apposito schema riportato all'interno del contratto, recante il nome di ogni società con a fianco indicata l'esposizione debitoria alla stessa riferibile.
Diverso sarebbe stato se il si fosse obbligato a tenere indenne la dall'eventuale inadempimento CP_2 Pt_1
delle diverse società, sino a concorrenza di una somma determinata, rinunciando espressamente a proporre le eccezioni che spettano al creditore ed alla previa escussione dello stesso, in tal modo assumendo un'obbligazione autonoma nei confronti della , ciò che nel caso di specie non può ritenersi per quanto sopra evidenziato. Pt_1
Occorre allora verificare la sussistenza del credito vantato dalla in forza della fideiussione, atteso che il Pt_1
convenuto – fatta eccezione per una parte del debito contratto dalla società – ne ha CP_1 CP_5
contestato l'esistenza, sia in quanto riferito a società non più esistenti o mai esistite, sia in relazione agli importi, sia in relazione all'effettività delle forniture.
Sul punto appare dirimente il fatto che l'appellante, pur in tal senso onerata dal Tribunale con ordinanza del
26.02.2013, non ha documentato l'effettiva fornitura alle diverse società della merce indicata nelle fatture e negli estratti conto depositati, i quali evidentemente non costituiscono prova della consegna della merce e, quindi, dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato, poiché unilateralmente emessi dalla stessa . Pt_1
5 Gli unici documenti di trasporto prodotti riguardano le forniture eseguite alla società che, tuttavia, non è CP_3
fra quelle per le quali ha prestato la garanzia fideiussoria. CP_1
Va però considerato che l'appellato ha parzialmente riconosciuto il debito garantito per la CP_1 CP_5
pur se nella minor somma di euro 453.467.08, producendo anche le scritture contabili di detta società alla data del
31.12.2010, da cui risulta il predetto debito nei confronti della : ne consegue che l'obbligazione di garanzia Pt_1 assunta da nei confronti dell'appellante sussiste soltanto per detto minore importo. CP_1 Pt_1
Nessun fondamento giuridico ha, invece, la domanda di condanna dal per il maggior importo non garantito CP_2
dalla fideiussione e riferibile ad altre società, sul presupposto che egli avrebbe assunto “in proprio” i debiti di tali società.
Invero, per quanto detto sopra e per quanto ammesso dalla stessa appellante, ha sempre agito quale CP_1
rappresentante delle diverse società e non in proprio, circostanza questa che trova conferma anche nel capo d'imputazione della sentenza penale del Tribunale di Napoli, in atti prodotta dalla stessa appellante, ove egli è chiamato a rispondere del reato di truffa aggravata in danno della non in proprio ma nella qualità di gestore legale Pt_1
e/o di fatto di dette società.
Il motivo di impugnazione va quindi parzialmente accolto quanto alla posizione di , potendo ritenersi CP_1
accertato il debito della nei confronti della , per il minor importo dalla prima riconosciuto di euro CP_5 Pt_1
453.467,08, con conseguente condanna di , quale garante, al pagamento di detto importo in favore della CP_1
, oltre interessi dalla domanda al saldo. Pt_1
La posizione di ed il documento del 06.09.2010 Controparte_2
La sentenza deve essere invece confermata quanto alla posizione di , poiché – come incidentalmente Controparte_2
rilevato anche dal primo Giudice – la scrittura privata da questi sottoscritta in data 06.09.2010 non è una ricognizione di debito ma una comunicazione inviata al rappresentante della , , con la quale egli si limita Pt_1 Persona_1
a richiedere un incontro per verificare la possibilità di un accordo transattivo concernente l'esposizione debitoria delle società e Merolla S.r.l., senza assumere quindi alcuna obbligazione nei confronti della , CP_5 Pt_1 come già rilevato dal Tribunale di Napoli adito in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. che, infatti, ebbe a revocare il sequestro conservativo concesso in danno di . Controparte_2
Quanto sopra dedotto impone il rigetto del primo e del terzo motivo di appello, esaminabili congiuntamente poiché attinenti proprio alla posizione di . Controparte_2
Invero, sul punto va rilevato, anzitutto, che il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provata la
“simulazione” dei contratti di fornitura e, quindi, non ha valutato l'effettiva esistenza del preteso credito e la sussistenza delle obbligazioni dedotte dall'appellante.
6 Soltanto incidentalmente ha rilevato che non sussisteva alcuna ricognizione di debito imputabile ad , Controparte_2
facendo proprie le motivazioni già espresse dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c..
Ne consegue, quanto al primo motivo di impugnazione, che non sussiste alcuna nullità della sentenza, poiché la motivazione in ordine al rigetto della domanda è chiaramente espressa con riferimento all'interpretazione della stessa come accertamento di simulazione ed è l'unica che ha indotto il Tribunale a rigettare la domanda;
quanto al terzo motivo di impugnazione, che la valutazione espressa – sia pure incidentalmente – dal primo Giudice in ordine al documento datato 06.09.2010 e sottoscritto da è corretta, poiché tale atto non costituisce una Controparte_2
ricognizione di debito bensì un mero invito rivolto alla , tramite il suo rappresentante in loco, a trovare un accordo Pt_1
per il rientro dall'esposizione debitoria delle società Merolla Srl, peraltro neanche specificata in CP_6
relazione al quantum.
Vale poi quanto detto sopra per la posizione di , ovvero che anche ha sempre agito quale CP_1 Controparte_2 rappresentante delle diverse società ammnistrate – di fatto o di diritto - e non in proprio, circostanza anche questa che trova conferma anche nel capo d'imputazione della sentenza penale resa nei suoi confronti dal Tribunale di
Napoli, di cui si dirà oltre.
La posizione di CP_3
Quanto alla posizione di occorre rilevare anzitutto che in ordine al rigetto della domanda proposta dalla CP_3
nei confronti di detta società si è formato il giudicato, poiché sul punto nessuna impugnazione è stata Pt_1 proposta dall'appellante, la quale si è limitata a contestare le motivazioni della sentenza relativamente alle posizioni dei convenuti ed , con riferimento agli atti da ciascuno di essi sottoscritti, nulla deducendo circa CP_2 CP_1
la posizione della CP_3
Peraltro, si osserva incidentalmente come in nessuno di tali atti – né nella fideiussione sottoscritta da , CP_1
né nella comunicazione del 06.09.2010 a firma di – vi sia riferimento alcuno alla società Controparte_2 CP_3
con la quale i rapporti commerciali risultano esser stati regolari.
Dunque, la domanda riproposta in questa sede anche nei confronti di detta società deve essere rigettata poiché inammissibile, stante il giudicato formatosi rispetto alla sentenza di primo grado.
§§§
Il quarto motivo di impugnazione appare francamente poco comprensibile: l'appellante lamenta l'omessa esposizione in sentenza dello svolgimento del processo di primo grado, asserendo che ciò avrebbe comportato la lesione del diritto di difesa.
In realtà, deduce poi che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'ordinanza resa nel corso del giudizio dal precedente istruttore – Dott.ssa – che avrebbe limitato l'accertamento al quantum della domanda proposta Per_2
7 dalla , con ciò ritenendo provato l'an della stessa, rendendo sul punto in qualche modo “non più contestabile” Pt_1
l'esistenza del credito vantato nei confronti dei convenuti.
Ora, in disparte la considerazione per cui le ordinanze istruttorie sono sempre modificabili, l'appellante omette di dar conto del fatto che in realtà con la predetta ordinanza del 26.02.2013 il Giudice si espresse nei seguenti termini:
“...rilevato che nei termini istruttori concessi – ex art. 183 comma VI c.p.c., n.d.a. - l'istante non ha depositato documenti ulteriori né articolato mezzi di prova volti a provare il credito vantato e l'imputabilità dello stesso ai convenuti....non sussistono i presupposti per la concessione dell'ordinanza contemplata dall'art. 186-bis c.p.c., in quanto i convenuti hanno specificamente contestato in fatto ed in diritto la pretesa creditoria vantata dal'attrice...ritenuta rilevante ai fini della decisione l'acquisizione in giudizio della documentazione contabile relativa alle forniture effettuate dall'attrice in favore di e alle società i cui debiti sono stati garantiti dai CP_3
convenuti....
PQM.
..ordina all'attrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della documentazione innanzi indicata...”.
Dunque, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, l'istruttore ebbe a rilevare proprio la mancanza di prova sia dell'an che del quantum della pretesa creditoria, onerando infatti l'attrice di produrre la documentazione contabile relative alle forniture eseguite che, come detto sopra, non è mai stata depositata dalla parte appellante.
Il motivo di impugnazione va quindi rigetto poiché infondato, non sussistendo alcun provvedimento avente efficacia di giudicato sull'an, reso nel corso del processo di primo grado.
§§§
Del pari infondato è il quinto motivo di impugnazione, relativo all'omessa valutazione degli atti dell'indagine penale svolta nei confronti dei convenuti a seguito della querela proposta dalla stessa . Pt_1
Sostiene l'appellante che la valutazione degli atti di indagine penale consentirebbe di accertare l'esatto credito dalla stessa vantato nei confronti dei convenuti ed il riconoscimento dello stesso da parte dei fratelli . CP_2
Ora, come costante giurisprudenza insegna, le prove assunte in un processo penale ed anche le sentenze penali possono essere valutate nel processo civile come prove precostituite ed atipiche, quindi unitamente alle altre risultanze probatorie, cosicché il giudice resta libero di scegliere quelle ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, potendo quindi anche escludere la rilevanza degli atti assunti in sede penale (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
16.04.2025 n. 9957).
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto in primo grado la richiesta di rinvio a giudizio di ed , CP_2 CP_1
emessa dalla Procura di Napoli il 14.10.2015, per reati fallimentari e di truffa aggravata nei confronti della , che Pt_1
nulla contiene se non appunto una richiesta di rinvio a giudizio con i relativi capi di imputazione;
mentre in questa sede ha prodotto la sentenza penale di I grado resa in data 05.02.2018 e depositata in data 02.05.2018 dal Tribunale di Napoli – Terza Sezione Penale.
8 Tali atti tuttavia, valutati unitamente a quelli acquisiti nel giudizio civile di primo grado, non consentono di giungere ad una diversa valutazione dei fatti, per il semplice fatto che le prove documentali esaminate dal Giudice penale sono le stesse prodotte in sede civile, ovvero gli estratti conto e le fatture emesse dalla;
e che la ricostruzione dei Pt_1
fatti che hanno condotto alla condanna in primo grado di ed , per il reato di truffa aggravata, si CP_2 CP_1 basa sulle testimonianze rese dai dipendenti e rappresentanti della società (tra i quali lo stesso Pt_1 Per_1
già sentito anche nella fase del sequestro ante causam).
Ciò non consente, evidentemente, di giungere all'accertamento dell'effettiva esistenza e consistenza del credito vantato dalla , poiché - come detto in precedenza – i soli estratti conto e/o le sole fatture emesse dalla società
, in quanto atti di formazione unilaterale, non consentono di ritenere provata l'entità del credito vantato dalla Pt_1
medesima società, al pari delle generiche testimonianze rese dai dipendenti della circa il mancato pagamento Pt_1
delle forniture;
ed, infatti, la sentenza penale contiene un condanna al risarcimento del danno da valutarsi in separata sede, non già la condanna al pagamento di una somma determinata, non essendovi stato alcun accertamento sul punto.
Per altro verso, invece, la sentenza penale conferma che ed hanno sempre agito quali CP_2 CP_1
rappresentanti – anche se di fatto – delle diverse società dagli stessi gestite, ad iniziare dalla Merolla Srl, e che in tale veste hanno posto in essere concreti atti di gestione ed amministrazione, oltre che le condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione che gli sono state contestate e per le quali pure sono stati condannati in primo grado;
ciò che esclude l'imputabilità agli stessi “in proprio” dei debiti contratti dalle diverse società di cui erano amministratori, di fatto o di diritto.
In buona sostanza, la sentenza penale non consente di ritenere accertata l'obbligazione dedotta in sede civile, in relazione alla quale era necessario provare anzitutto l'effettiva fornitura della merce alle diverse società e, per conseguenza, l'importo del credito vantato in relazione al prezzo della merce effettivamente consegnata: prova che, come detto in precedenza, non è stata offerta se non in relazione al riconoscimento del debito della da CP_5
parte di , seppure in misura inferiore a quella indicata dalla . CP_1 Pt_1
§§§
Il parziale accoglimento del gravame comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite che, in considerazione dell'esito della controversia, vengono poste a carico di in quanto parte soccombente CP_1
rispetto alla domanda proposta dalla;
mentre vengono poste a carico di quest'ultima in quanto parte Pt_1
soccombente rispetto alle domande proposte nei confronti di e della Controparte_2 CP_3
Dette spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 260.001,00 e 520.000,00 euro per , con esclusione della fase istruttoria in appello;
CP_1
e dello scaglione di valore indeterminato di complessità media per e con aumento del Controparte_2 CP_3
9 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale e con esclusione della fase istruttoria in appello
P.Q.M.
la Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accerta il debito della ei confronti della CP_5
, alla data del 31.12.2010, nella misura di euro di euro 453.467,08, con conseguente condanna di Pt_1 [...]
, quale garante della predetta società, al pagamento di detto importo in favore della , oltre interessi CP_1 Pt_1
legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta nel resto il gravame proposto dalla nei confronti di e della Pt_1 Controparte_2 CP_3
3) condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore della , che liquida CP_1 Pt_1
quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro 34.223,00 per compensi ed euro 2.000,00 per esborsi, ivi compresa la fase cautelare;
e quanto al presente giudizio nella misura di euro 14.239,00 per compensi ed euro
2.529,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi come liquidati, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
4) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in Pt_1
favore di e di che liquida quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro 20.996,40 Controparte_2 CP_3
per compensi, ivi compresa la fase cautelare;
e quanto al presente giudizio nella misura di euro 10.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi come liquidati, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente, con distrazione in favore dell'Avv. RM AL.
Napoli, 06.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. AO Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 3011/2016 vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
AO AR,
Appellante
E
, e in persona del legale rapp.te p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2 CP_3
RM AL, come da mandato in atti,
Appellati
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , con ricorso ex art. 671 c.p.c. e premettendo di essere creditrice dei ed della Pt_1 CP_4 Controparte_2 somma di euro 4.425.229,56, in forza di atti di fideiussione e di ricognizione di debito, dagli stessi rilasciati a fronte di ingenti debiti contratti con la stessa da diverse società riconducibili agli stessi germani , ha chiesto Pt_1 CP_2
al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore, autorizzarsi il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti ai predetti germani, nonché di autorizzare detta misura cautelare anche nei confronti
1 della società di recente costituzione ed alla quale i fratelli avevano trasferito tutte le merci CP_3 CP_2
acquistate dalle altre società debitrici nonché il deposito ove dette merci erano custodite, allo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale.
All'esito della regolare costituzione del contraddittorio con le parti resistenti, con decreto del 30 luglio 2011 il Giudice monocratico designato dal Tribunale ha autorizzato il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili, inclusi i crediti e le quote societarie, appartenenti ad ed ed alla sino a concorrenza CP_2 CP_1 CP_3
dell'importo di 6 milioni di euro, nominando custode dei beni lo stesso . CP_1
Detto provvedimento, reclamato dai resistenti, è stato parzialmente riformato dal Collegio con decreto depositato il
14 novembre 2011, con il quale è stata revocata la misura cautelare concessa nei confronti di e della Controparte_2
Controparte_3
Per quel che rileva in questa sede – in relazione ai motivi di appello di cui si dirà oltre – il Collegio ha ritenuto: a) quanto alla posizione di , non sussistere il fumus cautelare, atteso che la scrittura privata del 06.09.2010 Controparte_2
prodotta dalla ricorrente non poteva ritenersi alla stregua di una ricognizione di debito, in quanto contenente in realtà contestazioni sia circa l'an che sul quantum della pretesa creditoria della ed un invito a rivedere tale pretesa Pt_1
a fini transattivi;
b) quanto alla che l'esposizione debitoria nei confronti della era di poco CP_3 Pt_1
superiore a 45 mila euro, garantita tuttavia dall'emissione di un assegno di pari importo che risultava peraltro già incassato dalla , e che l'acquisto di unità commerciali da altre società di cui la assumeva di essere Pt_1 Pt_1
creditrice di per sé non dimostrava che anche la era riconducibile ai germani ed , CP_3 Controparte_2 rientrando piuttosto nella normale prassi commerciale.
§§§§
Successivamente alla concessione del sequestro conservativo e nelle more del procedimento di reclamo, la Pt_1
ha introdotto il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 07 ottobre
[...]
2011 ad ed ed alla chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1 CP_3
7.153.614,08 oltre interessi, corrispondente al prezzo delle forniture eseguite della in favore delle società Pt_1
asseritamente riconducibili ai germani , in forza della garanzia e del riconoscimento di debito da questi ultimi CP_2 sottoscritti.
Nella fase di merito si sono costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e contestando l'imputabilità diretta delle presunte obbligazioni contratte dalle diverse società indicate dall'attrice, alcune delle quali peraltro fallite prima della domanda, oltre che la validità della fideiussione e l'esistenza stessa di un atto di ricognizione di debito da parte di . Controparte_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed, all'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5263/2016 pubblicata il 28.04.2016, ha rigettato la domanda condannando la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Il primo Giudice ha ritenuto che il presupposto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla Pt_1
fosse l'esistenza di un contratto simulato – sub specie di interposizione fittizia – e che, non essendo stata proposta alcuna domanda di accertamento di tale simulazione, non poteva trovare accoglimento quella di condanna dei soggetti che avrebbero realmente contratto le obbligazioni nei confronti della – i germani - in luogo dei Pt_1 CP_2 formali debitori (ovvero, delle diverse società agli stessi riconducibili, cui l'attrice assume di aver fornito negli anni calzature).
§§§§
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , con atto notificato il 13.06.2016, insistendo nelle domande Pt_1
proposte in primo grado e deducendo a tal fine: a) la nullità della sentenza, in relazione alla posizione del convenuto
, per insuffiente ed omessa motivazione;
b) l'errata interpretazione della domanda, fondata in realtà Controparte_2
sulla fideiussione rilasciata da e sulla ricognizione di debito sottoscritta da , quindi CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto l'adempimento di detti contratti e non anche l'accertamento di una simulazione;
c) l'errata interpretazione della scrittura privata del 06.09.2010 con cui avrebbe riconosciuto il debito nei Controparte_2
confronti della;
d) l'omessa indicazione dello svolgimento del processo ed, in particolare, del contenuto Pt_1
dell'ordinanza che ebbe a disporre la produzione della documentazione contabile della ai fini della Pt_1
quantificazione del credito;
e) l'omessa valutazione degli atti relativi al procedimento penale pendente nei confronti dei convenuti a seguito di querela proposta dalla stessa . CP_2 Pt_1
Si sono ritualmente costituti i convenuti appellati, chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in primo grado, relativa al sequestro preventivo richiesto dalla Procura di Napoli nei confronti (fra gli altri) dei germani ed;
con la comparsa conclusionale, CP_2 CP_1
gli appellati hanno poi eccepito l'improcedibilità del gravame per mancato deposito della pec di notifica della sentenza di primo grado in formato digitale, a riprova della tempestività dell'impugnazione.
§§§§
Osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di improcedibilità del gravame proposta con la comparsa conclusionale è infondata, poiché l'appellante ha prodotto copia analogica della notifica della sentenza effettuata a mezzo p.e.c. dalla procuratrice delle parti appellate in data 16.05.2016 e quest'ultima non ha contestato né la data della notifica né la non conformità della copia analogica prodotta al corrispondente messaggio telematico, limitandosi ad un'eccezione formale relativa alla necessità di produrre la p.e.c. in formato msg, peraltro formulata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale.
Tuttavia, come detto, il contenuto del messaggio p.e.c. e la data dello stesso non è oggetto di contestazione alcuna, così come la conformità della copia analogica all'originale informatico, sicché deve ritenersi che l'appello sia stato tempestivamente proposto dalla . Pt_1
§§§
3 Venendo al merito, ragioni di ordine logico impongono di esaminare anzitutto il secondo motivo di impugnazione, relativo all'errata interpretazione della domanda, quale necessario presupposto per l'esame degli altri motivi di gravame.
Il motivo è fondato e comporta il parziale accoglimento della domanda proposta dalla , nei termini di cui si Pt_1 dirà in appresso.
Invero, non può revocarsi in dubbio che la domanda di condanna nei confronti dei convenuti ed CP_2 CP_1
(sulla si dirà oltre) sia basata, quanto alla somma di euro 4.425.229,56, sul presunto riconoscimento di CP_3
debito del primo e sulla fideiussione rilasciata dal secondo a garanzia dei debiti contratti da alcune società clienti della;
e quanto all'ulteriore importo di euro 2.728.384,52 sulla dedotta imputabilità del debito delle diverse Pt_1
società ai fratelli ed in proprio. Controparte_2
Ed in effetti, seppure l'appellante nell'atto introduttivo del giudizio, riferendosi all'agire dei fratelli , abbia CP_2 impropriamente fatto riferimento ad una “simulazione”, nondimeno la stessa ha dedotto sin dal ricorso Pt_1
introduttivo che i rapporti commerciali sono effettivamente intercorsi con le diverse società amministrate di fatto
(ed in alcuni casi anche di diritto) da , il quale si occupava di ordinare la merce tramite il rappresentante CP_1
della e provvedeva poi a consegnare a quest'ultimo i titoli emessi in pagamento dalle diverse società Pt_1
(circostanza confermata anche dal rappresentante della , Sig. , in sede cautelare). Pt_1 Persona_1
Dunque, non vi è stato – né è mai stato dedotto in giudizio dalla – alcun accordo simulatorio fra le parti, tale da Pt_1 far ritenere che gli acquisti fossero stati effettuati “in proprio” dai fratelli , bensì un rapporto commerciale con CP_2 il soggetto che amministrava di fatto le diverse società, basato peraltro sulla fiducia reciproca, così come riferito sempre dal rappresentante della , , in sede cautelare: “...Gli ordini li ho fatti sempre tramite Pt_1 Persona_1
...Gli ordini avvenivano sempre di persona presso la loro sede. Solo io mi occupavo come agente dei CP_1
rapporti con i . Non c'era consuetudine di verificare il potere di firma per il rapporto fiduciario... veniva CP_2 Pt_2
dal con il direttore commerciale...” (verbale udienza cautelare del 18.07.2011). CP_2
In effetti, lo stesso Tribunale riconosce che la sottoscrizione di un contratto di garanzia da parte di CP_1
contrasta con l'ipotesi dell'interposizione fittizia, atteso che la fideiussione presuppone l'esistenza di un terzo debitore rispetto al soggetto garante, per cui il non avrebbe potuto che garantire un debito altrui (cioè, delle CP_2
diverse società da lui di fatto amministrate).
Il primo Giudice avrebbe dovuto quindi esaminare la fondatezza della domanda di adempimento sulla scorta della documentazione offerta dalla società appellante ed, in particolare, del contratto di fideiussione privo di data sottoscritto da , della scrittura privata del 06.09.2010 a firma di e della documentazione CP_1 Controparte_2
contabile prodotta in giudizio dalla . Pt_1
La posizione di ed il contratto di fideiussione. CP_1
4 Venendo dunque all'esame di tale documentazione, quanto alla posizione di , non può accedersi alla tesi CP_1
dell'appellante per cui la fideiussione da questi sottoscritta e riconosciuta costituisca un contratto autonomo di garanzia.
Invero, il fatto che con il predetto atto il si sia obbligato a pagare “ a semplice richiesta, anche in caso di CP_2 opposizione del debitore ” le somme ivi indicate, di per sé non vale a qualificare il contratto come autonomo di garanzia.
Come chiarito ancora di recente dalla Suprema Corte, infatti, la presenza nel contratto della clausola di pagamento
“a prima richiesta” non è decisiva al fine di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, sia perché detta clausola non è incompatibile con la disciplina di cui all'art. 1957 Cod. Civ., sia perchè la stessa potrebbe essere finalizzata ad una deroga parziale di detta disciplina, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta del creditore sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04.12.2024 n. 31105).
Nel caso di specie, la mera dizione “anche in caso di opposizione del debitore“ non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e quindi non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare senza poter sollevare, anche in un secondo momento, le eccezioni che spettano al debitore principale.
Risulta invece evidente il collegamento con l'obbligazione principale, laddove si fa riferimento specifico all'esposizione debitoria di cinque diverse società e si precisa che per la determinazione del debito garantito valgono le scritture contabili della creditrice;
e laddove l'importo garantito è esattamente quello corrispondente alla Pt_1
somma dell'esposizione debitoria di ciascuna società, individuato in apposito schema riportato all'interno del contratto, recante il nome di ogni società con a fianco indicata l'esposizione debitoria alla stessa riferibile.
Diverso sarebbe stato se il si fosse obbligato a tenere indenne la dall'eventuale inadempimento CP_2 Pt_1
delle diverse società, sino a concorrenza di una somma determinata, rinunciando espressamente a proporre le eccezioni che spettano al creditore ed alla previa escussione dello stesso, in tal modo assumendo un'obbligazione autonoma nei confronti della , ciò che nel caso di specie non può ritenersi per quanto sopra evidenziato. Pt_1
Occorre allora verificare la sussistenza del credito vantato dalla in forza della fideiussione, atteso che il Pt_1
convenuto – fatta eccezione per una parte del debito contratto dalla società – ne ha CP_1 CP_5
contestato l'esistenza, sia in quanto riferito a società non più esistenti o mai esistite, sia in relazione agli importi, sia in relazione all'effettività delle forniture.
Sul punto appare dirimente il fatto che l'appellante, pur in tal senso onerata dal Tribunale con ordinanza del
26.02.2013, non ha documentato l'effettiva fornitura alle diverse società della merce indicata nelle fatture e negli estratti conto depositati, i quali evidentemente non costituiscono prova della consegna della merce e, quindi, dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato, poiché unilateralmente emessi dalla stessa . Pt_1
5 Gli unici documenti di trasporto prodotti riguardano le forniture eseguite alla società che, tuttavia, non è CP_3
fra quelle per le quali ha prestato la garanzia fideiussoria. CP_1
Va però considerato che l'appellato ha parzialmente riconosciuto il debito garantito per la CP_1 CP_5
pur se nella minor somma di euro 453.467.08, producendo anche le scritture contabili di detta società alla data del
31.12.2010, da cui risulta il predetto debito nei confronti della : ne consegue che l'obbligazione di garanzia Pt_1 assunta da nei confronti dell'appellante sussiste soltanto per detto minore importo. CP_1 Pt_1
Nessun fondamento giuridico ha, invece, la domanda di condanna dal per il maggior importo non garantito CP_2
dalla fideiussione e riferibile ad altre società, sul presupposto che egli avrebbe assunto “in proprio” i debiti di tali società.
Invero, per quanto detto sopra e per quanto ammesso dalla stessa appellante, ha sempre agito quale CP_1
rappresentante delle diverse società e non in proprio, circostanza questa che trova conferma anche nel capo d'imputazione della sentenza penale del Tribunale di Napoli, in atti prodotta dalla stessa appellante, ove egli è chiamato a rispondere del reato di truffa aggravata in danno della non in proprio ma nella qualità di gestore legale Pt_1
e/o di fatto di dette società.
Il motivo di impugnazione va quindi parzialmente accolto quanto alla posizione di , potendo ritenersi CP_1
accertato il debito della nei confronti della , per il minor importo dalla prima riconosciuto di euro CP_5 Pt_1
453.467,08, con conseguente condanna di , quale garante, al pagamento di detto importo in favore della CP_1
, oltre interessi dalla domanda al saldo. Pt_1
La posizione di ed il documento del 06.09.2010 Controparte_2
La sentenza deve essere invece confermata quanto alla posizione di , poiché – come incidentalmente Controparte_2
rilevato anche dal primo Giudice – la scrittura privata da questi sottoscritta in data 06.09.2010 non è una ricognizione di debito ma una comunicazione inviata al rappresentante della , , con la quale egli si limita Pt_1 Persona_1
a richiedere un incontro per verificare la possibilità di un accordo transattivo concernente l'esposizione debitoria delle società e Merolla S.r.l., senza assumere quindi alcuna obbligazione nei confronti della , CP_5 Pt_1 come già rilevato dal Tribunale di Napoli adito in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. che, infatti, ebbe a revocare il sequestro conservativo concesso in danno di . Controparte_2
Quanto sopra dedotto impone il rigetto del primo e del terzo motivo di appello, esaminabili congiuntamente poiché attinenti proprio alla posizione di . Controparte_2
Invero, sul punto va rilevato, anzitutto, che il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provata la
“simulazione” dei contratti di fornitura e, quindi, non ha valutato l'effettiva esistenza del preteso credito e la sussistenza delle obbligazioni dedotte dall'appellante.
6 Soltanto incidentalmente ha rilevato che non sussisteva alcuna ricognizione di debito imputabile ad , Controparte_2
facendo proprie le motivazioni già espresse dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c..
Ne consegue, quanto al primo motivo di impugnazione, che non sussiste alcuna nullità della sentenza, poiché la motivazione in ordine al rigetto della domanda è chiaramente espressa con riferimento all'interpretazione della stessa come accertamento di simulazione ed è l'unica che ha indotto il Tribunale a rigettare la domanda;
quanto al terzo motivo di impugnazione, che la valutazione espressa – sia pure incidentalmente – dal primo Giudice in ordine al documento datato 06.09.2010 e sottoscritto da è corretta, poiché tale atto non costituisce una Controparte_2
ricognizione di debito bensì un mero invito rivolto alla , tramite il suo rappresentante in loco, a trovare un accordo Pt_1
per il rientro dall'esposizione debitoria delle società Merolla Srl, peraltro neanche specificata in CP_6
relazione al quantum.
Vale poi quanto detto sopra per la posizione di , ovvero che anche ha sempre agito quale CP_1 Controparte_2 rappresentante delle diverse società ammnistrate – di fatto o di diritto - e non in proprio, circostanza anche questa che trova conferma anche nel capo d'imputazione della sentenza penale resa nei suoi confronti dal Tribunale di
Napoli, di cui si dirà oltre.
La posizione di CP_3
Quanto alla posizione di occorre rilevare anzitutto che in ordine al rigetto della domanda proposta dalla CP_3
nei confronti di detta società si è formato il giudicato, poiché sul punto nessuna impugnazione è stata Pt_1 proposta dall'appellante, la quale si è limitata a contestare le motivazioni della sentenza relativamente alle posizioni dei convenuti ed , con riferimento agli atti da ciascuno di essi sottoscritti, nulla deducendo circa CP_2 CP_1
la posizione della CP_3
Peraltro, si osserva incidentalmente come in nessuno di tali atti – né nella fideiussione sottoscritta da , CP_1
né nella comunicazione del 06.09.2010 a firma di – vi sia riferimento alcuno alla società Controparte_2 CP_3
con la quale i rapporti commerciali risultano esser stati regolari.
Dunque, la domanda riproposta in questa sede anche nei confronti di detta società deve essere rigettata poiché inammissibile, stante il giudicato formatosi rispetto alla sentenza di primo grado.
§§§
Il quarto motivo di impugnazione appare francamente poco comprensibile: l'appellante lamenta l'omessa esposizione in sentenza dello svolgimento del processo di primo grado, asserendo che ciò avrebbe comportato la lesione del diritto di difesa.
In realtà, deduce poi che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'ordinanza resa nel corso del giudizio dal precedente istruttore – Dott.ssa – che avrebbe limitato l'accertamento al quantum della domanda proposta Per_2
7 dalla , con ciò ritenendo provato l'an della stessa, rendendo sul punto in qualche modo “non più contestabile” Pt_1
l'esistenza del credito vantato nei confronti dei convenuti.
Ora, in disparte la considerazione per cui le ordinanze istruttorie sono sempre modificabili, l'appellante omette di dar conto del fatto che in realtà con la predetta ordinanza del 26.02.2013 il Giudice si espresse nei seguenti termini:
“...rilevato che nei termini istruttori concessi – ex art. 183 comma VI c.p.c., n.d.a. - l'istante non ha depositato documenti ulteriori né articolato mezzi di prova volti a provare il credito vantato e l'imputabilità dello stesso ai convenuti....non sussistono i presupposti per la concessione dell'ordinanza contemplata dall'art. 186-bis c.p.c., in quanto i convenuti hanno specificamente contestato in fatto ed in diritto la pretesa creditoria vantata dal'attrice...ritenuta rilevante ai fini della decisione l'acquisizione in giudizio della documentazione contabile relativa alle forniture effettuate dall'attrice in favore di e alle società i cui debiti sono stati garantiti dai CP_3
convenuti....
PQM.
..ordina all'attrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della documentazione innanzi indicata...”.
Dunque, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, l'istruttore ebbe a rilevare proprio la mancanza di prova sia dell'an che del quantum della pretesa creditoria, onerando infatti l'attrice di produrre la documentazione contabile relative alle forniture eseguite che, come detto sopra, non è mai stata depositata dalla parte appellante.
Il motivo di impugnazione va quindi rigetto poiché infondato, non sussistendo alcun provvedimento avente efficacia di giudicato sull'an, reso nel corso del processo di primo grado.
§§§
Del pari infondato è il quinto motivo di impugnazione, relativo all'omessa valutazione degli atti dell'indagine penale svolta nei confronti dei convenuti a seguito della querela proposta dalla stessa . Pt_1
Sostiene l'appellante che la valutazione degli atti di indagine penale consentirebbe di accertare l'esatto credito dalla stessa vantato nei confronti dei convenuti ed il riconoscimento dello stesso da parte dei fratelli . CP_2
Ora, come costante giurisprudenza insegna, le prove assunte in un processo penale ed anche le sentenze penali possono essere valutate nel processo civile come prove precostituite ed atipiche, quindi unitamente alle altre risultanze probatorie, cosicché il giudice resta libero di scegliere quelle ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, potendo quindi anche escludere la rilevanza degli atti assunti in sede penale (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
16.04.2025 n. 9957).
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto in primo grado la richiesta di rinvio a giudizio di ed , CP_2 CP_1
emessa dalla Procura di Napoli il 14.10.2015, per reati fallimentari e di truffa aggravata nei confronti della , che Pt_1
nulla contiene se non appunto una richiesta di rinvio a giudizio con i relativi capi di imputazione;
mentre in questa sede ha prodotto la sentenza penale di I grado resa in data 05.02.2018 e depositata in data 02.05.2018 dal Tribunale di Napoli – Terza Sezione Penale.
8 Tali atti tuttavia, valutati unitamente a quelli acquisiti nel giudizio civile di primo grado, non consentono di giungere ad una diversa valutazione dei fatti, per il semplice fatto che le prove documentali esaminate dal Giudice penale sono le stesse prodotte in sede civile, ovvero gli estratti conto e le fatture emesse dalla;
e che la ricostruzione dei Pt_1
fatti che hanno condotto alla condanna in primo grado di ed , per il reato di truffa aggravata, si CP_2 CP_1 basa sulle testimonianze rese dai dipendenti e rappresentanti della società (tra i quali lo stesso Pt_1 Per_1
già sentito anche nella fase del sequestro ante causam).
Ciò non consente, evidentemente, di giungere all'accertamento dell'effettiva esistenza e consistenza del credito vantato dalla , poiché - come detto in precedenza – i soli estratti conto e/o le sole fatture emesse dalla società
, in quanto atti di formazione unilaterale, non consentono di ritenere provata l'entità del credito vantato dalla Pt_1
medesima società, al pari delle generiche testimonianze rese dai dipendenti della circa il mancato pagamento Pt_1
delle forniture;
ed, infatti, la sentenza penale contiene un condanna al risarcimento del danno da valutarsi in separata sede, non già la condanna al pagamento di una somma determinata, non essendovi stato alcun accertamento sul punto.
Per altro verso, invece, la sentenza penale conferma che ed hanno sempre agito quali CP_2 CP_1
rappresentanti – anche se di fatto – delle diverse società dagli stessi gestite, ad iniziare dalla Merolla Srl, e che in tale veste hanno posto in essere concreti atti di gestione ed amministrazione, oltre che le condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione che gli sono state contestate e per le quali pure sono stati condannati in primo grado;
ciò che esclude l'imputabilità agli stessi “in proprio” dei debiti contratti dalle diverse società di cui erano amministratori, di fatto o di diritto.
In buona sostanza, la sentenza penale non consente di ritenere accertata l'obbligazione dedotta in sede civile, in relazione alla quale era necessario provare anzitutto l'effettiva fornitura della merce alle diverse società e, per conseguenza, l'importo del credito vantato in relazione al prezzo della merce effettivamente consegnata: prova che, come detto in precedenza, non è stata offerta se non in relazione al riconoscimento del debito della da CP_5
parte di , seppure in misura inferiore a quella indicata dalla . CP_1 Pt_1
§§§
Il parziale accoglimento del gravame comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite che, in considerazione dell'esito della controversia, vengono poste a carico di in quanto parte soccombente CP_1
rispetto alla domanda proposta dalla;
mentre vengono poste a carico di quest'ultima in quanto parte Pt_1
soccombente rispetto alle domande proposte nei confronti di e della Controparte_2 CP_3
Dette spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 260.001,00 e 520.000,00 euro per , con esclusione della fase istruttoria in appello;
CP_1
e dello scaglione di valore indeterminato di complessità media per e con aumento del Controparte_2 CP_3
9 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale e con esclusione della fase istruttoria in appello
P.Q.M.
la Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accerta il debito della ei confronti della CP_5
, alla data del 31.12.2010, nella misura di euro di euro 453.467,08, con conseguente condanna di Pt_1 [...]
, quale garante della predetta società, al pagamento di detto importo in favore della , oltre interessi CP_1 Pt_1
legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta nel resto il gravame proposto dalla nei confronti di e della Pt_1 Controparte_2 CP_3
3) condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore della , che liquida CP_1 Pt_1
quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro 34.223,00 per compensi ed euro 2.000,00 per esborsi, ivi compresa la fase cautelare;
e quanto al presente giudizio nella misura di euro 14.239,00 per compensi ed euro
2.529,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi come liquidati, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
4) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in Pt_1
favore di e di che liquida quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro 20.996,40 Controparte_2 CP_3
per compensi, ivi compresa la fase cautelare;
e quanto al presente giudizio nella misura di euro 10.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi come liquidati, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente, con distrazione in favore dell'Avv. RM AL.
Napoli, 06.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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