Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 151 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAMPOLLO MARIA CRISTINA
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CARRETTA MARTINA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: Dichiarare, in forza del Regolamento (CE) n.2201/2023 del Consiglio, del 27 novembre 2003, lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi stranieri in Albania, alle seguenti CONDIZIONI 1) disporre l'affidamento condiviso dei figli e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre in via subordinata che Parte_1 disponga l'affidamento ritenuto più idoneo per i figli, dopo l'ascolto della figlia di anni 16; 2) assegnare la casa familiare sita in Copparo (FE), via Marino Carletti n.17 alla sig.ra in virtù della collocazione prevalente dei figli presso di lei;
3) Parte_1 prevedere una modalità di visita protetta e limitata, secondo le seguenti modalità: 1 pomeriggio alla settimana con pernotto e we alterni, ma la ricorrente chiede che i minori frequentino il padre insieme: le festività che vengano suddivise in parti uguali;
4) condannare il sig. , a contribuire al mantenimento dei figli CP_1 Per_1 e , minorenni, con l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile Per_2 dell'importo di Euro 500,00* ciascuno, o di quella somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di pagina 1 di 8
b. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b.
Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. Rette asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. Gite scolastiche senza pernottamento;
e. Trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. Rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c. Corsi di specializzazione;
d. Gite scolastiche con pernottamento;
e. Corsi di recupero e lezioni private;
f. Alloggio presso la sede
Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tempo prolungato;
b. Mensa scolastica;
c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby-sitter; b. Campi estivi. In via subordinata, nella denegata ipotesi di opposizione spiegata da parte resistente, che si proceda ex art.473 bis.49
c.p.c. dichiarando la separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate in ricorso e, decorsi i termini previsti dall'art. 473-bis.49 c.p.c., dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 07/08/2003. Si insiste nelle residue istanze istruttorie già formulate in atti, ovvero l'audizione dei testi
[...]
e la dr.ssa Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre alle spese Tes_1 Tes_2 generali.
il resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Albania in data 07/08/2003 alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso dei figli e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare Parte_1 sita in Copparo (FE), via Marino Carletti n.17 alla sig.ra in virtù della Parte_1 collocazione prevalente dei figli presso di lei;
3) prevedere che la frequentazione del padre con i figli venga regolata secondo le modalità che verranno ritenute più opportune dai Servizi sociali che attualmente stanno già effettuando gli incontri protetti tra il padre e il minore . Qualora gli incontri protetti proseguano positivamente, Per_2 come attualmente risulta dalla relazione dei Servizi sociali, prevedere un progressivo ampliamento della frequentazione del figlio secondo le modalità indicate in Per_2 ricorso introduttivo con possibilità per il padre di vedere il figlio anche in forma non protetta e per due volte a settimana nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e week end alternati dal venerdì sera a cena fino alla domenica sera alle ore 21. Previsione, in accordo con il Servizio sociale, tenuto conto dell'andamento degli incontri e qualora ritenuti consoni e adeguati all'interesse del minore, di un periodo di più giorni da trascorrere con il padre durante le vacanze estive, pasquali e pagina 2 di 8 natalizie. 4) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli e l'importo mensile di euro 200,00 ciascuno oltre al 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie come da protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2024 la cittadina albanese Parte_1
premesso di aver contratto il 7 agosto 2003 matrimonio in Albania con il connazionale
, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio in applicazione Persona_3
della legge del comune Stato di origine e, in caso di mancanza del consenso del resistente, di pronunciare la separazione personale in applicazione della legge italiana.
In particolare la ricorrente, sul presupposto di essere vittima di gravi vessazioni ascrivibili ad una forma di gelosia parossistica, chiedeva in via cautelare l'allontanamento del marito dalla casa coniugale e, nel merito, l'adozione del regime di affido condiviso dei due figli minori con frequentazione protetta, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo per il mantenimento della prole nella complessiva somma di Euro 1.000 oltre la metà delle spese straordinarie.
Con decreto del 1° febbraio 2024, adottato ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. previa l'audizione di informatori, il presidente delegato ordinava l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, decreto di cui la ricorrente non chiedeva la conferma stante la contestuale applicazione di analoga misura cautelare da parte del giudice penale.
Il resistente, nell'aderire alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedeva l'affido condiviso con residenza dei minori presso la madre e si offriva di corrispondere un contributo di mantenimento in somma complessiva non superiore ad Euro 400 mensili oltre la metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 16 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il presidente delegato affidava in via esclusiva i figli alla madre con conseguente assegnazione della casa coniugale;
disponeva che i rapporti con il padre venissero regolati dal Servizio sociale;
poneva a carico del resistente un contributo per il mantenimento della prole di complessivi Euro 500 oltre il 50% alle spese straordinarie.
All'esito di istruttoria caratterizzata dall'acquisizione della relazione del servizio sociale, all'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio previo il deposito degli atti conclusionali.
pagina 3 di 8 ***
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio diretto (id est: senza la preventiva fase di separazione personale) in applicazione della legge albanese e alla udienza del 16 aprile 2024 entrambi i coniugi hanno ribadito di scegliere la legge del comune paese di origine per la pronuncia di scioglimento del vincolo.
Orbene, premesso che la comune residenza abituale dei coniugi nello Stato italiano comporta la sussistenza della giurisdizione ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE)
n. 2019/1111 (Bruxelles II ter), si rileva che, in forza dell'art. 5 par. 1 lett. c) del regolamento UE 1259/2010, deve essere applicata, in conformità alla scelta consapevolmente effettuata dalle parti, la legge della Repubblica Albanese (di cui i coniugi sono cittadini).
A tale riguardo si rileva che l'art. 125 del Codice di Famiglia albanese, rubricato come “consenso reciproco dei coniugi”, prevede che “quando i coniugi si accordano per lo scioglimento del matrimonio, presentano in tribunale, unitamente alla domanda, anche un accordo che disciplina le conseguenze dello scioglimento del matrimonio”.
L'art. 132, rubricato come “scioglimento del matrimonio a seguito della domanda di uno dei coniugi”, prevede che “ciascun coniuge può chiedere lo scioglimento del matrimonio quando, a causa di continui litigi, maltrattamenti, gravi offese, infedeltà coniugale, malattia mentale incurabile, condanna per grave reato del coniuge ovvero per ogni altra causa che costituisce violazione reiterata degli obblighi nascenti dal matrimonio, la convivenza diventa impossibile ed il matrimonio ha perso il proprio significato per il coniuge ricorrente o per entrambi i coniugi.”
Ciò posto, il Collegio rileva che non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 125 la quale postula, invero, un accordo sulle conseguenze dello scioglimento del vincolo. Per contro i gravi comportamenti addebitati al resistente e comprovati all'esito dell'istruttoria come meglio si dirà infra consentono, con particolare riguardo ai continui litigi e ai maltrattamenti, di applicare la disciplina di cui all'art. 132 con conseguente pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle altre domande, sussiste la giurisdizione italiana su quelle relative all'affidamento e alla frequentazione della prole in forza di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento 2201/2003 a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul pagina 4 di 8 minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro in cui sono adibiti.”
La legge sostanziale da applicarsi è quella italiana in forza degli articoli 16 e 17 della convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 -ratificata con legge 18 giugno 2015 n. 101- i quali rinviano direttamente alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
La legge italiana deve regolare anche la domanda di mantenimento della prole in base alla previsione dell'articolo 15 del regolamento CE n. 4/09 che richiama il protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari il quale individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole minore.
Sgombrato il campo da tali questioni, occorre dire che nella fase cautelare del presente procedimento si è provveduto all'audizione della figlia (nata nel 2007) la Per_1
quale, sentita all'udienza del 31 gennaio 2024, ha dichiarato “ in questi ultimi anni ho assistito a numerosi bisticci tra mia madre e mio padre nei quali il secondo minacciava la prima di morte, dicendole che le avrebbe potuto buttare dell'acido in faccia. Mio padre non nega di mettere telecamere in casa per controllare mia madre. Ricordo che una volta mia madre e mia nonna mi svegliarono per farmi vedere che c'era un telefono con la chiamata aperta per registrare ciò che stava accadendo in casa. A causa dei litigi e dello stato d'animo che mi deriva non riesco a dormire la notte perché sono terrorizzata. Mio padre si disinteressa di noi figli e chiede solo dove si trovi nostra madre. Io ho paura e vorrei che mio padre stesse lontano da noi.
Nell'estate del 2022, quando eravamo in Albania, eravamo in macchina io, mio fratello con mio padre. È nato un bisticcio con mio padre nel quale lui ha condotto la macchina in modo tale da farci temere un incidente che ha evitato solo all'ultimo momento. Ribadisco che ho paura di mio padre”. L'informatrice Aiasi Nail, madre della ricorrente, ha soggiunto di aver direttamente constatato che il genero metteva telecamere in casa e seguiva la figlia nonchè di averlo sentito pronunciare reiterate minacce di morte e di uso dell'acido.
In data 7 febbraio 2024 il Gip ha applicato al resistente, cui è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico connesso a gelosia parossistica, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dai figli) per il reato di maltrattamenti con l'aggravante della commissione dei fatti in presenza della figlia minore il Per_1 relativo processo è tutt'ora in corso nella fase dibattimentale.
pagina 5 di 8 Orbene, ancorchè la ricorrente abbia in sede di conclusioni finali reiterato la richiesta di affido condiviso cui si è associato il resistente, ritiene il Collegio che debba essere confermato il regime di affido esclusivo adottato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Vero è che dalla relazione trasmessa dal Servizio sociale il 10 settembre 2024 risulta che il padre ha mostrato resipiscenza ed attaccamento per la prole, ma è altrettanto vero che tali circostanze non possono, quantomeno allo stato, “cancellare” la condotta tenuta nei confronti della moglie e della prole.
Dalla deposizione della figlia che rifiuta tuttora di incontrare il padre, Per_1
emerge che il resistente ha creato un vero e proprio clima di terrore caratterizzato da gravissime minacce (id est: quella di buttare dell'acido in faccia alla madre) o da comportamenti sconsiderati (id est: il finto incidente stradale). Tali condotte hanno coinvolto la ragazza e il fratello più piccolo (nato nel 2015) i quali, per Per_2
l'appunto, sono stati “costretti” ad assistere alle vessazioni in danno della madre ed erano trasportati sulla macchina del padre in occasione dell'incidente simulato. Nel processo penale è stato inoltre contestato al resistente di aver minacciato la moglie di ucciderle i figli per farla soffrire.
Stante l'assoluta inidoneità genitoriale del padre, i due minori vanno pertanto affidati in via esclusiva alla madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale di comune proprietà e diritto in via integrale all'Assegno Unico Universale.
Quanto alla frequentazione, in considerazione del persistente rifiuto di di Per_1
incontrare il padre, deve disporsi che gli incontri siano subordinati alla volontà della ragazza, non lontana dal raggiungimento della maggiore età. Deve essere, per contro, rinnovato l'incarico al Servizio sociale di regolare, con i tempi e le modalità ritenute più consone al caso di specie, gli incontri fra il padre ed il figlio . Per_2
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, occorre dire che la ricorrente vive nella casa coniugale di comune proprietà, svolge un lavoro a tempo determinato in regime di part-time con una retribuzione di Euro 1.000 e percepisce l'assegno unico universale di Euro 350; il resistente lavora come dipendente nella edilizia con una retribuzione di Euro 1.250 ed è attualmente ospitato presso l'abitazione del fratello.
Alla luce di quanto precede -e tenuto conto, in particolare, del beneficio economico derivante alla ricorrente dell'assegnazione della casa coniugale- appare equo che il resistente versi la somma mensile di Euro 500 (Euro 250 a figlio) e contribuisca in pagina 6 di 8 ragione del 50% alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità. Posto che la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, il pagamento deve essere eseguito in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da in e Parte_2 Pt_1
il 7 agosto 2003 in US KR (Albania). CP_1
Affida in via esclusiva la prole alla madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Dispone, quanto alla frequentazione, che il padre possa incontrare la figlia Per_1
dietro la volontà della stessa e che i rapporti con il figlio vengano regolati dal Per_2
Servizio sociale secondo i tempi e le modalità ritenute più consone al caso di specie.
Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il quindicesimo giorno di ogni mese e quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 500 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.809 oltre 15% per spese generali, IVA e Cpa disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio sociale.
Ferrara, 28 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8