TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3069/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3069/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giada Giannini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR), il 7 marzo 2020, e che dalla loro unione è nata, il 30 agosto 2016, la figlia . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti, segnatamente, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento e all'assegnazione della casa familiare).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 19 agosto 2025, chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso unicamente precisando che il godimento della casa familiare spetterà alla madre collocataria della pagina 1 di 2 figlia minorenne.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, in secondo luogo, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR) il 7 marzo 2020 (matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 1, P. 1, Ufficio 1, anno 2020).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, come riportate nel decreto datato 8 aprile 2025 e aggiornate da ultimo con le note scritte datate 2 settembre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3069/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giada Giannini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR), il 7 marzo 2020, e che dalla loro unione è nata, il 30 agosto 2016, la figlia . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti, segnatamente, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento e all'assegnazione della casa familiare).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 19 agosto 2025, chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso unicamente precisando che il godimento della casa familiare spetterà alla madre collocataria della pagina 1 di 2 figlia minorenne.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, in secondo luogo, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR) il 7 marzo 2020 (matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 1, P. 1, Ufficio 1, anno 2020).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, come riportate nel decreto datato 8 aprile 2025 e aggiornate da ultimo con le note scritte datate 2 settembre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2