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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 275/2025 R.G.
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile - Sez. immigrazione e protezione internazionale
Il Consigliere designato, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
all'esito della camera di consiglio, premesso che
- con provvedimento del Questore di Ferrara del 4 febbraio 2025, convalidato dal G.d.P. di Bari il 6 febbraio 2025, è stato disposto, ai sensi dell'art. 14, co. 1, T.U.I., nell'attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, il trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...]; Parte_1
- in data 10 febbraio 2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale dello straniero, la cui volontà era stata già manifestata all'udienza per la convalida dinanzi al G.d.P. del 6 febbraio 2025;
- con provvedimento del Questore di Bari del 10 febbraio 2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 per un periodo di 60 giorni, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
rilevato che
- ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, nel testo applicabile ratione temporis, il trattenimento del richiedente asilo in un centro di permanenza per i rimpatri non può essere disposto "al solo fine di esaminare la sua domanda" (art. 6, comma 1, d.lgs. 142/2015);
- il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale, sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 D.L.vo 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015) a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto ad un secondo giudizio di convalida;
- in caso di convalida, a mente del quinto comma dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni e i termini dell'originario trattenimento (ex art. 14 d.l.vo 286/1998) sono sospesi;
- in linea generale, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/21; 27939/19);
- in particolare, riguardo alla scansione temporale prevista per legge, ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione ed in forza di trattenimento disposto ex art. 14 TUI, sia nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142 del 2015, il termine ex art. 6, comma 5, di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo (cfr. Cass. 8 agosto 2024 n. 22467; Cass. 29.12.2023 n. 36522);
- questo termine risulta, nel caso di specie, osservato;
- per giurisprudenza costante, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.L.vo 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare") - involge incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, anche la "manifesta illegittimità'" del provvedimento espulsivo, “che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura”, e che può consistere anche in una situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 30166/23, che richiama a sua volta Cass. 18128/22, Cass. 7829/19, Cass. 5750/17, Cass. 24415/15; 18404/23);
- nella specie, non si ravvisa alcuna “manifesta illegittimità” del provvedimento presupposto, posto che il cittadino straniero era presente in modo irregolare sul territorio nazionale ed era quindi espellibile a norma dell'art. 13 T.U.I.; a tal proposito, la coesione familiare invocata dalla difesa ai fini della inespellibilità non trova riscontro nella situazione di fatto, dal momento che i familiari indicati dallo straniero - sorella e figlio di quattro anni – risultano risiedere la prima nella stessa città di Ferrara, ma non convivente, ed, il secondo, risulta risiedere a Sanremo con la madre;
sicché non vi è accertata convivenza né rapporti stabili tra gli stessi;
- quanto al merito, spetta al giudice della convalida verificare la sussistenza di “fondati motivi” per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata "al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione", mentre esula dalla sua competenza la valutazione della fondatezza della domanda di protezione interazionale, soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede di impugnazione del provvedimento della commissione (Cass. 18128/22);
- ciò posto, correttamente il Questore di Bari ha disposto il trattenimento per aver lo straniero, ancorché presente nel territorio dello Stato già dal 2016, presentato domanda di protezione internazionale solo a seguito del trattenimento presso il CPR ex art. 14 TUI, quando invece avrebbe potuto farlo già prima;
- ed invero, nel decreto questorile di trattenimento ex art. 6, co. 3, d.lgs. 142/15 si dà atto che, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, il richiedente avesse dichiarato
– nel foglio notizie da lui sottoscritto (in atti) – di non aver presentato richiesta di protezione internazionale, il che implica necessariamente che, quanto meno a quella data, sapesse di poter chiedere la protezione internazionale;
- inoltre, la durata della permanenza del richiedente sul territorio nazionale dal 2016, unita alla circostanza dei precedenti penali e di polizia, rendono plausibile il fatto che l'istante abbia avuto cognizione della possibilità di chiedere protezione internazionale in data parecchio antecedente al trattenimento;
- infine, non coglie nel segno l'eccezione della difesa che richiama un precedente della Suprema Corte di Cassazione (n. 11399/24) che, tuttavia, attiene alla procedura di esame della domanda di protezione internazionale e, pertanto, appare estranea alla convalida del trattenimento all'attenzione di questo giudice;
- non sussiste la possibilità di applicare le misure alternative di cui al comma 1bis dell'art. 14 TUI, poiché lo straniero non dispone di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (v. Cass. 7829/2019);
P.Q.M.
convalida per 60 giorni, ai sensi dell'art. 6. 5° co., d.lgs. 142/2015, il provvedimento del Questore di Bari del 10 febbraio 2025 di trattenimento presso il C.P.R. di Bari Palese di nato in [...] il [...]. Pt_1 Parte_1
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere designato
Alberto Binetti
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile - Sez. immigrazione e protezione internazionale
Il Consigliere designato, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
all'esito della camera di consiglio, premesso che
- con provvedimento del Questore di Ferrara del 4 febbraio 2025, convalidato dal G.d.P. di Bari il 6 febbraio 2025, è stato disposto, ai sensi dell'art. 14, co. 1, T.U.I., nell'attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, il trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...]; Parte_1
- in data 10 febbraio 2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale dello straniero, la cui volontà era stata già manifestata all'udienza per la convalida dinanzi al G.d.P. del 6 febbraio 2025;
- con provvedimento del Questore di Bari del 10 febbraio 2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 per un periodo di 60 giorni, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
rilevato che
- ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, nel testo applicabile ratione temporis, il trattenimento del richiedente asilo in un centro di permanenza per i rimpatri non può essere disposto "al solo fine di esaminare la sua domanda" (art. 6, comma 1, d.lgs. 142/2015);
- il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale, sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 D.L.vo 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015) a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto ad un secondo giudizio di convalida;
- in caso di convalida, a mente del quinto comma dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni e i termini dell'originario trattenimento (ex art. 14 d.l.vo 286/1998) sono sospesi;
- in linea generale, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/21; 27939/19);
- in particolare, riguardo alla scansione temporale prevista per legge, ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione ed in forza di trattenimento disposto ex art. 14 TUI, sia nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142 del 2015, il termine ex art. 6, comma 5, di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo (cfr. Cass. 8 agosto 2024 n. 22467; Cass. 29.12.2023 n. 36522);
- questo termine risulta, nel caso di specie, osservato;
- per giurisprudenza costante, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.L.vo 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare") - involge incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, anche la "manifesta illegittimità'" del provvedimento espulsivo, “che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura”, e che può consistere anche in una situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 30166/23, che richiama a sua volta Cass. 18128/22, Cass. 7829/19, Cass. 5750/17, Cass. 24415/15; 18404/23);
- nella specie, non si ravvisa alcuna “manifesta illegittimità” del provvedimento presupposto, posto che il cittadino straniero era presente in modo irregolare sul territorio nazionale ed era quindi espellibile a norma dell'art. 13 T.U.I.; a tal proposito, la coesione familiare invocata dalla difesa ai fini della inespellibilità non trova riscontro nella situazione di fatto, dal momento che i familiari indicati dallo straniero - sorella e figlio di quattro anni – risultano risiedere la prima nella stessa città di Ferrara, ma non convivente, ed, il secondo, risulta risiedere a Sanremo con la madre;
sicché non vi è accertata convivenza né rapporti stabili tra gli stessi;
- quanto al merito, spetta al giudice della convalida verificare la sussistenza di “fondati motivi” per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata "al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione", mentre esula dalla sua competenza la valutazione della fondatezza della domanda di protezione interazionale, soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede di impugnazione del provvedimento della commissione (Cass. 18128/22);
- ciò posto, correttamente il Questore di Bari ha disposto il trattenimento per aver lo straniero, ancorché presente nel territorio dello Stato già dal 2016, presentato domanda di protezione internazionale solo a seguito del trattenimento presso il CPR ex art. 14 TUI, quando invece avrebbe potuto farlo già prima;
- ed invero, nel decreto questorile di trattenimento ex art. 6, co. 3, d.lgs. 142/15 si dà atto che, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, il richiedente avesse dichiarato
– nel foglio notizie da lui sottoscritto (in atti) – di non aver presentato richiesta di protezione internazionale, il che implica necessariamente che, quanto meno a quella data, sapesse di poter chiedere la protezione internazionale;
- inoltre, la durata della permanenza del richiedente sul territorio nazionale dal 2016, unita alla circostanza dei precedenti penali e di polizia, rendono plausibile il fatto che l'istante abbia avuto cognizione della possibilità di chiedere protezione internazionale in data parecchio antecedente al trattenimento;
- infine, non coglie nel segno l'eccezione della difesa che richiama un precedente della Suprema Corte di Cassazione (n. 11399/24) che, tuttavia, attiene alla procedura di esame della domanda di protezione internazionale e, pertanto, appare estranea alla convalida del trattenimento all'attenzione di questo giudice;
- non sussiste la possibilità di applicare le misure alternative di cui al comma 1bis dell'art. 14 TUI, poiché lo straniero non dispone di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (v. Cass. 7829/2019);
P.Q.M.
convalida per 60 giorni, ai sensi dell'art. 6. 5° co., d.lgs. 142/2015, il provvedimento del Questore di Bari del 10 febbraio 2025 di trattenimento presso il C.P.R. di Bari Palese di nato in [...] il [...]. Pt_1 Parte_1
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere designato
Alberto Binetti