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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1456/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonio Micalizzi, che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: recupero indebito CP_2
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'11 marzo 2024 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_2
premesso di aver lavorato nel 2015 e negli anni precedenti, come insegnante con incarico annuale da settembre a giugno ricevendo dall' la er i mesi di inattività fino al conferimento del nuovo CP_1 CP_2
incarico, e in particolare nel 2015 con erogazione in unica soluzione per l'importo di euro 4.066,68 al lordo delle ritenute fiscali, deduceva che l' con avviso di accertamento n. Controparte_3
TXXTXXM000191 del 4 novembre 2019, le aveva richiesto il pagamento di maggiore IRPEF, addizionali e sanzioni per euro 2.465,68 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015; contestazione chiusa con pagamento rateale. Lamentava che con successivo provvedimento del 29 gennaio
2024 l' le aveva contestato l'assenza dei requisiti di legge per l'anzidetto riconoscimento, CP_1
manifestando la volontà di recuperate il relativo indebito per 1.912,08 euro.
Ella chiedeva, pertanto, di accertare l'irripetibilità dell'indebito, annullare l'accertamento dell' CP_1
per violazione del legittimo affidamento, e comunque condannarlo al pagamento della somma, Pt_3 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per violazione dell'art. 1337 c.c., operando la compensazione giudiziale.
Nella resistenza dell'ente, sostituita l'udienza del 12 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che la è Controparte_4 un'indennità mensile di disoccupazione, istituita ex art. 1 d.lgs. n. 22/2015 a decorrere dal 1 maggio 2015, con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i requisiti di cui all'art. 3 (“a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano, per gli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1 gennaio 2022, far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 1445/2024) la liquidazione anticipata in unica soluzione della ex art. 8 del d.lgs. n. 22/2015, del trattamento CP_2
spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell' , il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua CP_1
instaurazione e sussistenza.
Inoltre, è stato chiarito che trattandosi di una prestazione previdenziale non pensionistica, la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) - che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore - né a quelle dettate per l'indebito assistenziale - che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita -, ma alla disciplina generale di cui all' art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 , in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale. Da tali principi, dunque, non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità (v. Cass. n.
11659/2024). Ciò premesso, nel caso di specie dagli atti si evince che in data 13 novembre 2015 il beneficio in questione è stato liquidato e in pari data erogato per il periodo 8 luglio 2015 - 31 ottobre 2015. Nella comunicazione di liquidazione inviata alla lavoratrice è stato però precisato l'obbligo del percettore di notiziare l'Istituto di eventuali fatti rilevanti in senso ostativo ed è stato ivi allegato il modello CP_2
COM da trasmettere per il caso tra l'altro di “… inizio di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato”, avvisando del correlato potere/dovere dell'ente di ripetere quanto indebitamente percepito.
E' inoltre pacifico che lo stato di inoccupazione involontaria della è cessato il 1 settembre Pt_2
2015, quando ella è stata assunta dal con contratto a tempo determinato, evento quest'ultimo mai CP_5
comunicato all' . L'accertamento effettuato nel 2019 dall' è stato poi CP_1 Controparte_3
determinato dall'omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2015 da parte della Pt_2
con conseguente applicazione di interessi e sanzioni sull'importo dovuto.
Dunque non può doppiamente ritenersi corretta la condotta della ricorrente, in ragione della evidente violazione degli obblighi di comunicazione, sulla stessa incombenti, di dati rilevanti ai fini, per quanto qui rileva, del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione per i mesi di settembre e ottobre 2015.
Ciò consente di escludere la sussistenza non solo della buona fede, ma anche del dedotto legittimo affidamento tali da giustificare sia l'irripetibilità dell'indebito che la subordinata domanda risarcitoria.
In definitiva legittimamente l' ha revocato l'erogazione e ha chiesto alla ricorrente la CP_6
restituzione delle somme indebitamente percepite.
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, si liquidano in 1.310 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna a Parte_2
rimborsare all' le spese del giudizio, liquidate in 1.310 euro, oltre spese generali e accessori di legge. CP_1
Messina, 13.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro