Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE- SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Così composta:
DE TT NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 7648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Bianchi Schierholz che la rappresenta e difende con l'Avv.to Santo Spagnolo per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Spadaro e Ornella Iuculano che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Romeo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_4
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza dalla Corte di IO 25070/2021 – diritto di autore – concorrenza sleale -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2974/2007 ) conveniva Parte_4
e dinanzi al Tribunale di Catania, sezione Parte_5 Controparte_3 specializzata per la proprietà industriale e intellettuale e deduceva di aver registrato nel
1996 il marchio della trasmissione SO, trasmessa con successo da ventiquattro anni anche per le categorie 25 ( abbigliamento ) e 9 ( apparecchi per la registrazione, trasmissione e riproduzione del suolo o delle immagini ). Il quindici aprile 1999
[...]
aveva attivato il sito internet www.nonsolomoda.it registrandolo presso la Parte_5
Registration Authority per pubblicizzare l'attività di sarto dal medesimo svolta;
il sito era stato sospeso nel 2005 e riattivato nel 2006 anche per la vendita di prodotti di telefonia.
Il provider era Controparte_3
L'attrice deduceva la violazione della normativa in materia di marchi, affermava che il comportamento di controparte era anche qualificabile come concorrenza sleale, chiedeva la cancellazione del dominio internet, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento del danno.
si costituiva, sosteneva l'infondatezza della tesi attorea e la legittimità del proprio Parte_5 comportamento;
in subordine affermava la responsabilità della sola per Controparte_3 aver creato e diffuso il sito.
si costituiva e sosteneva che la registrazione era avvenuta da parte di Controparte_3 una terza società, la Master Web s.a.s. che, chiamata in giudizio, si costituiva resistendo alla domanda.
Il Tribunale con sentenza 1440/2011 dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti del terzo Master Web per tardività della chiamata.
Nel merito riteneva fondata la domanda attorea affermando la violazione dell'art. 20 del d.lgs 30 del 2005 sia riguardo al primo comma lett. a) ( utilizzo dello stesso marchio per medesimi settori merceologici ) sia al primo comma lett. c) ( utilizzo anche per settori diversi di un marchio però rinomato ).
Affermava poi che l'utilizzo del termine SO consentiva al convenuto di agganciare la propria attività a quella famosa del programma televisivo così sfruttandone la notorietà con svilimento del marchio anteriore.
2 Riteneva ancora che fossero integrati gli estremi della violazione della normativa in materia di concorrenza ex art. 2598 n. 1 e 3 in quanto l'identità tra il domain name e il marchio distraeva gli utenti verso il sito del convenuto che così acquisiva notorietà commerciale.
Affermava inoltre la responsabilità concorrente di in quanto hosting Controparte_3 provider, decorrente dalla prima diffida ossia da dicembre 2006.
Era pertanto così disposto : “
Dichiara estinto il giudizio nei confronti d Dichiara che la registrazione del Controparte_4 nome a dominio www.nonsolomoda.it da parte d costituisce violazione Parte_5 Part del marchio SO registrato da nonché concorrenza sleale;
inibisce a
[...]
di utilizzare l'espressione nonsolomoda come nome a dominio per l'attività Parte_5 di impresa svolta e per l'effetto ordina al predetto di procedere alla cancellazione della registrazione del nome a dominio denominato www.nonsolomoda.it ; stabilisce la sanzione di € 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata dalla pubblicazione della presente sentenza nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa;
ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi rispetto al testo ordinario, per due domeniche consecutive entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza sui quotidiani “Il sole 24 Ore” e “Corriere della Sera” a cura di e a spese del convenuto;
condann in Parte_4 Parte_5 Controparte_3 Part solido al risarcimento del danno in favore d liquidato in € 50.000,00 oltre interessi legali dalla notifica della citazione;
condanna al risarcimento del danno in Parte_5 Part favore di liquidato in € 150.000,00 oltre interessi legali dalla notifica della citazione condanna e in solido al pagamento delle spese di Parte_5 Controparte_3 lite in favore dell'attore che liquida in € 10.000,00 per diritti e onorari oltre rimborso forfettario iva e cp, nonché al pagamento di analoga somma in favore Controparte_3
d Controparte_4
Proponeva appello chiedendo che fossero respinte le domande di Controparte_3 [...]
e che la sentenza fosse riformata anche per la condanna alle spese nei confronti del Pt_4 terzo chiamato.
Si costituiva chiedendo parimenti la totale riforma della sentenza Parte_5 impugnata nonché ( succeduta al terzo chiamato ) che chiedeva il rigetto Controparte_5 dell'appello proposto nei suoi confronti.
La Corte di appello di Catania, dopo aver sospeso gli effetti esecutivi della statuizione di primo grado con sentenza 1407/2018 in riforma del provvedimento impugnato così statuiva:
“ revoca la sentenza del Tribunale di Catania 1440/2011 ad eccezione della statuizione di condanna dell al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Controparte_3 che conferma” Controparte_4
3 Part Condannava al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di e;
condannava a pagare ad CP_3 Parte_5 Controparte_3 [...] le spese dell'appello. CP_5
Medio tempore era stata posta in liquidazione, sciolta e cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese.
proponeva ricorso in IO articolando sette motivi. Si costituiva solo CP_6 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. I soci della ( Parte_5 Controparte_3 [...]
, e ) non si costituivano. Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Con ordinanza 25070 del 2021 depositata il sedici settembre 2021 era così stabilito :
“ La Corte accoglie i sette motivi di ricorso ad eccezione del quarto che dichiara assorbito;
cassa la sentenza impugnata rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità” riassumeva il giudizio. Parte_4
Si costituiva eccependo la tardività della notifica e chiedendo quindi Parte_5 che il giudizio fosse estinto nei suoi confronti.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Le parti concludevano nel seguente modo:
: Parte_4
“confermare in toto la sentenza impugnata n. 1440/2011 emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale -addì 7- 21/04/2011 e dunque: - accertare e dichiarare l'illeceità e/o illegittimità della condotta posta in essere dal Sig. e dalla - ordinare - confermare l'ordine di Parte_5 Controparte_3 cancellazione della registrazione del domain name {HYPERLINK http://www.nonsolomoda.it
), nei confronti del Sig , vietando al medesimo, il suo utilizzo come domain name o altro Pt_5 segno distintivo ed inibendo la prosecuzione / ripresa della condotta illecita e confermando la sanzione di € 500,00 per ogni successiva constatata violazione/inosservanza ed ogni giorno di ritardo nell'esecuzione; - ordinare - confermare l'ordine di provvedere all'immediata cessazione della diffusione/trasmissione del sito {HYPERLINK
“http://www.nonsolomoda.it”} sulla rete internet , nei confronti della Societ CP_3
- condannare, per i motivi tutti di cui in narrativa, e nello specifico per usurpazione del
[...] marchio e per concorrenza sleale, i convenuti al risarcimento, in via solidale e/o equitativa e/o alternativa, di tutti i danni patiti e patendi dalla società attrice, che si quantificano nella somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) o quella somma maggiore che si determinerà anche alla luce della riapertura istruttoria, o quella maggiore o minore che verrà disposta in via equitativa dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
4 dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- ordinare la pubblicazione, a cura d ed a spese Parte_4 dei convenuti, della decisione in caratteri doppi per due volte sui giornali , il CP_7
Corriere della Sera e il Messaggero;
- rigettare integralmente le eccezioni, tutte, opposte dalle controparti in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata nel merito: nel non temuto caso che non sia accertata e riconosciuta la responsabilità del Sig. e della Pt_5 per violazione del Codice di Proprietà Industriale e per atti di concorrenza Controparte_3 sleale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del Si a seguito dell'illecita Pt_5 registrazione del nome a dominio “www.nonsolomoda.it” ai danni d condannare Parte_4 Part il medesimo Sig al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi d nella misura di Pt_5
€ 200.000,00 o nella somma determinata in via equitativa dal Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo”
: Parte_5
“Preliminarmente ed in rito - accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio (7648/2021 R.G.) e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.c.; in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione di inesistenza della notifica, accertare comunque la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio (7648/2021 R.G.), per le ragioni tutte sopra spiegate;
in ulteriore subordine, fissare comunque, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., una nuova udienza nel rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 163-bis c.p.c.; nel merito rigettare integralmente tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito, sia in merito che in via istruttoria, da parte appellante, in quanto destituito di fondamento ed inammissibile. Con espressa riserva di integrare le presenti difese, nonché spiegare ogni consentita domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria”.
: Controparte_2
“ritenere e dichiarare – per le causali e titoli esposte in parte motiva - inammissibile e/o infondate tutte le domande svolte nei confronti del sig. rigettandole, Controparte_2 per l'effetto, integralmente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La Corte all'esito dell'udienza del diciannove maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di e Parte_2 Pt_3
; la notifica dell'atto di riassunzione presso la residenza è stata inviata il tredici
[...] dicembre 2021 ed eseguita regolarmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
5 Per quanto riguarda la posizione di lo stesso costituendosi ha eccepito Parte_5 la tardività della notifica nei suoi confronti affermando l'inesistenza di quella effettuata presso il difensore del giudizio di IO in quanto precedentemente revocato nonché
l'inesistenza di quella tentata presso la residenza.
L'eccezione è infondata. La notifica presso il difensore del giudizio di IO per giurisprudenza costante non comporta inesistenza ma nullità della notifica e la costituzione in giudizio è idonea a sanare il vizio;
il fatto poi che il difensore fosse stato revocato in precedenza non ha rilievo;
detta revoca è intervenuta infatti nel 2018 ossia in pendenza del giudizio di IO e il difensore per tutto detto grado non è stato sostituito per cui al momento del deposito dell'ordinanza il suddetto aveva ancora il mandato ad litem.
Si rileva poi come la tempestiva notifica alle altre parti comunque abbia impedito l'estinzione per cui al più la Corte avrebbe dovuto assegnare nuovo termine per consentire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di , criticità superata dalla Parte_5 costituzione in giudizio di quest'ultimo.
Per quanto riguarda la posizione degli ex soci della valgono i seguenti Controparte_3 rilievi.
Come indicato condivisibilmente da Cass. 15474 del 2017 in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti :
“ il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio”.
Come poi di recente affermato in motivazione da cass. ss.uu. 3625/2025 in materia tributaria ma con principio applicabile al caso di specie :
“quella di cui all'articolo 2495 secondo comma (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensì all'interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto di condizione dell'azione, in caso
6 di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495 secondo comma. ”
Atteso quanto detto avrebbe dovuto allegare e, per quanto riguarda l'ex socio Parte_4 costituito che ha contestato sul punto, anche provare che, a seguito della liquidazione, gli ex soci abbiano percepito somme o comunque siano divenuti titolari di beni esulanti dal bilancio di liquidazione.
Nel caso di specie questa allegazione non è stata compiuta da nel giudizio di Parte_4
IO ( in detta sede gli ex soci sono rimasti contumaci ) e nemmeno nel presente giudizio di rinvio;
la natura di “giudizio chiuso “ della presente fase peraltro non incide sulla condizione dell'azione né la contumacia nel giudizio di IO può costituire ammissione della sussistenza del presupposto.
Per quanto riguarda la posizione di l'ordinanza di IO ha Parte_5 stabilito:
“Il Tribunale ha ritenuto che, per un verso, tra le classi merceologiche per le quali era stata chiesta la registrazione da parte di R.T.I. rientravano anche quelle corrispondenti alle attività svolte dal convenuto (ovvero abbigliamento e telefonia) e che, per altro verso, il marchio SO aveva acquistato rinomanza anche per effetto della nota, ed omonima, trasmissione diffusa a livello nazionale. Dette circostanze assumono rilievo, sul piano astratto, a mente dell'art. 22 c.p.i.: norma, che, come è noto, estende la disciplina dell'art. 20 c.p.i. ai casi in cui l'interferenza col marchio preesistente si delinei in forza dell'uso di un segno distintivo, identico o simile, diverso dal marchio, come, appunto, il nome a dominio.
…. La Corte di merito, come si è visto, ha ritenuto che i profili di identità tra il marchio registrato da e il nome a dominio www.nonsolomoda.it non assumessero rilievo a Pt_4 fronte dell'impedimento alla brevettabilità del marchio dell'odierna ricorrente, reputando che Part il segno di rientrasse in quelli consistenti «esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» [art. 13, comma 1, lett. a) c.p.i.]. La Corte di appello si è tuttavia arrestata alla considerazione del valore descrittivo che presentavano, separatamente considerate, le tre parole di cui si compone il marchio oggetto di registrazione («non», «solo», moda»), senza apprezzare la possibile valenza individualizzante del termine nascente dalla combinazione di detti elementi verbali. Così facendo, il giudice distrettuale ha trascurato di verificare se il marchio SO potesse costituire un marchio d'insieme. Come è noto, mentre il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio, il marchio d'insieme è qualificato dall'assenza di un elemento caratterizzante, dal momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro «insieme»…. Sotto altro riflesso, il giudice del gravame ha escluso che l'espressione 7 «nonsolomoda» avesse assunto carattere distintivo per effetto della messa in onda, su Canale 5, del programma televisivo che replicherebbe, nel titolo, detta locuzione. In tal modo, la Corte di appello ha escluso che il marchio della ricorrente potesse ricevere protezione per effetto del secondary meaning….. a motivazione posta a fondamento della richiamata affermazione della Corte distrettuale risulta essere radicalmente viziata. Il giudice di appello infatti, non spiega per quale ragione l'espressione «nonsolomoda» non avrebbe acquisito un significato diverso da quello primario, descrittivo, in ragione della messa in onda, per anni, del programma televisivo omonimo;
a tal fine non appare infatti idoneo il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla circostanza per cui la trasmissione televisiva di cui trattasi era in realtà denominata «SO. E' ... contemporaneamente»…… la Corte di merito avrebbe dovuto spiegare per quale ragione la circostanza da essa indicata avrebbe impedito alla locuzione che qui interessa, comunque presente nel titolo di un programma messo in onda da Canale 5 per anni, di acquisire un valore semantico ulteriore rispetto a quello meramente descrittivo da essa indicato: un valore collegato alla trasmissione di cui trattasi e percepito dal pubblico in questa diversa funzione distintiva. In tal senso, la motivazione della Corte di appello risulta essere apparente,…. La domanda vertente sull'illecito ex art. 2598 c.c. era stata proposta in primo grado e il Tribunale aveva espressamente ritenuto che l'utilizzo del dominio www.nonsolomoda.it costituisse anche atto di concorrenza sleale;
la questione era stata poi riproposta in appello da parte dell'attrice vittoriosa (cfr. ricorso, pag. 27). La Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi su detta domanda, la quale ben poteva essere spiegata in uno con quella di contraffazione del marchio…… la Corte distrettuale, dopo aver escluso la validità del marchio SO, registrato da ha aggiunto che, comunque, la Pt_4 domanda risarcitoria risultava essere priva di supporto probatorio. La stessa Corte ha reputato, in particolare, non concludente la produzione di un documento indicante le somme richieste per la concessione a terzi dell'utilizzo di termini, non di uso comune, dotati di specifica capacità distintiva, ma riguardanti «prodotti commerciali della in nulla Pt_4 assimilabili all'espressione italiana di uso comune di cui si discute». ….la Corte distrettuale statuizione in presenza di precise allegazioni quanto a corrispettivi pretesi per «l'utilizzo di termini» (evidentemente riflettenti titoli di privativa, giacché la stessa Corte riferisce che gli elementi verbali in questione presentavano capacità distintiva e riguardavano «prodotti commerciali della ), avrebbe dovuto allora verificare, con l'eventuale ausilio di un Pt_4 consulente, quale fosse la royalty virtuale da applicare per l'utilizzo del marchio SO: royalty costituente, secondo quanto si è detto, il parametro di riferimento da prendere in considerazione per la liquidazione di un risarcimento minimale del danno occorso”.
Ebbene, costituendosi nel presente giudizio di rinvio non ha effettuato Parte_5 alcun rilievo specifico sull'an e sul quantum del diritto al risarcimento.
Considerando comunque i documenti prodotti e le argomentazioni della sentenza di primo grado, alla luce dei criteri stabiliti dalla IO si deve ritenere che il marchio
SO sia tutelabile sia come marchio d'insieme: le parole considerate singolarmente sono infatti di uso comune ma l'utilizzo di seguito, senza spazi, ha una sua valenza autonoma
8 in quanto specifica di una trasmissione televisiva facilmente individuabile;
ciò ha consentito l'acquisizione di un secondary meaning poiché si tratta di programma di indubbio e incontestato successo con diffusione nazionale continuativa sin dal 1983 ossia da oltre un decennio prima della registrazione del marchio.
Atteso quanto detto l'identica espressione utilizzata come domain name per un sito internet di commercializzazione di prodotti rientranti in due delle categorie merceologiche oggetto di marchio ( abbigliamento e prodotti di telefonia ) costituisce, come ampiamente e correttamente motivato dal Tribunale di Catania, una violazione della privativa.
A tale proposito condivisibilmente Cass. 4721/2020 ha affermato :
“In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio”.
Non solo, la IO ha ritenuto come la fattispecie possa rilevare anche in termini di concorrenza sleale e in effetti, come anche sotto questo profilo condivisibilmente affermato dal Tribunale, la presenza del domain name identico rispetto al titolo della trasmissione è idoneo a creare confusione nei soggetti che utilizzano il web e impedisce alla titolare del marchio di creare un proprio sito autonomo.
A tale proposito il Tribunale di Catania ha reso una motivazione del tutto esaustiva rispetto a cui non ha svolto alcun rilievo significativo. Parte_5
Testualmente:
“Nel caso di specie, la concorrenza sleale va ravvisata nel fatto che trattasi di imprenditori commerciali in riferimento ai quali la identità tra il domain name ed il marchio registrato comporta la distrazione di un numero di utenti verso il sito internet del convenuto acquistando l'attività commerciale di queste potenzialità diffusive che non avrebbe avuto se non avesse legato la propria attività sul sito al marchio notorio, con un guadagno in termini di visibilità e pubblicità sottratti al titolare del marchio. L'utilizzo abusivo del marchio in questione ha cagionato ingenti danni alla società sia per aver impedito alla stessa Pt_4
l'utilizzo su internet di tale marchio, impedendone tra l'altro la registrazione come domain name, sia per aver causato una svalutazione del marchio stesso, sia per aver prodotto uno sviamento della clientela ed un danno di immagine;
di contro il convenut aveva tratto Pt_5 dall'uso parassitario indebiti vantaggi dovuti alla illecita pubblicità s eb avendone sfruttato la notorietà . È evidente che qualora, come nel caso di specie, un soggetto − che operi sul mercato − registri il proprio domain name utilizzando un marchio altrui famoso, questi realizzerà il risultato di agganciare il proprio segno distintivo alla notorietà che ha
9 presso il pubblico il marchio altrui, sfruttando tale notorietà al fine di ottenere una visibilità presso gli internauti che non avrebbe avuto i quali, richiamati da un marchio notorio, visitino il sito Internet dell'imitatore, così traendo illecitamente benefici evidenti in termini di visibilità presso il pubblico ed arrecando al contempo un pregiudizio al titolare del marchio anteriore. Part Tale pregiudizio risulta esplicitamente indicato dalla nello svilimento che il marchio ha subito con il conseguente danno che ne è derivat he per i minori introiti pubblicitari conseguiti.
L'ulteriore circostanza che il sito internet registrato dal convenuto sia stato per un periodo inattivo in quanto non visibile perché in aggiornamento e, pertanto, non immediatamente fruibile dal pubblico, non vale in alcun modo ad attenuare la condotta lesiva posta in essere Part da in violazione dei diritti di privativa di cui gode la societ implicando, al contrario, Pt_5 l'ulteriore considerazione che il frequentatore medio della rete si convinca che il sito della trasmissione televisiva nonsolomoda sia inattivo, così danneggiando l'immagine della società titolare del marchio in questione”
Per quanto riguarda il risarcimento del danno la Corte di IO ha indicato il metodo della royalty virtuale.
Ebbene, in assenza totale di contestazioni nel presente grado di rinvio da parte di
[...]
, nell'ottica di economia processuale e considerata la compiuta valutazione da Parte_5 parte del Tribunale dei presupposti utilizzabili ex art. 125 c.p.i. non è necessario procedere a ctu e si deve reputare congruo prendere come parametro di riferimento l'importo medio annuo richiesto da per i diritti di utilizzo di titoli di trasmissioni televisive a uso Parte_4 commerciale.
A tale proposito il Tribunale ha condivisibilmente affermato : Part
“…va ritenuto che il danno patito dalla sia derivato da molteplici fattori: innanzitutto dalla svalutazione che il marchio ha subito a causa dell'appropriazione dell'altrui segno da parte dell'imitatore; dalla confusione ingenerata presso gli internauti a causa dell'agganciamento parassitario del segno imitante al marchio imitato;
dai vantaggi indebitamente conseguiti dal convenuto per effetto dell'agganciamento parassitario al marchio notorio senza versare alcuna contropartita economica al titolare del marchio. Tali danni, tuttavia, in mancanza di un preciso riscontro economico, non possono che liquidarsi in via equitativa adottando quale parametro di riferimento la somma annua richiesta dalla RTI per la concessione dei diritti di utilizzo di titoli di trasmissioni televisive per il merchandising alle aziende che ne fanno domanda, pari a € 21.000,00 annui, come provato con il teste escusso Moltiplicando tale importo annuo per il numero di anni per i quali si è perpetrata la violazione, a partire dal 15 aprile 1999 e tenuto conto della persistenza della condotta illegittima, anche nel corso del giudizio, il risarcimento dovuto può quantificarsi equitativamente nella somma richiesta di euro 200.000,00 oltre agli interessi legali dalla data di notifica della citazione”
10 La sentenza del Tribunale deve di conseguenza essere confermata tranne che per la pubblicazione del dispositivo su quotidiani a tiratura nazionale, allo stato non più utile attesa l'inoperatività del sito e il fatto che la trasmissione SO risulta essere cessata dal
2012.
Parimenti deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...] per intervenuto scioglimento. CP_3
Le spese di relative al solo giudizio di rinvio ( in quanto Controparte_2 contumace nel giudizio di IO e in quanto per i gradi precedenti la società
[...] non era stata ancora sciolta ) sono a carico di in favore del difensore CP_3 Parte_4 antistatario.
è tenuto al pagamento delle spese di lite in favore di per Parte_5 Parte_4 il giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, alla Corte di Appello di Catania, alla IO e alla Corte di Appello di Roma;
per il secondo grado e quello di rinvio nulla per la fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. in parziale riforma della sentenza 1440/2011 del Tribunale di Catania così dispone: dichiara estinto il giudizio nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_3
rigetta la domanda nei confronti di , Controparte_2 Parte_2
e ; Parte_3
dichiara che la registrazione del nome a dominio www.nonsolomoda.it da parte di
[...]
costituisce violazione del marchio SO registrato da Parte_5 Parte_4 nonché concorrenza sleale;
inibisce a di utilizzare l'espressione SO come nome a dominio Parte_5 per l'attività di impresa svolta e per l'effetto ordina al predetto di procedere alla cancellazione della registrazione del nome a dominio denominato www.nonsolomoda.it;
11 stabilisce la sanzione di € 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata dalla pubblicazione della presente sentenza nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa;
condanna al risarcimento del danno in favore di liquidato in Parte_5 Parte_4
€ 50.000,00 oltre interessi legali dalla notifica della citazione;
condanna al risarcimento del danno in favore di liquidato in Parte_5 Parte_4
€ 150.000,00 oltre interessi legali dalla notifica della citazione.
Condanna a pagare le spese di tutti i gradi di giudizio in favore di Parte_5 Pt_4 liquidate come di seguito :
[...]
primo grado € 10.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
grado di appello € 8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di legittimità € 6.585,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di rinvio € 8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare al difensore antistatario di le Parte_4 Controparte_2 spese del presente giudizio di rinvio liquidate in complessivi € 8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del nove giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci DE TT NG de Courtelary
12