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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2380/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007335911000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007335911000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1393/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate NE ed alla regione Calabria in data 5 settembre 2024 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 030-2024-00073359-11-000 di €. 410,93 relativa a “Tassa automobilistica- anni 2019 -
2021”, notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate – NE in data 24 luglio 2024.
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) MANCANZA ATTO PRESUPPOSTO.
b) INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Si è costituito in giudizio l'A.R. il 3 ottobre 2024, con controdeduzioni con allegati documenti, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Valutati i fatti ed i documenti depositati, va infatti accolta la censura afferente la mancanza di notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto, così menomando la necessaria sequenza procedimentale (si cfr. ex multis, S.C. su n. 10012/2021).
I residui motivi restano assorbiti.
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, atteso il contegno delle parti, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2380/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007335911000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007335911000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1393/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate NE ed alla regione Calabria in data 5 settembre 2024 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 030-2024-00073359-11-000 di €. 410,93 relativa a “Tassa automobilistica- anni 2019 -
2021”, notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate – NE in data 24 luglio 2024.
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) MANCANZA ATTO PRESUPPOSTO.
b) INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Si è costituito in giudizio l'A.R. il 3 ottobre 2024, con controdeduzioni con allegati documenti, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Valutati i fatti ed i documenti depositati, va infatti accolta la censura afferente la mancanza di notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto, così menomando la necessaria sequenza procedimentale (si cfr. ex multis, S.C. su n. 10012/2021).
I residui motivi restano assorbiti.
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, atteso il contegno delle parti, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.