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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/12/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2023 promossa da:
c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE giusta procura in atti;
opponente contro
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. FILIAGGI MAURO giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 469/2023 - R.G. n. 1335/2023 – con il quale si ingiungeva
[...] all'odierna opponente di pagare alla ricorrente la somma complessiva di euro 17.702,30 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura liquidate e gli oneri di legge e le spese occorrende, per il mancato pagamento delle fatture n.1/16 del
29.01.2021 e n. 1/67 del 27.10.2022 (citazione, doc. 2).
In particolare, l'odierna opposta ricorreva al Tribunale in via monitoria affermando di essere creditrice nei confronti dell'opponente della somma di 8.357,00 euro sulla base dalla fattura n. 1/16 del 29.01.2021 per “le operazioni urgenti di ripristino dell'infrastruttura a tubi e cavi in fibre ottiche a seguito di manomissione e danneggiamento svolte a Fossacesia-Paglieta-Lanciano-Atessa” e della somma di
9.345,30 euro in forza della fattura n. 1/167 del 27.10.2022, avente ad oggetto “realizzazione infrastruttura mediante scavi, fornitura e posa microtubi, apertura pozzetto con ripristino e posa
microcavo F.O. svolti ad Ortona (CH) – Lotto 1, Rif. Contratto sub-appalto del 10.05.2021 e relativo contraddittorio con collaudo autorizzato” (citazione, doc. 2). A fondamento dell'opposizione, la società eccepiva l'illegittimità del predetto decreto ingiuntivo Pt_1
in quanto concesso in assenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari alla sua emanazione. In
particolare, affermava di aver concluso, in data 10.05.2021, un contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture-rete in fibra ottica presso il cantiere di Ortona con l'odierna opposta (citazione, doc. 3) e che quest'ultima non aveva svolto i lavori “a regola d'arte”. Eccepiva, dunque, l'inesigibilità del complessivo credito di 17.702,30 euro, avendo l'opposta realizzato un impianto di rete difforme da quanto preventivato a tal punto da impedire il collaudo dell'opera e la regolare messa in funzione dell'infrastruttura. Aggiungeva, inoltre, che la condotta inadempiente della società opposta aveva cagionato ingenti danni ad essa opponente in termini di contratti e affari non conclusi;
in particolare, affermava di aver ricevuto numerosi solleciti da parte della società (l'appaltatrice) in ragione CP_2 dell'impossibilità di erogare i servizi oggetto dei contratti con la e con la CMO S.n.c. a Parte_2 causa del malfunzionamento dell'infrastruttura commissionata.
Sulla base di tali presupposti, concludeva chiedendo “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo telematico nr. 469/2023 reso dall'Ill.mo
Tribunale in intestazione in data 28.09.2023 nell'ambito del procedimento civile nr. 1335/2023 R.G., dichiarandolo nullo e/o inefficace, stante l'infondatezza delle ragioni creditorie della CP_1 con ogni consequenzialità.
2. Dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...] Controparte_1
e per l'effetto condannarla all'esatto adempimento al fine di rendere funzionante e fruibile l'opera commissionata;
3. In caso di persistenza di inadempimento si chiede una congrua riduzione del prezzo;
4. Si chiede, in ogni caso, il risarcimento del danno cagionato alla IN (in termini di affari e contratti non conclusi in ragione del malfunzionamento dell'infrastruttura commissionata e non realizzata a regola
d'arte) da quantificare nella somma di €. 167.050,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio di opposizione la società ribadendo la sussistenza Controparte_1
del proprio credito. Sottolineava, in particolare, che il credito di 8.357,00 euro di cui alla fattura n. 1/16 del 29.01.2021 non era contestato dall'opponente, non riferendosi a lavorazioni effettuate nel cantiere di
Ortona in forza del contratto di subappalto sottoscritto il 10.5.2021, bensì ad attività svolte diversi mesi prima nelle località di Fossacesia, Paglieta, Lanciano e Atessa.
Affermava, inoltre, che l'ulteriore somma di 9.345,30 euro di cui al decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per le opere realizzate in adempimento del contratto di subappalto sottoscritto il 10.05.2021
era dovuta, avendo essa opposta eseguito a regola d'arte i lavori di scavo per la fornitura e posa in opera di cavi a fibre ottiche nel territorio di Ortona ed avendo la committente espressamente ritenuto - nell'ambito della corrispondenza mail intrattenuta tra le parti - “superato e non più necessario” il sopraluogo congiunto per effettuare il collaudo tecnico amministrativo (comparsa di costituzione, doc.
18). Eccepiva comunque che l'odierna opponente, in qualità di committente, non aveva comunque denunciato alcun vizio o difformità dell'opera nel termine previsto dall'art. 1667 c.c. Infine, relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, affermava che la stessa non era corroborata da alcuna prova documentale, essendo la missiva di prodotta dall'opponente del tutto CP_2
inconferente rispetto ai rapporti tra le parti.
Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) in via
preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n.469/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 28.09.2023 nell'ambito del procedimento monitorio n.1335/2023 R.G., notificato in data 29.9.2023 ed opposto nel presente giudizio per l'intero importo ingiunto pari ad euro 17.702,03 oltre interessi e spese come liquidate o, in subordine, per la parziale somma di euro 8.357,00; b) nel merito, in via principale, confermare la piena validità,
legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo telematico n.469/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 28.09.2023 nell'ambito del procedimento monitorio n.1335/2023 R.G., notificato in data
29.9.2023, opposto nel presente giudizio e respingere ogni e qualsiasi domanda della parte attrice
opponente in quanto tutte integralmente infondate in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese Parte_1
e compenso professionale del presente grado di giudizio e di quelle della fase monitoria”.
Rigettate le istanze istruttorie e la richiesta di CTU avanzata dalla parte opponente e ritenuto il procedimento di natura prettamente documentale, lo stesso veniva trattenuto in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Andando ad esaminare il merito della controversia, occorre verificare l'esistenza di un inadempimento della tale da giustificare il mancato adempimento, da parte dell'opponente, Controparte_1 all'obbligazione di pagamento delle opere commissionate. In particolare, lamenta la la presenza Parte_1 di “problematiche, vizi e malfunzionamenti cagionati da interventi della non autorizzati CP_1 che hanno variato le caratteristiche dell'impianto di rete e che impedivano il collaudo”.
Si tratta, tuttavia, di eccezione che non ha trovato, già a livello di allegazione, alcun supporto nel corso del procedimento.
Ed infatti, non solo parte opponente non ha nemmeno allegato, come sarebbe stato suo onere, quali vizi,
malfunzionamenti e difformità ha riscontrato nell'opera posta in essere dall'odierna opposta, ma vi sono in atti documenti elettronici che attestano l'espresso riconoscimento del debito maturato dalla
[...]
nei confronti della proprio in relazione alle fatture poste a fondamento del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo oggi opposto.
Parte opposta ha, infatti, prodotto in giudizio una fitta corrispondenza mail (da doc. 3 a doc. 19 allegati alla comparsa di costituzione e doc. 20 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) – mai disconosciuta dall'opponente – nella quale la società indica la dicitura da apporre alla fattura Parte_1
1/16 del 29.01.2021 (cfr. doc. 20), si dichiara consapevole del mancato pagamento della stessa, manifestando l'intenzione di provvedervi (cfr. doc. 10) e, sostanzialmente, approva il consuntivo delle opere di cui alla fattura n. 1/167 del 27.10.2022 (cfr. doc. 11 e 12). In tale corrispondenza non si fa alcun cenno alle rimostranze avanzate in questa sede circa l'asserito inadempimento contrattuale dalla né si fa cenno alla pretesa del risarcimento relativo Controparte_1 all'impossibilità, a causa di detto inadempimento, di concludere contratti con terzi. Non risulta, peraltro, alcuna contestazione circa gli asseriti vizi e difformità nei modi e termini di legge, ex art. 1667 c.c., prima dell'introduzione del presente giudizio.
Privi di pregio, nel caso che ci occupa, sono i documenti prodotti dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. doc. 6), in quanto gli stessi - consistenti in una fattura emessa dalla Ditta
individuale Max Impianti di GU LI e nel conseguente bonifico di pagamento da parte dell'opponente – non sono in alcun modo riconducibili alla società opposta, e dunque non costituiscono un fatto estintivo del diritto di credito vantato dalla stessa.
Concludendo sul punto, la presenza di vizi e difformità nelle opere realizzate dalla società opposta, già
allegata in maniera del tutto generica ed indeterminata, è rimasta una circostanza indimostrata in quanto sfornita del benché minimo principio di prova. Si tratta, infatti, di una mera ipotesi avanzata dalla parte opponente, non supportata nemmeno a livello indiziario, con la conseguenza che la richiesta di espletamento di una CTU tecnica, volta ad accertare – in astratto – i vizi, i malfunzionamenti e le difformità dell'opera commissionata e l'entità dell'asserito danno patito dall'opponente non ha trovato accoglimento in quanto esplorativa. Come noto, infatti, non è possibile demandare ad una ipotetica CTU, da espletarsi nel corso del giudizio, la verifica di un'ipotesi formulata da una parte, in assenza di ogni riscontro probatorio fattuale. In altri termini, è possibile espletare una CTU quando siano documentati quantomeno i presupposti sui quali fondarla, cosicché la richiesta di verifica di tutta l'opera commissionata all'opposta al fine di verificare l'esistenza o meno di vizi, deve considerarsi esplorativa.
Per quanto detto, non meritano accoglimento le domande di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condanna dell'opposta all'esatto adempimento della prestazione né di riduzione del prezzo pattuito per le opere realizzate.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dall'opponente, quest'ultimo afferma di aver subito ingenti danni in termini di affari e contratti non conclusi in ragione della mancata realizzazione a regola d'arte dell'infrastruttura di cui al contratto di subappalto sottoscritto con l'opposta in data 10.05.2021. Tali danni, sulla scorta di una non meglio precisata griglia riepilogativa che elenca i “contratti impattata dal ritardo al 15.12.2022” con e CMO S.n.c. (citazione, Parte_2 doc. 5), vengono quantificati nella somma di 167.050,00 euro.
La domanda, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti, non può essere accolta in quanto,
come detto, non è provato e - ancora prima - non è specificamente allegato alcun inadempimento dell'opposta. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non è chiaro a che titolo vengano chiesti tali danni, né come gli stessi siano stati quantificati.
Alla luce di quanto sopra, non essendo emerso alcun inadempimento contrattuale da parte della società opposta, l'opposizione andrà integralmente respinta e la domanda riconvenzionale rigettata. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente ed al numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1621 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3397,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2023 promossa da:
c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE giusta procura in atti;
opponente contro
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. FILIAGGI MAURO giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 469/2023 - R.G. n. 1335/2023 – con il quale si ingiungeva
[...] all'odierna opponente di pagare alla ricorrente la somma complessiva di euro 17.702,30 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura liquidate e gli oneri di legge e le spese occorrende, per il mancato pagamento delle fatture n.1/16 del
29.01.2021 e n. 1/67 del 27.10.2022 (citazione, doc. 2).
In particolare, l'odierna opposta ricorreva al Tribunale in via monitoria affermando di essere creditrice nei confronti dell'opponente della somma di 8.357,00 euro sulla base dalla fattura n. 1/16 del 29.01.2021 per “le operazioni urgenti di ripristino dell'infrastruttura a tubi e cavi in fibre ottiche a seguito di manomissione e danneggiamento svolte a Fossacesia-Paglieta-Lanciano-Atessa” e della somma di
9.345,30 euro in forza della fattura n. 1/167 del 27.10.2022, avente ad oggetto “realizzazione infrastruttura mediante scavi, fornitura e posa microtubi, apertura pozzetto con ripristino e posa
microcavo F.O. svolti ad Ortona (CH) – Lotto 1, Rif. Contratto sub-appalto del 10.05.2021 e relativo contraddittorio con collaudo autorizzato” (citazione, doc. 2). A fondamento dell'opposizione, la società eccepiva l'illegittimità del predetto decreto ingiuntivo Pt_1
in quanto concesso in assenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari alla sua emanazione. In
particolare, affermava di aver concluso, in data 10.05.2021, un contratto di subappalto per la realizzazione di infrastrutture-rete in fibra ottica presso il cantiere di Ortona con l'odierna opposta (citazione, doc. 3) e che quest'ultima non aveva svolto i lavori “a regola d'arte”. Eccepiva, dunque, l'inesigibilità del complessivo credito di 17.702,30 euro, avendo l'opposta realizzato un impianto di rete difforme da quanto preventivato a tal punto da impedire il collaudo dell'opera e la regolare messa in funzione dell'infrastruttura. Aggiungeva, inoltre, che la condotta inadempiente della società opposta aveva cagionato ingenti danni ad essa opponente in termini di contratti e affari non conclusi;
in particolare, affermava di aver ricevuto numerosi solleciti da parte della società (l'appaltatrice) in ragione CP_2 dell'impossibilità di erogare i servizi oggetto dei contratti con la e con la CMO S.n.c. a Parte_2 causa del malfunzionamento dell'infrastruttura commissionata.
Sulla base di tali presupposti, concludeva chiedendo “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo telematico nr. 469/2023 reso dall'Ill.mo
Tribunale in intestazione in data 28.09.2023 nell'ambito del procedimento civile nr. 1335/2023 R.G., dichiarandolo nullo e/o inefficace, stante l'infondatezza delle ragioni creditorie della CP_1 con ogni consequenzialità.
2. Dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...] Controparte_1
e per l'effetto condannarla all'esatto adempimento al fine di rendere funzionante e fruibile l'opera commissionata;
3. In caso di persistenza di inadempimento si chiede una congrua riduzione del prezzo;
4. Si chiede, in ogni caso, il risarcimento del danno cagionato alla IN (in termini di affari e contratti non conclusi in ragione del malfunzionamento dell'infrastruttura commissionata e non realizzata a regola
d'arte) da quantificare nella somma di €. 167.050,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio di opposizione la società ribadendo la sussistenza Controparte_1
del proprio credito. Sottolineava, in particolare, che il credito di 8.357,00 euro di cui alla fattura n. 1/16 del 29.01.2021 non era contestato dall'opponente, non riferendosi a lavorazioni effettuate nel cantiere di
Ortona in forza del contratto di subappalto sottoscritto il 10.5.2021, bensì ad attività svolte diversi mesi prima nelle località di Fossacesia, Paglieta, Lanciano e Atessa.
Affermava, inoltre, che l'ulteriore somma di 9.345,30 euro di cui al decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per le opere realizzate in adempimento del contratto di subappalto sottoscritto il 10.05.2021
era dovuta, avendo essa opposta eseguito a regola d'arte i lavori di scavo per la fornitura e posa in opera di cavi a fibre ottiche nel territorio di Ortona ed avendo la committente espressamente ritenuto - nell'ambito della corrispondenza mail intrattenuta tra le parti - “superato e non più necessario” il sopraluogo congiunto per effettuare il collaudo tecnico amministrativo (comparsa di costituzione, doc.
18). Eccepiva comunque che l'odierna opponente, in qualità di committente, non aveva comunque denunciato alcun vizio o difformità dell'opera nel termine previsto dall'art. 1667 c.c. Infine, relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, affermava che la stessa non era corroborata da alcuna prova documentale, essendo la missiva di prodotta dall'opponente del tutto CP_2
inconferente rispetto ai rapporti tra le parti.
Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) in via
preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n.469/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 28.09.2023 nell'ambito del procedimento monitorio n.1335/2023 R.G., notificato in data 29.9.2023 ed opposto nel presente giudizio per l'intero importo ingiunto pari ad euro 17.702,03 oltre interessi e spese come liquidate o, in subordine, per la parziale somma di euro 8.357,00; b) nel merito, in via principale, confermare la piena validità,
legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo telematico n.469/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 28.09.2023 nell'ambito del procedimento monitorio n.1335/2023 R.G., notificato in data
29.9.2023, opposto nel presente giudizio e respingere ogni e qualsiasi domanda della parte attrice
opponente in quanto tutte integralmente infondate in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese Parte_1
e compenso professionale del presente grado di giudizio e di quelle della fase monitoria”.
Rigettate le istanze istruttorie e la richiesta di CTU avanzata dalla parte opponente e ritenuto il procedimento di natura prettamente documentale, lo stesso veniva trattenuto in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Andando ad esaminare il merito della controversia, occorre verificare l'esistenza di un inadempimento della tale da giustificare il mancato adempimento, da parte dell'opponente, Controparte_1 all'obbligazione di pagamento delle opere commissionate. In particolare, lamenta la la presenza Parte_1 di “problematiche, vizi e malfunzionamenti cagionati da interventi della non autorizzati CP_1 che hanno variato le caratteristiche dell'impianto di rete e che impedivano il collaudo”.
Si tratta, tuttavia, di eccezione che non ha trovato, già a livello di allegazione, alcun supporto nel corso del procedimento.
Ed infatti, non solo parte opponente non ha nemmeno allegato, come sarebbe stato suo onere, quali vizi,
malfunzionamenti e difformità ha riscontrato nell'opera posta in essere dall'odierna opposta, ma vi sono in atti documenti elettronici che attestano l'espresso riconoscimento del debito maturato dalla
[...]
nei confronti della proprio in relazione alle fatture poste a fondamento del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo oggi opposto.
Parte opposta ha, infatti, prodotto in giudizio una fitta corrispondenza mail (da doc. 3 a doc. 19 allegati alla comparsa di costituzione e doc. 20 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) – mai disconosciuta dall'opponente – nella quale la società indica la dicitura da apporre alla fattura Parte_1
1/16 del 29.01.2021 (cfr. doc. 20), si dichiara consapevole del mancato pagamento della stessa, manifestando l'intenzione di provvedervi (cfr. doc. 10) e, sostanzialmente, approva il consuntivo delle opere di cui alla fattura n. 1/167 del 27.10.2022 (cfr. doc. 11 e 12). In tale corrispondenza non si fa alcun cenno alle rimostranze avanzate in questa sede circa l'asserito inadempimento contrattuale dalla né si fa cenno alla pretesa del risarcimento relativo Controparte_1 all'impossibilità, a causa di detto inadempimento, di concludere contratti con terzi. Non risulta, peraltro, alcuna contestazione circa gli asseriti vizi e difformità nei modi e termini di legge, ex art. 1667 c.c., prima dell'introduzione del presente giudizio.
Privi di pregio, nel caso che ci occupa, sono i documenti prodotti dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. doc. 6), in quanto gli stessi - consistenti in una fattura emessa dalla Ditta
individuale Max Impianti di GU LI e nel conseguente bonifico di pagamento da parte dell'opponente – non sono in alcun modo riconducibili alla società opposta, e dunque non costituiscono un fatto estintivo del diritto di credito vantato dalla stessa.
Concludendo sul punto, la presenza di vizi e difformità nelle opere realizzate dalla società opposta, già
allegata in maniera del tutto generica ed indeterminata, è rimasta una circostanza indimostrata in quanto sfornita del benché minimo principio di prova. Si tratta, infatti, di una mera ipotesi avanzata dalla parte opponente, non supportata nemmeno a livello indiziario, con la conseguenza che la richiesta di espletamento di una CTU tecnica, volta ad accertare – in astratto – i vizi, i malfunzionamenti e le difformità dell'opera commissionata e l'entità dell'asserito danno patito dall'opponente non ha trovato accoglimento in quanto esplorativa. Come noto, infatti, non è possibile demandare ad una ipotetica CTU, da espletarsi nel corso del giudizio, la verifica di un'ipotesi formulata da una parte, in assenza di ogni riscontro probatorio fattuale. In altri termini, è possibile espletare una CTU quando siano documentati quantomeno i presupposti sui quali fondarla, cosicché la richiesta di verifica di tutta l'opera commissionata all'opposta al fine di verificare l'esistenza o meno di vizi, deve considerarsi esplorativa.
Per quanto detto, non meritano accoglimento le domande di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condanna dell'opposta all'esatto adempimento della prestazione né di riduzione del prezzo pattuito per le opere realizzate.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dall'opponente, quest'ultimo afferma di aver subito ingenti danni in termini di affari e contratti non conclusi in ragione della mancata realizzazione a regola d'arte dell'infrastruttura di cui al contratto di subappalto sottoscritto con l'opposta in data 10.05.2021. Tali danni, sulla scorta di una non meglio precisata griglia riepilogativa che elenca i “contratti impattata dal ritardo al 15.12.2022” con e CMO S.n.c. (citazione, Parte_2 doc. 5), vengono quantificati nella somma di 167.050,00 euro.
La domanda, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti, non può essere accolta in quanto,
come detto, non è provato e - ancora prima - non è specificamente allegato alcun inadempimento dell'opposta. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non è chiaro a che titolo vengano chiesti tali danni, né come gli stessi siano stati quantificati.
Alla luce di quanto sopra, non essendo emerso alcun inadempimento contrattuale da parte della società opposta, l'opposizione andrà integralmente respinta e la domanda riconvenzionale rigettata. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente ed al numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1621 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3397,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Enza Foti