Art. 10.
Il contributo di cui all' articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.
Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il contributo di cui all' articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.
Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.