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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2607/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEG. AUTOTUT n. 92068/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEG. AUTOTUT n. 92068/2025 IVA-ALTRO 2019
- DINIEG. AUTOTUT n. 92068/2025 IRAP 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SM01353/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SM01353/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SM01353/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il diniego di autotutela del 15/04/2025, relativo all'avviso di accertamento
TY301SM01353/2024 (periodo d'imposta 2019) divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il diniego riguarda l'istanza ex art. 10-quater L. 212/2000 presentata il 21/03/2025 (prot. 92068/2025).
MOTIVI DI RICORSO
1. Ammissibilità del ricorso contro il diniego: richiamo all'art. 19, co. 1, lett. g-bis), D.Lgs. 546/1992 e giurisprudenza che ammette l'impugnabilità dei dinieghi di autotutela, anche ove l'atto originario sia definitivo, purché il provvedimento incida sul rapporto tributario.
2. Autotutela obbligatoria (art. 10-quater St. contrib.): chiede l'annullamento dell'atto per due ipotesi tipizzate:
(i) mancanza di documentazione successivamente sanata (lett. g), poiché ha depositato la documentazione contabile che giustifica i costi del rigo RG22;
(ii) errore di calcolo (lett. b), collegato – nella prospettiva difensiva – alla ricostruzione dei componenti negativi.
Sostiene che l'autotutela operi anche su atti definitivi.
3. Forza maggiore e deroga all'inutilizzabilità: deduce seri problemi di salute (accessi PS e ricoveri) che gli avrebbero impedito di rispondere a questionario e schema d'atto; invoca l'art. 32, co. 5, DPR 600/1973 come regola di sistema che consente la produzione tardiva quando l'inadempimento non è imputabile.
4. Violazione dell'obbligo di motivazione (art. 7 L. 212/2000): il diniego sarebbe generico e fondato solo sulla definitività dell'atto, senza vagliare nel merito la documentazione prodotta né spiegare perché non operi l'art. 10-quater; il contribuente lamenta la mancata valutazione della documentazione contabile depositata in sede di autotutela.
5. Inerenza dei costi RG22 (84.575,99 €): produce tabella analitica (manutenzioni, consulenze, trasporti, smaltimento rifiuti, telefoniche, vigilanza, assicurazioni, ecc.), con bonifici e quietanze, affermando la piena riferibilità all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – DP Palermo
L'agenzia preliminarmente espone il quadro fattuale e procedimentale
- Dichiarati ricavi 284.233 € e volume d'affari 283.903 € (2019).
- Invio di questionario Q00010/2024 (prot. 20955 del 23/01/2024) con richiesta di registri e giustificativi, specie per i costi RG22. S - notifica di schema d'atto ex art.
6-bis L. 212/2000 (30/05/2024). Nessuna osservazione/adesione.
- Emesso avviso 12/11/2024, non impugnato, definitivo l'11/01/2025.
- L'istanza di autotutela del 21/03/2025 viene rigettata il 15/04/2025.
L'Ufficio riconosce che il diniego espresso è impugnabile nei termini;
ma sottolinea che ciò non incide sull'esito di merito. In ogni caso non sussiste nessun obbligo di provevdere sulla istanza in autotutela::
L'art. 10-quater elenca tassativamente i casi di annullamento obbligatorio;
la forza maggiore non è menzionata. La voce lett. g) (mancanza di documentazione successivamente sanata) non opera quando vigono termini perentori a pena di decadenza di cui all'art. 32 DPR 600/1973: il questionario imponeva la produzione entro 15 giorni;
scaduto tale termine, la documentazione è inutilizzabile (salve le condizioni del co. 5, non ricorrenti).
Infine rileva che la Forza maggiore non è provata: la documentazione sanitaria sarebbe inidonea a dimostrare un impedimento assoluto e oggettivo a rispondere nel 2024; molti certificati sono anteriore/i
(2019–2022) o generici (terapie 2024). Conseguente inutilizzabilità dei documenti contabili tardivi ex art. 32, co. 3, DPR 600/1973 e art. 51 ult. co. DPR 633/1972. [
Conclude rilevando che la motivazione del diniego è congrua e legittima, anche per relationem (richiamo a circolare 22/E del 7/11/2024 e Cass. 31412/2022), avendo ricostruito l'iter (questionario → schema d'atto
→ avviso) e spiegato perché non ricorrono i presupposti per l'autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo Cass. 2437/2024 rispetto ad atti ormai definitivi, il giudice può sindacare il diniego solo per ragioni di rilevante interesse generale, non potendo riesaminare la fondatezza della pretesa;
qui il contribuente persegue un interesse meramente privato (evitare tassazione ritenuta indebita).
Il ricorso avverso il diniego espresso di autotutela è ammissibile ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. g-bis), D.
Lgs. 546/1992; ma quando l'atto impositivo è definitivo, il controllo del giudice sul diniego non può trasformarsi in un riesame pieno della pretesa tributaria, ma resta circoscritto alla verifica dei presupposti legali dell'autotutela e di eventuali ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto
(orientamento richiamato dall'Ufficio). In tale cornice, il Collegio deve stabilire se ricorrano i casi tipici di autotutela obbligatoria dell'art. 10-quater L. 212/2000 invocati dal contribuente, senza sostituirsi all'amministrazione in valutazioni discrezionali né riaprire il merito dell'accertamento divenuto intangibile.
Orbene:
- Sulla lettera g) dell'art. 10-quater (“mancanza di documentazione successivamente sanata”)
Il contribuente ha depositato in autotutela documentazione contabile a giustificazione dei costi RG22.
Tuttavia, tale deposito interviene oltre il termine perentorio fissato dal questionario ex art. 32 DPR 600/1973
(15 giorni), la cui inosservanza comporta inutilizzabilità dei documenti in fasi successive, salvo la rigorosa prova della non imputabilità dell'inadempimento ex co.
5. In un'ottica sistematica, la clausola della lett. g)
(“successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”) non consente di neutralizzare proprio quei termini decadenziali che presidiano il procedimento istruttorio;
diversamente opinando, si svuoterebbe di contenuto l'art. 32. Nel caso concreto, l'Ufficio ha dunque ragionevolmente escluso l'operatività della lett. g).
- Sulla dedotta forza maggiore (art. 32, co. 5, DPR 600/1973)
La documentazione sanitaria prodotta non dimostra un impedimento assoluto e oggettivo riferibile al periodo utile per rispondere alle richieste 2024: molti atti medici sono risalenti (2019–2022) o generici (terapie 2024), senza correlazione stringente con l'impossibilità di interagire con l'Ufficio entro i termini. Nella prospettiva cautelativa adottata, l'Amministrazione ha valutato tali allegazioni e le ha ritenute inidonee: conclusione che questo Collegio condivide. Non essendo provata la non imputabilità, non ricorrono i presupposti per la deroga all'inutilizzabilità.
- Sulla lettera b) dell'art. 10-quater (errore di calcolo)
L'assunto è inconferente: la contestazione origina dall'assenza di giustificativi dei costi, non da sommatorie o meri computi aritmetici dell'Ufficio. In difetto di valida documentazione, non è configurabile un “errore di calcolo” manifestamente riconoscibile ai sensi della norma.
- Sull'obbligo di motivazione del diniego (art. 7 L. 212/2000)
Il diniego ripercorre l'iter procedimentale (questionario → schema d'atto → avviso), dà conto dell'inutilizzabilità documentale e della ritenuta insussistenza della forza maggiore;
può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, secondo prassi amministrativa e arresti giurisprudenziali richiamati dall'Ufficio. Non sussiste pertanto la lamentata carenza motivazionale.
Conclusione sul merito
Non emergono i presupposti tipici dell'autotutela obbligatoria;
non è provata la forza maggiore;
il diniego risulta legittimo nei limiti del sindacato consentito sugli atti ormai definitivi. Il ricorso va dunque rigettato.
Per effetto della complessità delle questioni esaminate compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 21.1.26 IL
PRESIDENTE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2607/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEG. AUTOTUT n. 92068/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEG. AUTOTUT n. 92068/2025 IVA-ALTRO 2019
- DINIEG. AUTOTUT n. 92068/2025 IRAP 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SM01353/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SM01353/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SM01353/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il diniego di autotutela del 15/04/2025, relativo all'avviso di accertamento
TY301SM01353/2024 (periodo d'imposta 2019) divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il diniego riguarda l'istanza ex art. 10-quater L. 212/2000 presentata il 21/03/2025 (prot. 92068/2025).
MOTIVI DI RICORSO
1. Ammissibilità del ricorso contro il diniego: richiamo all'art. 19, co. 1, lett. g-bis), D.Lgs. 546/1992 e giurisprudenza che ammette l'impugnabilità dei dinieghi di autotutela, anche ove l'atto originario sia definitivo, purché il provvedimento incida sul rapporto tributario.
2. Autotutela obbligatoria (art. 10-quater St. contrib.): chiede l'annullamento dell'atto per due ipotesi tipizzate:
(i) mancanza di documentazione successivamente sanata (lett. g), poiché ha depositato la documentazione contabile che giustifica i costi del rigo RG22;
(ii) errore di calcolo (lett. b), collegato – nella prospettiva difensiva – alla ricostruzione dei componenti negativi.
Sostiene che l'autotutela operi anche su atti definitivi.
3. Forza maggiore e deroga all'inutilizzabilità: deduce seri problemi di salute (accessi PS e ricoveri) che gli avrebbero impedito di rispondere a questionario e schema d'atto; invoca l'art. 32, co. 5, DPR 600/1973 come regola di sistema che consente la produzione tardiva quando l'inadempimento non è imputabile.
4. Violazione dell'obbligo di motivazione (art. 7 L. 212/2000): il diniego sarebbe generico e fondato solo sulla definitività dell'atto, senza vagliare nel merito la documentazione prodotta né spiegare perché non operi l'art. 10-quater; il contribuente lamenta la mancata valutazione della documentazione contabile depositata in sede di autotutela.
5. Inerenza dei costi RG22 (84.575,99 €): produce tabella analitica (manutenzioni, consulenze, trasporti, smaltimento rifiuti, telefoniche, vigilanza, assicurazioni, ecc.), con bonifici e quietanze, affermando la piena riferibilità all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – DP Palermo
L'agenzia preliminarmente espone il quadro fattuale e procedimentale
- Dichiarati ricavi 284.233 € e volume d'affari 283.903 € (2019).
- Invio di questionario Q00010/2024 (prot. 20955 del 23/01/2024) con richiesta di registri e giustificativi, specie per i costi RG22. S - notifica di schema d'atto ex art.
6-bis L. 212/2000 (30/05/2024). Nessuna osservazione/adesione.
- Emesso avviso 12/11/2024, non impugnato, definitivo l'11/01/2025.
- L'istanza di autotutela del 21/03/2025 viene rigettata il 15/04/2025.
L'Ufficio riconosce che il diniego espresso è impugnabile nei termini;
ma sottolinea che ciò non incide sull'esito di merito. In ogni caso non sussiste nessun obbligo di provevdere sulla istanza in autotutela::
L'art. 10-quater elenca tassativamente i casi di annullamento obbligatorio;
la forza maggiore non è menzionata. La voce lett. g) (mancanza di documentazione successivamente sanata) non opera quando vigono termini perentori a pena di decadenza di cui all'art. 32 DPR 600/1973: il questionario imponeva la produzione entro 15 giorni;
scaduto tale termine, la documentazione è inutilizzabile (salve le condizioni del co. 5, non ricorrenti).
Infine rileva che la Forza maggiore non è provata: la documentazione sanitaria sarebbe inidonea a dimostrare un impedimento assoluto e oggettivo a rispondere nel 2024; molti certificati sono anteriore/i
(2019–2022) o generici (terapie 2024). Conseguente inutilizzabilità dei documenti contabili tardivi ex art. 32, co. 3, DPR 600/1973 e art. 51 ult. co. DPR 633/1972. [
Conclude rilevando che la motivazione del diniego è congrua e legittima, anche per relationem (richiamo a circolare 22/E del 7/11/2024 e Cass. 31412/2022), avendo ricostruito l'iter (questionario → schema d'atto
→ avviso) e spiegato perché non ricorrono i presupposti per l'autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo Cass. 2437/2024 rispetto ad atti ormai definitivi, il giudice può sindacare il diniego solo per ragioni di rilevante interesse generale, non potendo riesaminare la fondatezza della pretesa;
qui il contribuente persegue un interesse meramente privato (evitare tassazione ritenuta indebita).
Il ricorso avverso il diniego espresso di autotutela è ammissibile ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. g-bis), D.
Lgs. 546/1992; ma quando l'atto impositivo è definitivo, il controllo del giudice sul diniego non può trasformarsi in un riesame pieno della pretesa tributaria, ma resta circoscritto alla verifica dei presupposti legali dell'autotutela e di eventuali ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto
(orientamento richiamato dall'Ufficio). In tale cornice, il Collegio deve stabilire se ricorrano i casi tipici di autotutela obbligatoria dell'art. 10-quater L. 212/2000 invocati dal contribuente, senza sostituirsi all'amministrazione in valutazioni discrezionali né riaprire il merito dell'accertamento divenuto intangibile.
Orbene:
- Sulla lettera g) dell'art. 10-quater (“mancanza di documentazione successivamente sanata”)
Il contribuente ha depositato in autotutela documentazione contabile a giustificazione dei costi RG22.
Tuttavia, tale deposito interviene oltre il termine perentorio fissato dal questionario ex art. 32 DPR 600/1973
(15 giorni), la cui inosservanza comporta inutilizzabilità dei documenti in fasi successive, salvo la rigorosa prova della non imputabilità dell'inadempimento ex co.
5. In un'ottica sistematica, la clausola della lett. g)
(“successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”) non consente di neutralizzare proprio quei termini decadenziali che presidiano il procedimento istruttorio;
diversamente opinando, si svuoterebbe di contenuto l'art. 32. Nel caso concreto, l'Ufficio ha dunque ragionevolmente escluso l'operatività della lett. g).
- Sulla dedotta forza maggiore (art. 32, co. 5, DPR 600/1973)
La documentazione sanitaria prodotta non dimostra un impedimento assoluto e oggettivo riferibile al periodo utile per rispondere alle richieste 2024: molti atti medici sono risalenti (2019–2022) o generici (terapie 2024), senza correlazione stringente con l'impossibilità di interagire con l'Ufficio entro i termini. Nella prospettiva cautelativa adottata, l'Amministrazione ha valutato tali allegazioni e le ha ritenute inidonee: conclusione che questo Collegio condivide. Non essendo provata la non imputabilità, non ricorrono i presupposti per la deroga all'inutilizzabilità.
- Sulla lettera b) dell'art. 10-quater (errore di calcolo)
L'assunto è inconferente: la contestazione origina dall'assenza di giustificativi dei costi, non da sommatorie o meri computi aritmetici dell'Ufficio. In difetto di valida documentazione, non è configurabile un “errore di calcolo” manifestamente riconoscibile ai sensi della norma.
- Sull'obbligo di motivazione del diniego (art. 7 L. 212/2000)
Il diniego ripercorre l'iter procedimentale (questionario → schema d'atto → avviso), dà conto dell'inutilizzabilità documentale e della ritenuta insussistenza della forza maggiore;
può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, secondo prassi amministrativa e arresti giurisprudenziali richiamati dall'Ufficio. Non sussiste pertanto la lamentata carenza motivazionale.
Conclusione sul merito
Non emergono i presupposti tipici dell'autotutela obbligatoria;
non è provata la forza maggiore;
il diniego risulta legittimo nei limiti del sindacato consentito sugli atti ormai definitivi. Il ricorso va dunque rigettato.
Per effetto della complessità delle questioni esaminate compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 21.1.26 IL
PRESIDENTE