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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/07/2025, n. 10892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10892 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 76061 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 15 gennaio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo dei Parte_1
Granari 10/A, presso lo Studio dell'Avv. Daniele Costi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
, in persona del presidente e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, Prof. elettivamente domiciliato in Controparte_2
Roma, Via dei Tre Orologi 10/E, presso lo Studio dell'Avv. Massimo
Ranieri, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera consortile CONCLUSIONI
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
esponeva che in data 11 settembre 2021 si era tenuta l'assemblea ordinaria del in cui erano stati approvati gli Controparte_1
argomenti posti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno.
Richiamava l'attore lo Statuto e lo scopo del , oltre che la CP_1
Convenzione di lottizzazione stipulata con il CP_3
evidenziando che il era stato costituito al fine di Controparte_1
curare, fino alla consegna al la manutenzione e CP_3
l'esercizio degli impianti di urbanizzazione primaria realizzati nell'ambito del comprensorio privato e che, in base alla Convenzione di lottizzazione, tutti i beni immobili, impianti ed infrastrutture erano passati in proprietà al alla scadenza della CP_3
Convenzione, 8 dicembre 2008; i consorziati avevano aderito al assumendo un impegno di carattere contrattuale Controparte_1
specifico, che li impegnava a partecipare alle spese di manutenzione delle strade, impianti e infrastrutture solo sino alla scadenza della
Convenzione, quando i beni sarebbero passati in proprietà, e consegnati, al CP_3
Evidenziava poi la natura ibrida del , a metà strada tra CP_1
un'associazione e un condominio, e rilevava la nullità della deliberazione impugnata in relazione ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 e del preventivo di spesa per l'esercizio 2021, che includeva interventi di manutenzione straordinaria su opere di urbanizzazione primaria e secondaria, senza la preventiva obbligatoria autorizzazione del in ossequio alla determinazione CP_3
dirigenziale del 15 dicembre 2011, oltre che fuori dai compiti statutari attesa la scadenza della Convenzione;
inoltre, mancava l'unanimità dei consorziati convocati in assemblea straordinaria e, per alcune opere, le stesse risultavano ad esclusivo vantaggio solo di una parte dei consorziati.
Evidenziava altresì l'annullabilità delle deliberazioni in quanto non gli era stato concesso di visionare i documenti richiesti ai fini della consapevole espressione del voto.
Deduceva poi la nullità dell'avvenuta approvazione del terzo punto dell'ordine del giorno, attesa l'omessa indicazione nell'ordine del giorno di quanto poi effettivamente deliberato, nonché del quinto punto, in relazione alla cessione di aree consortili intercluse e/o non utilizzabili dalla comunità dei consorziati.
Concludeva richiedendo dichiararsi la nullità, o annullarsi, le delibere di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea dell'11 settembre 2021.
Si costituiva in giudizio il che richiamava Controparte_1
l'avvenuta introduzione nello Statuto, in data 1 dicembre 2012, dell'art. 21, in tema di applicazione delle disposizioni in materia di associazioni non riconosciute, oltre che la Convenzione di lottizzazione, che prevedeva la cessione della rete stradale e degli impianti a richiesta del e per cui non era ancora intervenuto CP_3
alcun atto di trasferimento;
contestava le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo il rigetto delle domande attrici.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio
2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha impugnato la delibera del in data 11 settembre 2021, in riferimento ai punti 1, Controparte_1
2, 3 e 5, riguardanti, come da ordine del giorno, la relazione del CdA e l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, l'esame e l'approvazione del Preventivo di spesa per l'esercizio 2021 e il piano di riparto quote consortili 2021, i Rapporti con il – CP_3
e la Cessione di aree consortili incluse e/o non CP_4
utilizzabili dalla comunità dei consorziati.
Ora, avuto riguardo alle deduzioni delle parti, per come tempestivamente formulate, si deve innanzi rilevare che lo “Statuto attuale” del prevede espressamente che i Controparte_1
consorziati debbano rispettare, per quanto attinenti al , le CP_1
disposizioni contenute nella Convenzione di lottizzazione dell CP_1
del 9 dicembre 1968 e che lo scopo del è quello di curare la CP_1
manutenzione e l'esercizio degli impianti esistenti e da realizzare nell'ambito del Comprensorio privato e dei suoi accessi, nonché gli altri compiti ritenuti atti a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio stesso.
In quest'ottica, lo Statuto, elencando le attività rientranti nello scopo consortile, anche in ottemperanza agli impegni previsti nell'atto di convenzione con il precisa che per le opere e gli CP_3
impianti per cui è prevista, a norma della convenzione, la consegna al i compiti saranno svolti dal “fino al giorno di tale CP_3 CP_1
consegna”.
Deve quindi ritenersi come la scadenza della Convenzione di lottizzazione non appaia determinante al fine di considerare non sussistente l'impegno manutentivo assunto dal , e ciò tenuto CP_1
conto che lo stesso, fino al giorno della consegna, risulta posto a carico del convenuto, come da Convenzione, che infatti prevede, all'art. 13, che le cessioni delle opere ed impianti saranno effettuate,
“ad avvenuta loro ultimazione ed a richiesta del secondo i CP_3
tempi ed i termini previsti;
peraltro, l'art. 12 della Convenzione prevede che sia ceduta al dopo la scadenza della CP_3
convenzione e “a richiesta dello stesso”, la rete stradale principale del comprensorio privato con annesso impianto di fognatura, di illuminazione e rete di innaffiamento e impianti inerenti.
A ciò deve aggiungersi che nella citata comunicazione del Presidente del in data 23 dicembre 2020, veniva richiamata la mera CP_1
facoltà, prevista dalla Convenzione del 1968, per il Comune di acquisire alla sua scadenza la proprietà delle infrastrutture già realizzate, sollecitandosi quindi una sua rinuncia alla stessa o proponendo, in alternativa, una nuova convenzione;
in quest'ottica, veniva evidenziato come alla data del 15 dicembre 2020, in conseguenza della scadenza, il non aveva assunto alcuna CP_3
deliberazione sulle istanze avanzate dal convenuto, né aveva
“provveduto a richiedere il trasferimento in proprietà delle infrastrutture”, così richiamandosi l'insussistenza dell'obbligo del nella prosecuzione della manutenzione solo in riferimento CP_1
al silenzio del circa le istanze avanzate e al conseguente CP_3
danno subito;
la comunicazione, infatti, termina con il rinnovo al ad assumere una decisione sul destino dell'AT e CP_3
con la conferma della disponibilità del a rimanere CP_1
comprensorio chiuso ed autogestito.
Né, in ogni caso, risulta dimostrato che il abbia CP_3
univocamente richiesto il trasferimento e la consegna delle opere di urbanizzazione, laddove, ad esempio, nella comunicazione in data 10 febbraio 2022, il richiedeva di conoscere quali CP_3 opere erano da acquisire al patrimonio capitolino, non potendo essere immesse nel possesso di opere ed aree non accessibili Parte_2
al pubblico transito;
peraltro la detta comunicazione risulta fare seguito a quella precedente in data 24 gennaio 2022 del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica di laddove Parte_2
veniva unicamente richiesto al Dipartimento del Patrimonio e
Politiche Abitative di “attivare le procedure finalizzate all'immissione in possesso delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria” con ciò non provvedendosi in ogni caso alla consegna delle stesse in favore del CP_3
Inoltre, nell'assemblea del 24 settembre 2022, il Presidente del rilevava che il Comune sembrava intenzionato ad CP_1
accogliere l'istanza del convenuto di rimanere un centro privato autogestito, senza acquisire le infrastrutture, in cambio di un indennizzo da determinarsi.
A ciò deve aggiungersi, in ultimo, che lo Statuto del CP_1
prevede che allo stesso partecipano tutti i proprietari di immobili ricadenti nel Comprensorio privato e i loro successori ed aventi causa,
a qualsiasi titolo, e che, per come precedentemente evidenziato, le opere e gli impianti per cui è prevista la consegna al “saranno CP_3
svolti dal fino al giorno di tale consegna”. CP_1
Ne consegue, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e della documentazione in atti, che le deduzioni attoree non debbano essere condivise, non risultando la scadenza della Convenzione elemento idoneo al fine di escludere la sussistenza dei compiti propri del
, come da Statuto, e dei conseguenti oneri a carico dei CP_1
singoli consorziati.
Né appare rilevante il riferimento alla Determinazione Dirigenziale del in data 15 dicembre 2011 che prevede che gli CP_3 interventi di manutenzione straordinaria di ogni infrastruttura dovranno ottenere il benestare dei competenti uffici prima della loro realizzazione, riguardano la stessa, eventualmente, la fase esecutiva dei lavori approvati in sede assembleare;
lo stesso è a dirsi in relazione alle deduzioni attoree circa l'approvazione di opere realizzate, nella prospettazione della detta parte, ad esclusivo vantaggio di una sola parte dei consorziati, tenuto conto, come da Statuto, che ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese del sulla CP_1
base della propria caratura in milionesimi.
Né, ugualmente, devono essere condivise le censure attoree riguardanti la mancata messa a disposizione della documentazione ai fini della consapevole espressione del voto di approvazione del bilancio, tenuto conto che, a fronte della richiesta in tal senso inviata al Presidente del , veniva risposto, come da e mail in data 6 CP_1
agosto 2021, di rivolgere la richiesta agli Uffici Amministrativi e al
Direttore, al fine di prendere appuntamento per visionare la documentazione;
peraltro, nella successiva e mail del 10 settembre
2021, il Direttore faceva presente che il non inviava CP_1
documentazione ai consorziati a mezzo di posta elettronica, potendo l'attore recarsi presso l'Ufficio e consultare quanto di suo interesse.
In ordine poi alle censure avanzate in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto i Rapporti con il e le CP_3
relative deliberazioni, si deve evidenziare, come da verbale, che il
Presidente del Consorzio informava i presenti degli incontri di componenti del Consiglio di Amministrazione con politici e tecnici comunali, che avevano espresso la convinzione che l dovesse CP_1
restare un comprensorio privato, chiuso ed autogestito;
in quest'ottica, ed all'esito delle deduzioni del Presidente, anche riguardanti i rapporti con i dirigenti del che avevano prospettato la soluzione della CP_3 vicenda attraverso una determinazione dirigenziale in cui si dava atto che la Convenzione era “conclusa”, il detto punto, “portante il mantenimento dell'AT privata chiusa ed autogestita” veniva approvato.
Ne discende come le deduzioni attoree circa l'avvenuta sottoposizione al voto assembleare di un oggetto che non poteva essere desunto dall'ordine del giorno e non era previsto non debbano essere condivise, e ciò tenuto conto che il punto 3 riguardava, per come chiarito, i rapporti con il e le relative deliberazioni, CP_3
e che il Presidente informava l'assemblea degli incontri avvenuti con politici e tecnici comunali e della loro convinzione che l CP_1
dovesse rimanere comprensorio chiuso ed autogestito, non essendo possibile “anche per i tecnici comunali” che il CP_3
“proceda, come da Convenzione risalente a 53 anni fa, all'acquisizione in proprietà delle aree e delle infrastrutture consortili”.
In quest'ottica, allora, l'approvazione del mantenimento dell CP_1
quale comprensorio privato, chiuso ed autogestito risulta inserirsi nel contesto dei rapporti del con il e ciò CP_1 CP_3
anche richiamando quanto dal Presidente riferito in assemblea circa la prospettazione, da parte di un dirigente comunale, di risolvere la vicenda con una determinazione dirigenziale attestante la conclusione della Convenzione, senza necessità di formali delibere da parte del
CP_3
Peraltro, come noto, in tema di deliberazioni delle assemblee condominiali, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti (C.C. 21449/10).
Quanto, infine, alle censure attoree riferite al punto 5 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto la Cessione di particelle di aree consortili incluse e/o non utilizzabili dalla comunità dei consorziati, il
Presidente, come da verbale, richiedeva all'assemblea “non l'autorizzazione finale – è peraltro necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria – ma soltanto un primo parere consultivo in merito alla prospettata operazione tale che, se di interesse, potranno essere avviate le procedure per realizzarla”.
Ne discende come alcuna cessione di aree veniva in quella sede deliberata, quanto, unicamente, per come specificato al Presidente solo un parere consultivo, rendendosi peraltro necessaria, ai fini dell'autorizzazione alla cessione, una delibera dell'assemblea straordinaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, e sulla base degli elementi introdotti in giudizio, le deduzioni attoree non devono essere condivise e le domande avanzate devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Rigetta le domande attrici;
II. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi euro
5.000,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro
800,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 76061 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 15 gennaio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo dei Parte_1
Granari 10/A, presso lo Studio dell'Avv. Daniele Costi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
, in persona del presidente e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, Prof. elettivamente domiciliato in Controparte_2
Roma, Via dei Tre Orologi 10/E, presso lo Studio dell'Avv. Massimo
Ranieri, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera consortile CONCLUSIONI
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
esponeva che in data 11 settembre 2021 si era tenuta l'assemblea ordinaria del in cui erano stati approvati gli Controparte_1
argomenti posti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno.
Richiamava l'attore lo Statuto e lo scopo del , oltre che la CP_1
Convenzione di lottizzazione stipulata con il CP_3
evidenziando che il era stato costituito al fine di Controparte_1
curare, fino alla consegna al la manutenzione e CP_3
l'esercizio degli impianti di urbanizzazione primaria realizzati nell'ambito del comprensorio privato e che, in base alla Convenzione di lottizzazione, tutti i beni immobili, impianti ed infrastrutture erano passati in proprietà al alla scadenza della CP_3
Convenzione, 8 dicembre 2008; i consorziati avevano aderito al assumendo un impegno di carattere contrattuale Controparte_1
specifico, che li impegnava a partecipare alle spese di manutenzione delle strade, impianti e infrastrutture solo sino alla scadenza della
Convenzione, quando i beni sarebbero passati in proprietà, e consegnati, al CP_3
Evidenziava poi la natura ibrida del , a metà strada tra CP_1
un'associazione e un condominio, e rilevava la nullità della deliberazione impugnata in relazione ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 e del preventivo di spesa per l'esercizio 2021, che includeva interventi di manutenzione straordinaria su opere di urbanizzazione primaria e secondaria, senza la preventiva obbligatoria autorizzazione del in ossequio alla determinazione CP_3
dirigenziale del 15 dicembre 2011, oltre che fuori dai compiti statutari attesa la scadenza della Convenzione;
inoltre, mancava l'unanimità dei consorziati convocati in assemblea straordinaria e, per alcune opere, le stesse risultavano ad esclusivo vantaggio solo di una parte dei consorziati.
Evidenziava altresì l'annullabilità delle deliberazioni in quanto non gli era stato concesso di visionare i documenti richiesti ai fini della consapevole espressione del voto.
Deduceva poi la nullità dell'avvenuta approvazione del terzo punto dell'ordine del giorno, attesa l'omessa indicazione nell'ordine del giorno di quanto poi effettivamente deliberato, nonché del quinto punto, in relazione alla cessione di aree consortili intercluse e/o non utilizzabili dalla comunità dei consorziati.
Concludeva richiedendo dichiararsi la nullità, o annullarsi, le delibere di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea dell'11 settembre 2021.
Si costituiva in giudizio il che richiamava Controparte_1
l'avvenuta introduzione nello Statuto, in data 1 dicembre 2012, dell'art. 21, in tema di applicazione delle disposizioni in materia di associazioni non riconosciute, oltre che la Convenzione di lottizzazione, che prevedeva la cessione della rete stradale e degli impianti a richiesta del e per cui non era ancora intervenuto CP_3
alcun atto di trasferimento;
contestava le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo il rigetto delle domande attrici.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio
2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha impugnato la delibera del in data 11 settembre 2021, in riferimento ai punti 1, Controparte_1
2, 3 e 5, riguardanti, come da ordine del giorno, la relazione del CdA e l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, l'esame e l'approvazione del Preventivo di spesa per l'esercizio 2021 e il piano di riparto quote consortili 2021, i Rapporti con il – CP_3
e la Cessione di aree consortili incluse e/o non CP_4
utilizzabili dalla comunità dei consorziati.
Ora, avuto riguardo alle deduzioni delle parti, per come tempestivamente formulate, si deve innanzi rilevare che lo “Statuto attuale” del prevede espressamente che i Controparte_1
consorziati debbano rispettare, per quanto attinenti al , le CP_1
disposizioni contenute nella Convenzione di lottizzazione dell CP_1
del 9 dicembre 1968 e che lo scopo del è quello di curare la CP_1
manutenzione e l'esercizio degli impianti esistenti e da realizzare nell'ambito del Comprensorio privato e dei suoi accessi, nonché gli altri compiti ritenuti atti a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio stesso.
In quest'ottica, lo Statuto, elencando le attività rientranti nello scopo consortile, anche in ottemperanza agli impegni previsti nell'atto di convenzione con il precisa che per le opere e gli CP_3
impianti per cui è prevista, a norma della convenzione, la consegna al i compiti saranno svolti dal “fino al giorno di tale CP_3 CP_1
consegna”.
Deve quindi ritenersi come la scadenza della Convenzione di lottizzazione non appaia determinante al fine di considerare non sussistente l'impegno manutentivo assunto dal , e ciò tenuto CP_1
conto che lo stesso, fino al giorno della consegna, risulta posto a carico del convenuto, come da Convenzione, che infatti prevede, all'art. 13, che le cessioni delle opere ed impianti saranno effettuate,
“ad avvenuta loro ultimazione ed a richiesta del secondo i CP_3
tempi ed i termini previsti;
peraltro, l'art. 12 della Convenzione prevede che sia ceduta al dopo la scadenza della CP_3
convenzione e “a richiesta dello stesso”, la rete stradale principale del comprensorio privato con annesso impianto di fognatura, di illuminazione e rete di innaffiamento e impianti inerenti.
A ciò deve aggiungersi che nella citata comunicazione del Presidente del in data 23 dicembre 2020, veniva richiamata la mera CP_1
facoltà, prevista dalla Convenzione del 1968, per il Comune di acquisire alla sua scadenza la proprietà delle infrastrutture già realizzate, sollecitandosi quindi una sua rinuncia alla stessa o proponendo, in alternativa, una nuova convenzione;
in quest'ottica, veniva evidenziato come alla data del 15 dicembre 2020, in conseguenza della scadenza, il non aveva assunto alcuna CP_3
deliberazione sulle istanze avanzate dal convenuto, né aveva
“provveduto a richiedere il trasferimento in proprietà delle infrastrutture”, così richiamandosi l'insussistenza dell'obbligo del nella prosecuzione della manutenzione solo in riferimento CP_1
al silenzio del circa le istanze avanzate e al conseguente CP_3
danno subito;
la comunicazione, infatti, termina con il rinnovo al ad assumere una decisione sul destino dell'AT e CP_3
con la conferma della disponibilità del a rimanere CP_1
comprensorio chiuso ed autogestito.
Né, in ogni caso, risulta dimostrato che il abbia CP_3
univocamente richiesto il trasferimento e la consegna delle opere di urbanizzazione, laddove, ad esempio, nella comunicazione in data 10 febbraio 2022, il richiedeva di conoscere quali CP_3 opere erano da acquisire al patrimonio capitolino, non potendo essere immesse nel possesso di opere ed aree non accessibili Parte_2
al pubblico transito;
peraltro la detta comunicazione risulta fare seguito a quella precedente in data 24 gennaio 2022 del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica di laddove Parte_2
veniva unicamente richiesto al Dipartimento del Patrimonio e
Politiche Abitative di “attivare le procedure finalizzate all'immissione in possesso delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria” con ciò non provvedendosi in ogni caso alla consegna delle stesse in favore del CP_3
Inoltre, nell'assemblea del 24 settembre 2022, il Presidente del rilevava che il Comune sembrava intenzionato ad CP_1
accogliere l'istanza del convenuto di rimanere un centro privato autogestito, senza acquisire le infrastrutture, in cambio di un indennizzo da determinarsi.
A ciò deve aggiungersi, in ultimo, che lo Statuto del CP_1
prevede che allo stesso partecipano tutti i proprietari di immobili ricadenti nel Comprensorio privato e i loro successori ed aventi causa,
a qualsiasi titolo, e che, per come precedentemente evidenziato, le opere e gli impianti per cui è prevista la consegna al “saranno CP_3
svolti dal fino al giorno di tale consegna”. CP_1
Ne consegue, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e della documentazione in atti, che le deduzioni attoree non debbano essere condivise, non risultando la scadenza della Convenzione elemento idoneo al fine di escludere la sussistenza dei compiti propri del
, come da Statuto, e dei conseguenti oneri a carico dei CP_1
singoli consorziati.
Né appare rilevante il riferimento alla Determinazione Dirigenziale del in data 15 dicembre 2011 che prevede che gli CP_3 interventi di manutenzione straordinaria di ogni infrastruttura dovranno ottenere il benestare dei competenti uffici prima della loro realizzazione, riguardano la stessa, eventualmente, la fase esecutiva dei lavori approvati in sede assembleare;
lo stesso è a dirsi in relazione alle deduzioni attoree circa l'approvazione di opere realizzate, nella prospettazione della detta parte, ad esclusivo vantaggio di una sola parte dei consorziati, tenuto conto, come da Statuto, che ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese del sulla CP_1
base della propria caratura in milionesimi.
Né, ugualmente, devono essere condivise le censure attoree riguardanti la mancata messa a disposizione della documentazione ai fini della consapevole espressione del voto di approvazione del bilancio, tenuto conto che, a fronte della richiesta in tal senso inviata al Presidente del , veniva risposto, come da e mail in data 6 CP_1
agosto 2021, di rivolgere la richiesta agli Uffici Amministrativi e al
Direttore, al fine di prendere appuntamento per visionare la documentazione;
peraltro, nella successiva e mail del 10 settembre
2021, il Direttore faceva presente che il non inviava CP_1
documentazione ai consorziati a mezzo di posta elettronica, potendo l'attore recarsi presso l'Ufficio e consultare quanto di suo interesse.
In ordine poi alle censure avanzate in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto i Rapporti con il e le CP_3
relative deliberazioni, si deve evidenziare, come da verbale, che il
Presidente del Consorzio informava i presenti degli incontri di componenti del Consiglio di Amministrazione con politici e tecnici comunali, che avevano espresso la convinzione che l dovesse CP_1
restare un comprensorio privato, chiuso ed autogestito;
in quest'ottica, ed all'esito delle deduzioni del Presidente, anche riguardanti i rapporti con i dirigenti del che avevano prospettato la soluzione della CP_3 vicenda attraverso una determinazione dirigenziale in cui si dava atto che la Convenzione era “conclusa”, il detto punto, “portante il mantenimento dell'AT privata chiusa ed autogestita” veniva approvato.
Ne discende come le deduzioni attoree circa l'avvenuta sottoposizione al voto assembleare di un oggetto che non poteva essere desunto dall'ordine del giorno e non era previsto non debbano essere condivise, e ciò tenuto conto che il punto 3 riguardava, per come chiarito, i rapporti con il e le relative deliberazioni, CP_3
e che il Presidente informava l'assemblea degli incontri avvenuti con politici e tecnici comunali e della loro convinzione che l CP_1
dovesse rimanere comprensorio chiuso ed autogestito, non essendo possibile “anche per i tecnici comunali” che il CP_3
“proceda, come da Convenzione risalente a 53 anni fa, all'acquisizione in proprietà delle aree e delle infrastrutture consortili”.
In quest'ottica, allora, l'approvazione del mantenimento dell CP_1
quale comprensorio privato, chiuso ed autogestito risulta inserirsi nel contesto dei rapporti del con il e ciò CP_1 CP_3
anche richiamando quanto dal Presidente riferito in assemblea circa la prospettazione, da parte di un dirigente comunale, di risolvere la vicenda con una determinazione dirigenziale attestante la conclusione della Convenzione, senza necessità di formali delibere da parte del
CP_3
Peraltro, come noto, in tema di deliberazioni delle assemblee condominiali, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti (C.C. 21449/10).
Quanto, infine, alle censure attoree riferite al punto 5 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto la Cessione di particelle di aree consortili incluse e/o non utilizzabili dalla comunità dei consorziati, il
Presidente, come da verbale, richiedeva all'assemblea “non l'autorizzazione finale – è peraltro necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria – ma soltanto un primo parere consultivo in merito alla prospettata operazione tale che, se di interesse, potranno essere avviate le procedure per realizzarla”.
Ne discende come alcuna cessione di aree veniva in quella sede deliberata, quanto, unicamente, per come specificato al Presidente solo un parere consultivo, rendendosi peraltro necessaria, ai fini dell'autorizzazione alla cessione, una delibera dell'assemblea straordinaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, e sulla base degli elementi introdotti in giudizio, le deduzioni attoree non devono essere condivise e le domande avanzate devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Rigetta le domande attrici;
II. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi euro
5.000,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro
800,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2025
IL GIUDICE