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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il LE, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 05.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14147 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti DI TELLA MASSIMO e RECCIA Parte_1
ACHILLE
ricorrente
E
, in Controparte_1 persona dei legali rapp. p.t., rapp.ti e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dott.
[...]
CP_2
NONCHE'
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. INGALA ALESSANDRA MARIA
resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del (già ; Controparte_1 CP_4
2.Condannare il (già , in persona del , C.F. Controparte_1 CP_4 Controparte_5
, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della P.IVA_1 complessiva somma di €. 2.704,75 (euro duemilasettecentoquattro/75), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivaluta-zione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3.
Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stato evocato in giudizio Controparte_6 quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto)”; con vittoria di spese.
A sostegno del proprio assunto ha esposto che negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ella aveva prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale con mansioni di docente, presso gli
Istituti scolastici indicati in ricorso, sulla base di plurimi contratti a tempo determinato, come ivi specificati per un totale di 349 giorni di lavoro per 24 ore a settimana.
Deduceva che nel periodo sopraindicato, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli cui sono sottoposti i colleghi assunti con contratti in scadenza al 30 giugno e/o 31 agosto, ovvero quelli assunti con contratti a tempo indeterminato, non aveva percepito per le supplenze brevi effettuate la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001, evidenziando che ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007 la retribuzione professionale docenti ammontava per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni, per diciotto ore lavorative a settimana alla data del 30.12.2021 in €
184,50 mensili lordi;
di aver invitato, con PEC del 26.3.2024, l'Amministrazione scolastica a voler provvedere al pagamento del suddetto emolumento, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, l'istante ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, facendo anche riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanze n. 20015 del 27.07.2018 e n. 6293 del 05/03/2020.
Nel costituirsi tempestivamente il ha eccepito l'infondatezza Controparte_7 della domanda stante la natura speciale della disciplina in materia di personale scolastico, l'esistenza di ragioni oggettive per la diversità di regime nel riconoscimento degli incrementi stipendiali, inoltre, ha dedotto che con riferimento agli anni scolastici di cui è causa, la ricorrente non aveva raggiunto i 180 giorni di servizio;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo che in caso di fondatezza della domanda fosse dichiarata la CP_ sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore di lavoro il pagamento della contribuzione omessa, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, il tutto da liquidarsi in separata sede amministrativa o giudiziale, con condanna generica del datore di lavoro al pagamento.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 08/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. Il ricorso è fondato a va pertanto accolto. Occorre premettere che la questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Lo scrivente giudice intende qui per espresso fare richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili ragioni di diritto espresse in precedente pronunzia di codesto LE ( sent. n. 6670/2024, est. Dott. A. Santulli ), in adesione alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018.
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 2.704,75, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...” Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”
e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/3 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020).
Nel caso de quo deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
Si evidenzia anche la recente pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018
(seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ."
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del
CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente, quanto a mansioni e funzioni, a quella del lavoratore sostituito.
Con Nel caso in esame dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ella ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti.
La ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.704,75, importo computato secondo i criteri indicati condivisibili. Sul predetto importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 01/01/95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte
Costituzionale.
CP_ Nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese di giudizio vanno integralmente compensate, atteso che alcuna domanda è stata proposta nei confronti dell'istituto previdenziale, cui il ricorso appare dunque notificato solo in virtù della sua posizione di diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo. Nei rapporti tra parte ricorrente ed il convenuto, le spese di lite CP_1 seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico del Controparte_1 convenuto e quantificate in dispositivo, applicati i valori minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e della natura seriale della causa. Non si provvede all' aumento del compenso previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, richiesto da parte ricorrente, atteso che la natura assolutamente seriale della causa ha reso non effettivamente utile per il giudice la predisposizione dei collegamenti ipertestuali fatta dalla difesa di parte ricorrente ( cfr: Corte di Cassazione, ordinanza 23 dicembre 2022, n. 37692 ).
PQM
Il LE di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee svolti e per Con l'effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.704,75 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.030 oltre Controparte_1 rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, in esito della udienza cartolare del 5.06.2025
Il Giudice
dott. Annamaria Lazzara