Articolo 22 della Legge 13 maggio 1999, n. 133
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18 maggio 1999
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23 maggio 2002
Art. 22. Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 1. All' articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 205, la parola: "disponibili" e' sostituita dalla seguente: "vacanti"; dopo le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime";
b) al comma 206, lettera c), le parole: "salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale" sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie;" e alla lettera e) , dopo la parola: "una prova", e' aggiunta la seguente: "d'esame";
c) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.";
d) al comma 208-bis dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999".
2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione gia' avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformita' a quanto disposto dal comma 1. ((7)) ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 194 (in G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 maggio 2002
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