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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 3357/2024 R.G. promossa da
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Francesco Guastella
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Antonella Testa CP_1
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze-ingiunzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola Parte_1
ha proposto opposizione avverso quattro ordinanze-ingiunzione -
CP_ deducendo di averne ricevuto notifica in data 14.11.2024 - con cui l ha intimato il pagamento di somme a titolo di sanzioni e accessori per la
1 violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alle annualità 2018, 2019,
2020 e 2022.
CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo la tardività dell'opposizione per le ordinanze-ingiunzione relative alle annualità 2018 e 2019 e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per le altre due ordinanze,
frattanto annullate in autotutela in quanto “la diffida di accertamento
prodromica all'emissione dell'Ordinanza ingiunzione contestata è stata
notificata al trasgressore oltre il termine ex articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689”.
A tale ultimo riguardo, l'opponente si è da ultimo associato alla declaratoria invocata dall' , con compensazione delle spese di lite. CP_2
***
L'opposizione è inammissibile con riferimento alle ordinanze ingiunzione relative alle annualità 2018 e 2019, giacché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione prescritto dall'art. 6, comma 6, D. Lgs n. 150/2011, cu fa espressamente rinvio l'art. 22 della Legge 689/1981.
CP_ Invero, l ha documentato che le ordinanze in parola sono state notificate in data 12.8.2024 (cfr. all 1 e 2 memoria di costituzione), mentre il giudizio è stato introdotto solo il 13.12.2024, dunque oltre il termine di trenta giorni di cui si è detto.
La documentazione offerta dal ricorrente (all. 1), da cui dovrebbe evincersi, quale data di notifica, quella del 14.11.2024, riguarda le ordinanze-ingiunzione relative alle annualità 2020 e 2022 (cfr. la
2 numerazione del codice a barre presente sulle singole OO.II. con quella immessa nel sito per la ricerca della raccomandata), rispetto alle quali l'opposizione è invece tempestiva.
Per queste ultime, il giudizio può essere definito nel senso suggerito dalle parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse e,
dunque, l'interesse ad una pronuncia nel merito della lite.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del
contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della
parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto
tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse
sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
In considerazione dell'esito della lite, si stima equo disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda,
difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle annualità 2018 e 2019;
2) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle ordinanze-ingiunzione relative alle annualità 2020 e 2022;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 3.6.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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