CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2024, n. 36468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36468 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT UC nato il [...] ZZ RA nato a [...] il [...] OL NO nato il [...] LA ET nato a [...] il [...] AS NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 36468 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza dell'Il luglio 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Foggia, con riferimento agli imputati OS FO, ET LA e ON AN, su concorde richiesta della parti, con parziale rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena: - nei confronti di OS FO ad anni 7 e mesi 4 di reclusione e euro 26.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso nel mese di ottobre 2014 (capi 1), art. 629 cod. pen. commesso dal 29 settembre 2014 all'8 ottobre 2014 ( capo 2) , artt. 81 cpv cod. pen, 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di agosto 2014 ( capo 9); - nei confronti di ET LA ad anni 4 di reclusione e euro 18.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso nel mese di ottobre 2014 (capi 1) e ai-tt. 81 cpv cod. pen, 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di agosto 2014 ( capo 9); - nei confronti di ON AN ad anni 2 mesi 2 di reclusione e euro 5000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso nei mesi di agosto e settembre 2014 (capo 16) e art. 73,comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel 2011 (capo 18). Con la stessa sentenza è stata confermata la condanna di CI BI e di AN EL in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di ottobre 2014 (capo 13). • Il processo ha ad oggetto l'attività di spaccio condotta in San Nicandro Garganico da parte di due gruppi autonomi di soggetti composti, da un lato, da OS FO e HE EL, impegnati nelle attività di intermediazione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana e coadiuvati da a EO FO e ET LA;
dall'altro, dal duo ON AN e RI IO. Le risultanze istruttorie sono rappresentate dalle intercettazioni ambientali, dall'attività di monitoraggio e localizzazione tramite GPS delle predette autovetture e di quella in uso a TR FO„ dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze mobili in uso agli imputati, dalle videoriprese e rilevazioni fotografiche. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2 2.1.OS FO e ET LA, con atto congiunto, hanno dedotto il vizio di motivazione. Il difensore, in maniera generica, lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale. 2.2. ON AN ha formulato un unico motivo, con cui ha chiesto l'applicazione della sanzione sostituiva di cui all'art. 20 bis cod. pen.. Il difensore osserva che tale ultimo articolo è stato introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, e stabilisce che, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice può applicare la sanzione sostitutiva della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare e, in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. L'articolo 95 del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni transitorie, stabilisce che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanze di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione. Tuttavia nel caso di specie —argomenta il difensore- trattandosi di ricorso presentato successivamente rispetto all'entrata in vigore del citato decreto, l'applicazione della sanzione sostitutiva esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione e deve essere valutata dal giudice di merito, sicché l'unico rimedio esperibile per l'imputato è quello del ricorso per Cassazione. 2.3 AN EL ha formulato quattro motivi. 2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità. Il difensore sostiene che, nei dialoghi intercettati, FO e EL non parlavano di droga bensì di vitelli;
che in ogni caso era incerto il quantitativo oggetto dello scambio;
che incerta era la cessione in favore di CE BR mai identificato con certezza. 2.3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all' omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore sostiene che non si sarebbe tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, il quale aveva scelto il giudizio abbreviato, nonché degli altri indici di cui all'articolo 133 cod. pen. 2.3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata. Secondo il difensore difettavano i presupposti per la sussistenza della recidiva reiterata, in quanto non vi era precedente condanna definitiva per un reato aggravato dalla recidiva. 3 2.3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla applicabilità dell'art. 20 bis cod. pen. Il difensore ricorda che, ai senso dell'art. 20 bis cod. pen., entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice può applicare la sanzione sostitutiva della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare e in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 2.4. BI ha formulato due motivi. 2.4.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore osserva che dalle intercettazioni ambientali captate sull'auto in uso a OS FO sarebbe emersa, al più, una mera trattativa per l'acquisto di droga, avvenuta in data 25 ottobre 2014 e mai conclusa. Successivamente era solo emerso che il 28 ottobre 2014 BI in compagnia di EL, sull'auto di quest'ultimo, si era recato in via Taranto nel comune di San Nicandro G.co, ove all'esterno del bar di tale Angelo Nardella, aveva contattato il FO;
dopo alcuni minuti FO e EL sarebbero saliti sull'auto di FO e si sarebbero recati presso la masseria di TR FO, mentre BI, secondo i giudici di merito, avrebbe raggiunto il distributore Esso in prossimità del bivio per Ripalta ove avrebbe atteso EL. Non vi sarebbe alcuna prova, in realtà, che BI si fosse ivi trovato in attesa di EL, sull'auto di questi, mentre le intercettazioni avevano dimostrato che l'acquisto della droga aveva riguardato esclusivamente FO e EL. 2.4.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore ricorda che la pena irrogata a BI era sproporzionata rispetto a quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione inflitta a TR FO, giudicato in separato procedimento penale per i fatti contestati al capo 9) relativo a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tra cui era ricompreso anche l'episodio contestato a BI e EL al capo 13). Ragioni di perequazione processuale e di giustizia sostanziale avrebbero imposto un trattamento sanzionatorio maggiormente contenuto nei confronti di BI e in ogni caso più mite rispetto a quello riservato a TR FO. La Corte, a tale motivo di appello, si era limitata a replicare che la pena era congrua, senza soffermarsi sulla censura relativa alla disparità di trattamento. Il difensore, inoltre, censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte del corretto comportamento processuale. 4 4. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1 ricorsi di OS FO e ET LA sono inammissibili, in quanto gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti la responsabilità penale. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Ce., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Ce., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Ce., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Ce., Casero, Rv. 273194 - 01). 3.11 ricorso di ON AN è manifestamente infondato. L'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, recante" Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi", prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di 5 procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Dunque, se alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2022), il procedimento penale è «pendente in appello» deve trovare applicazione il meccanismo processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. Se il procedimento in questione è «pendente innanzi alla Corte di cassazione», seguirà il suo corso, evidentemente con la valutazione dei motivi di ricorso diversi da quelli afferenti alla richiesta di pene sostitutive, non proponibile dinanzi al giudice di legittimità, e all'esito, in caso di rigetto o dichiarata inammissibilità del ricorso, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza, il ricorrente potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione per le proprie richieste in tema di pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio si torna, invece, dinanzi al giudice del merito che ritrova anche la propria competenza in punto di irrogazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. La ratio di tale disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed alla applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l'art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza. Quanto alla nozione di pendenza dinnanzi alla Corte di Cassazione, si è chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4 - n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228; Sez. 6 - n. 34091 del 21/06/2023 Ud. (dep. 02/08/2023 ) Rv. 285154 — 01). L'TO è conforme a quanto già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810 in cui si è affermato che, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. 6 4. Il ricorso di EL. 4.1. Il primo motivo, incentrato sulla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Si deve ribadire, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre si ricorda che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La Corte di Appello ha dato conto in modo dettagliato delle risultanze probatorie in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel reato contestato al capo 13, rilevando, con richiamo alle conversazioni registrate, che il 25 ottobre 2014 BI aveva riferito a OS FO di essere interessato all'acquisto di 15- 20 chilogrammi di marijuana;
che poco dopo i due si erano incontrati per discutere del prezzo;
che l'affare si era poi concluso con l'acquisto da parte di BI e EL di 2 chilogrammi di sostanza, consegnata loro presso la masseria di TR FO;
che successivamente OS FO si era lamentato del fatto che il prezzo pattuito, più basso, di quello corrente, era collegato ad un acquisto di un quantitativo maggiore, ma EL aveva spiegato che parte della sostanza era già stata venduta a CE BR ad un prezzo basso. La Corte si è confrontata anche con le obiezioni che il ricorrente aveva mosso rispetto alla interpretazione delle conversazioni intercettate, fornendone una lettura ragionevole e non illogica. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla 7 Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali sottoponendo a questa Corte un sindacato inammissibile. 4.2. Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti gener'iche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). La Corte, contrariamente a quando dedotto dal ricorrente, si è soffermata proprio sul comportamento processuale, valorizzato in sede di impugnazione, rilevando che non si ravvisano condotte classificabili come revisione critica idonee a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti, non potendo ritenersi tale la scelta del rito abbreviato. 4.3. Il terzo motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con il principio di diritto di cui alla sentenza Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. 4.4. Il quarto motivo, incentrato sulla applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato. Si rimanda alla trattazione del motivo avente identico contenuto di cui al par. 3. 5. Il ricorso di BI. 8 Il primo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità, è inammissibile, o comunque manifestamente infondato. Richiamati i principi su indicati in merito al perimetro del sindacato di legittimità, si osserva che la Corte di Appello ha dato atto, in maniera analitica, delle risultanze delle intercettazioni, da cui era emerso il coinvolgimento di BI nel reato contestato al capo 13. BI, il giorno della cessione, aveva partecipato all'ennesimo incontro presso il bar Nardella e si era quindi separato da EL e, allontanandosi a bordo dell'auto di quest'ultimo, si era recato presso l'area di servizio esso ubicata sulla via del ritorno in attesa dell'arrivo del complice che aveva acquistato la sostanza stupefacente. Tale ricostruzione- hanno commentato i giudici- non è solo verosimile, giacché non è mai emersa la presenza di altri complici di EL nell'affare, ma è anche provata dal fatto che, percorrendo la stessa via con direzione Chieuti, EL aveva avvistato la sua auto segnalandola al FO già ferma nell'area di servizio. La Corte si è anche soffermata sul dialogo fra EL e FO, intervenuto il giorno successivo, nel quale, secondo il ricorrente, il primo pare rivendicare come esclusivamente propria la droga acquistata, e ha rilevato che EL si era limitato a rappresentare di avere provveduto alla successiva cessione di una parte soltanto della droga al BR, andando in Perdita, cosicché la pretesa di rimborso del FO lo avrebbe danneggiato. A fronte di tale percorso, la censura in esame è meramente reiterativa di quella già dedotta, in assenza di confronto con le ragioni addotte dai giudici di merito cui non contrapporne alcuna ragione in fatto o in diritto, ma solo una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio. 5.2 il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche appare fondato sull'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui l'applicazione di tali circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 Rv. 281590 - 01). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 - 01). Nel caso in esame il ricorrente 9 censura, in maniera aspecifica, la mancata perequazione del trattamento sanzionatorio di imputati giudicati in diversi procedimenti. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ex art. 616, Cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 8 settembre 2024 Il Consigliere e re Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 36468 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza dell'Il luglio 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Foggia, con riferimento agli imputati OS FO, ET LA e ON AN, su concorde richiesta della parti, con parziale rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena: - nei confronti di OS FO ad anni 7 e mesi 4 di reclusione e euro 26.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso nel mese di ottobre 2014 (capi 1), art. 629 cod. pen. commesso dal 29 settembre 2014 all'8 ottobre 2014 ( capo 2) , artt. 81 cpv cod. pen, 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di agosto 2014 ( capo 9); - nei confronti di ET LA ad anni 4 di reclusione e euro 18.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso nel mese di ottobre 2014 (capi 1) e ai-tt. 81 cpv cod. pen, 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di agosto 2014 ( capo 9); - nei confronti di ON AN ad anni 2 mesi 2 di reclusione e euro 5000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso nei mesi di agosto e settembre 2014 (capo 16) e art. 73,comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel 2011 (capo 18). Con la stessa sentenza è stata confermata la condanna di CI BI e di AN EL in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di ottobre 2014 (capo 13). • Il processo ha ad oggetto l'attività di spaccio condotta in San Nicandro Garganico da parte di due gruppi autonomi di soggetti composti, da un lato, da OS FO e HE EL, impegnati nelle attività di intermediazione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana e coadiuvati da a EO FO e ET LA;
dall'altro, dal duo ON AN e RI IO. Le risultanze istruttorie sono rappresentate dalle intercettazioni ambientali, dall'attività di monitoraggio e localizzazione tramite GPS delle predette autovetture e di quella in uso a TR FO„ dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze mobili in uso agli imputati, dalle videoriprese e rilevazioni fotografiche. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2 2.1.OS FO e ET LA, con atto congiunto, hanno dedotto il vizio di motivazione. Il difensore, in maniera generica, lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale. 2.2. ON AN ha formulato un unico motivo, con cui ha chiesto l'applicazione della sanzione sostituiva di cui all'art. 20 bis cod. pen.. Il difensore osserva che tale ultimo articolo è stato introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, e stabilisce che, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice può applicare la sanzione sostitutiva della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare e, in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. L'articolo 95 del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni transitorie, stabilisce che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanze di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione. Tuttavia nel caso di specie —argomenta il difensore- trattandosi di ricorso presentato successivamente rispetto all'entrata in vigore del citato decreto, l'applicazione della sanzione sostitutiva esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione e deve essere valutata dal giudice di merito, sicché l'unico rimedio esperibile per l'imputato è quello del ricorso per Cassazione. 2.3 AN EL ha formulato quattro motivi. 2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità. Il difensore sostiene che, nei dialoghi intercettati, FO e EL non parlavano di droga bensì di vitelli;
che in ogni caso era incerto il quantitativo oggetto dello scambio;
che incerta era la cessione in favore di CE BR mai identificato con certezza. 2.3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all' omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore sostiene che non si sarebbe tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, il quale aveva scelto il giudizio abbreviato, nonché degli altri indici di cui all'articolo 133 cod. pen. 2.3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata. Secondo il difensore difettavano i presupposti per la sussistenza della recidiva reiterata, in quanto non vi era precedente condanna definitiva per un reato aggravato dalla recidiva. 3 2.3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla applicabilità dell'art. 20 bis cod. pen. Il difensore ricorda che, ai senso dell'art. 20 bis cod. pen., entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice può applicare la sanzione sostitutiva della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare e in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 2.4. BI ha formulato due motivi. 2.4.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore osserva che dalle intercettazioni ambientali captate sull'auto in uso a OS FO sarebbe emersa, al più, una mera trattativa per l'acquisto di droga, avvenuta in data 25 ottobre 2014 e mai conclusa. Successivamente era solo emerso che il 28 ottobre 2014 BI in compagnia di EL, sull'auto di quest'ultimo, si era recato in via Taranto nel comune di San Nicandro G.co, ove all'esterno del bar di tale Angelo Nardella, aveva contattato il FO;
dopo alcuni minuti FO e EL sarebbero saliti sull'auto di FO e si sarebbero recati presso la masseria di TR FO, mentre BI, secondo i giudici di merito, avrebbe raggiunto il distributore Esso in prossimità del bivio per Ripalta ove avrebbe atteso EL. Non vi sarebbe alcuna prova, in realtà, che BI si fosse ivi trovato in attesa di EL, sull'auto di questi, mentre le intercettazioni avevano dimostrato che l'acquisto della droga aveva riguardato esclusivamente FO e EL. 2.4.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore ricorda che la pena irrogata a BI era sproporzionata rispetto a quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione inflitta a TR FO, giudicato in separato procedimento penale per i fatti contestati al capo 9) relativo a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tra cui era ricompreso anche l'episodio contestato a BI e EL al capo 13). Ragioni di perequazione processuale e di giustizia sostanziale avrebbero imposto un trattamento sanzionatorio maggiormente contenuto nei confronti di BI e in ogni caso più mite rispetto a quello riservato a TR FO. La Corte, a tale motivo di appello, si era limitata a replicare che la pena era congrua, senza soffermarsi sulla censura relativa alla disparità di trattamento. Il difensore, inoltre, censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte del corretto comportamento processuale. 4 4. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1 ricorsi di OS FO e ET LA sono inammissibili, in quanto gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti la responsabilità penale. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Ce., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Ce., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Ce., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Ce., Casero, Rv. 273194 - 01). 3.11 ricorso di ON AN è manifestamente infondato. L'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, recante" Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi", prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di 5 procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Dunque, se alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2022), il procedimento penale è «pendente in appello» deve trovare applicazione il meccanismo processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. Se il procedimento in questione è «pendente innanzi alla Corte di cassazione», seguirà il suo corso, evidentemente con la valutazione dei motivi di ricorso diversi da quelli afferenti alla richiesta di pene sostitutive, non proponibile dinanzi al giudice di legittimità, e all'esito, in caso di rigetto o dichiarata inammissibilità del ricorso, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza, il ricorrente potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione per le proprie richieste in tema di pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio si torna, invece, dinanzi al giudice del merito che ritrova anche la propria competenza in punto di irrogazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. La ratio di tale disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed alla applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l'art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza. Quanto alla nozione di pendenza dinnanzi alla Corte di Cassazione, si è chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4 - n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228; Sez. 6 - n. 34091 del 21/06/2023 Ud. (dep. 02/08/2023 ) Rv. 285154 — 01). L'TO è conforme a quanto già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810 in cui si è affermato che, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. 6 4. Il ricorso di EL. 4.1. Il primo motivo, incentrato sulla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Si deve ribadire, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre si ricorda che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La Corte di Appello ha dato conto in modo dettagliato delle risultanze probatorie in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel reato contestato al capo 13, rilevando, con richiamo alle conversazioni registrate, che il 25 ottobre 2014 BI aveva riferito a OS FO di essere interessato all'acquisto di 15- 20 chilogrammi di marijuana;
che poco dopo i due si erano incontrati per discutere del prezzo;
che l'affare si era poi concluso con l'acquisto da parte di BI e EL di 2 chilogrammi di sostanza, consegnata loro presso la masseria di TR FO;
che successivamente OS FO si era lamentato del fatto che il prezzo pattuito, più basso, di quello corrente, era collegato ad un acquisto di un quantitativo maggiore, ma EL aveva spiegato che parte della sostanza era già stata venduta a CE BR ad un prezzo basso. La Corte si è confrontata anche con le obiezioni che il ricorrente aveva mosso rispetto alla interpretazione delle conversazioni intercettate, fornendone una lettura ragionevole e non illogica. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla 7 Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali sottoponendo a questa Corte un sindacato inammissibile. 4.2. Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti gener'iche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). La Corte, contrariamente a quando dedotto dal ricorrente, si è soffermata proprio sul comportamento processuale, valorizzato in sede di impugnazione, rilevando che non si ravvisano condotte classificabili come revisione critica idonee a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti, non potendo ritenersi tale la scelta del rito abbreviato. 4.3. Il terzo motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con il principio di diritto di cui alla sentenza Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. 4.4. Il quarto motivo, incentrato sulla applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato. Si rimanda alla trattazione del motivo avente identico contenuto di cui al par. 3. 5. Il ricorso di BI. 8 Il primo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità, è inammissibile, o comunque manifestamente infondato. Richiamati i principi su indicati in merito al perimetro del sindacato di legittimità, si osserva che la Corte di Appello ha dato atto, in maniera analitica, delle risultanze delle intercettazioni, da cui era emerso il coinvolgimento di BI nel reato contestato al capo 13. BI, il giorno della cessione, aveva partecipato all'ennesimo incontro presso il bar Nardella e si era quindi separato da EL e, allontanandosi a bordo dell'auto di quest'ultimo, si era recato presso l'area di servizio esso ubicata sulla via del ritorno in attesa dell'arrivo del complice che aveva acquistato la sostanza stupefacente. Tale ricostruzione- hanno commentato i giudici- non è solo verosimile, giacché non è mai emersa la presenza di altri complici di EL nell'affare, ma è anche provata dal fatto che, percorrendo la stessa via con direzione Chieuti, EL aveva avvistato la sua auto segnalandola al FO già ferma nell'area di servizio. La Corte si è anche soffermata sul dialogo fra EL e FO, intervenuto il giorno successivo, nel quale, secondo il ricorrente, il primo pare rivendicare come esclusivamente propria la droga acquistata, e ha rilevato che EL si era limitato a rappresentare di avere provveduto alla successiva cessione di una parte soltanto della droga al BR, andando in Perdita, cosicché la pretesa di rimborso del FO lo avrebbe danneggiato. A fronte di tale percorso, la censura in esame è meramente reiterativa di quella già dedotta, in assenza di confronto con le ragioni addotte dai giudici di merito cui non contrapporne alcuna ragione in fatto o in diritto, ma solo una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio. 5.2 il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche appare fondato sull'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui l'applicazione di tali circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 Rv. 281590 - 01). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 - 01). Nel caso in esame il ricorrente 9 censura, in maniera aspecifica, la mancata perequazione del trattamento sanzionatorio di imputati giudicati in diversi procedimenti. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ex art. 616, Cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 8 settembre 2024 Il Consigliere e re Il Presidente