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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6875/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice CA Di OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6875/2022 promossa da:
, , , con il patrocinio degli avv.ti Pegoraro Parte_1 Parte_2 Parte_3
IR e EG MI;
Attrici contro
CP_1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“1) disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le odierne parti in causa, Pt_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._1
(PD), Via Stradelle, 40, (C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19.08.1976 e residente in [...], (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Brusà, 57 e (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4
residente in [...], relativamente al fondo rustico con annesso fondo rustico con sovrastante fabbricato siti nel Comune di Cartura (PD), così catastalmente censiti:
- Catasto fabbricati, Comune di Cartura (PD), foglio 16, mappali n. 259, sub. 2, 3 e 4;
- Catasto terreni, Comune di Cartura (PD), foglio 16, mappali n. 160 di Ha. 0.41.81, mappale n. 260 di ha.
1.55.90 e mappale n. 262 di Ha 0.38.15, con le seguenti assegnazioni:
pagina 1 di 11 A) alla convenuta la proprietà esclusiva: CP_1
- dell'immobile catastalmente identificato al C.F. Comune di Cartura foglio 16, particella n. 259, subalterno 5 (compendio immobiliare evidenziato in giallo nella visura Doc. 28), a favore del quale verrà costituita una servitù di passaggio carraia e pedonale, così come già attualmente individuata in loco (cfr. Doc. 29), a carico del fondo in proprietà esclusiva di , catastalmente Parte_1
identificato al Comune Cartura foglio 16, Mapp nn. 15, 268, 272, nonché del fondo di proprietà comune delle attrici catastalmente censito al medesimo Comune al foglio 16, Mapp n 296;
B) in proprietà indivisa alle attrici , e , il compendio Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobiliare così catastalmente censito:
C.F. del Comune di Cartura Foglio 16 particella 296 sub 2 e 3
C.T. del Comune di Cartura Foglio 16 particelle 262, 297 e 160.
Ordinarsi le relative registrazioni e volturazioni con esonero di responsabilità del conservatore.
2) Condannarsi al pagamento delle spese legali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come CP_1
per legge, per la cui liquidazione si chiede che Illustrissimo Giudice voglia tener conto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, della ingiustificata mancata partecipazione della stessa alla procedura di mediazione obbligatoria;
nonché al rimborso, anche in misura pro quota, delle spese tecniche sostenute dalle attrici per l'attuazione della divisione, pari ad € 13.700,94, come documentalmente provato sub docc. 30, 31 e 32.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici, rappresentando di essere comproprietarie insieme alla convenuta di un fondo rustico con sovrastante fabbricato e di terreni siti nel CP_1
Comune di Cartura (PD), acquistati per effetto della successione legittima di , deceduto Persona_1
in data 14.9.1994, convenivano in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione CP_1 esistente “con assegnazione della quota in natura ed indivisa tra le parti attrici e conseguente stralcio della porzione da assegnarsi in natura alla parte convenuta ”. CP_1
restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo di c.t.u. estimativo-valutativa sui beni oggetto di divisione con la nomina del dott. . Persona_2
All'udienza per l'esame della relazione di consulenza tecnica, la difesa delle attrici deduceva che il c.t.u. non avesse tenuto in considerazione la volontà espressa da e Parte_3 Parte_1 Pt_2
di mantenere le loro quote indivise e che l'adozione di uno dei progetti elaborati in perizia
[...]
pagina 2 di 11 avrebbe mantenuto uno stato di promiscuità nel compendio immobiliare, incompatibile con la conflittualità sussistente tra le parti in causa;
le attrici manifestavano, pertanto, la preferenza per il progetto formulato dal proprio c.t.p. dott. che prevedeva “di assegnare alla convenuta Per_3
contumace la porzione di fabbricato del map. 259 sub 2 costituita da 3 piani fuori terra (piano terra, primo e secondo), oltre ad una porzione dell'area cortilizia comprendente anche il sedime del fabbricato collabente il cui materiale di risulta è stato smaltito, pur essendo ancora presenti le fondazioni dello stesso. L'accesso all'area urbana che verrà stralciata dal compendio potrà avvenire sempre dalla strada sterrata esistente, con costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraia a carico delle proprietarie indivise. Parte attrice dichiara fin da ora di rinunciare ad eventuali conguagli dovuti in corrispondenza di un maggior valore del bene assegnato” (cfr. pagg. 8, 9 e 10 delle osservazioni alla c.t.u. del consulente di parte attrice).
All'udienza del 11.4.2024 il c.t.u., presente per chiarimenti, rilevava che il progetto del c.t.p. delle attrici avrebbe comportato maggiori spese, in particolare per rendere autonoma l'accessibilità al fabbricato del mappale n. 259 sub. 3, su cui occorreva l'accordo delle parti;
si richiamava inoltre a quanto già esposto in perizia in ordine alla necessità di regolarizzare la situazione catastale dei terreni e del fabbricato al sub. 4, demolito in assenza di autorizzazione.
In tale sede, parte attrice dichiarava di impegnarsi, per il caso in cui venisse adottato il progetto del proprio c.t.p., a procedere con l'opera di apertura di accesso autonomo al mapp. 259 sub. 3 e al pagamento delle sanzioni indicate dal c.t.u.
Con ordinanza del 9.8.2024 veniva dunque proposto alle parti il seguente progetto di divisione:
“
1. assegnazione a della porzione del fabbricato censito al Catasto Fabbricati del CP_1
Comune di Cartura (PD), Foglio 16, mapp. 259 sub. 2, piano T-1-2; mapp. 259 sub. 4, piano T, collabente, con area cortilizia pertinenziale, corrispondenti complessivamente alla quota di 8/63;
2. assegnazione, in comproprietà indivisa per la quota di 55/63, a , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
del mapp. 259 sub. 3, piano T-1, collabente;
terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di
[...]
Cartura (PD), Foglio 16, mapp. 160 di ha. 0.41.81; mapp. 260 di ha. 1.55.90; mapp. 262 di ha.
0.38.15;
3. costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraia a favore di e a carico dei CP_1
mapp.li 272 e 259, secondo il tracciato già visibile in loco;
pagina 3 di 11
4. le spese per rendere autonomamente accessibile il fabbricato di cui al mapp. 259 sub. 3, per le necessarie rettifiche catastali e per le sanzioni a seguito della demolizione del fabbricato sub. 4 in assenza di autorizzazione, nonché per la costituzione di servitù sono poste a carico di parte attrice”.
L'ordinanza e il progetto divisionale venivano notificati alla contumace . CP_1
Alla successiva udienza, le attrici dichiaravano di aderire al progetto di divisione sopra richiamato;
il
Giudice, rilevata la necessità di procedere con le operazioni di regolarizzazione con sanatoria e aggiornamento catastale del fabbricato collabente accatastato al sub 4, oltre all'aggiornamento catastale dei terreni coltivati a vigneto, assegnava termine alle parti al fine di procedere in tal senso, dando atto che le attrici avrebbero provveduto all'incombente a mezzo di proprio tecnico incaricato.
La difesa delle attrici depositava la documentazione relativa agli adempimenti eseguiti e precisava infine le conclusioni come in epigrafe;
la causa passava quindi in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*****
Oggetto del processo è la divisione del compendio immobiliare acquistato dalle parti per successione legittima di (coniuge di e padre di , e ), deceduto Persona_1 Parte_3 Parte_1 Pt_2 CP_1
in data 14.9.1994. partecipa alla comunione ereditaria nella quota di 39/63, mentre le sorelle nella Parte_3 CP_1
misura di 8/63 ciascuna.
Parte attrice ha chiesto sin dall'atto introduttivo lo scioglimento della comunione mediante stralcio di porzione corrispondente alla quota di 8/63, da assegnarsi in natura alla convenuta e CP_1
assegnazione della restante porzione indivisa a e , per la Parte_3 Parte_1 Parte_2
complessiva quota di 55/63.
Pacifico il diritto potestativo alla divisione del compendio in comunione ex artt. 713 e 1111 c.c., si osserva quanto segue.
Il compendio oggetto di domanda è costituito da terreni e da un fabbricato, realizzato in due periodi diversi e catastalmente censito – al momento della c.t.u. – al C.T. foglio 16, mapp. 259 sub. 2 e sub. 3.
La porzione di cui al sub. 3 è un edificio costruito verosimilmente verso la fine degli anni Cinquanta, privo di accesso diretto (salva la possibilità di passare attraverso l'adiacente porzione di fabbricato, di proprietà esclusiva di ) ed è sviluppato su due livelli di piano fuori terra;
la porzione di cui Parte_1
al sub. 2 è stata realizzata verso la fine degli anni Settanta, mediante un ampliamento verso est in pagina 4 di 11 aderenza al sub. 3 e si sviluppa su tre livelli fuori terra (si vedano le fotografie e planimetrie prodotte da parte attrice con l'atto di citazione e allegate alla c.t.u.).
Quanto ai tre progetti divisionali elaborati dal c.t.u., il dott. ha tenuto in considerazione, al Per_2 fine di riscontrare la comoda divisibilità del compendio ex art. 720 c.p.c., i seguenti criteri: i) l'assenza di un accesso indipendente per il fabbricato del mapp. 259 sub. 3, con conseguente opportunità di assegnarlo a , quale proprietaria esclusiva della porzione finitima di cui al mapp. 272, Parte_1 posto che l'assegnazione ad altro erede comporterebbe l'accesso in comune dalla proprietà di Pt_1
, ovvero la creazione di un accesso ex novo con conseguenti maggiori oneri;
ii) evitare o ridurre
[...] al minimo spese e conguagli;
iii) scarsa convenienza economica dell'assegnazione in natura della quota di 8/63 di un lotto di terreno agricolo (cfr. pagg. 26 e ss. relazione c.t.u.).
Tutti e tre i progetti elaborati dal c.t.u. prevedevano, dunque, l'assegnazione all'attrice Parte_1
della porzione di fabbricato di cui al sub. 3, con la differenza che, mentre il primo progetto avrebbe assegnato la porzione di fabbricato sub. 2 alla convenuta , il secondo e terzo progetto CP_1
avrebbero comportato la liquidazione in denaro della quota della convenuta stessa.
Le attrici, tuttavia, avevano espresso la preferenza per l'assegnazione indivisa del fabbricato del mappale n. 259 sub. 3 e dei terreni, con stralcio della quota di mediante assegnazione del CP_1 fabbricato al sub. 2; per l'effetto, il c.t.u. aveva formulato una quarta ipotesi di progetto divisionale per incontrare la volontà espressa dalle attrici, sul presupposto che venissero accettate dalle parti le maggiori spese per realizzare un nuovo accesso al fabbricato identificato al sub. 3.
All'udienza per esame della c.t.u., la difesa delle attrici ha insistito per l'adozione del progetto redatto dal loro consulente, che teneva conto, a differenza di quelli elaborati dal dott. , anche della Per_2
necessità di costituzione di servitù a favore del fabbricato da assegnare alla convenuta (sub. 2), rilevando che le attrici avrebbero rinunciato a qualunque richiesta di conguaglio, nonostante la superiorità del valore del bene da assegnarsi alla convenuta, rispetto al valore della sua quota ideale di
8/63; le attrici, inoltre, si impegnavano, in caso di adozione del progetto del c.t.p. dott. a Per_3 procedere con l'opera di apertura dell'accesso, con le rettifiche catastali e con il pagamento delle sanzioni richiamate dal c.t.u., relative al mancato rilievo catastale del collabente accatastato al sub.
4 - demolito in assenza delle necessarie comunicazioni e variazioni - e alla necessità di rettifica catastale dei terreni, coltivati a vigneto sebbene catastalmente risultanti quali seminativo arborato (mapp. 260) e seminativo (mapp. 262 e 160).
pagina 5 di 11 Tanto premesso, si ritiene che i progetti nn. 2 e 3 elaborati dal c.t.u. (cfr. pagg. da 32 a 35 relazione) non siano in ogni caso soddisfacenti, in quanto comporterebbero la mera liquidazione in denaro della quota spettante alla convenuta , in contrasto con la previsione del diritto all'assegnazione CP_1
in natura ex art. 718 c.c.; quanto al primo e quarto progetto, pur maggiormente aderenti alla preferenza delle attrici, gli stessi non hanno previsto l'accesso alla pubblica via dal fabbricato da assegnarsi a
, reso possibile tramite la richiesta di parte attrice di costituire servitù di passaggio CP_2
pedonale e carraio a carico dei terreni di proprietà esclusiva di e del terreno da assegnarsi Parte_1
in proprietà indivisa alle attrici stesse.
Il progetto divisionale richiesto dalle attrici è idoneo a superare le criticità riscontrate dal c.t.u. circa il rispetto dell'art. 720 c.c., relative in particolare ai maggiori costi derivanti dalla necessità di un'apertura autonoma per il fabbricato sub. 3, tenendo conto che le attrici si sono impegnate a sostenere tutte le relative spese, nonché quelle per le rettifiche catastali, per le sanzioni a seguito di demolizione del fabbricato sub. 4 in assenza di autorizzazione e per la costituzione della servitù di passaggio.
Con riguardo al valore dei beni, il c.t.u. ha fatto riferimento a valori distinti delle quote ideali delle parti, a seconda che gli stessi si ritengano liberi (prima ipotesi), oggetto di un contratto di comodato
(seconda ipotesi), ovvero oggetto di affitto agrario (terza ipotesi;
cfr., sul punto, quanto rilevato dal c.t.u. alle pagg. 22 e ss. della relazione).
Premessa l'estraneità all'odierno giudizio dell'accertamento e qualificazione del rapporto obbligatorio relativo ai terreni, si rileva, per quanto di interesse ai fini della divisione, che i terreni non possono considerarsi liberi, risultando dai documenti di causa che gli stessi siano effettivamente coltivati da un soggetto terzo;
l'analisi del valore delle quote va dunque limitata alla seconda e terza ipotesi formulate dal c.t.u.
Il valore della quota di 8/63 spettante a deve ritenersi pertanto compreso tra € 26.211,92 CP_1 ed € 28.878,64 (cfr. pagg. 25 e 26 c.t.u.).
Il bene da assegnare alla convenuta secondo la proposta delle attrici (mapp. 259 sub. 2 con stralcio area pertinenziale) è compreso tra € 28.637,50 ed € 28.735,00 (cfr. pag. 50 c.t.u.), con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, vi sarebbe sostanziale coincidenza tra il valore della quota e il bene assegnato, mentre nella prima ipotesi non dovrebbe comunque corrispondere la differenza in eccesso CP_1 per € 2.425,58 alle attrici, che hanno espressamente rinunciato al diritto ad un conguaglio in denaro
(cfr. verbale udienza del 8.2.2024).
pagina 6 di 11 Sulla base dei rilievi sopra evidenziati, si ritiene che il progetto proposto con ordinanza del 9.8.2025
(conforme a quello proposto dal consulente di parte attrice e su cui è stato sentito il c.t.u. a chiarimenti) sia preferibile per lo scioglimento della comunione tra le parti, tenendo conto che lo stesso risponde alla richiesta delle attrici, titolari della maggioranza delle quote, di rimanere in comunione, senza pregiudicare il valore della porzione da assegnarsi alla convenuta, in quanto le attrici stesse si sono dichiarate disponibili a sostenere i costi necessari all'attuazione della divisione;
considerati, inoltre, i valori medi della quota di 8/63 e del bene da assegnare alla convenuta secondo le due ipotesi di calcolo del c.t.u., l'adozione del progetto in esame non comporta la previsione di conguagli a carico delle parti.
Il progetto proposto con ordinanza del 9.8.2025 ha dunque previsto: l'assegnazione alla convenuta della porzione del fabbricato censito al CF Comune di Cartura (PD) Foglio 16, mapp. 259 CP_1
sub. 2, piano T-1-2 e del mapp. 259 sub. 4, piano T, collabente quale area cortilizia pertinenziale;
l'assegnazione in comproprietà indivisa della quota di 55/63 alle attrici del fabbricato al Foglio 16 mapp. 259 sub. 3 piano T-1, collabente e dei terreni censiti al CT Comune di Cartura (PD) Foglio 16, mapp. 160, mapp. 260 e mapp. 262; la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del mapp. 259 sub. 2 e a carico dei mapp. 272 e 259; spese per rendere autonomamente accessibile il fabbricato di cui al mapp. 259 sub. 3, per le necessarie rettifiche catastali e per le sanzioni a seguito della demolizione del fabbricato sub. 4 in assenza di autorizzazione, nonché per la costituzione di servitù, a carico di parte attrice.
Il progetto ha trovato l'adesione delle attrici ed è stato notificato alla convenuta contumace.
Le conclusioni delle attrici riportate in epigrafe riportano dati catastali differenti rispetto a quelli del progetto dell'ordinanza citata in quanto, nelle more, le stesse hanno proceduto con le necessarie rettifiche catastali.
Risulta, in particolare, la soppressione del mapp. 259 sub. 4 (collabente che era già stato demolito secondo quanto rilevato dal c.t.u., cfr. doc. 18 e SUAP doc. 27 attrici) e la creazione del mapp. 259 sub.
5, corrispondente al già mapp. 259 sub. 2 in quanto rappresentato da fabbricato di tre piani fuori terra con cortile esclusivo (cfr. doc. 16 parte attrice e relativi elaborati planimetrici) e dei mapp. 296 sub. 2 e sub. 3 piani T-1, in sostituzione del già mapp. 259 sub. 3 (cfr. docc. 16, 17, 20 e 21 attrici); i terreni sono ora identificati al CT Comune di Cartura, Foglio 16, particelle nn. 262, 297 e 260 (cfr. doc. 28 attrici).
È inoltre meritevole di accoglimento la domanda di costituzione di servitù a favore del mapp. 259 sub.
5 da assegnarsi alla convenuta e a carico del fondo in proprietà esclusiva di Parte_1
pagina 7 di 11 catastalmente identificato al Comune Cartura foglio 16, Mapp nn. 15, 268, 272, nonché del fondo di proprietà comune delle attrici catastalmente censito al medesimo Comune al foglio 16, Mapp n 296; la proprietà dei mappali nn. 15, 268 e 272 in capo all'attrice risulta dalla documentazione Parte_1
allegata alla relazione di c.t.u. (cfr. in particolare dal contratto di compravendita del 17.1.2017 e visura catastale per soggetto).
Le conclusioni delle attrici, che riportano i dati catastali aggiornati, corrispondono al progetto originariamente formulato e sono coerenti, per quanto attiene alla servitù da costituirsi a carico dei beni loro assegnati, nonché dei terreni di proprietà esclusiva della sola , con il tracciato visibile Parte_1
in loco risultante dalle foto satellitari allegate.
Richiamate le motivazioni sulla preferenza del progetto di cui all'ordinanza del 9.8.2024 ai fini della divisione del compendio, si può dunque procedere allo scioglimento della comunione accogliendo le conclusioni precisate da parte attrice come segue:
“A) alla convenuta la proprietà esclusiva: CP_1
- dell'immobile catastalmente identificato al C.F. Comune di Cartura foglio 16, particella n. 259, subalterno 5, a favore del quale verrà costituita una servitù di passaggio carraia e pedonale, così come già attualmente individuata in loco (cfr. Doc. 29), a carico del fondo in proprietà esclusiva di Pt_1
, catastalmente identificato al Comune Cartura foglio 16, Mapp nn. 15, 268, 272, nonché del
[...]
fondo di proprietà comune delle attrici catastalmente censito al medesimo Comune al foglio 16, Mapp
n 296;
B) in proprietà indivisa alle attrici , e , il compendio Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobiliare così catastalmente censito:
C.F. del Comune di Cartura Foglio 16 particella 296 sub 2 e 3
C.T. del Comune di Cartura Foglio 16 particelle 262, 297 e 160”.
Per quanto riguarda le spese necessarie all'attuazione della divisione, le stesse vanno poste a carico delle attrici senza diritto al rimborso da parte della convenuta contumace, tenendo conto che la modifica ai progetti individuati dal c.t.u. è stata possibile in virtù della dichiarazione delle attrici stesse di sostenere le spese per rendere autonomo l'accesso al fabbricato loro assegnato, per le rettifiche catastali, per la sanzione relativa alla soppressione del già mapp. 259 sub. 4 e per la costituzione della servitù.
Quanto alle spese di lite, va invece osservato che la convenuta non ha nemmeno aderito alla mediazione obbligatoria (cfr. verbale doc. 6 atto di citazione, dove viene dato atto che la parte invitata pagina 8 di 11 con raccomandata del 1.9.2022 “ha contestato il contenuto della domanda di mediazione e la procedura stessa”), integrando un contegno processuale valutabile ex artt. 116 c.p.c. e 8, comma 5,
D.Lgs n. 28/2010, nel testo vigente ratione temporis.
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, di talché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale;
l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. Civ.
Sez. VI, ord. n. 373 del 13.1.2015; Cass. Civ. Sez. III n. 7182 del 30.5.2000).
Tenuto conto dei principi sopra esposti, si ritiene che il comportamento della convenuta anteriore al processo abbia effettivamente dato causa all'odierno giudizio nel quale, oltretutto, la sua mancata partecipazione ha precluso ogni possibilità di confronto tra le parti sulle possibili modalità di divisione del compendio (si veda la notifica a del progetto divisionale del 9.8.2024), comportando CP_1 un'inutile resistenza allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 23191/2000), nonché un maggiore dispendio di energia processuale, tali da giustificare la rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice.
In base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 coma aggiornati dal D.M. 147/2022 e tenendo conto delle risultanze della c.t.u. sul valore della massa da dividere (cfr. Cass, Civ. Sez. II, n. 6474 dell'11.3.2025), applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase decisionale atteso il mancato deposito di scritti conclusivi, le spese di lite si liquidano in complessivi €
11.977,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
il rimborso del compenso del c.t.p. viene escluso ritenendosi la relativa spesa eccessiva, tenendo conto, da un lato, di quanto già esposto sulle spese a carico delle attrici per l'attuazione della divisione e, dall'altro lato, della rilevante sproporzione degli importi richiesti rispetto al compenso liquidato a favore del c.t.u.
Le spese di c.t.u., occorrenti allo scioglimento della comunione nell'interesse comune di tutte le parti condividenti, vanno poste definitivamente a carico delle parti attrici e convenuta in solido verso il c.t.u.
e, nei rapporti interni, in ragione delle rispettive quote di comunione.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_3 Parte_1 Pt_2
e avente ad oggetto gli immobili così catastalmente censiti:
[...] CP_1
Comune di Cartura, Catasto Fabbricati:
- Foglio 16, Particella 259 sub. 5, cat. A/4, Classe 1, rendita Euro 150,03, via Cà Brusà n. 87
Piano T-1-2;
- Foglio 16, Particella 296 sub. 2, cat. F/4, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
- Foglio 16, Particella 296 sub. 3, cat. F/2, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
Comune di Cartura, Catasto Terreni:
- Foglio 16, Particella 262 di Ha. 0.38.15;
- Foglio 16, Particella 297 di Ha. 1.51.81;
- Foglio 16, Particella 160 di Ha. 0.41.81;
2. assegna a l'immobile così catastalmente identificato: CP_1
Comune di Cartura, Catasto Fabbricati:
- Foglio 16, Particella 259 sub. 5, cat. A/4, Classe 1, rendita Euro 150,03, via Cà Brusà n. 87
Piano T-1-2;
3. assegna in via indivisa a e gli immobili così Parte_3 Parte_1 Parte_2
catastalmente identificati:
Comune di Cartura, Catasto Fabbricati:
- Foglio 16, Particella 296 sub 2 cat. F/4, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
- Foglio 16, Particella 296 sub. 3, cat. F/2, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
Comune di Cartura, Catasto Terreni:
- Foglio 16, Particella 262 di Ha. 0.38.15;
- Foglio 16, Particella 297 di Ha. 1.51.81;
- Foglio 16, Particella 160 di Ha. 0.41.81;
4. costituisce una servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore dell'immobile censito al C.F. del Comune di Cartura al Foglio 16, Particella 259 sub. 5, cat. A/4, Classe 1, rendita Euro
150,03 (fondo dominante) e a carico degli immobili censiti al C.T. del Comune di Cartura al pagina 10 di 11 Foglio 16, Particelle nn. 15, 268, 272, e al C.F. del Comune di Cartura al Foglio 16, Particella n.
296 (fondi serventi);
5. pone a carico di parte attrice le spese per rendere autonomamente accessibile il fabbricato assegnato alle attrici, per le rettifiche catastali necessarie all'attuazione della divisione, per le sanzioni a seguito della demolizione del fabbricato collabente (già censito al C.F. del Comune di Cartura Foglio 16, Particella 259 sub. 4) e per la costituzione della servitù di cui al punto precedente;
6. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti, in solido nei confronti del c.t.u. ed in ragione delle rispettive quote di comunione nei rapporti interni;
7. condanna a rifondere alle attrici le spese di lite, liquidate in €11.977,00 per CP_1
compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
CA Di OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice CA Di OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6875/2022 promossa da:
, , , con il patrocinio degli avv.ti Pegoraro Parte_1 Parte_2 Parte_3
IR e EG MI;
Attrici contro
CP_1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“1) disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le odierne parti in causa, Pt_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._1
(PD), Via Stradelle, 40, (C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19.08.1976 e residente in [...], (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Brusà, 57 e (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4
residente in [...], relativamente al fondo rustico con annesso fondo rustico con sovrastante fabbricato siti nel Comune di Cartura (PD), così catastalmente censiti:
- Catasto fabbricati, Comune di Cartura (PD), foglio 16, mappali n. 259, sub. 2, 3 e 4;
- Catasto terreni, Comune di Cartura (PD), foglio 16, mappali n. 160 di Ha. 0.41.81, mappale n. 260 di ha.
1.55.90 e mappale n. 262 di Ha 0.38.15, con le seguenti assegnazioni:
pagina 1 di 11 A) alla convenuta la proprietà esclusiva: CP_1
- dell'immobile catastalmente identificato al C.F. Comune di Cartura foglio 16, particella n. 259, subalterno 5 (compendio immobiliare evidenziato in giallo nella visura Doc. 28), a favore del quale verrà costituita una servitù di passaggio carraia e pedonale, così come già attualmente individuata in loco (cfr. Doc. 29), a carico del fondo in proprietà esclusiva di , catastalmente Parte_1
identificato al Comune Cartura foglio 16, Mapp nn. 15, 268, 272, nonché del fondo di proprietà comune delle attrici catastalmente censito al medesimo Comune al foglio 16, Mapp n 296;
B) in proprietà indivisa alle attrici , e , il compendio Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobiliare così catastalmente censito:
C.F. del Comune di Cartura Foglio 16 particella 296 sub 2 e 3
C.T. del Comune di Cartura Foglio 16 particelle 262, 297 e 160.
Ordinarsi le relative registrazioni e volturazioni con esonero di responsabilità del conservatore.
2) Condannarsi al pagamento delle spese legali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come CP_1
per legge, per la cui liquidazione si chiede che Illustrissimo Giudice voglia tener conto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, della ingiustificata mancata partecipazione della stessa alla procedura di mediazione obbligatoria;
nonché al rimborso, anche in misura pro quota, delle spese tecniche sostenute dalle attrici per l'attuazione della divisione, pari ad € 13.700,94, come documentalmente provato sub docc. 30, 31 e 32.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici, rappresentando di essere comproprietarie insieme alla convenuta di un fondo rustico con sovrastante fabbricato e di terreni siti nel CP_1
Comune di Cartura (PD), acquistati per effetto della successione legittima di , deceduto Persona_1
in data 14.9.1994, convenivano in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione CP_1 esistente “con assegnazione della quota in natura ed indivisa tra le parti attrici e conseguente stralcio della porzione da assegnarsi in natura alla parte convenuta ”. CP_1
restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo di c.t.u. estimativo-valutativa sui beni oggetto di divisione con la nomina del dott. . Persona_2
All'udienza per l'esame della relazione di consulenza tecnica, la difesa delle attrici deduceva che il c.t.u. non avesse tenuto in considerazione la volontà espressa da e Parte_3 Parte_1 Pt_2
di mantenere le loro quote indivise e che l'adozione di uno dei progetti elaborati in perizia
[...]
pagina 2 di 11 avrebbe mantenuto uno stato di promiscuità nel compendio immobiliare, incompatibile con la conflittualità sussistente tra le parti in causa;
le attrici manifestavano, pertanto, la preferenza per il progetto formulato dal proprio c.t.p. dott. che prevedeva “di assegnare alla convenuta Per_3
contumace la porzione di fabbricato del map. 259 sub 2 costituita da 3 piani fuori terra (piano terra, primo e secondo), oltre ad una porzione dell'area cortilizia comprendente anche il sedime del fabbricato collabente il cui materiale di risulta è stato smaltito, pur essendo ancora presenti le fondazioni dello stesso. L'accesso all'area urbana che verrà stralciata dal compendio potrà avvenire sempre dalla strada sterrata esistente, con costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraia a carico delle proprietarie indivise. Parte attrice dichiara fin da ora di rinunciare ad eventuali conguagli dovuti in corrispondenza di un maggior valore del bene assegnato” (cfr. pagg. 8, 9 e 10 delle osservazioni alla c.t.u. del consulente di parte attrice).
All'udienza del 11.4.2024 il c.t.u., presente per chiarimenti, rilevava che il progetto del c.t.p. delle attrici avrebbe comportato maggiori spese, in particolare per rendere autonoma l'accessibilità al fabbricato del mappale n. 259 sub. 3, su cui occorreva l'accordo delle parti;
si richiamava inoltre a quanto già esposto in perizia in ordine alla necessità di regolarizzare la situazione catastale dei terreni e del fabbricato al sub. 4, demolito in assenza di autorizzazione.
In tale sede, parte attrice dichiarava di impegnarsi, per il caso in cui venisse adottato il progetto del proprio c.t.p., a procedere con l'opera di apertura di accesso autonomo al mapp. 259 sub. 3 e al pagamento delle sanzioni indicate dal c.t.u.
Con ordinanza del 9.8.2024 veniva dunque proposto alle parti il seguente progetto di divisione:
“
1. assegnazione a della porzione del fabbricato censito al Catasto Fabbricati del CP_1
Comune di Cartura (PD), Foglio 16, mapp. 259 sub. 2, piano T-1-2; mapp. 259 sub. 4, piano T, collabente, con area cortilizia pertinenziale, corrispondenti complessivamente alla quota di 8/63;
2. assegnazione, in comproprietà indivisa per la quota di 55/63, a , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
del mapp. 259 sub. 3, piano T-1, collabente;
terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di
[...]
Cartura (PD), Foglio 16, mapp. 160 di ha. 0.41.81; mapp. 260 di ha. 1.55.90; mapp. 262 di ha.
0.38.15;
3. costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraia a favore di e a carico dei CP_1
mapp.li 272 e 259, secondo il tracciato già visibile in loco;
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4. le spese per rendere autonomamente accessibile il fabbricato di cui al mapp. 259 sub. 3, per le necessarie rettifiche catastali e per le sanzioni a seguito della demolizione del fabbricato sub. 4 in assenza di autorizzazione, nonché per la costituzione di servitù sono poste a carico di parte attrice”.
L'ordinanza e il progetto divisionale venivano notificati alla contumace . CP_1
Alla successiva udienza, le attrici dichiaravano di aderire al progetto di divisione sopra richiamato;
il
Giudice, rilevata la necessità di procedere con le operazioni di regolarizzazione con sanatoria e aggiornamento catastale del fabbricato collabente accatastato al sub 4, oltre all'aggiornamento catastale dei terreni coltivati a vigneto, assegnava termine alle parti al fine di procedere in tal senso, dando atto che le attrici avrebbero provveduto all'incombente a mezzo di proprio tecnico incaricato.
La difesa delle attrici depositava la documentazione relativa agli adempimenti eseguiti e precisava infine le conclusioni come in epigrafe;
la causa passava quindi in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*****
Oggetto del processo è la divisione del compendio immobiliare acquistato dalle parti per successione legittima di (coniuge di e padre di , e ), deceduto Persona_1 Parte_3 Parte_1 Pt_2 CP_1
in data 14.9.1994. partecipa alla comunione ereditaria nella quota di 39/63, mentre le sorelle nella Parte_3 CP_1
misura di 8/63 ciascuna.
Parte attrice ha chiesto sin dall'atto introduttivo lo scioglimento della comunione mediante stralcio di porzione corrispondente alla quota di 8/63, da assegnarsi in natura alla convenuta e CP_1
assegnazione della restante porzione indivisa a e , per la Parte_3 Parte_1 Parte_2
complessiva quota di 55/63.
Pacifico il diritto potestativo alla divisione del compendio in comunione ex artt. 713 e 1111 c.c., si osserva quanto segue.
Il compendio oggetto di domanda è costituito da terreni e da un fabbricato, realizzato in due periodi diversi e catastalmente censito – al momento della c.t.u. – al C.T. foglio 16, mapp. 259 sub. 2 e sub. 3.
La porzione di cui al sub. 3 è un edificio costruito verosimilmente verso la fine degli anni Cinquanta, privo di accesso diretto (salva la possibilità di passare attraverso l'adiacente porzione di fabbricato, di proprietà esclusiva di ) ed è sviluppato su due livelli di piano fuori terra;
la porzione di cui Parte_1
al sub. 2 è stata realizzata verso la fine degli anni Settanta, mediante un ampliamento verso est in pagina 4 di 11 aderenza al sub. 3 e si sviluppa su tre livelli fuori terra (si vedano le fotografie e planimetrie prodotte da parte attrice con l'atto di citazione e allegate alla c.t.u.).
Quanto ai tre progetti divisionali elaborati dal c.t.u., il dott. ha tenuto in considerazione, al Per_2 fine di riscontrare la comoda divisibilità del compendio ex art. 720 c.p.c., i seguenti criteri: i) l'assenza di un accesso indipendente per il fabbricato del mapp. 259 sub. 3, con conseguente opportunità di assegnarlo a , quale proprietaria esclusiva della porzione finitima di cui al mapp. 272, Parte_1 posto che l'assegnazione ad altro erede comporterebbe l'accesso in comune dalla proprietà di Pt_1
, ovvero la creazione di un accesso ex novo con conseguenti maggiori oneri;
ii) evitare o ridurre
[...] al minimo spese e conguagli;
iii) scarsa convenienza economica dell'assegnazione in natura della quota di 8/63 di un lotto di terreno agricolo (cfr. pagg. 26 e ss. relazione c.t.u.).
Tutti e tre i progetti elaborati dal c.t.u. prevedevano, dunque, l'assegnazione all'attrice Parte_1
della porzione di fabbricato di cui al sub. 3, con la differenza che, mentre il primo progetto avrebbe assegnato la porzione di fabbricato sub. 2 alla convenuta , il secondo e terzo progetto CP_1
avrebbero comportato la liquidazione in denaro della quota della convenuta stessa.
Le attrici, tuttavia, avevano espresso la preferenza per l'assegnazione indivisa del fabbricato del mappale n. 259 sub. 3 e dei terreni, con stralcio della quota di mediante assegnazione del CP_1 fabbricato al sub. 2; per l'effetto, il c.t.u. aveva formulato una quarta ipotesi di progetto divisionale per incontrare la volontà espressa dalle attrici, sul presupposto che venissero accettate dalle parti le maggiori spese per realizzare un nuovo accesso al fabbricato identificato al sub. 3.
All'udienza per esame della c.t.u., la difesa delle attrici ha insistito per l'adozione del progetto redatto dal loro consulente, che teneva conto, a differenza di quelli elaborati dal dott. , anche della Per_2
necessità di costituzione di servitù a favore del fabbricato da assegnare alla convenuta (sub. 2), rilevando che le attrici avrebbero rinunciato a qualunque richiesta di conguaglio, nonostante la superiorità del valore del bene da assegnarsi alla convenuta, rispetto al valore della sua quota ideale di
8/63; le attrici, inoltre, si impegnavano, in caso di adozione del progetto del c.t.p. dott. a Per_3 procedere con l'opera di apertura dell'accesso, con le rettifiche catastali e con il pagamento delle sanzioni richiamate dal c.t.u., relative al mancato rilievo catastale del collabente accatastato al sub.
4 - demolito in assenza delle necessarie comunicazioni e variazioni - e alla necessità di rettifica catastale dei terreni, coltivati a vigneto sebbene catastalmente risultanti quali seminativo arborato (mapp. 260) e seminativo (mapp. 262 e 160).
pagina 5 di 11 Tanto premesso, si ritiene che i progetti nn. 2 e 3 elaborati dal c.t.u. (cfr. pagg. da 32 a 35 relazione) non siano in ogni caso soddisfacenti, in quanto comporterebbero la mera liquidazione in denaro della quota spettante alla convenuta , in contrasto con la previsione del diritto all'assegnazione CP_1
in natura ex art. 718 c.c.; quanto al primo e quarto progetto, pur maggiormente aderenti alla preferenza delle attrici, gli stessi non hanno previsto l'accesso alla pubblica via dal fabbricato da assegnarsi a
, reso possibile tramite la richiesta di parte attrice di costituire servitù di passaggio CP_2
pedonale e carraio a carico dei terreni di proprietà esclusiva di e del terreno da assegnarsi Parte_1
in proprietà indivisa alle attrici stesse.
Il progetto divisionale richiesto dalle attrici è idoneo a superare le criticità riscontrate dal c.t.u. circa il rispetto dell'art. 720 c.c., relative in particolare ai maggiori costi derivanti dalla necessità di un'apertura autonoma per il fabbricato sub. 3, tenendo conto che le attrici si sono impegnate a sostenere tutte le relative spese, nonché quelle per le rettifiche catastali, per le sanzioni a seguito di demolizione del fabbricato sub. 4 in assenza di autorizzazione e per la costituzione della servitù di passaggio.
Con riguardo al valore dei beni, il c.t.u. ha fatto riferimento a valori distinti delle quote ideali delle parti, a seconda che gli stessi si ritengano liberi (prima ipotesi), oggetto di un contratto di comodato
(seconda ipotesi), ovvero oggetto di affitto agrario (terza ipotesi;
cfr., sul punto, quanto rilevato dal c.t.u. alle pagg. 22 e ss. della relazione).
Premessa l'estraneità all'odierno giudizio dell'accertamento e qualificazione del rapporto obbligatorio relativo ai terreni, si rileva, per quanto di interesse ai fini della divisione, che i terreni non possono considerarsi liberi, risultando dai documenti di causa che gli stessi siano effettivamente coltivati da un soggetto terzo;
l'analisi del valore delle quote va dunque limitata alla seconda e terza ipotesi formulate dal c.t.u.
Il valore della quota di 8/63 spettante a deve ritenersi pertanto compreso tra € 26.211,92 CP_1 ed € 28.878,64 (cfr. pagg. 25 e 26 c.t.u.).
Il bene da assegnare alla convenuta secondo la proposta delle attrici (mapp. 259 sub. 2 con stralcio area pertinenziale) è compreso tra € 28.637,50 ed € 28.735,00 (cfr. pag. 50 c.t.u.), con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, vi sarebbe sostanziale coincidenza tra il valore della quota e il bene assegnato, mentre nella prima ipotesi non dovrebbe comunque corrispondere la differenza in eccesso CP_1 per € 2.425,58 alle attrici, che hanno espressamente rinunciato al diritto ad un conguaglio in denaro
(cfr. verbale udienza del 8.2.2024).
pagina 6 di 11 Sulla base dei rilievi sopra evidenziati, si ritiene che il progetto proposto con ordinanza del 9.8.2025
(conforme a quello proposto dal consulente di parte attrice e su cui è stato sentito il c.t.u. a chiarimenti) sia preferibile per lo scioglimento della comunione tra le parti, tenendo conto che lo stesso risponde alla richiesta delle attrici, titolari della maggioranza delle quote, di rimanere in comunione, senza pregiudicare il valore della porzione da assegnarsi alla convenuta, in quanto le attrici stesse si sono dichiarate disponibili a sostenere i costi necessari all'attuazione della divisione;
considerati, inoltre, i valori medi della quota di 8/63 e del bene da assegnare alla convenuta secondo le due ipotesi di calcolo del c.t.u., l'adozione del progetto in esame non comporta la previsione di conguagli a carico delle parti.
Il progetto proposto con ordinanza del 9.8.2025 ha dunque previsto: l'assegnazione alla convenuta della porzione del fabbricato censito al CF Comune di Cartura (PD) Foglio 16, mapp. 259 CP_1
sub. 2, piano T-1-2 e del mapp. 259 sub. 4, piano T, collabente quale area cortilizia pertinenziale;
l'assegnazione in comproprietà indivisa della quota di 55/63 alle attrici del fabbricato al Foglio 16 mapp. 259 sub. 3 piano T-1, collabente e dei terreni censiti al CT Comune di Cartura (PD) Foglio 16, mapp. 160, mapp. 260 e mapp. 262; la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del mapp. 259 sub. 2 e a carico dei mapp. 272 e 259; spese per rendere autonomamente accessibile il fabbricato di cui al mapp. 259 sub. 3, per le necessarie rettifiche catastali e per le sanzioni a seguito della demolizione del fabbricato sub. 4 in assenza di autorizzazione, nonché per la costituzione di servitù, a carico di parte attrice.
Il progetto ha trovato l'adesione delle attrici ed è stato notificato alla convenuta contumace.
Le conclusioni delle attrici riportate in epigrafe riportano dati catastali differenti rispetto a quelli del progetto dell'ordinanza citata in quanto, nelle more, le stesse hanno proceduto con le necessarie rettifiche catastali.
Risulta, in particolare, la soppressione del mapp. 259 sub. 4 (collabente che era già stato demolito secondo quanto rilevato dal c.t.u., cfr. doc. 18 e SUAP doc. 27 attrici) e la creazione del mapp. 259 sub.
5, corrispondente al già mapp. 259 sub. 2 in quanto rappresentato da fabbricato di tre piani fuori terra con cortile esclusivo (cfr. doc. 16 parte attrice e relativi elaborati planimetrici) e dei mapp. 296 sub. 2 e sub. 3 piani T-1, in sostituzione del già mapp. 259 sub. 3 (cfr. docc. 16, 17, 20 e 21 attrici); i terreni sono ora identificati al CT Comune di Cartura, Foglio 16, particelle nn. 262, 297 e 260 (cfr. doc. 28 attrici).
È inoltre meritevole di accoglimento la domanda di costituzione di servitù a favore del mapp. 259 sub.
5 da assegnarsi alla convenuta e a carico del fondo in proprietà esclusiva di Parte_1
pagina 7 di 11 catastalmente identificato al Comune Cartura foglio 16, Mapp nn. 15, 268, 272, nonché del fondo di proprietà comune delle attrici catastalmente censito al medesimo Comune al foglio 16, Mapp n 296; la proprietà dei mappali nn. 15, 268 e 272 in capo all'attrice risulta dalla documentazione Parte_1
allegata alla relazione di c.t.u. (cfr. in particolare dal contratto di compravendita del 17.1.2017 e visura catastale per soggetto).
Le conclusioni delle attrici, che riportano i dati catastali aggiornati, corrispondono al progetto originariamente formulato e sono coerenti, per quanto attiene alla servitù da costituirsi a carico dei beni loro assegnati, nonché dei terreni di proprietà esclusiva della sola , con il tracciato visibile Parte_1
in loco risultante dalle foto satellitari allegate.
Richiamate le motivazioni sulla preferenza del progetto di cui all'ordinanza del 9.8.2024 ai fini della divisione del compendio, si può dunque procedere allo scioglimento della comunione accogliendo le conclusioni precisate da parte attrice come segue:
“A) alla convenuta la proprietà esclusiva: CP_1
- dell'immobile catastalmente identificato al C.F. Comune di Cartura foglio 16, particella n. 259, subalterno 5, a favore del quale verrà costituita una servitù di passaggio carraia e pedonale, così come già attualmente individuata in loco (cfr. Doc. 29), a carico del fondo in proprietà esclusiva di Pt_1
, catastalmente identificato al Comune Cartura foglio 16, Mapp nn. 15, 268, 272, nonché del
[...]
fondo di proprietà comune delle attrici catastalmente censito al medesimo Comune al foglio 16, Mapp
n 296;
B) in proprietà indivisa alle attrici , e , il compendio Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobiliare così catastalmente censito:
C.F. del Comune di Cartura Foglio 16 particella 296 sub 2 e 3
C.T. del Comune di Cartura Foglio 16 particelle 262, 297 e 160”.
Per quanto riguarda le spese necessarie all'attuazione della divisione, le stesse vanno poste a carico delle attrici senza diritto al rimborso da parte della convenuta contumace, tenendo conto che la modifica ai progetti individuati dal c.t.u. è stata possibile in virtù della dichiarazione delle attrici stesse di sostenere le spese per rendere autonomo l'accesso al fabbricato loro assegnato, per le rettifiche catastali, per la sanzione relativa alla soppressione del già mapp. 259 sub. 4 e per la costituzione della servitù.
Quanto alle spese di lite, va invece osservato che la convenuta non ha nemmeno aderito alla mediazione obbligatoria (cfr. verbale doc. 6 atto di citazione, dove viene dato atto che la parte invitata pagina 8 di 11 con raccomandata del 1.9.2022 “ha contestato il contenuto della domanda di mediazione e la procedura stessa”), integrando un contegno processuale valutabile ex artt. 116 c.p.c. e 8, comma 5,
D.Lgs n. 28/2010, nel testo vigente ratione temporis.
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, di talché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale;
l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. Civ.
Sez. VI, ord. n. 373 del 13.1.2015; Cass. Civ. Sez. III n. 7182 del 30.5.2000).
Tenuto conto dei principi sopra esposti, si ritiene che il comportamento della convenuta anteriore al processo abbia effettivamente dato causa all'odierno giudizio nel quale, oltretutto, la sua mancata partecipazione ha precluso ogni possibilità di confronto tra le parti sulle possibili modalità di divisione del compendio (si veda la notifica a del progetto divisionale del 9.8.2024), comportando CP_1 un'inutile resistenza allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 23191/2000), nonché un maggiore dispendio di energia processuale, tali da giustificare la rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice.
In base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 coma aggiornati dal D.M. 147/2022 e tenendo conto delle risultanze della c.t.u. sul valore della massa da dividere (cfr. Cass, Civ. Sez. II, n. 6474 dell'11.3.2025), applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase decisionale atteso il mancato deposito di scritti conclusivi, le spese di lite si liquidano in complessivi €
11.977,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
il rimborso del compenso del c.t.p. viene escluso ritenendosi la relativa spesa eccessiva, tenendo conto, da un lato, di quanto già esposto sulle spese a carico delle attrici per l'attuazione della divisione e, dall'altro lato, della rilevante sproporzione degli importi richiesti rispetto al compenso liquidato a favore del c.t.u.
Le spese di c.t.u., occorrenti allo scioglimento della comunione nell'interesse comune di tutte le parti condividenti, vanno poste definitivamente a carico delle parti attrici e convenuta in solido verso il c.t.u.
e, nei rapporti interni, in ragione delle rispettive quote di comunione.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_3 Parte_1 Pt_2
e avente ad oggetto gli immobili così catastalmente censiti:
[...] CP_1
Comune di Cartura, Catasto Fabbricati:
- Foglio 16, Particella 259 sub. 5, cat. A/4, Classe 1, rendita Euro 150,03, via Cà Brusà n. 87
Piano T-1-2;
- Foglio 16, Particella 296 sub. 2, cat. F/4, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
- Foglio 16, Particella 296 sub. 3, cat. F/2, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
Comune di Cartura, Catasto Terreni:
- Foglio 16, Particella 262 di Ha. 0.38.15;
- Foglio 16, Particella 297 di Ha. 1.51.81;
- Foglio 16, Particella 160 di Ha. 0.41.81;
2. assegna a l'immobile così catastalmente identificato: CP_1
Comune di Cartura, Catasto Fabbricati:
- Foglio 16, Particella 259 sub. 5, cat. A/4, Classe 1, rendita Euro 150,03, via Cà Brusà n. 87
Piano T-1-2;
3. assegna in via indivisa a e gli immobili così Parte_3 Parte_1 Parte_2
catastalmente identificati:
Comune di Cartura, Catasto Fabbricati:
- Foglio 16, Particella 296 sub 2 cat. F/4, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
- Foglio 16, Particella 296 sub. 3, cat. F/2, via Cà Brusà n. SNC Piano T-1;
Comune di Cartura, Catasto Terreni:
- Foglio 16, Particella 262 di Ha. 0.38.15;
- Foglio 16, Particella 297 di Ha. 1.51.81;
- Foglio 16, Particella 160 di Ha. 0.41.81;
4. costituisce una servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore dell'immobile censito al C.F. del Comune di Cartura al Foglio 16, Particella 259 sub. 5, cat. A/4, Classe 1, rendita Euro
150,03 (fondo dominante) e a carico degli immobili censiti al C.T. del Comune di Cartura al pagina 10 di 11 Foglio 16, Particelle nn. 15, 268, 272, e al C.F. del Comune di Cartura al Foglio 16, Particella n.
296 (fondi serventi);
5. pone a carico di parte attrice le spese per rendere autonomamente accessibile il fabbricato assegnato alle attrici, per le rettifiche catastali necessarie all'attuazione della divisione, per le sanzioni a seguito della demolizione del fabbricato collabente (già censito al C.F. del Comune di Cartura Foglio 16, Particella 259 sub. 4) e per la costituzione della servitù di cui al punto precedente;
6. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti, in solido nei confronti del c.t.u. ed in ragione delle rispettive quote di comunione nei rapporti interni;
7. condanna a rifondere alle attrici le spese di lite, liquidate in €11.977,00 per CP_1
compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
CA Di OL
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