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Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1216
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Legge 23 ottobre 1956, n. 1216
Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1216
Versione
21 novembre 1956
Art. 2.
All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.
Entrata in vigore il 21 novembre 1956
Vedi fonte istituzionale
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