TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 5419/2021
TRA
nata a [...] il 20\09\1965 residente in [...]
complesso la Gazzella terzo Lotto b\18 cod. fisc. CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Alessi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina via Santa Maria del selciato, 4 giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nato a [...] il 11\09\1966 cod. fisc. Controparte_1
; C.F._2
nata a [...] il 18\01\1965 cod. fisc. Controparte_2
, entrambi residenti in [...] Vill C.F._3
Annunziata complesso CONTE resistenti contumaci
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/11/2021 la sig.ra adiva questo Tribunale Pt_1
per sentir condannare i GE al pagamento della complessiva somma CP_1
di € 5.000,00 pretesa a titolo di differenze retributive maturate in forza dell'attività
1 lavorativa resa per l'assistenza personale della sig.ra tra il Controparte_2
novembre 2020 e il luglio 2021.
Premetteva che: “1) in data 26 novembre 2020 la sig.ra inizia prestare Pt_1
attività lavorativa alle dipendenze dei GE e Controparte_1 CP_2 quest'ultima disabile con la qualifica di badante.
Il rapporto è andato avanti sino al 03 luglio 2021 epoca della risoluzione del contratto di lavoro su indicazione del sig. . Controparte_1
La lavoratrice ha articolato il suo rapporto di lavoro su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato tranne la domenica ma compresi i festivi infrasettimanali con inizio dalle ore 16,00 e fine prestazione alle ore 20,00. La ricorrente nel corso del rapporto di lavoro non ha goduto di ferie .
La lavoratrice non è stata regolarizzata nel rapporto di lavoro e relativamente alle mansioni, oltre a quella di cucinare e di pulire la casa ha prestato assistenza anche come manicure, parrucchiera alla sig.ra affetta da sclerosi multipla CP_2
con limitazioni alla deambulazione dovendo servirsi di un presidio sanitario, la stessa è incontinente per cui, ad ogni sua incombenza, doveva fare fronte la ricorrente alla quale non è stata corrisposta neppure tredicesima mensilità;
Non ha goduto di ferie ne sono state retribuite nella misura prevista dal ccnl.
La ricorrente percepiva come retribuzione l'importo di € 90 euro a settimana. Tale retribuzione risulta di importo inferiore a quella prevista dal ccnl del settore delle badanti ed applicabile alla fattispecie.
La ricorrente non ha percepito il trattamento di fine rapporto;
Il trattamento retributivo globalmente fruito dalla ricorrente è da ritenersi insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ. ed alla stregua di quanto sopra dedotto non vi è dubbio che alla ricorrente spettino le differenze retributive che ammontano, come risulta dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente atto a complessivi € [5.000,00 ] oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo.
La ricorrente ha svolto anche prestazioni straordinarie per circa un mese e segnatamente anticipando il suo orario di inizio lavorativo alle ore 12,00 e ciò in
2 coincidenza del covid per cui la stessa doveva anche rendersi partecipe delle esigenze del particolare momento.”
I resistenti, benchè regolarmente citati non si costituivano rimanendo contumaci.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalla la causa veniva Pt_1
rimessa all'odierna udienza di discussione senza necessità di ulteriore istruttoria e previo deposito di note scritte.
2. Esame delle domande della ricorrente.
Con l'unica domanda la ricorrente chiede: “condannare e Controparte_2
al pagamento in favore di parte ricorrente della somma Controparte_1
di € [ 5.000,00 ], o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo”.
Al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese la si è limitata Pt_1
esclusivamente ad articolare prova per testi sulle seguenti circostanze: “a) vero che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dei GE Parte_1 [...]
e come badante oltre che assistente alla disabile per sette mesi CP_1 CP_2
continuativi iniziando la propria prestazione lavorativa tutti i pomeriggi dalle ore
16 alle ore 21 su sei giorni lavorativi tranne la domenica;
b) vero che la stessa durante il periodo Covid la stessa ha anticipato la sua prestazione lavorativa alle ore 12,00 dovendo assicurare tutti i bisogni di cui necessitavano i GE provvedendo a tenere i contatti con i medici che l'hanno in cura, dovendo anche pagare l'affitto al proprietario di casa , dando ausilio alle esigenze della sig.ra affetta da sclerosi multipla provvedendo alla sua CP_2
cura ed igiene anche per il necessario maquillage;
c) vero che a fronte dell'impegno lavorativo, la lavoratrice non è stata messa in regola, non ha fruito delle ferie non ha ricevuto alcun tfr mentre riceveva solo 90 euro a settimana nonostante ne avesse sin da subito reclamato la regolarizzazione ricevendo dal sig. rassicurazioni mai mantenute sino a quando infastidito dalle CP_1 continue richieste si è deciso di licenziare la lavoratrice;
”.
All'esito della prova è risultato che nessuno dei testi fosse a conoscenza di alcunché relativamente ai capitoli sub “b” e “c” relativi al preteso straordinario,
3 alla regolarizzazione del rapporto, alla corresponsione della retribuzione e del TFR
e al licenziamento della ricorrente.
In quanto al capitolo “a” della prova per testi (che non riporta nemmeno l'indicazione del periodo durante il quale si sarebbe svolto il rapporto di lavoro), volta a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario, si trascrivono di seguito le deposizioni raccolte:
Teste – dichiaratosi fidanzato della : “In merito al punto Tes_1 Controparte_2
a) del capitolato di prova del ricorso introduttivo lettomi ADR sono a conoscenza della circostanza in quanto sono il fidanzato della IG.ra , e posso Controparte_2
dire che quando andavo a trovare la mia fidanzata, vedevo la sig.ra Parte_1
in casa della IG.ra , ma non so dire in quale veste, pensavo che Controparte_2
fosse una amica della mia fidanzata, preciso che a volte quando andavo a trovare la mia fidanzata, vedevo la IG,ra o seduta accanto alla IG.ra Parte_1
ed altre volte che la spostava all'interno dell'appartamento con Controparte_2
la carrozzina per portarla in cucina o in bagno;
”.
Tale deposizione appare del tutto inconducente in quanto dalla stessa non si ricava né la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, né, tantomeno, il periodo nel quale il rapporto si sarebbe svolto o l'orario e giorni nei quali lo stesso si articolava.
Teste – vicino di casa dei GE : “In merito al punto a) del Tes_2 CP_1
capitolato di prova del ricorso introduttivo lettomi ADR posso dire che essendo vicino di casa dei sig. e , abito Controparte_1 Controparte_2
nell'appartamento dello stesso palazzo io al primo piano e i fratelli al CP_1
secondo piano, e espletando un lavoro come turnista dalle ore 08,00 alle ore 17,00 ed a volte dalle ore 15,30 sino alle ore 23,30, ho visto a volte una IG che saliva per andare nell'appartamento dei sig.ri , e successivamente CP_1
chiedendo al IG. , lo stesso mi ha riferito che la IG con i Controparte_1
capelli biondi saliva nel suo appartamento, non sono a conoscenza del nome della
IGnora con i capelli biondi né per quale motivo andava dal IG. .”. CP_1
La deposizione è del tutto irrilevante al fine di provare quanto preteso dalla ricorrente.
4 – vicina di casa dei GE : “In merito al punto a) del Tes_3 Tes_4 CP_1
capitolato di prova del ricorso introduttivo lettomi ADR posso dire che io abito nello stesso palazzo dei IG.ri e , io abito al Persona_1 Controparte_1
primo piano e i fratelli abitano al secondo piano, nei periodi natalizi vado CP_1
a casa dei fratelli a fare una visita di cortesia e per scambiarci gli auguri, CP_1
in relazione alla circostanza nulla posso dire;
”.
La – medico curante GE , interrogata sui capitoli nulla ha Tes_5 CP_1
potuto dichiarare. A domanda di precisazione ha riferito che “due tre volte io ho parlato con una IG per specificare la terapia che doveva fare la sig.ra
”. Controparte_2
Chi fosse la IG in questione non è stato individuato con chiarezza, allo stesso modo appare incerto a quando risalissero le conversazioni.
L'esito della prova per testi espletata, da quanto sopra emerso, è tale da non consentire di ritenere provata nemmeno l'esistenza stessa del presunto rapporto di lavoro dedotto in giudizio dalla ricorrente.
Il ricorso, pertanto, è del tutto infondato e va rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia della controparte.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , uditi i Parte_1
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Messina, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
5