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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/10/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 22.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13121 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Sirressi;
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3 rappresentato e
[...] difeso dalla Dirigente Dott.ssa Giuseppina Lotito;
Resistente
OGGETTO: carta docenti.
*******
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato, lamentava di non Controparte_1 aver percepito il bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato
“TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”
(introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Chiedeva, pertanto, che, in forza del divieto di discriminazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte convenuta fosse condannata ad erogare il suddetto importo aggiuntivo annuo con ogni onere di legge.
Parte convenuta si costituiva in giudizio ed argomentava circa l'infondatezza delle avverse pretese.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
Pag. 2 di 11 per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della TA del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999 … deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la
Pag. 3 di 11 formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Pag. 4 di 11 Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 C.C.N.L. comparto scuola (4.8.1995) che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 C.C.N.L. 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il per le riforme e le CP_2 innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
Pag. 5 di 11 all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
2. Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla TA docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del
27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La TA del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30
Pag. 6 di 11 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
TA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla
Pag. 7 di 11 data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Residuavano, tuttavia, perplessità circa il riconoscimento della predetta
TA docenti anche a coloro che, sempre assunti a tempo determinato, avevano svolto incarichi con supplenze brevi nel corso dell'anno scolastico.
Sul punto, si è recentemente espressa, nuovamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, nella causa C-268/2024, la CGUE ha ribadito (richiamando quando già espresso nell'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-
450/2021) che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata
“nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Ha, infatti, precisato che il divieto di trattamento meno favorevole – sancito alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro - dei lavoratori a tempo determinato rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato, ha ad oggetto le condizioni di impiego – in cui rientra anche la carta docenti - e che l'eventuale differenziazione opera solo in presenza di ragioni obiettive.
Pag. 8 di 11 Nel porre a confronto le funzioni dei docenti di ruolo – a tempo indeterminato – e coloro che, come nel caso oggetto di causa, sono stati assunti a tempo determinato svolgendo supplenze di breve durata, la
CGUE ha affermato che “la comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal sol fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere “attività di carattere collegiale”, tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche”.
Difatti, ha sottolineato che le attività di carattere collegiale non sono svolte neanche dai docenti - sempre non di ruolo - che effettuano supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e nei confronti dei quali comunque è stata riconosciuta l'attribuzione della TA docenti.
Non solo, precisa che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze … sia peraltro tale da modificare le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”.
Pertanto, la CGUE, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, ha affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono” e che “appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Ha quindi concluso che il riconoscimento della TA docenti non può dipendere dalla circostanza relativa al protarsi o meno dell'incarico del docente al termine dell'anno scolastico, non essendo tale ultimo aspetto
Pag. 9 di 11 una ragione oggettiva tale da giustificare una differenza di trattamento nei confronti di coloro che svolgono supplenze brevi.
3. Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, occorre rilevare che la parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021 con una serie rilevante di supplenze brevi, peraltro pressoché consecutive (sostanzialmente prestando attività per l'intero corso delle attività didattiche), mentre, per l'anno 2021/2022 con incarico sino al termine delle attività didattiche, come documentato dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della TA elettronica del docente.
Inoltre, e per quanto riguarda la condizione di “interni” o “esterni” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
TA DO (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), parte ricorrente ne ha documentato l'attuale permanenza tramite deposito telematico di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di docente di ruolo, con decorrenza dal 01.09.2022.
4. Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda della ricorrente va accolta e deve essere dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “TA docente” nella misura di seguito indicata e condanna il a renderla fruibile, con Controparte_1 accredito della somma di € 1.000,00 (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022);
Pag. 10 di 11 - condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in € 258,00, oltre contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.10.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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