CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RB NS, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6053/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2186/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249008193200 VARIE 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249008193200 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010601080/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3020603313/2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010603385/2017 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3020605308/2017 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010605314/2017 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3020603891/2018 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010603897/2018 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2186/2025, depositata il 10-2-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato limitatamente ai tributi di competenza della Corte, l'intimazione di pagamento n.07120249008193200 notificata in data 20-4-2024 e relativa a cartelle di pagamento e avvisi di accertamento per IRPEF 2013-2016; IVA 2013-2016; Tassa Auto
2009, 2011; I.P.T. 2008 per un ammontare complessivo dell'intimazione di € 504.283,12; eccependo: la mancata preventiva notifica degli atti prodromici di cui non era stata fornita prova della corretta notifica,
l'intervenuta prescrizione di alcuni crediti poiché l'ultima attività interruttiva risaliva a più di cinque o dieci anni prima;
la violazione del principio di correttezza del procedimento tributario (art. 7 bis L. 212/2000); che si erano costituite le parti resistenti (Agenzia delle Entrate CO e Agenzia delle Entrate) depositando la prova della notifica degli atti prodromici quello impugnato e di altri atti interruttivi.
Aveva quindi osservato che era fondata l'eccezione di prescrizione dei carichi contenuti nelle cartelle: n.
07120140075084951000 TASSA AUTO 2009 notificata il 21/4/2015, n. 07120140424603215000 IMPOSTA
TRASCR. 2008 notificata il 13/2/2015 e n. 07120160080502870000 TASSA AUTO 2011 notificata il
10/6/2017, mentre erano dovuti gli importi riferiti alle altre cartelle ed avvisi di accertamento di natura tributaria, sottostanti l'impugnata intimazione. Aveva compensato tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui non aveva rilevato l'irregolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi, effettuata ai sensi delll'art.140 senza prova dell'affissione all'albo comunale e con spedizione della raccomandata da parte della società privata Società_1, all'epoca non autorizzata dal Ministero;
b) nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione di sanzioni e interessi. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e di quelli sottesi (ovvero: di quelli che avrebbe ritenuto opportuno); con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore antistatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello sia per genericità dei motivi, sia per il principio di non contestazione, non avendo il ricorrente
(appellante in questa sede) contestato la produzione documentale dell'Ufficio in primo grado, né con memorie, ex art.32 D.L.vo 546/92, né con motivi aggiunto ai sensi dell'art.24 del medesimo decreto;
sia ancora per la preclusione di cui all'art.19 D.L.vo 546/92, essendo stati notificati successivamente agli avvisi di accertamento numerosi atti interruttivi (avvisi di intimazione, atti di pignoramento presso terzi, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), non impugnati e non contestati né in primo grado, né con l'atto di appello;
nel merito il gravame era privo di fondamento essendo la notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. con l'osservanza di tutte le formalità previste ed essendosi l'attività della società Società_1 limitata all'invio delle raccomandate di conferma. Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate CO, concludendo per il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Deve premettersi che il ricorrente (appellante in questa sede) in ricorso aveva impugnato l'intimazione di pagamento indicata in narrativa eccependo l'omessa notifica degli atti posti a fondamento dell'intimazione
(cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi) e la prescrizione delle pretese tributarie.
Nel corso del giudizio di primo grado le parti resistenti avevano depositato la prova della notifica sia degli atti prodromici a quello impugnato (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi), sia di numerosi atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione, atto di pignoramento presso terzi, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) tutti non impugnati.
Rispetto a tale produzione documentale il ricorrente nulla aveva contestato né con memorie di replica, né con motivi aggiunti ex art.24 D.L.vo 546/92.
La doglianza concernente la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento formulata per la prima volta con l'atto di appello è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art.57 D.L.vo 546/92, costituendo motivo nuovo non consentito in sede di gravame.
È pacifico in giurisprudenza che In materia di contenzioso tributario, la propo-sizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto;
in applicazione di tale principio, la S.C. aveva confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo av-viso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente (Sez.
5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013; Rv. 625934 - 01).
In senso conforme si veda Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5369 del 02/03/2017; Rv. 643479 – 01, secondo cui In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento pre-supposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio.
Ancora in senso conforme Sez. Trib. Ordinanza n.24807/2019 non massimata e Sez. 5, Ordinanza
n.27491/2020 non massimata, nella quale, ripetendo Sez.5 8938/2013 si era evidenziato che il deposito in giudizio da parte della Agenzia fiscale dell'atto impositivo e dell'avviso di ricevimento A.R. poteva legittimare la contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi" di ricorso.
Peraltro, nell'appello nulla si lamenta con riferimento alle notifiche di tutti gli atti interruttivi depositati in primo grado, per lo più notificati nel 2022, con interruzione dei termini di prescrizione. La mancata impugnazione di questi atti preclude la possibilità di far valere vizi della notifica di atti precedenti e la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla notifica di detti atti.
Solo per completezza di esposizione deve rilevarsi che gli avvisi di accertamento esecutivi erano tutti correttamente notificati ai sensi dell'art.140 c.p.c.. con affissione presso la casa comunale (fa fede in numero di cronologico dell'affissione) e spedizione della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza.
La società Società_1 era certamente autorizzata alla spedizione di raccomandate ordinarie non contenenti atti giudiziari.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00 per ciascuno degli appellati
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RB NS, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6053/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2186/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249008193200 VARIE 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249008193200 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010601080/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3020603313/2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010603385/2017 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3020605308/2017 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010605314/2017 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3020603891/2018 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010603897/2018 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2186/2025, depositata il 10-2-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato limitatamente ai tributi di competenza della Corte, l'intimazione di pagamento n.07120249008193200 notificata in data 20-4-2024 e relativa a cartelle di pagamento e avvisi di accertamento per IRPEF 2013-2016; IVA 2013-2016; Tassa Auto
2009, 2011; I.P.T. 2008 per un ammontare complessivo dell'intimazione di € 504.283,12; eccependo: la mancata preventiva notifica degli atti prodromici di cui non era stata fornita prova della corretta notifica,
l'intervenuta prescrizione di alcuni crediti poiché l'ultima attività interruttiva risaliva a più di cinque o dieci anni prima;
la violazione del principio di correttezza del procedimento tributario (art. 7 bis L. 212/2000); che si erano costituite le parti resistenti (Agenzia delle Entrate CO e Agenzia delle Entrate) depositando la prova della notifica degli atti prodromici quello impugnato e di altri atti interruttivi.
Aveva quindi osservato che era fondata l'eccezione di prescrizione dei carichi contenuti nelle cartelle: n.
07120140075084951000 TASSA AUTO 2009 notificata il 21/4/2015, n. 07120140424603215000 IMPOSTA
TRASCR. 2008 notificata il 13/2/2015 e n. 07120160080502870000 TASSA AUTO 2011 notificata il
10/6/2017, mentre erano dovuti gli importi riferiti alle altre cartelle ed avvisi di accertamento di natura tributaria, sottostanti l'impugnata intimazione. Aveva compensato tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui non aveva rilevato l'irregolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi, effettuata ai sensi delll'art.140 senza prova dell'affissione all'albo comunale e con spedizione della raccomandata da parte della società privata Società_1, all'epoca non autorizzata dal Ministero;
b) nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione di sanzioni e interessi. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e di quelli sottesi (ovvero: di quelli che avrebbe ritenuto opportuno); con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore antistatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello sia per genericità dei motivi, sia per il principio di non contestazione, non avendo il ricorrente
(appellante in questa sede) contestato la produzione documentale dell'Ufficio in primo grado, né con memorie, ex art.32 D.L.vo 546/92, né con motivi aggiunto ai sensi dell'art.24 del medesimo decreto;
sia ancora per la preclusione di cui all'art.19 D.L.vo 546/92, essendo stati notificati successivamente agli avvisi di accertamento numerosi atti interruttivi (avvisi di intimazione, atti di pignoramento presso terzi, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), non impugnati e non contestati né in primo grado, né con l'atto di appello;
nel merito il gravame era privo di fondamento essendo la notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. con l'osservanza di tutte le formalità previste ed essendosi l'attività della società Società_1 limitata all'invio delle raccomandate di conferma. Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate CO, concludendo per il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Deve premettersi che il ricorrente (appellante in questa sede) in ricorso aveva impugnato l'intimazione di pagamento indicata in narrativa eccependo l'omessa notifica degli atti posti a fondamento dell'intimazione
(cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi) e la prescrizione delle pretese tributarie.
Nel corso del giudizio di primo grado le parti resistenti avevano depositato la prova della notifica sia degli atti prodromici a quello impugnato (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi), sia di numerosi atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione, atto di pignoramento presso terzi, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) tutti non impugnati.
Rispetto a tale produzione documentale il ricorrente nulla aveva contestato né con memorie di replica, né con motivi aggiunti ex art.24 D.L.vo 546/92.
La doglianza concernente la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento formulata per la prima volta con l'atto di appello è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art.57 D.L.vo 546/92, costituendo motivo nuovo non consentito in sede di gravame.
È pacifico in giurisprudenza che In materia di contenzioso tributario, la propo-sizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto;
in applicazione di tale principio, la S.C. aveva confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo av-viso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente (Sez.
5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013; Rv. 625934 - 01).
In senso conforme si veda Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5369 del 02/03/2017; Rv. 643479 – 01, secondo cui In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento pre-supposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio.
Ancora in senso conforme Sez. Trib. Ordinanza n.24807/2019 non massimata e Sez. 5, Ordinanza
n.27491/2020 non massimata, nella quale, ripetendo Sez.5 8938/2013 si era evidenziato che il deposito in giudizio da parte della Agenzia fiscale dell'atto impositivo e dell'avviso di ricevimento A.R. poteva legittimare la contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi" di ricorso.
Peraltro, nell'appello nulla si lamenta con riferimento alle notifiche di tutti gli atti interruttivi depositati in primo grado, per lo più notificati nel 2022, con interruzione dei termini di prescrizione. La mancata impugnazione di questi atti preclude la possibilità di far valere vizi della notifica di atti precedenti e la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla notifica di detti atti.
Solo per completezza di esposizione deve rilevarsi che gli avvisi di accertamento esecutivi erano tutti correttamente notificati ai sensi dell'art.140 c.p.c.. con affissione presso la casa comunale (fa fede in numero di cronologico dell'affissione) e spedizione della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza.
La società Società_1 era certamente autorizzata alla spedizione di raccomandate ordinarie non contenenti atti giudiziari.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00 per ciascuno degli appellati