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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio il 10 dicembre 2025, nelle persone dei signori: dott. IC GR Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 362/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato MOCCHETTI ILIO, C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato RAGO GIUSEPPE, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
FATTO E DIRITTO
Vista la domanda di separazione giudiziale e divorzio depositata il 17 marzo 2025 da nei confronti di nonché la Parte_1 Controparte_1 comparsa di costituzione della resistente depositata il 3 luglio 2025;
Vista l'istanza congiunta di rinvio dell'udienza di comparizione del 3 luglio 2025 nella quale le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per regolare bonariamente le condizioni della separazione, chiedendo altresì la trattazione scritta della causa con rinuncia alla comparizione personale;
verificato il deposito telematico di note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e la volontà dei coniugi, i quali hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui alla “nota unica scritta nell'interesse delle parti” allegata alle stesse note e depositata telematicamente il 27 novembre 2025; rilevato che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi, che hanno confermato la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con princìpi di ordine pubblico o con norme imperative;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in data 30 luglio 1988 in BUSTO GAROLFO Controparte_1
(MI), alle condizioni indicate e sottoscritte dalle parti e depositata telematicamente in allegato alle note integrative d'udienza come “nota unica scritta nell'interesse delle parti” il 27 novembre 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di BUSTO GAROLFO (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, Parte I, numero 2;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
IC GR