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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 414/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Sezione Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'avv. GARATTONI;
per parte convenuta, l'avv. AUTELITANO in sostituzione dell'avv. MARESCA.
L'avv. BIGI si richiama ai ricorsi introduttivi e alle note autorizzate nonché alla giurisprudenza citata e insiste per l'accoglimento delle conclusioni e la condanna di controparte alle spese, da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
L'avv. AUTELITANO si richiama agli atti e in particolare alle note difensive autorizzate e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 414/2024 (+ 415/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nelle cause riunite iscritte ai nn. 414/2024 e 415/2024 R.G. Lav. promosse da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfrancesco
Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Rimini, Corso D'Augusto n°134, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Presidente, legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo
Maresca e dall'avv. Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Elena Alberico con studio in Verbania Viale Azari 4, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta l'illegittimità della trattenuta operata sul trattamento pensionistico di Parte_1
dalla in forza
[...] Controparte_1
dell'art. 22 del Regolamento e dell'art. 29 del Regolamento Unitario della CP_2
nonché delle delibere dell'Assemblea dei Delegati della delibera n. CP_2 CP_2
4/2008 del 28.10.2008, n. 3/13 del 27.6.2013 e n. 10/17 del 29.11.2017 e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione a favore del ricorrente delle somme trattenute sui ratei di pensione, a titolo di contributo di solidarietà, nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla data di notifica del ricorso (2.12.2024), oltre interessi legali dalle date delle singole trattenute sino al saldo;
- accerta il diritto del ricorrente al calcolo della quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003, prendendo, come base pensionabile, la media degli ultimi 15 anni anteriori alla maturazione della pensione;
- condanna la a Controparte_1
riliquidare la pensione secondo i criteri indicati al punto che precede e a versare al ricorrente le differenze sui ratei liquidati derivanti dal ricalcolo indicato nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla data della notifica del ricorso (2.12.2024), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda relativa alla disapplicazione del massimale pensionistico.
Condanna la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.747 per competenze ed € 86 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Sezione Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'avv. GARATTONI;
per parte convenuta, l'avv. AUTELITANO in sostituzione dell'avv. MARESCA.
L'avv. BIGI si richiama ai ricorsi introduttivi e alle note autorizzate nonché alla giurisprudenza citata e insiste per l'accoglimento delle conclusioni e la condanna di controparte alle spese, da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
L'avv. AUTELITANO si richiama agli atti e in particolare alle note difensive autorizzate e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 414/2024 (+ 415/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nelle cause riunite iscritte ai nn. 414/2024 e 415/2024 R.G. Lav. promosse da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfrancesco
Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Rimini, Corso D'Augusto n°134, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Presidente, legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo
Maresca e dall'avv. Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Elena Alberico con studio in Verbania Viale Azari 4, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta l'illegittimità della trattenuta operata sul trattamento pensionistico di Parte_1
dalla in forza
[...] Controparte_1
dell'art. 22 del Regolamento e dell'art. 29 del Regolamento Unitario della CP_2
nonché delle delibere dell'Assemblea dei Delegati della delibera n. CP_2 CP_2
4/2008 del 28.10.2008, n. 3/13 del 27.6.2013 e n. 10/17 del 29.11.2017 e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione a favore del ricorrente delle somme trattenute sui ratei di pensione, a titolo di contributo di solidarietà, nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla data di notifica del ricorso (2.12.2024), oltre interessi legali dalle date delle singole trattenute sino al saldo;
- accerta il diritto del ricorrente al calcolo della quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003, prendendo, come base pensionabile, la media degli ultimi 15 anni anteriori alla maturazione della pensione;
- condanna la a Controparte_1
riliquidare la pensione secondo i criteri indicati al punto che precede e a versare al ricorrente le differenze sui ratei liquidati derivanti dal ricalcolo indicato nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla data della notifica del ricorso (2.12.2024), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda relativa alla disapplicazione del massimale pensionistico.
Condanna la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.747 per competenze ed € 86 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice Claudio Michelucci