TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 901/2025 R.G., vertente
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Parte_1 Dibitonto;
- RICORRENTE -
e
[...]
Controparte_1
, contumace;
[...]
- RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata collaboratrice scolastica appartenente al personale ATA e di essere stata utilizzata dal mediante la stipula Controparte_1 di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 02.10.2020 all'11.06.2021) nell'anno scolastico 2021/2022 (dal 04.10.2021 al 09.06.2022) ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA). Ha quindi sostenuto di avere diritto a tale emolumento ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del al pagamento della somma CP_2 di € 1.119,46 in favore della ricorrente per le supplenze espletate nei periodi indicati, con favore di spese di giudizio, da distrarsi. Non si è costituito il che, quindi, è rimasto contumace. CP_1 La domanda è fondata e va accolta. Giova premettere che Codesto Tribunale, con sentenza n. 3210/2022, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono. Appare utile premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL
“secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999". La previsione per il personale ATA del “compenso individuale accessorio” (CIA) è stata poi ribadita dal CCNL 2006/2009. L'art. 82 del CCNL 2006/2009 recita “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3 [..]. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. [..] Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio [..]”. Orbene, l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il "compenso individuale accessorio" e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Il ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato CP_2 dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il
, vale per il compenso individuale accessorio che spetta CP_1 al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. La questione è stata affrontata dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018). Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; v. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto,
“l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”. In ordine alla quantificazione, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviar e un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Nel caso di specie, avendo la ricorrente prestato servizio nei periodi oggetto di causa, va riconosciuto in capo alla stessa il diritto a percepire il compenso individuale accessorio per i relativi incarichi di supplenza con conseguente condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo complessivo di Euro 1.119,46 in favore della ricorrente, come da conteggi condivisibilmente svolti dalla stessa in ricorso, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Le considerazioni svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto. Le spese di lite - liquidate secondo valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria
– sono poste a carico del soccombente, con distrazione in CP_1 favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_2 nei confronti di così Controparte_1 provvede:
1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione del compenso individuale accessorio maturato in relazione agli anni scolatici di causa e di cui in motivazione per le ore effettivamente svolte in relazione alle supplenze brevi e saltuarie indicate in ricorso;
2) sempre per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 1.119,46, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
3) condanna il resistente alla rifusione spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.030,00 cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bari, 13.05.2025
Il Giudice del Lavoro (dott. Giuseppe Craca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 901/2025 R.G., vertente
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Parte_1 Dibitonto;
- RICORRENTE -
e
[...]
Controparte_1
, contumace;
[...]
- RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata collaboratrice scolastica appartenente al personale ATA e di essere stata utilizzata dal mediante la stipula Controparte_1 di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 02.10.2020 all'11.06.2021) nell'anno scolastico 2021/2022 (dal 04.10.2021 al 09.06.2022) ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA). Ha quindi sostenuto di avere diritto a tale emolumento ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del al pagamento della somma CP_2 di € 1.119,46 in favore della ricorrente per le supplenze espletate nei periodi indicati, con favore di spese di giudizio, da distrarsi. Non si è costituito il che, quindi, è rimasto contumace. CP_1 La domanda è fondata e va accolta. Giova premettere che Codesto Tribunale, con sentenza n. 3210/2022, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono. Appare utile premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL
“secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999". La previsione per il personale ATA del “compenso individuale accessorio” (CIA) è stata poi ribadita dal CCNL 2006/2009. L'art. 82 del CCNL 2006/2009 recita “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3 [..]. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. [..] Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio [..]”. Orbene, l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il "compenso individuale accessorio" e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Il ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato CP_2 dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il
, vale per il compenso individuale accessorio che spetta CP_1 al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. La questione è stata affrontata dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018). Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; v. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto,
“l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”. In ordine alla quantificazione, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviar e un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Nel caso di specie, avendo la ricorrente prestato servizio nei periodi oggetto di causa, va riconosciuto in capo alla stessa il diritto a percepire il compenso individuale accessorio per i relativi incarichi di supplenza con conseguente condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo complessivo di Euro 1.119,46 in favore della ricorrente, come da conteggi condivisibilmente svolti dalla stessa in ricorso, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Le considerazioni svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto. Le spese di lite - liquidate secondo valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria
– sono poste a carico del soccombente, con distrazione in CP_1 favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_2 nei confronti di così Controparte_1 provvede:
1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione del compenso individuale accessorio maturato in relazione agli anni scolatici di causa e di cui in motivazione per le ore effettivamente svolte in relazione alle supplenze brevi e saltuarie indicate in ricorso;
2) sempre per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 1.119,46, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
3) condanna il resistente alla rifusione spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.030,00 cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bari, 13.05.2025
Il Giudice del Lavoro (dott. Giuseppe Craca)