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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1587 del R.G.A.C. per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
(P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, dott. con sede in Roma, Parte_2
Circonvallazione Clodia n. 163/167, difesa dall'avv. Adolfo Larussa;
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, difeso dagli avv.ti Ernesto Mazzei e Caterina Primiero;
C.F._1
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264 del
27.06.2022, notificatole il 12.07.2022, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
Catanzaro nell'ambito del procedimento R.G. n. 493/2022, che ha disposto il pagamento della somma di € 43.417,35 oltre accessori, in favore del suo dipendente
. Controparte_1
1 A fondamento della richiesta di ingiunzione, l'odierno opposto ha richiamato la sentenza n. 1240/2021 con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha condannato la società datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro, nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della sua retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con decorrenza dalla data di licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata. In aggiunta, il lavoratore ha esercitato in monitorio il diritto di opzione di cui all'art. 8 L. n. 300/70, chiedendo che, in sostituzione della reintegrazione, gli fosse corrisposta un'ulteriore indennità pari a quindici mensilità.
Parte opponente deduce che il diritto di credito del dipendente all'indennità risarcitoria è azionabile in forza della sentenza di condanna alla sua reintegrazione, ancorché impugnata dinanzi alla Corte Suprema, sicché è inammissibile per carenza di interesse ad agire la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo con la finalità di procurarsi un nuovo e diverso titolo esecutivo - rispetto alla sentenza di condanna che già costituisce titolo esecutivo – con cui reclamare nei confronti della società la riconosciuta indennità.
Con le note scritte depositate il 05.12.2024, l'opposto ha dato atto che la controversia in oggetto è stata definita transattivamente tra le parti, con accordo di conciliazione in sede sindacale del 05.08.2024.
Parte opponente, nelle note scritte depositate il 04.12.2023, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione e non risulta che abbia depositato note scritte per l'odierna udienza.
Ritiene il giudice che, a fronte della dichiarata volontà dell'opposto di cancellazione della causa dal ruolo, a seguito dell'intervenuta conciliazione sindacale con cui è stata soddisfatta la sua pretesa, e preso atto dell'inattività di parte opponente, sia venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e conseguente revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 264 del 27.06.2022, emesso dalla Sezione Lavoro
del Tribunale di Catanzaro;
3) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 06.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
3
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1587 del R.G.A.C. per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
(P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, dott. con sede in Roma, Parte_2
Circonvallazione Clodia n. 163/167, difesa dall'avv. Adolfo Larussa;
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, difeso dagli avv.ti Ernesto Mazzei e Caterina Primiero;
C.F._1
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264 del
27.06.2022, notificatole il 12.07.2022, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
Catanzaro nell'ambito del procedimento R.G. n. 493/2022, che ha disposto il pagamento della somma di € 43.417,35 oltre accessori, in favore del suo dipendente
. Controparte_1
1 A fondamento della richiesta di ingiunzione, l'odierno opposto ha richiamato la sentenza n. 1240/2021 con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha condannato la società datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro, nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della sua retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con decorrenza dalla data di licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata. In aggiunta, il lavoratore ha esercitato in monitorio il diritto di opzione di cui all'art. 8 L. n. 300/70, chiedendo che, in sostituzione della reintegrazione, gli fosse corrisposta un'ulteriore indennità pari a quindici mensilità.
Parte opponente deduce che il diritto di credito del dipendente all'indennità risarcitoria è azionabile in forza della sentenza di condanna alla sua reintegrazione, ancorché impugnata dinanzi alla Corte Suprema, sicché è inammissibile per carenza di interesse ad agire la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo con la finalità di procurarsi un nuovo e diverso titolo esecutivo - rispetto alla sentenza di condanna che già costituisce titolo esecutivo – con cui reclamare nei confronti della società la riconosciuta indennità.
Con le note scritte depositate il 05.12.2024, l'opposto ha dato atto che la controversia in oggetto è stata definita transattivamente tra le parti, con accordo di conciliazione in sede sindacale del 05.08.2024.
Parte opponente, nelle note scritte depositate il 04.12.2023, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione e non risulta che abbia depositato note scritte per l'odierna udienza.
Ritiene il giudice che, a fronte della dichiarata volontà dell'opposto di cancellazione della causa dal ruolo, a seguito dell'intervenuta conciliazione sindacale con cui è stata soddisfatta la sua pretesa, e preso atto dell'inattività di parte opponente, sia venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e conseguente revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 264 del 27.06.2022, emesso dalla Sezione Lavoro
del Tribunale di Catanzaro;
3) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 06.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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